Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 (BUR n. 2/2005)
Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 (BUR n. 2/2005) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI SULLE TERAPIE COMPLEMENTARI (TERAPIA DEL GIOCO E DEL
SORRISO E DELLA PET THERAPY O INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI)
(1)
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, con la presente
legge intende promuovere la conoscenza lo studio e l’utilizzo di
nuovi trattamenti di supporto e integrazione delle cure clinico -
terapeutiche quali la terapia del gioco e del sorriso (
2) e della pet therapy o interventi assistiti
con gli animali (
3).
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) terapia del gioco e del sorriso (
4) o clown terapia la possibilità di utilizzare,
attraverso l'opera di personale medico, non medico e di volontari
appositamente formati, il sorriso e il pensiero positivo in funzione
terapeutica, in modo da integrare le cure medico/farmacologiche.
b) pet therapy o interventi assistiti con gli animali (
5) le attività che utilizzano
l’impiego di animali in affiancamento alle terapie della medicina
tradizionale nella fase terapeutica, quale strumento di promozione della
riabilitazione nei confronti della disabilità fisica, psichica,
psichiatrica e di socializzazione con particolare riferimento ai bambini
in situazione di disagio, vittime di maltrattamenti, abbandono e abusi e
agli anziani autosufficienti e non. (
6)
Art. 2 - Formazione degli
operatori.
1. Per il conseguimento delle finalità
di cui all'articolo 1 comma 2, lettera a) (
7), la Regione del Veneto promuove la formazione professionale
del personale medico e non medico, delle unità operative dipendente
delle aziende ULSS e aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale
o con esso operanti in regime di convenzione, ovvero del personale delle
organizzazioni del privato sociale e dei volontari delle organizzazioni
di volontariato iscritte nel registro regionale, in conformità a
quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
“Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e, provvede al rilascio
dell’autorizzazione ai corsi e all’effettuazione
dell’attività didattico formativa. (
8)
2. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono organizzati e gestiti
dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della
legge regionale 9 agosto
2002, n. 19 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie, sociosanitarie e sociali".
3. I programmi dei corsi di cui al comma 2 sono definiti dalla Giunta
regionale sentiti sia le organizzazioni del privato sociale e quelle di
volontariato, che abbiano una comprovata esperienza nel settore, sia gli
ordini dei medici, degli psicologi e dei veterinari.
3 bis. I fondi da destinare alla formazione degli operatori non devono
essere superiori al venticinque per cento dei fondi stanziati dalla
presente legge ed almeno il settantacinque per cento dei fondi
complessivi deve essere disponibile per la realizzazione dei progetti di
cui all’articolo 3. (
9)
Art. 2 bis - Elenco regionale
associazioni. (10)
1. La Giunta regionale istituisce l’elenco delle associazioni che
forniscono la terapia del gioco e del sorriso e la pet therapy o
interventi assistiti con gli animali (
11) presso i reparti di pediatria delle strutture ospedaliere
del Veneto.
2. Sono iscritti nell’elenco di cui al comma 1 le associazioni che
forniscono la terapia del gioco e del sorriso e la pet therapy o
interventi assistiti con gli animali (
12), mediante l’utilizzo di operatori formati in
conformità a quanto previsto dall’articolo 2 e
dall’articolo 2 ter. (
13).
3. La Giunta regionale individua entro novanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, sentita la competente commissione
consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della
proposta, decorsi i quali si prescinde dal parere, i requisiti e le
modalità per ottenere l’iscrizione nell’elenco.
Art. 2 ter - Equipe
multidisciplinare per gli interventi assistiti con animali. (14)
1. Per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b),
la Giunta regionale, nel rispetto della legislazione vigente in materia
nonché in conformità con quanto previsto dall’Accordo tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul
documento recante “Linee guida per gli interventi assistiti con gli
animali (IAA)” del 25 marzo 2015, adotta specifiche disposizioni
atte a garantire la presenza di equipe multidisciplinari composte da
diverse figure professionali e operatori formate ai sensi delle medesime
Linee guida.
Art. 3 - Modalità di
applicazione.
1. La Giunta regionale provvede ogni anno
ad emanare un bando di adesione distintamente per la presentazione di
progetti di pet therapy o interventi assistiti con gli animali (
15) e di terapia del gioco e del
sorriso (
16), a cui possono
partecipare le aziende ULSS e le aziende ospedaliere del servizio
sanitario regionale, su proposta dei direttori generali delle stesse, che
devono essere realizzati e nell’ambiente ospedaliero in via
prioritaria nei reparti di pediatria, neurologia e oncologia e nelle
strutture semiresidenziali e residenziali per disabili, anziani
autosufficienti e non.
