Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (BUR n. 2/2005)
Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (BUR n. 2/2005) [sommario] [RTF]
NUOVO ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI (1)
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto definisce e disciplina la professione di maestro
di sci nelle discipline alpina, del fondo e dello snowboard, in
attuazione della legge 8 marzo 1991, n. 81 “Legge-quadro per la
professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di
ordinamento della professione di guida alpina”.
Art. 2 - Funzioni delle
province.
1. Le funzioni amministrative di cui agli articoli 3,
14,
15 e
17
della presente legge sono attribuite alle Province competenti per
territorio.
2. Qualora le Province, a cui sono attribuite le funzioni, non provvedano
al loro esercizio, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere entro
un congruo termine, procede alla nomina di un commissario ad acta.
CAPO II - Esercizio della
professione di maestro di sci
Art. 3 - Definizione della
professione di maestro di sci.
1. È maestro di sci chi insegna
professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a
persone singole e a gruppi di persone, le tecniche sciistiche nella
specifica disciplina per la quale ha ottenuto l'iscrizione all'albo; le
tecniche sciistiche devono essere esercitate con l'attrezzo di rispettiva
competenza su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori
pista ed escursioni sciistiche, che non comportino difficoltà
richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda,
piccozza, ramponi o similari.
2. Le Province, entro centottanta giorni, provvedono ad individuare le
aree sciistiche ove è prevista e consentita l’attività
dei maestri di sci secondo le varie discipline, nonché a definire i
criteri in base ai quali è consentita tale attività negli
itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni
sciistiche. (
2)
3. Nelle more dell'individuazione operata dalle Province, ai sensi del
comma 2, conserva efficacia l'individuazione operata dalla Giunta
regionale ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della
legge regionale 16 aprile 1992, n.
16 "Ordinamento delle professioni di maestro di sci e di guida
alpina".
Art. 4 - Esercizio stabile o
temporaneo della professione. (3)
1. L’esercizio stabile o temporaneo della professione di maestro di
sci è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
a) idoneità psicofisica attestata da certificato medico rilasciato
dalla struttura sanitaria competente;
b) non avere riportato condanne penali che comportino
l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della
professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
c) abilitazione tecnico-pratica, didattica e culturale di cui
all’articolo 6.
Art. 5 - Albo professionale
regionale dei maestri di sci. (4)
1. L’albo professionale regionale dei maestri di sci, tenuto dal
Collegio regionale dei maestri di sci di cui all’articolo 12, sotto
la vigilanza della Giunta regionale, è suddiviso in elenchi
specifici per titoli e competenze conseguiti dai singoli maestri.
2. I maestri di sci che intendano esercitare stabilmente la professione
nel territorio regionale devono essere iscritti all’albo
professionale dei maestri di sci della Regione del Veneto, purché in
possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1
dell’articolo 4.
Art. 6 - Abilitazione
tecnico-pratica, didattica e culturale.
1. L'abilitazione all'esercizio della
professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza di corsi
di formazione tecnico-pratica, didattica e culturale e il superamento dei
relativi esami.
2. L'abilitazione all'esercizio della professione riguarda distintamente:
a) la disciplina alpina;
b) la disciplina del fondo;
c) la disciplina dello snowboard.
3. Il maestro di sci deve svolgere la propria attività limitatamente
all'abilitazione posseduta.
4. La Giunta regionale istituisce, almeno ogni due anni, corsi di
formazione propedeutici all'esame di abilitazione all'insegnamento dello
sci, avvalendosi della collaborazione del consiglio direttivo del
Collegio regionale dei maestri di sci, nonché della Federazione
italiana sport invernali (FISI) per le competenze di cui
all’articolo 8 della legge n. 81/1991. I corsi di formazione
distinti per le discipline alpina, del fondo, dello snowboard hanno
durata minima di novanta giorni e sono disciplinati con provvedimento
della Giunta regionale, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci.
5. L'ammissione ai corsi di formazione è subordinata al superamento
di una prova dimostrativa attitudinale pratica distinta per le discipline
alpina, del fondo e dello snowboard, da sostenersi avanti alle
sottocommissioni di cui al comma 8 dell'articolo 7, competenti per la
disciplina. Il superamento della prova dà la facoltà di
partecipare al corso di formazione entro cinque anni
dall’espletamento della prova stessa, previo possesso
dell’idoneità psicofisica attestata da certificato medico
rilasciato dalla struttura sanitaria competente. (
5)
6. Per l'ammissione alla prova dimostrativa attitudinale pratica deve
essere prodotta domanda alla Giunta regionale, dichiarando, sotto la
propria responsabilità, il possesso dei seguenti requisiti:
a) compimento della maggiore età;
b) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;
c) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione,
anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia
intervenuta la riabilitazione.
