Regolamento regionale 10 maggio 2001, n. 3 (BUR n. 44/2001)
Regolamento regionale 10 maggio 2001, n. 3 (BUR n. 44/2001) [sommario] [RTF]
Art. 1 - Disposizioni
generali.
Le disposizioni di seguito riportate vengono emanate in osservanza delle
presenti norme e direttive:
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Art. 14 comma 2 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato
dall'art. 12 D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229: "Le regioni promuovono (...)
le consultazioni con i cittadini e le loro organizzazioni anche sindacali
ed in particolare con gli organismi di volontariato e di tutela dei
diritti al fine di fornire e raccogliere informazioni sull'organizzazione
dei servizi. Tali soggetti dovranno comunque essere sentiti nelle fasi
dell'impostazione della programmazione e verifica dei risultati
conseguiti e ogniqualvolta siano in discussione provvedimenti su tali
materie", provvedendo, altresì, "forme di partecipazione delle
organizzazioni dei cittadini e del volontariato impegnato nella tutela
del diritto alla salute nelle attività relative alla programmazione,
al controllo e alla valutazione dei servizi sanitari a livello regionale,
aziendale e distrettuale";
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994
"Principi sulla erogazione dei servizi pubblici";
- DPCM 19 maggio 1995 recante "Schema generale di riferimento della
'Carta dei servizi pubblici sanitari'";
- Legge 11 luglio 1995 n. 273, legge di conversione, con modifiche, del
decreto-legge 12 maggio 1995 n. 163, "Misure urgenti per la
semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento
dell'efficienza nelle pubbliche amministrazioni";
- Decreto del Ministro della Sanità del 15 ottobre 1996
"Approvazione degli indicatori per la valutazione delle dimensioni
qualitative del servizio riguardanti la personalizzazione e
l'umanizzazione dell'assistenza, il diritto all'informazione, alle
prestazioni alberghiere nonché l'andamento delle attività di
prevenzione delle malattie";
- D.Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 "Norme per la razionalizzazione del
Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre
1998 n. 419";
- L. 8 novembre 2000 n. 328 "Realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali";
- DGRV 22 giugno 1998 n. 2280 "Approvazione dello schema di Regolamento
di pubblica tutela per gli utenti del Servizio sanitario Regionale";
CAPO I - Costituzione degli
organismi rappresentativi degli ospiti e/o dei loro famigliari
Art. 2 - Regolamento e carta
dei servizi
Ogni centro di servizio predispone e approva un regolamento interno e una
carta dei servizi, redatti secondo i principi normativi di cui all'art. 1
del presente regolamento, per disciplinare:
a) il rapporto tra l'ospite ed il centro di servizio, definendo le
modalità di erogazione delle varie prestazioni socio-sanitarie;
b) la costituzione di organismi rappresentativi degli ospiti o dei loro
famigliari e le norme che garantiscono la piena informazione in ordine
alla gestione del servizio secondo i principi di umanizzazione;
c) i rapporti tra Ente Gestore e rappresentanze degli ospiti e/o dei loro
famigliari in osservanza dei seguenti principi: eguaglianza,
imparzialità, continuità e diritto di scelta;
partecipazione, cooperazione, collaborazione;
trasparenza, tempestività e puntualità nelle informazioni.
La carta dei servizi, redatta sulla base dei principi normativi di cui
all'art. 1 del presente regolamento, determina gli standars di
qualità che vengono perseguiti all'interno della struttura
residenziale, in particolare i servizi di assistenza, riabilitazione,
ristorazione, animazione e tempo libero.
A tal riguardo devono essere individuati i meccanismi per la verifica dei
doveri e la tutela dei diritti degli utenti da realizzarsi attraverso:
a) la responsabilizzazione del personale operante all'interno della
struttura per offrire un servizio caratterizzato da efficacia, efficienza
e professionalità;
b) le modalità di segnalazione, indicano i relativi referenti, degli
eventuali disservizi e di presentazione di suggerimenti od osservazioni;
c) le modalità di risposta, suggerimenti od osservazioni.
Art. 3 - Associazione o
comitato rappresentativo
Gli enti Gestori dei centri di servizio favoriscono la costituzione di
associazioni o comitati rappresentativi degli ospiti e/o dei loro
famigliari.
