Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 24 (BUR n. 102/2003) (Abrogata)
Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 24 (BUR n. 102/2003) (Abrogata)
[sommario] [RTF]
INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLE FONDAZIONI LA FENICE DI VENEZIA E
L'ARENA DI VERONA PER LA PROMOZIONE DELLA LIRICA NEL TERRITORIO DEL
VENETO (1)
[Art. 1 - Promozione della lirica nel
territorio regionale.
1. La Regione promuove la diffusione della cultura e della tradizione
lirica nei principali teatri del Veneto, con attenzione anche alle
espressioni della cultura musicale contemporanea.
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire accordi di
programma con le città del Veneto interessate e con le fondazioni
liriche la Fenice di Venezia e l’Arena di Verona per favorire il
decentramento della programmazione artistica della lirica
nell’intero territorio regionale e la conseguente partecipazione
del maggior numero di cittadini agli eventi culturali delle fondazioni
“Fenice” e "Arena".
3. Gli accordi di programma definiranno tempi e modi di partecipazione
dei soggetti interessati alla definizione e attuazione degli eventi
proposti nel territorio.
4. Gli eventi inseriti nella programmazione decentrata di cui ai commi
2 e 3 sono oggetto di un programma di promozione e comunicazione
predisposto dalle fondazioni Fenice di Venezia e Arena di Verona e
presentato alla Giunta regionale al fine di diffondere anche al di fuori
dei confini regionali, i valori culturali e sociali del territorio
veneto.
5. Per le finalità di cui al presente articolo la Giunta
regionale è autorizzata a concedere alle fondazioni la Fenice e
Arena di Verona, a decorrere dall’anno 2004, un contributo
complessivo di euro 750.000,00 sulla base degli accordi di programma
definiti ai sensi del comma 2 e del rispetto dei programmi annuali di
promozione e di comunicazione di cui al comma 4.
Art. 2 - Contributo
straordinario per l'inaugurazione della sede ristrutturata del teatro la
Fenice.
1. Al fine di favorire e sostenere le attività previste per
l’inaugurazione della sede del teatro la Fenice di Venezia
ristrutturato dopo l’incendio del 29 gennaio 1996, la Giunta
regionale è autorizzata a concedere alla fondazione lirica la Fenice
un contributo straordinario di euro 500.000,00.
2. La Regione partecipa alla elaborazione del programma delle
attività di cui al comma 1.
Art. 3 – Erogazione
dei contributi.
1. Per gli anni 2004 e 2005 i contributi previsti dall'articolo 1 sono
erogati alle fondazioni la Fenice di Venezia e l'Arena di Verona su
presentazione di idonea documentazione. Potranno essere previste
anticipazioni sino al massimo del 50 per cento.
2. Per l'anno 2003, il contributo previsto dall'articolo 2 è
erogato in un'unica soluzione alla fondazione la Fenice di Venezia su
presentazione di idonea documentazione relativa alle spese sostenute.
(2)
Art. 4 – Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge quantificati in euro
500.000,00 per l'anno 2003 ed in euro 750.000,00 per ciascuno degli anni
2004 e 2005 si fa fronte con lo stanziamento dell’u.p.b. U0166
“Promozione dello Spettacolo” che viene contestualmente
incrementato mediante prelevamento di pari importo dall’u.p.b.
U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” (partita 12
“Interventi in materia di cultura”) in termini di competenza
e cassa per l’esercizio 2003 e di sola competenza per gli esercizi
2004-2005.
Art. 5 –
Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
]
Note
SOMMARIO