7. In caso di domanda presentata da cittadini stranieri, gli stessi
dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b)
e c) del comma 6, secondo la normativa vigente nel paese d’origine.
8. Sono esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione
tecnico-pratica, i laureati in scienze delle attività motorie e
sportive che superino la prova dimostrativa attitudinale pratica prevista
dal comma 5.
9. Sono esonerati dal superamento della prova dimostrativa attitudinale
pratica gli atleti appartenenti alle squadre nazionali italiane di sci
alpino, di fondo e di snowboard, nei tre anni precedenti la prova
dimostrativa attitudinale pratica e gli atleti iscritti nelle liste della
Federazione internazionale sci (FIS) con meno di 50,00 punti, alla data
d’iscrizione alla selezione esclusivamente per lo sci alpino e per
il fondo. (
6)
10. Sono esonerati dal superamento della prova dimostrativa attitudinale
pratica e dalla frequenza dei corsi di formazione tecnico-pratica gli
atleti che hanno conseguito medaglie di Coppa del mondo, delle Olimpiadi
e dei Campionati mondiali di sci alpino, di fondo e di snowboard,
esclusivamente per la rispettiva disciplina e con effetto limitato ai
cinque anni successivi alla data di conseguimento della medaglia.
11. La Giunta regionale, sentito il Collegio regionale dei maestri di
sci, delibera:
a) le disposizioni di attuazione dei corsi di formazione;
b) i programmi di massima dei corsi di formazione, in armonia con
l’articolo 7 della legge n. 81/1991 e tenendo conto dei criteri di
insegnamento indicati dalla FISI per le competenze di cui all'articolo 8
della legge n. 81/1991 nonché dello specifico provvedimento di
attuazione dei corsi di formazione, disciplinante anche le successive
modalità di esercizio della professione da applicarsi anche ai
maestri di sci di cui agli articoli 10 e 11; (
7)
c) i contenuti, le modalità di svolgimento, i criteri di valutazione
e l'ordine di effettuazione delle prove d’esame nelle tre sezioni
in cui si articolano: tecnico-pratica, didattico-pratica-teorica e
teorico-culturale.
12. La Giunta regionale partecipa alle spese per la realizzazione dei
corsi di formazione corrispondendo al Collegio regionale dei maestri di
sci un contributo da determinarsi in sede di approvazione del corso sulla
base dei costi e del numero di allievi frequentanti.
Art. 7 - Commissione
d'esame.
1. Gli esami di abilitazione sono espletati
da una commissione d’esame composta da:
a) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in
materia di sport, con funzioni di presidente;
b) due maestri di sci nella disciplina alpina, designati dal Collegio
regionale dei maestri di sci;
c) due maestri di sci nella disciplina del fondo, designati dal Collegio
regionale dei maestri di sci;
d) due maestri di sci nella disciplina dello snowboard, designati dal
Collegio regionale dei maestri di sci;
e) tre istruttori nazionali nella disciplina alpina, designati dal
Collegio regionale dei maestri di sci;
f) tre istruttori nazionali nella disciplina del fondo, designati dal
Collegio regionale dei maestri di sci;
g) tre istruttori nazionali nella disciplina dello snowboard, designati
dal Collegio regionale dei maestri di sci;
h) quattro esperti nelle materie della sezione culturale delle prove
d’esame, ricomprese tra quelle indicate all’articolo 7 della
legge n. 81/1991. (
8)
2. La Giunta regionale può integrare la composizione della
commissione d’esame su motivata proposta del Collegio regionale dei
maestri di sci.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
dipendente regionale.
4. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale e rimane in carica per quattro anni. Con le stesse
modalità si provvede alla nomina di un membro supplente per ciascuno
dei componenti di cui al comma 1, che partecipa ai lavori della
commissione in caso di assenza del membro titolare. Nel caso in cui,
entro due mesi dalla relativa richiesta non siano stati designati i
componenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), e g) del comma 1, il
Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina prescindendo dalla
designazione stessa.
5. I singoli componenti possono essere sostituiti con le medesime
modalità previste per la nomina, in caso di assenza ingiustificata
per più di tre riunioni consecutive.
6. Per gli esami di abilitazione nella disciplina alpina la commissione
delibera validamente con la presenza dei componenti di cui alle lettere
a), b), e) ed h) del comma 1; per gli esami di abilitazione nella
disciplina del fondo la commissione delibera validamente con la presenza
dei componenti di cui alle lettere a), c), f) ed h) del comma 1; per gli
esami di abilitazione nella disciplina dello snowboard la commissione
delibera validamente con la presenza dei componenti di cui alle lettere
a), d), g) ed h) del comma 1.