Si ritiene rappresentativa l'associazione o il comitato che aggreghi
almeno il 40% degli ospiti o dei loro famigliari. L'intervenuta
aggregazione verrà notificata dall'Ente Gestore all'U.L.S.S.
competente per il territorio.
Art. 4 - Scopi degli organismi
rappresentativi degli ospiti e/o dei loro famigliari presso i centri di
servizio
Gli organismi rappresentativi degli ospiti e/o dei loro famigliari presso
i centri di servizio svolgono compiti di:
a) collaborazione con l'ente gestore per la migliore qualità della
erogazione del servizio e per la piena tempestiva diffusione delle
informazioni alle famiglie;
b) promozione di iniziative integrative finalizzate ad elevare la
qualità della vita degli ospiti;
c) partecipazione alla fase concertativa prevista dalle vigenti normative
in materia.
CAPO II - Rapporti tra
rappresentanti degli ospiti e/o dei loro famigliari e U.L.S.S.
Art. 5
Ai fini delle comunicazioni di cui all'
art. 41 comma 4
legge regionale 9
febbraio 2001, n. 5 , i rappresentanti delle associazioni o dei
comitati di ospiti e/o famigliari, all'interno di ogni struttura, non
possono superare il numero di 5 (cinque).
Art. 6
L'incontro viene convocato per iscritto a cura del Direttore Generale
dell'U.L.S.S., con indicazione degli argomenti in discussione.
La seduta è valida anche con l'intervento di un solo rappresentante
delle associazioni dei famigliari.
Nel caso in cui, nonostante la corretta procedura di convocazione, i
rappresentanti risultino assenti nella loro totalità si procede ad
una seconda convocazione. Nel caso in cui permanga l'assenza totale dei
rappresentanti non si procede ad ulteriore aggiornamento dell'incontro e
si considera espletata la fase concertativa.
Art. 7
Dell'incontro viene redatto verbale a cura della segreteria della
Direzione Generale dell'U.L.S.S.
Il verbale di cui sopra, debitamente firmato da un designato tra
rappresentanti intervenuti, dal Direttore Generale e del Segretario
redattore, viene messo a disposizione dei rappresentanti che ne possono
estrarre copia.
Art. 8
Il Presidente della Conferenza dei Sindaci promuove, in accordo con il
Direttore Generale dell'U.L.S.S., eventuali altri incontri al fine di
illustrare le scelte programmatiche relative alle politiche di
residenzialità territoriale.
Per gli incontri di cui al comma precedente si osservano le norma del
presente regolamento.
Art. 9
Il Dirigente del Distretto socio-sanitario dell'U.L.S.S., in attesa della
più generale disciplina regionale in materia di partecipazione delle
organizzazioni dei cittadini e del volontariato impegnate nella tutela
del diritto alla salute, promuove incontri periodici con le associazioni
rappresentative presenti nell'ambito territoriale di competenza al fine
di fornire e raccogliere informazioni organizzative per le funzioni
pianificatorie della Direzione Generale, comprese quelle per il
miglioramento degli interventi socio-sanitari distrettuali per anziani,
disabili e non autosufficienti.
Art. 10
I rapporti di collaborazione di cui al precedente articolo vengono
definiti dal Direttore Generale in applicazione del Programma settoriale
relativo all'assistenza territoriale ex
art. 13 legge regionale 3 febbraio
1996, n. 5 e dei provvedimenti regionali attuativi degli artt.
3-quater, 3 quinquies, 3-septies del D.Lgs. 502/1992 così modificato
dal D.Lgs. 229/1999.
Note
(
1) Il presente regolamento
è stato approvato dalla Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 121 della Costituzione come modificato
dall’articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 313/2003 che ha
riservato allo Statuto regionale la disciplina del potere regolamentare
in vigenza dell’articolo 37 dello Statuto vigente che attribuisce
il potere regolamentare al Consiglio regionale e in capo al Consiglio
regionale. L’articolo 10 della
legge regionale 26 novembre 2004, n. 23
ha provveduto alla convalida del presente regolamento.
SOMMARIO