Legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 (BUR n. 36/2002)
Legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 (BUR n. 36/2002) [sommario] [RTF]
NORME SUL SISTEMA STATISTICO REGIONALE
Art. 1 –
Finalità.
1. La presente legge disciplina, in conformità con quanto disposto
all’
articolo 17, comma 2 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali
in attuazione del decreto legislativo 39 marzo 1998, n. 112.",
l’attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione
ed archiviazione dei dati statistici da parte della Regione e degli enti
ed organismi pubblici e/o privati operanti sul territorio regionale, al
fine di favorire l’omogeneità organizzativa e la
razionalizzazione dei flussi informativi, concorrendo
all’attività del Sistema statistico nazionale, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto
nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 24 della legge 23
agosto 1988, n. 400”, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n.
675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali.", e successive modifiche e integrazioni.
2. La presente legge, inoltre, è finalizzata a garantire la
disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo
di programmazione nonché a quello di controllo e di valutazione
delle politiche regionali.
Art. 2 - Istituzione
dell'ufficio di statistica e organizzazione della struttura regionale di
statistica.
1. Le funzioni di ufficio di statistica della Regione del Veneto,
istituito con la presente legge, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo n. 322/1989 ed individuato nella struttura regionale
di statistica, sono svolte unicamente dalla stessa.
2. La struttura regionale di statistica svolge le funzioni di cui
all’articolo 6, comma 1, decreto legislativo n. 322/1989 e
all’articolo 3 della presente legge, avvalendosi della
collaborazione delle altre strutture regionali, degli osservatori e degli
enti regionali.
3. La Giunta regionale individua compiti, funzioni e livello
organizzativo della struttura regionale di statistica ai sensi della
legge regionale 10
gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle
strutture della Regione” e successive modifiche.
4. La Giunta regionale nomina, ai fini di cui al comma 2, i referenti
statistici quali articolazioni organizzative nei cui confronti la
struttura regionale di statistica esercita la funzione di coordinamento
tecnico dell’attività statistica, prevista nel programma
statistico nazionale e nel programma statistico regionale, di cui
all'articolo 11, individuando le nomenclature e metodologie di base da
adottare e i dati statistici ufficiali da diffondere.
Art. 3 - Attribuzioni della struttura regionale di statistica.
1. Alla struttura regionale di statistica sono attribuiti, in
particolare, i seguenti compiti:
a) tenere i rapporti con l'ISTAT e gli altri organi del Sistema
statistico nazionale, in particolare gli uffici di statistica delle
regioni e delle province autonome, nonché le altre strutture
regionali operanti nel settore della statistica dei paesi dell'Unione
europea;
b) promuovere e realizzare la rilevazione, l’elaborazione,
l’archiviazione e la diffusione dei dati statistici che interessano
l’amministrazione regionale nell’ambito del programma
statistico nazionale e del programma statistico regionale di cui
all’articolo 11;
c) fornire al Consiglio regionale e alla Giunta regionale le informazioni
statistiche richieste e svolgere, su incarico degli stessi organi,
specifiche attività di ricerca e di elaborazione di dati;
d) coordinare ed integrare l’attività statistica di settore
delle strutture regionali, compresi gli osservatori e gli enti regionali,
che si coordinano funzionalmente con la struttura al fine di uniformare
l’indirizzo tecnico metodologico;
e) contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico, a fini
statistici, degli archivi e delle raccolte di dati amministrativi;
f) promuovere iniziative e realizzare una base dati informativa
statistica regionale mediante specifiche indagini e l’accesso alle
fonti e agli archivi di dati amministrativi dell’amministrazione
regionale;
g) curare, in collaborazione con le strutture competenti e la struttura
informatica, il coordinamento e la pianificazione di sottosistemi
informativi di settore, allo scopo di promuoverne l'implementazione a