7. Limitatamente all'espletamento delle prove d’esame relative alle
sezioni tecnico-pratica e didattico-pratica-teorica, la commissione
è articolata in tre sottocommissioni, una per la disciplina alpina,
una per la disciplina del fondo e una per la disciplina dello snowboard.
8. Le sottocommissioni per la disciplina alpina, per la disciplina del
fondo e per la disciplina dello snowboard, sono composte rispettivamente
dai componenti di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1, dai
componenti di cui alle lettere a), c), ed f) del comma 1 e dai componenti
di cui alle lettere a), d) e g) del comma 1 e deliberano validamente con
la presenza di almeno tre componenti.
9. Nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, i
componenti della commissione e delle sottocommissioni di cui al presente
articolo sono assicurati per rischi di responsabilità civile verso
terzi e per gli infortuni. La Giunta regionale stipula le relative
polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.
10. Ai componenti esterni della commissione e delle sottocommissioni di
cui al presente articolo è corrisposta un’indennità di
partecipazione per ogni giornata di seduta nonché il rimborso spese,
ai sensi dell'articolo 187 della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
"Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della
Regione".
Art. 8 - Specializzazioni e
qualificazioni.
1. I maestri di sci possono conseguire le seguenti specializzazioni:
a) maestro di sci specializzato nell’insegnamento ai bambini;
b) maestro di sci specializzato nell’insegnamento a persone
diversamente abili;
c) maestro di sci specializzato nell'insegnamento del telemark.
2. I maestri di sci possono altresì conseguire le seguenti
qualifiche:
a) direttore di scuola di sci;
b) esperto in una o più lingue straniere.
3. Le specializzazioni e le qualifiche di cui ai commi 1 e 2 si
conseguono a seguito della frequenza di corsi teorici e pratici e del
superamento di appositi esami, organizzati dal Collegio regionale dei
maestri di sci, previa intesa con la Giunta regionale che fissa
l’ammontare delle spese a carico dei frequentanti.
4. La Giunta regionale, su proposta del Collegio regionale dei maestri di
sci, può autorizzare l’organizzazione di corsi ed esami per il
conseguimento di altre specializzazioni e qualifiche in aggiunta a quelle
previste dai commi 1 e 2.
5. La Giunta regionale, su proposta del Collegio regionale dei maestri di
sci, può autorizzare l’organizzazione di corsi di
aggiornamento con esami di verifica per ciascuna delle specializzazioni e
qualifiche del presente articolo; la mancata partecipazione ai corsi di
aggiornamento ovvero il non superamento degli esami di verifica, comporta
la perdita della qualifica o specializzazione.
6. L'albo professionale dei maestri di sci reca menzione delle
specializzazioni e delle qualifiche conseguite.
Art. 9 - Validità
dell'iscrizione e aggiornamento professionale.
1. L'iscrizione all'albo professionale ha efficacia per tre anni ed
è rinnovata a seguito di presentazione del certificato di
idoneità psicofisica di cui alla lettera a) del comma 1
dell’articolo 4 e di frequenza di appositi corsi di aggiornamento.
(
9)
2. I corsi di aggiornamento sono istituiti dalla Giunta regionale, che ne
definisce contenuti e modalità di attuazione, su proposta del
Collegio regionale e che si avvale per la loro organizzazione del
consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci e della
FISI per le competenze di cui all’articolo 8 della legge n.
81/1991; per la parte tecnico-didattica dei corsi è previsto
l’impiego di istruttori nazionali.
3. La frequenza dei corsi costituisce requisito per il rinnovo
dell’iscrizione all’albo; in caso di mancata frequenza dei
corsi di aggiornamento, su domanda dell’interessato e valutati i
motivi da questo addotti, il Collegio regionale dei maestri di sci
può concedere una proroga di un anno della validità
dell’iscrizione all’albo.
Art. 10 - Maestri di sci di
altre Regioni e Province autonome.
1. I maestri di sci iscritti negli albi
professionali di altre Regioni o di Province autonome che intendano
esercitare stabilmente la professione nel Veneto devono richiedere
l'iscrizione nell’albo professionale della Regione del Veneto.
