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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 3 ottobre 2003, n. 20 (BUR n. 94/2003)
Legge regionale 3 ottobre 2003, n. 20 (BUR n. 94/2003) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA
LEGGE FINANZIARIA 2003 IN MATERIA DI DIRITTI UMANI, SPORT E TURISMO
TITOLO I - Modifiche in materia di
diritti umani.
CAPO I - Modifiche della legge regionale 7 aprile
1994, n. 15 "Interventi per il recupero, la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta
nell’Istria e nella Dalmazia".
Art. 1 - Modifica
dell’articolo 6 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 15
"Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella
Dalmazia".
1. La lettera a), del comma 1, dell’ articolo 6, della
legge regionale 7
aprile 1994, n. 15 “Interventi per il recupero, la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine
veneta nell’Istria e nella Dalmazia” è così
sostituita:
omissis ( 1)
Art. 2 - Modifica
dell’articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 15
"Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella
Dalmazia".
1. Il comma 1, dell’ articolo 7, della legge regionale 7 aprile 1994, n. 15
“Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione
del patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella
Dalmazia” è così sostituito:
omissis ( 2)
Art. 3 - Norma
transitoria.
1. Ai procedimenti amministrativi relativi al programma annuale delle
attività per l'anno 2003, già in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti alla data in
cui hanno avuto inizio.
TITOLO II - Modifiche in materia
di sport
CAPO I - Modifiche della legge regionale 27 gennaio
1999, n. 5 “Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la
diffusione della voga alla veneta”.
Art. 4 - Modifica
dell'articolo
2 della legge
regionale 27 gennaio 1999, n. 5 “Contributi per il sostegno, la
salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta”.
Art. 5 - Modifica
dell'articolo
4 della legge
regionale 27 gennaio 1999, n. 5 “Contributi per il sostegno, la
salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta”.
TITOLO III - Modifiche in materia
di turismo
CAPO I - Modifica della legge regionale 4 novembre
2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo".
TITOLO IV - Disposizioni finali
CAPO I - Urgenza
Art. 7 – Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Note
( 1) Vedi modifiche apportate
all'art. 6 legge
regionale 7 aprile 1994, n. 15 .
( 2) Vedi modifiche apportate
all'art. 7 legge
regionale 7 aprile 1994, n. 15 .
( 3) Articolo abrogato da lettera
q), comma 1, articolo 29 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
( 4) Articolo abrogato da lettera
q), comma 1, articolo 29 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
( 5) Articolo abrogato da lett.
c), comma 1, art. 31 legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 che
ha ridisciplinato la materia.
SOMMARIO
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