fini statistici e la confluenza nel Sistema informativo statistico della
regione;
h) concordare con i soggetti di cui alla lettera d) le modificazioni, le
integrazioni e la nuova impostazione della modulistica contenente
informazioni utilizzabili anche per fini statistici;
i) attuare l’indirizzo ed il coordinamento dell’attività
statistica degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico
regionale di cui all’articolo 4, applicando i criteri e le
modalità organizzative per lo scambio dei dati, stabiliti dalla
commissione statistica regionale di cui all’articolo 7, nel
rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo emanati, ai sensi
dell’articolo 3, comma 5 del decreto legislativo n. 322/1989, dal
comitato d’indirizzo e coordinamento dell’informazione
statistica di cui all’articolo 9;
l) predisporre, in conformità con l’ISTAT e l'EUROSTAT, le
nomenclature e le metodologie di base, vincolanti per i soggetti del
Sistema statistico regionale di cui all'articolo 4, per la
classificazione e la codifica dei fenomeni oggetto di rilevazione,
definendo altresì le codifiche ufficiali dell'amministrazione
regionale;
m) predisporre ed attuare il programma statistico regionale di cui
all’articolo 11;
n) collaborare con le altre amministrazioni del Sistema statistico
nazionale per l’attuazione delle rilevazioni previste dal programma
statistico nazionale;
o) richiedere alle competenti strutture regionali, compresi gli
osservatori e gli enti regionali, la elaborazione di dati necessari alle
esigenze statistiche previste dal Programma statistico nazionale e dal
programma statistico regionale;
p) fornire al Sistema statistico nazionale i dati richiesti e relativi
all’amministrazione regionale;
q) attuare e gestire l’interconnessione ed il collegamento del
sistema informativo statistico dell’amministrazione regionale con
il Sistema statistico nazionale;
r) accertare le violazioni di cui all’articolo 7, comma 3 del
decreto legislativo n. 322/1989, ai fini dell’applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 11 dello
stesso decreto e ai sensi dell'articolo 14;
s) inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente
dell’ISTAT, al Presidente della Giunta regionale e al Consiglio
regionale, un rapporto annuale sull’attività svolta dalla
struttura nell’anno precedente;
t) formare, gestire e aggiornare l’elenco regionale degli
intervistatori, da istituire ai sensi della presente legge, per le
rilevazioni statistiche di competenza regionale;
u) collaborare all’attività di formazione e di aggiornamento
degli addetti alle attività statistiche di competenza regionale;
v) validare le informazioni statistiche riferite
all’amministrazione regionale ai sensi dell’articolo 15;
z) provvedere all’acquisizione, a titolo oneroso o gratuito, dei
dati statistici, anche mediante la stipula di convenzioni;
aa) fornire l’informazione statistica ufficiale della Regione;
bb) svolgere ogni altra attività richiesta dalle leggi e dalla
Giunta regionale.
Art. 4 - Sistema statistico
regionale.
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è istituito il
Sistema statistico regionale, di seguito denominato SISTAR.
2. Fanno parte del SISTAR:
a) la struttura regionale di statistica di cui all’articolo 2;
b) gli uffici preposti all'attività statistica degli enti
strumentali e dipendenti della Regione e delle aziende regionali;
c) gli uffici di statistica delle province, dei comuni, delle unità
locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere, delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e ogni altro ufficio di
statistica facente parte del sistema statistico nazionale e operanti sul
territorio regionale, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo
n. 322/1989;
d) gli uffici preposti all'attività statistica delle comunità
montane;
e) gli uffici preposti all'attività statistica delle società a
partecipazione regionale, delle aziende esercenti servizi pubblici
nell'ambito del territorio regionale nonché degli altri enti ed
organismi pubblici e/o privati operanti nel territorio regionale,
individuati con deliberazione della Giunta regionale e sulla base di
apposita convenzione.
3. Il coordinamento operativo dell’attività statistica a
livello regionale e la direzione del SISTAR spettano alla struttura
regionale di statistica.