2. omissis (
10)
3. Il consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci
provvede all'iscrizione di coloro che ne facciano richiesta, previa
presentazione da parte del richiedente del certificato di iscrizione
nell’albo professionale della Regione o Provincia autonoma di
provenienza e previa verifica dell'esistenza dei requisiti di cui agli
articoli 4 e 9 (
11) e alla
lett. b) del comma 11 dell’articolo 6 (
12). Il consiglio direttivo del Collegio regionale
può negare l'iscrizione ove sia in corso procedimento disciplinare
nei confronti del maestro richiedente nella Regione o Provincia autonoma
di provenienza.
4. Coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'albo di altra Regione o
Provincia autonoma sono tenuti a darne comunicazione al consiglio
direttivo del Collegio regionale del Veneto. Il consiglio direttivo del
Collegio provvede d'ufficio alla cancellazione dell'interessato dall'albo
dei maestri di sci della Regione Veneto.
5. I maestri di sci iscritti negli albi regionali di altre Regioni o
Province autonome, che intendano esercitare temporaneamente nel Veneto
devono dare preventiva comunicazione al consiglio direttivo del Collegio
regionale dei maestri di sci del Veneto e alle scuole di sci locali,
indicando il Collegio di provenienza e il numero di iscrizione, le aree
sciistiche nelle quali intendono esercitare la professione e il periodo
di attività. Essi sono tenuti a praticare tariffe non superiori a
quelle praticate dalla locale scuola di sci. (
13)
6. Non è soggetto agli obblighi di cui al presente articolo
l'esercizio dell'attività nel Veneto da parte di maestri di sci
provenienti con loro allievi da altre Regioni o Province autonome.
Art. 11 - Maestri di sci di
altri stati. (14)
1. I maestri di sci di stati membri dell’Unione europea che
intendano esercitare stabilmente la professione nel Veneto, devono
richiedere l’iscrizione nell’albo professionale regionale di
cui all’articolo 5, previo riconoscimento della formazione
professionale ai sensi del decreto legislativo 9 marzo 2007, n. 206
“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE
che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone
a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”.
2. I maestri di sci di stati non appartenenti all’Unione europea,
che intendano esercitare stabilmente la professione nel Veneto, devono
richiedere l’iscrizione nell’albo professionale regionale di
cui all’articolo 5, in conformità alle disposizioni contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione della straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.
3. Ai maestri di sci di stati membri dell’Unione europea che
intendano esercitare temporaneamente la professione nel Veneto si applica
il decreto legislativo 9 marzo 2007, n. 206 “Attuazione della
direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua
determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell’adesione di Bulgaria e Romania.”. I maestri comunicano,
altresì, al Collegio regionale dei maestri di sci di cui
all’articolo 12 le aree sciistiche nelle quali intendono esercitare
la professione ed il periodo di attività .
4. Ai maestri di sci di stati non appartenenti all’Unione europea
che intendano esercitare temporaneamente la professione nel Veneto si
applica il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione della straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. I maestri
comunicano, altresì, al Collegio regionale dei maestri di sci di cui
all’articolo 12 le aree sciistiche nelle quali intendono esercitare
la professione ed il periodo di attività, nonché gli estremi
della copertura assicurativa professionale per la responsabilità
civile valida nel territorio italiano.
Art. 12 - Collegio regionale
dei maestri di sci.
1. È istituito, come organo di
autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale
dei maestri di sci. Fanno parte del Collegio tutti i maestri iscritti
nell’albo della regione, nonché i maestri di sci ivi residenti
che abbiano cessato l’attività definitivamente per
anzianità, per invalidità o temporaneamente.
2. Sono organi del Collegio:
a) l’assemblea, formata da tutti i membri del Collegio;
b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti fra tutti i
membri del Collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai
regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3;
c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.
3. Spetta all’assemblea del Collegio:
a) eleggere il consiglio direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;
c) eleggere i membri del collegio nazionale dei maestri di sci di cui
all'articolo 15 della legge n. 81/1991
d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio, su
proposta del consiglio direttivo;
e) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio
direttivo o sulla quale una pronuncia dell’assemblea venga
richiesta da almeno un quinto dei componenti.
4. Le sedute dell’assemblea sono valide in prima convocazione con
la presenza della maggioranza dei membri del Collegio e in seconda
convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Le decisioni sono
prese a maggioranza assoluta dei presenti.
5. Spetta al consiglio direttivo del Collegio:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta
dell’albo professionale;
b) vigilare sull’esercizio della professione;
c) applicare le sanzioni disciplinari;
d) collaborare con le competenti autorità regionali e provinciali;
e) stabilire la misura del contributo a carico degli iscritti
all’albo.
6. Le sedute del consiglio direttivo sono valide in prima convocazione
con la presenza della maggioranza dei membri del direttivo e in seconda
convocazione con la presenza di almeno un terzo dei membri del consiglio.
Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 13 - Sanzioni
disciplinari.
1. I maestri di sci iscritti nell’albo professionale che si rendano
colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero
delle norme di comportamento previste dalla presente legge e dalla legge
n. 81/1991, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall’albo per un periodo da un mese a un anno;
d) radiazione.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio direttivo del
Collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi,
entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al consiglio
direttivo del Collegio nazionale previsto dall’articolo 15 della
legge n. 81/1991. La proposizione del ricorso sospende, fino alla
decisione, l’esecutività del provvedimento.
3. I provvedimenti adottati dal Collegio regionale, eccettuati quelli in
materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal Collegio nazionale sono
definitivi.
Art. 14 - Scuole di sci.
1. Agli effetti della presente legge per
scuola di sci si intende qualunque organizzazione a base associativa cui
facciano capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato
la loro attività. Le scuole di sci devono avere la sede principale
ed eventuali filiali in un unico comune delle aree sciistiche di cui
all’articolo 3, eventuali unificazioni intercomunali di scuole
già autorizzate sono disciplinate con provvedimento della Giunta
regionale sentito il Collegio regionale dei maestri di sci.
2. La Provincia competente per territorio, sentito il consiglio direttivo
del Collegio regionale dei maestri di sci, autorizza, entro sessanta
giorni dal ricevimento della domanda, l’apertura di scuole di sci
invernali, invernali-estive o estive nelle aree sciistiche di cui
all’articolo 3, valutando le richieste in relazione agli interessi
turistici delle località interessate e nello spirito di favorire la
concentrazione delle scuole di sci, purché ricorrano le seguenti
condizioni:
a) che la scuola sia costituita da un numero minimo di dodici maestri di
sci. Le scuole caratterizzate dall’insegnamento esclusivo della
disciplina del fondo o dello snowboard devono essere costituite da un
numero minimo di sei maestri. Al fine di garantire la necessaria
continuità nel funzionamento dei servizi turistici, i maestri di sci
costituenti l’organico minimo debbono impegnarsi a prestare la
propria opera presso la scuola di sci per almeno sessanta giorni nel
periodo di apertura degli impianti esistenti nell’area sciistica di
competenza;
b) che la scuola sia retta da statuti e regolamenti ispirati a criteri di
democraticità e di partecipazione effettiva di tutti gli associati,
deliberati dall’assemblea dei maestri di sci che ne fanno parte; in
particolare, tutti i maestri associati alla scuola da almeno un anno
concorrono alla elezione delle cariche sociali e i proventi
dell’attività realizzata dalla scuola sono ripartiti in
relazione alle effettive prestazioni professionali del singolo maestro e
alla sua eventuale specializzazione o qualifica;
c) che la direzione della scuola sia affidata a un maestro con la
qualifica di direttore a cui compete la rappresentanza legale;
d) che la denominazione della scuola sia tale da non creare confusione
con quella di altre scuole esistenti sul territorio della regione;
e) che la scuola disponga di sede stabile e che sia in grado di
funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione
invernale o estiva;
f) che il comune in cui opera la scuola sia dotato di impianti di
risalita funzionanti, qualora sia previsto l’insegnamento delle
discipline alpina e dello snowboard e che sia dotato di piste di fondo
tracciate e mantenute in continuità, qualora sia previsto
l’insegnamento della disciplina del fondo;
g) che, nel caso di scuole di sci estivo, sia effettivamente agibile, in
zona, nel periodo estivo un adeguato bacino sciistico;
h) che la scuola assuma l’impegno a prestare la propria opera nelle
operazioni straordinarie di soccorso, a collaborare con le autorità
scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello
sci nella scuola, nonché a collaborare con gli enti ed operatori
turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie e operative intese ad
incrementare l’afflusso turistico nelle stazioni invernali della
regione;
i) che la scuola dimostri di aver stipulato una adeguata polizza di
assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi
conseguenti all’esercizio dell’insegnamento.
3. La Provincia competente per territorio, qualora particolari esigenze
di sviluppo turistico lo richiedano, può concedere, sentito il
Collegio regionale dei maestri di sci, l’autorizzazione
all’apertura di una scuola di sci anche in deroga al numero minimo
dei suoi componenti stabilito alla lettera a) del comma 2, purché
complessivamente i componenti non siano meno di tre, sussistano tutti gli
altri requisiti indicati al comma 2 e non esista già nel medesimo
comune un’altra scuola di sci. L’autorizzazione è
revocata, oltre che nei casi previsti dai commi 5 e 6, anche nel caso in
cui vengano a cessare le particolari esigenze per le quali
l’autorizzazione è stata richiesta.
