Legge regionale 20 novembre 2003, n. 32 (BUR n. 111/2003)
Legge regionale 20 novembre 2003, n. 32 (BUR n. 111/2003) [sommario] [RTF]
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA SOCIETÀ VENETO NANOTECH
SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI (SCPA) (1)
Art. 1 – Partecipazione
alla società consortile “Veneto Nanotech SCPA”.
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla società
consortile per azioni denominata “Veneto Nanotech SCPA”
avente ad oggetto l’istituzione di una organizzazione comune fra i
partecipanti finalizzata al coordinamento, alla promozione e allo
svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle
nanotecnologie e delle attività connesse e funzionali alle
applicazioni industriali di tali tecnologie.
Art. 2 – Modalità
di partecipazione (2) (3)
1. La partecipazione della Regione alla società di cui
all’articolo 1 è subordinata alla condizione che:
a) la sottoscrizione del capitale non superi il limite di euro
2.180.000,00;(
4)
b) la responsabilità della Regione sia limitata al solo capitale
sottoscritto;
c) non sia prevista l’istituzione di un fondo consortile ai sensi
degli articoli 2614 e 2615 c.c.;
d) non sia previsto l’obbligo di versare contributi annuali o
straordinari ai sensi dell’articolo 2615 ter c.c.;
e) sia riconosciuto alla Regione il diritto di recedere dalla
società, previa comunicazione scritta al consiglio di
amministrazione, in caso di giustificato motivo connesso al mutamento
dell'oggetto sociale e nei casi espressamente stabiliti da leggi o
regolamenti che ne disciplinano la partecipazione ad associazioni,
consorzi e società;
f) sia riservata alla Regione, ai sensi dell’articolo 2458 c.c., la
nomina di almeno un componente del consiglio di amministrazione
nonché la designazione di almeno un componente effettivo del
collegio sindacale;
g) il consigliere nominato dalla Regione sia anche componente del
comitato esecutivo;
h) non sia prevista la possibilità, in caso di riduzione del
capitale sociale deliberata dall’assemblea, di assegnare alla
Regione attività sociali o azioni o quote di altre società
partecipate dalla “Veneto Nanotech SCPA”;
i) la sottoscrizione di azioni della società da parte di nuovi soci
sia condizionata alla preventiva sottoscrizione e accettazione di
eventuali accordi parasociali.
Art. 2 bis – Spese
generali di funzionamento.
1. La Giunta regionale determina annualmente il concorso alle spese
generali di funzionamento della società, previa acquisizione di una
relazione programmatica per l’anno di riferimento (upb U0227
“Attività a favore dello sviluppo economico e
dell’innovazione”). (
5)
Art. 3 – Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2003, si fa fronte
mediante l’utilizzo delle risorse allocate nell’u.p.b. U0062
“Aiuti allo sviluppo economico ed all'innovazione” che
vengono incrementate, in termini di competenza e cassa, di euro
30.000,00, mediante riduzione di pari importo dell’u.p.b. U0076
“Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle
imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del
turismo” del bilancio di previsione 2003.
Art. 4 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
del Veneto.
Note
(
1) Vedi anche l’articolo 9
comma 1
legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 9 che dispone “1. La Giunta
regionale è autorizzata a promuovere e sostenere interventi di
ricerca nei settori delle nanotecnologie e dell’alta innovazione
tecnologica, previsti da accordi di programmazione negoziata ed attuati
da soggetti pubblici o organismi partecipati in forma maggioritaria da
enti pubblici.”.
(
2) L’art. 31, comma 1,
della
legge
regionale 6 aprile 2012, n. 13 dispone che: “1.La Giunta
regionale è autorizzata a partecipare alle operazioni di aumento del
capitale sociale della società Veneto Nanotech SCPA, fino
all’importo di euro 1.500.000,00.”.
(
3) L’articolo 5 della
legge regionale 27
aprile 2015, n. 6 dispone che “Al fine di ripristinare il
capitale minimo legale di Veneto Nanotech SCPA, la Giunta regionale
è autorizzata a partecipare alle operazioni di aumento del capitale
sociale della socità, fino all’importo di euro
350.000,00” e conseguentemente il limite di sottoscrizione è
elevato a euro 2.180.000,00.
(
4) Importo così da ultimo
determinato da art. 5 della
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 ; in
precedenza importo determinato da comma 2 art. 31 della
legge regionale 6 aprile
2012, n. 13 che ha aumentato il precedente importo fissato da comma 3
art. 5
legge
regionale 19 febbraio 2007, n. 2 , da euro 330.000,00 a euro
1.830.000. Inizialmente l’importo era di euro 30.000,00.
(
5) Articolo inserito da comma 1
art. 8
legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 9 .
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