4. La Giunta regionale promuove le opportune intese con gli uffici
partecipanti al SISTAR e al Sistema statistico nazionale, al fine del
coordinamento delle rilevazioni di interesse regionale rientranti nel
programma statistico regionale di cui all’articolo 11.
Art. 5 - Attività del
SISTAR.
1. Al SISTAR spetta:
a) promuovere e realizzare l’attività di rilevazione,
elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici;
b) fornire al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti
dal programma statistico nazionale;
c) sviluppare azioni di ricerca scientifica, di innovazione dei
procedimenti di produzione dei dati statistici, di studio,
sperimentazione e coordinamento tecnico, volti alla formazione di basi
informative statistiche regionali;
d) promuovere ed incentivare l’istituzione e lo sviluppo degli
uffici di statistica degli enti locali anche in forma associativa o
consortile;
e) contribuire alla costituzione ed allo sviluppo della rete informatica
regionale anche per finalità statistiche.
Art. 6 - Strumenti operativi
del SISTAR.
1. Per l'adempimento delle finalità di cui alla presente legge, sono
istituiti nell'ambito del SISTAR:
a) la commissione statistica regionale;
b) il comitato tecnico scientifico per il SISTAR.
Art. 7 - Commissione
statistica regionale.
1. É istituita la commissione statistica regionale del SISTAR
composta da:
a) il dirigente della struttura regionale di statistica che la presiede;
b) il dirigente della struttura regionale preposta al Sistema informatico
regionale;
c) un dirigente designato dal segretario generale del Consiglio
regionale;
d) un dirigente dell'area della programmazione regionale designato dal
segretario generale della programmazione;
e) un dirigente designato per ciascuna segreteria regionale del Consiglio
e della Giunta;
f) un rappresentante designato dall’Unione delle Province del
Veneto;
g) un rappresentante dei Comuni del Veneto designato
dall’Associazione regionale Comuni del Veneto (ANCI);
h) un rappresentante designato dall'Unione delle comunità montane
del Veneto;
i) un rappresentante designato dall'Unione delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura del Veneto.
2. La commissione è nominata con delibera della Giunta regionale e
resta in carica fino alla scadenza della legislatura.
3. Alle sedute della commissione possono essere invitati a partecipare,
senza diritto di voto, i dirigenti dell’amministrazione statale e
regionale nonché degli altri organismi facenti parte del SISTAR per
le materie di competenza in relazione agli argomenti iscritti all'ordine
del giorno.
4. L'attività di segreteria della commissione è espletata dal
personale della struttura regionale di statistica.
5. La commissione approva un proprio regolamento interno.
6. Ai componenti esterni della commissione si applicano le disposizioni
di cui all’
articolo 187 della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
“Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della
Regione” e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 8 - Compiti della
commissione.
1. La commissione statistica regionale svolge i seguenti compiti:
a) propone indagini ed elaborazioni statistiche atte a soddisfare le
esigenze informative della Regione e degli organismi appartenenti al
SISTAR;
b) esprime il parere sul programma statistico regionale di cui
all’articolo 11;
c) promuove lo sviluppo dei sottosistemi informativi di settore, allo
scopo di una loro implementazione a fini statistici e della confluenza
dei dati nel Sistema informativo statistico della Regione;
d) stabilisce i criteri e le modalità organizzative per
l’interscambio dei dati tra gli organismi facenti parte del SISTAR;
e) promuove gli indirizzi per l'omogeneizzazione e la razionalizzazione
della diffusione dei dati;
f) verifica l'attuazione operativa del programma statistico regionale;
g) fornisce indicazioni su ogni altra questione indicata dalla struttura
regionale di statistica.
Art. 9 - Comitato tecnico
scientifico per il SISTAR.