4. Le scuole di sci estive possono svolgere l’attività di
insegnamento limitatamente al periodo compreso tra il 1 giugno e il 30
novembre di ogni anno.
5. L’autorizzazione è revocata qualora vengano a mancare uno o
più requisiti previsti dal presente articolo e nel caso di ripetute
infrazioni alle norme della presente legge.
6. L’autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui,
trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia ancora iniziato
la propria attività, ovvero nel caso di interruzione
dell’attività della scuola che si protragga per oltre una
stagione, oppure qualora non si dia attuazione alle disposizioni previste
nel provvedimento di autorizzazione. L’autorizzazione, su richiesta
motivata, può essere prorogata in via straordinaria dalla Provincia
competente, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci.
7. I maestri di sci che esercitano la professione autonomamente, senza
l’intermediazione di una scuola di sci, devono comunicarlo
annualmente al Collegio regionale dei maestri di sci prima
dell’inizio dell’attività, fornendo l’indicazione
dei dati personali, del numero di codice fiscale, della sede o dei
recapiti, del territorio di competenza e degli estremi della polizza di
assicurazione per responsabilità civile in caso di danni arrecati
alla persona e alle cose, dell’allievo e di terzi.
Art. 15 - Adempimenti.
1. La domanda per il rilascio
dell’autorizzazione di cui all’articolo 14 deve essere
presentata alla Provincia competente per territorio, entro e non oltre il
30 settembre, corredata da:
a) l'elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola;
b) il verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore;
c) l'atto costitutivo, lo statuto-regolamento della scuola, deliberati a
norma della lettera b) del comma 2 dell’articolo 14;
d) l'indicazione della sede o delle sedi della scuola, nonché di
eventuali recapiti;
e) la denominazione della scuola.
2. Le scuole di sci autorizzate sono tenute a comunicare entro e non
oltre il 31 ottobre di ciascun anno alla Provincia competente per
territorio, tutte le variazioni che interessano il corpo insegnante, lo
statuto e il regolamento, la sede e i recapiti. Le scuole di sci estive
devono inoltrare la suddetta comunicazione entro e non oltre il 30 aprile
di ciascun anno.
Art. 16 - Sanzioni.
1. Chiunque, pur in possesso
dell'abilitazione di cui all'articolo 6, eserciti, nell'ambito del
territorio della Regione del Veneto, l'attività di maestro di sci
senza essere iscritto all'albo di cui all'articolo 5 è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 770,00.
(
15)
2. La violazione degli obblighi previsti dagli articoli 10 e 11 della
presente legge comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
250,00 a euro 770,00.
3. L'esercizio abusivo di scuola di sci e in ogni caso l'apertura e
l'esercizio di scuole di sci, comunque denominate, in difetto della
autorizzazione di cui all’articolo 14 comporta la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 770,00 a carico di
ciascuna persona che pratichi l’attività di insegnamento dello
sci nell’ambito della struttura non autorizzata; in aggiunta a
quanto previsto dal presente comma, viene irrogata una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.030,00 a euro 4.130,00 a carico del
direttore della struttura non autorizzata o di chi ne eserciti di fatto
la conduzione.
4. Il maestro di sci che non osserva nell'esercizio della propria
professione le altre norme stabilite dalla presente legge, è
soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, da di 200,00 euro a
1.000,00 euro.
5. In caso di recidiva, gli importi minimi e massimi delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono raddoppiati.
Si ha recidiva quando, dopo una prima violazione di una disposizione
della presente legge, accertata in via definitiva, è commessa da
parte del medesimo soggetto una seconda violazione della stessa
disposizione.
6. Il direttore di una scuola di sci che ammetta all'insegnamento nella
scuola persone non in possesso dei requisiti prescritti dalla presente
legge soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da
un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 10.000,00 euro, ed incorre, in
caso di recidiva, nella sanzione accessoria della sospensione dalla
funzione per un periodo non superiore a tre anni. Nei casi più gravi
può essere disposta anche la decadenza dall'autorizzazione della
scuola di sci.
7. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate ai sensi della
legge regionale 28
gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti
all'esplicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale"
dai sindaci competenti per territorio, nonché dagli addetti alla
sorveglianza sulle piste da sci di cui all'articolo 21, ovvero, con
apposita convenzione o protocollo dall'Arma dei carabinieri, dalla
Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza e dal Corpo Forestale dello
Stato e dagli organi che svolgono funzioni di polizia locale. (
16)
Art. 17 - Tariffe.
1. Le tariffe massime per le prestazioni
professionali dei maestri di sci, sono determinate, sentito il consiglio
direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, dalle Province, che
ne curano la diffusione anche mediante pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto.
2. Le scuole di sci espongono, nelle loro sedi e negli eventuali
recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella delle tariffe
applicate.
Art. 18 - Distintivo di
riconoscimento.
1. I maestri di sci, nell'esercizio della loro attività, devono
portare un distintivo di riconoscimento, autorizzato e rilasciato dal
Collegio regionale dei maestri di sci.
CAPO III - Disposizioni
transitorie e finali
Art. 19 - Promozione e
diffusione delle attività di montagna.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Collegio
regionale dei maestri di sci contributi per iniziative dirette a:
a) migliorare la qualificazione professionale dei maestri di sci in
attività;
b) promuovere la diffusione dello sci tra i giovani;
c) favorire la conoscenza del ruolo del maestro di sci.
2. A tal fine, il consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri
di sci, entro il mese di ottobre di ogni anno, presenta al Presidente
della Giunta regionale un'apposita domanda corredata da una relazione
illustrativa delle iniziative per le quali si richiede il contributo e da
un piano di finanziamento.
3. L'erogazione dei contributi avviene in unica soluzione, con
deliberazione della Giunta regionale.
4. Il direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci è tenuto a
presentare una particolareggiata relazione sull'impiego dei contributi e
sull'attività svolta.
Art. 20 - Interventi per
promuovere la sicurezza sulle piste da sci.
1. Al fine di concorrere a promuovere condizioni di sicurezza sulle piste
da sci, la Giunta regionale istituisce, avvalendosi della collaborazione
del Collegio regionale dei maestri di sci, corsi di preparazione e di
aggiornamento dei maestri di sci iscritti all'albo, per lo svolgimento,
in conformità alla legge 24 dicembre 2003, n. 363 recante "Norme in
materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da
fondo" di funzioni di segnalazione delle violazioni delle disposizioni in
materia di velocità e condotta degli sciatori, dettate dall'articolo
9 della legge n. 363/2003.
Art. 21 - Vigilanza.
1. Le modalità di espletamento della
vigilanza sull’applicazione delle disposizioni dettate dagli
articoli 5 e 14 (
17) della
presente legge, sono determinate rispettivamente dalla Giunta regionale e
dalle Province competenti per territorio che possono istituire figure
specifiche addette alla sorveglianza. (
18)
Art. 22 - Disposizioni
transitorie.
1. Sono iscritti di diritto all’albo professionale regionale dei
maestri di sci di cui all’articolo 5, (
19) i maestri di sci già iscritti al momento
dell’entrata in vigore della presente legge all’albo
regionale di cui all'articolo 3 della
legge regionale n. 16/1992 .
2. Il diploma di specializzazione per l’insegnamento del surf da
neve, conseguito prima dell’entrata in vigore della presente legge
da parte dei maestri di sci abilitati nelle discipline alpina o del
fondo, è equipollente a tutti gli effetti all’abilitazione
quale maestro di sci della disciplina dello snowboard di cui alla
presente legge.
3. Sono riconosciute di diritto come scuole di sci, le scuole di sci
già autorizzate, ai sensi dell'articolo 12 della
legge regionale n.
16/1992 , al momento dell’entrata in vigore della presente
legge.
4. In prima applicazione della presente legge e fino alla nomina della
commissione d'esame prevista dall'articolo 7, la commissione
d’esame di cui all’articolo 6 della
legge regionale n. 16/1992 , è
integrata dai membri di cui alle lettere d) e g) del comma 1
dell’articolo 7, designati dal Collegio regionale dei maestri di
sci entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, decorsi i quali sono nominati dalla Giunta regionale; sino
all'integrazione con i nuovi membri, la commissione d'esame continua ad
operare nella composizione in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. Fino all'istituzione del Collegio regionale dei maestri di sci di cui
all'articolo 12, continua a svolgere le sue funzioni il Collegio
regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 10 della
legge regionale n.
16/1992 .
6. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge si applicano le norme vigenti alla data in cui hanno
avuto inizio.
Art. 23 - Abrogazione.
Art. 24 - Norma
finanziaria.
1. Alle spese derivanti dall’attuazione della presente legge,
quantificate in euro 75.000,00 a valere dall’esercizio finanziario
2005, si provvede con le somme stanziate sull’u.p.b. U0178
“Iniziative per lo sviluppo dello sport” autorizzate con il
bilancio 2004 e pluriennale 2004-2006 per la
legge regionale 16 aprile 1992, n. 16 .