1. É istituito il comitato tecnico scientifico per il SISTAR
composto da:
a) il dirigente della struttura regionale di statistica che lo presiede;
b) il dirigente della struttura regionale preposta al Sistema informatico
regionale;
c) quattro esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, ai
sensi della
legge
regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e
designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina
della durata degli organi.", tra i docenti universitari nelle materie
della statistica, dell’economia, delle scienze sociali,
dell’epidemiologia, della demografia, dell’informatica e
delle scienze agrarie;
d) un esperto in sistemi informativi designato dalle rappresentanze delle
autonomie locali;
e) un rappresentante dell’ISTAT.
2. Almeno uno degli esperti di cui al comma 1, lettera c), deve essere
nominato tra i docenti nella materia della statistica
3. Il comitato, ove necessario, si avvale dei referenti statistici
settoriali di cui all'articolo 2, comma 4.
4. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare, con
riferimento alle materie trattate, esperti dell'amministrazione
regionale, dell'amministrazione statale e degli altri organismi del
SISTAR, nonché esperti di riconosciuta professionalità negli
specifici argomenti in discussione.
5. Il comitato è nominato con delibera della Giunta regionale e
resta in carica fino alla scadenza della legislatura.
6. La segreteria del comitato è assicurata dal personale della
struttura regionale di statistica.
7. Ai componenti esterni del comitato si applicano le disposizioni di cui
all’
articolo 187 della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 10 - Compiti del
comitato tecnico scientifico per il SISTAR.
1. Al comitato spetta:
a) fornire il supporto metodologico e scientifico per le attività
statistiche svolte dalla Regione e dagli organismi appartenenti al
SISTAR;
b) proporre eventuali linee di indagine e criteri interpretativi di
analisi dei fenomeni rilevati dal SISTAR;
c) fornire, su richiesta della commissione statistica regionale di cui
all'articolo 7, indicazioni sulle metodologie statistiche e sulle
tecniche informatiche da adottare nella raccolta, conservazione e
diffusione dei dati.
Art. 11 - Programma
statistico regionale.
1. Il programma statistico regionale individua le rilevazioni, i progetti
e le elaborazioni statistiche di interesse regionale, nonché le
relative metodologie e modalità attuative.
2. Il programma è adottato dalla Giunta regionale previo parere
della commissione statistica regionale di cui all’articolo 7 ed
è approvato dal Consiglio regionale.
3. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con
delibera della Giunta regionale che è trasmessa al Consiglio
regionale.
4. Il programma statistico regionale si raccorda al programma statistico
nazionale di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n.
322/1989, in ordine alle metodologie, agli standard e alle nomenclature.
La struttura regionale di statistica comunica all’ISTAT le
rilevazioni statistiche di interesse regionale.
5. La Giunta regionale, qualora le indagini previste nel programma
statistico regionale non possano essere realizzate direttamente dai
propri uffici, stipula convenzioni anche onerose e protocolli
d’intesa con gli enti locali, con gli enti strumentali e con
soggetti pubblici e privati per eseguire singole fasi di progettazioni,
rilevazioni ed elaborazioni statistiche, in conformità al decreto
legislativo n. 322/1989 ed alla legge n. 675/1996.
Art. 12 - Segreto
d’ufficio e segreto statistico.
1. Il trattamento dei dati compresi nelle rilevazioni statistiche
previste dal programma statistico regionale è effettuato nel
rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 675/1996 e i dati sono
divulgati nei limiti e per le finalità di cui agli articoli 8 e 9
del decreto legislativo n. 322/1989.
2. A tutti gli addetti alla struttura regionale di statistica e ai
referenti statistici di cui all'articolo 2, comma 4, posti alle
dipendenze funzionali della stessa, si applicano le norme in materia di
segreto d’ufficio previste dal vigente ordinamento
dell’impiego civile dello Stato nonché le norme per la tutela
del segreto statistico.
Art. 13 - Obbligo di fornire
dati statistici.
1. É fatto obbligo alle amministrazioni, agli enti ed organismi
pubblici e privati, nonché alle persone fisiche, di fornire i dati e
le notizie richiesti per le rilevazioni del programma statistico
regionale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2,
del decreto legislativo n. 322/1989.