Note
(
1) Per mero errore materiale il
titolo della legge “Legge quadro per la professione di maestro di
sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione
di guida alpina” è stato pubblicato in modo errato ed è
stato sostituito con il seguente “Nuovo ordinamento della
professione di maestro di sci” così come da avviso di
rettifica pubblicato nel BUR n. 12 del 4 febbraio 2005.
(
2) Comma così sostituito da
comma 1 art. 2
legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 , e
il comma 10 del medesimo articolo 2 ridetermina la scadenza dei 180
giorni stabilendo la nuova decorrenza dal 16 agosto 2006 data di entrata
in vigore della
legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 .
(
3) Articolo così sostituito
da art. 1
legge
regionale 8 novembre 2010, n. 24 .
(
4) Articolo così sostituito
da art. 2
legge
regionale 8 novembre 2010, n. 24 .
(
5) Comma così modificato da
art. 3
legge
regionale 8 novembre 2010, n. 24 che sostituisce le parole
“previa presentazione di un certificato di idoneità
psicofisica rilasciato dall’ULSS del comune di residenza o dimora o
domicilio” con le parole “previo possesso dell’
idoneità psicofisica attestata da certificato medico rilasciato
dalla struttura sanitaria competente.
(
6) Comma così modificato da
comma 2 art. 2
legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 che
sostituisce le parole “esclusivamente per la rispettiva
disciplina” con le parole “alla data d’iscrizione alla
selezione esclusivamente per lo sci alpino e per il fondo”.
(
7) Lettera così modificata
da comma 3 art. 2
legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 che
ha aggiunto le parole “nonché dello specifico provvedimento di
attuazione dei corsi di formazione, disciplinante anche le successive
modalità di esercizio della professione da applicarsi anche ai
maestri di sci di cui agli articoli 10 e 11”.
(
8) Comma così sostituito da
comma 4 art. 2
legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 , e
il comma 11 del medesimo articolo 2 dispone che le disposizioni relative
alla nuova composizione della Commissione si applicano a decorrere dalla
prima nomina della Commissione successiva al 16 agosto 2006 data di
entrata in vigore della
legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 .
(
9) Comma così modificato da
art. 4
legge
regionale 8 novembre 2010, n. 24 che ha sostituito le parole
“di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5”
con le parole “di cui alla lettera a) del comma 1
dell’articolo 4”
(
10) Comma abrogato da comma 1
dell’art. 5
legge regionale 8 novembre 2010, n. 24 .
(
11) Comma così
modificato da comma 2 art 5
legge regionale 8 novembre 2010, n. 24
che ha sostituito le parole “di cui agli articoli 5 e 9” con
le parole “di cui agli articoli 4 e 9”
(
12) Comma così
modificato da comma 5 art. 2
legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 che
ha aggiunto le parole “e alla lett. b) del comma 11
dell’articolo 6”.
(
13) Comma modificato da comma
3 art 5
legge
regionale 8 novembre 2010, n. 24 che ha soppresso le parole
“per periodi non superiori a trenta giorni nell’arco della
stagione, anche non consecutivi,”
(
14) Articolo sostituito
dall’art 6
legge regionale 8 novembre 2010, n. 24
(
15) Comma modificato
dall’art 7
legge regionale 8 novembre 2010, n. 24
che ha sostituito le parole “di cui all’articolo 4” con
le parole “di cui all’articolo 5”
(
16) Comma così
modificato da comma 8 art. 2
legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 che
dopo le parole “competenti per territorio” ha soppresso le
parole “sentito il direttivo del consiglio direttivo del Collegio
regionale dei maestri di sci”, che ha sostituito le parole
“previa apposita convenzione” con le parole “previa
apposita convenzione o protocollo” e che dopo le parole
“Corpo forestale dello Stato” ha aggiunto le parole “e
dagli organi che svolgono funzioni di polizia locale”.
(
17) Comma modificato
dall’art 8
legge regionale 8 novembre 2010, n. 24
che ha sostituito le parole “dettate dagli articoli 4 e 14”
con le parole “dettate dagli articoli 5 e 14”.
(
18) Comma così
modificato da comma 9 art. 2
legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 che
ha sostituito le parole “anche con apposite convenzioni con Arma
dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Corpo Forestale
dello Stato” con le parole “che possono istituire figure
specifiche addette alla sorveglianza”.
(
19) Comma modificato
dall’art 9
legge regionale 8 novembre 2010, n. 24
che ha sostituito le parole “di cui all’articolo 4” con
le parole “di cui all’articolo 5”
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