Art. 14 - Sanzioni
amministrative.
1. Chiunque non fornisce i dati e le notizie di cui all’articolo 13
ovvero li fornisce deliberatamente errati od incompleti, è soggetto
alle sanzioni amministrative pecuniarie:
a) nella misura minima di duecentodieci euro e massima di duemilacento
euro per le violazioni da parte delle persone fisiche;
b) nella misura minima di cinquecentoventi euro e massima di
cinquemiladuecento euro per le violazioni da parte di enti e
società.
2. L’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie avvengono secondo le disposizioni
della legge 21 novembre 1981, n. 689, e della
legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10
"Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle
sanzioni amministrative di competenza regionale", e successive
modificazioni e integrazioni, in materia di sanzioni amministrative.
3. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, le
violazioni sono rilevate dagli uffici di statistica facenti parte del
SISTAR che trasmettono il verbale di constatazione al comune competente
territorialmente ai sensi della
legge regionale n. 10/1977 , dandone
comunicazione alla struttura regionale di statistica.
Art. 15 - Validazione e
diffusione dei dati statistici.
1. I dati raccolti nell'ambito delle rilevazioni rientranti nel programma
statistico regionale, effettuate dalle strutture regionali, compresi gli
osservatori, acquistano carattere di ufficialità solo a seguito del
procedimento di validazione da parte della struttura regionale di
statistica.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la validazione dei dati
oggetto di rilevazioni d'iniziativa di organismi del SISTAR è di
competenza dei rispettivi uffici preposti all'attività statistica.
3. I dati statistici di cui al comma 1 non possono essere comunicati ad
alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio
della pubblica amministrazione, se non successivamente alla validazione
della struttura regionale di statistica.
Art. 16 - Accesso ai dati
statistici e modalità di diffusione.
1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese
nel programma statistico regionale sono patrimonio della
collettività.
2. I prodotti statistici validati dalla struttura regionale di statistica
costituiscono patrimonio conoscitivo della Regione e fonte informativa
dei suoi organi istituzionali.
3. La struttura regionale di statistica consente l'accesso ai dati, per
fini di studio e di ricerca, a coloro che ne fanno richiesta, salvo
quanto previsto dall'articolo 12, secondo le modalità stabilite
dalla Giunta regionale.
4. La struttura regionale di statistica cura le pubblicazioni statistiche
ufficiali della Regione del Veneto, anche con la collaborazione delle
direzioni regionali e di soggetti esterni. La diffusione delle
elaborazioni statistiche avviene anche tramite la pubblicazione sul sito
Internet della Regione del Veneto.
Art. 17 - Adesione al Centro
interregionale per il sistema informatico ed il sistema statistico.
1. La Regione del Veneto aderisce al Centro interregionale per il sistema
informatico ed il sistema statistico (CISIS), organo tecnico della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, e
partecipa all’attività dello stesso mediante la struttura
regionale di statistica e la struttura regionale preposta al Sistema
informatico regionale.
Art. 18 – Norma
finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
connessi alle spese per la gestione e lo sviluppo dell’ufficio
regionale di statistica e per le attività di aggiornamento e
comunicazione nel settore della statistica, si fa fronte con i fondi
stanziati annualmente nell’u.p.b. U0027 iscritta nello stato di
previsione della spesa del bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004, la cui
dotazione viene incrementata mediante prelevamento di euro 50.000,00 per
ciascuno degli esercizi 2002, in termini di competenza e di cassa, 2003 e
2004, in termini di sola competenza, dall’u.p.b. U0185 “Fondo
speciale per le spese correnti”, partita n. 10, iscritta nel
medesimo stato di previsione della spesa.
2. La Regione utilizza, per indagini finalizzate alla riorganizzazione e
al funzionamento del sistema statistico regionale, eventuali assegnazioni
da parte dello Stato e di altri enti pubblici, da allocarsi nella
medesima u.p.b. U0027.
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