2. L’ammissibilità al finanziamento regionale di cui al comma
1 viene definita sulla base di apposita graduatoria che tiene conto:
a) dell’ambito e delle modalità di applicazione
dell’utilizzo di animali a fini terapeutici e della terapia del
gioco e del sorriso (
17);
b) delle caratteristiche degli spazi e degli arredi destinati
all’attività di pet therapy o interventi assistiti con gli
animali (
18) o di terapia del
gioco e del sorriso (
19);
c) dei criteri di evidenza scientifica che sono alla base della proposta
progettuale, delle procedure e dei protocolli per la progettazione, della
realizzazione e valutazione dei programmi di studio e ricerche
sull’utilizzo di animali a fini terapeutici e della terapia del
gioco e del sorriso (
20);
d) dei criteri di assistenza e cura dell’animale stabiliti mediante
apposita convenzione coi servizi veterinari pubblici o con strutture
veterinarie private. (
21)
Art. 3 bis - Progetti.
(22)
1. La Giunta regionale emana, con cadenza annuale, un bando al quale
possono partecipare le associazioni di cui all’articolo 2 bis della
presente legge, per promuovere progetti di terapia del gioco e del
sorriso e della pet therapy o interventi assistiti con gli animali
(
23) presso i reparti di
pediatria delle strutture ospedaliere del Veneto.
2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la
partecipazione, l’assegnazione e l’erogazione dei
finanziamenti, nonché le procedure per il monitoraggio e la
rendicontazione nel rispetto dei principi di imparzialità,
trasparenza e pubblicità.
Art. 4 - Centro di studio e
ricerca in materia di pet therapy o interventi assistiti con gli animali
(24).
Art.4 bis - Centro di studio e
ricerca in materia di terapia del gioco e del sorriso e della pet therapy
o interventi assistiti con gli animali. (26) (27)
1. La Giunta regionale, attiva, presso l’Azienda Ospedale -
Università Padova, un Centro di Studio e di Ricerca per la terapia
del gioco e del sorriso e della pet therapy o interventi assistiti con
gli animali (
28), che:
a) individua un modello standardizzato di terapia del gioco e del sorriso
e della pet therapy o interventi assistiti con gli animali (
29), individuando le attività
più significative, dopo averne verificato l’applicabilità
e l’effetto sui bambini coinvolti e sulle loro famiglie, sulla base
dell’esperienza maturata nelle Aziende ULSS e Ospedaliere;
b) effettua il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli
interventi;
c) tiene i contatti con centri e professionisti in ambito nazionale,
europeo ed internazionale finalizzati ad uno scambio di esperienze, che
consenta di migliorare le conoscenze e il modello previsto alla lettera
a) del presente articolo;
d) propone alla Giunta regionale il programma per i corsi di formazione,
previsti dall’articolo 2, comma 3, aggiornandone il contenuto in
conformità a quanto previsto dalla presente legge;
e) effettua la raccolta di dati e il censimento sul territorio regionale
delle esperienze maturate.
2. La Giunta regionale detta le disposizioni organizzative e di
funzionamento del Centro di cui al comma 1, con particolare riferimento
ai rapporti tra i sanitari e le associazioni che operano nelle strutture
ospedaliere.
Art. 5 - Fase
sperimentale.
1. I direttori generali delle aziende ULSS
e ospedaliere, ove è stata introdotta l’attività di
terapia del gioco e del sorriso (
30) e/o pet therapy o interventi assistiti con gli animali
(
31), presentano alla Giunta
regionale una relazione annuale sull’andamento
dell’attività con particolare riferimento ai risultati
conseguiti e ai costi sostenuti. (
32)
Art. 5 bis - Affidamento di
cani abbandonati.
1. La Giunta regionale, al fine di promuovere la diffusione delle terapie
complementari di cui all’articolo 1 e di incoraggiare
l’adozione di animali abbandonati, è autorizzata a finanziare
progetti pilota di affidamento anche a strutture semiresidenziali e
residenziali per disabili, anziani autosufficienti e non, di cani
abbandonati e in custodia presso le strutture preposte.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, alle
strutture semiresidenziali e residenziali per disabili, anziani
autosufficienti e non, è concesso un rimborso annuo per le spese di
mantenimento degli animali, nel limite massimo di euro 500,00. (
33)
Art. 5 ter - Clausola
valutativa. (34)
1. La Giunta regionale predispone una relazione annuale che trasmette
alla competente commissione consiliare contenente il monitoraggio e la
valutazione degli effetti applicativi della presente legge, con
particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 3 bis.
Art. 6 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge,
quantificati in euro 700.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte
mediante prelevamento dall’u.p.b. U0185 “Fondo speciale per
le spese correnti”, partita n. 19, iscritta nello stato di
previsione della spesa del Bilancio 2004; contestualmente la dotazione
dell’u.p.b. U0140 “Obiettivi di piano per la
sanità” viene incrementata per competenza e cassa di euro
700.000,00.
Art. 7 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’
articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Note
(
1) Titolo modificato da art. 7
della
legge
regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
(
2) Comma modificato da comma 1
art. 7 della
legge
regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
(
3) Comma modificato da comma 3
art. 7 della
legge
regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
(
4) Comma modificato da comma 1
art. 7 della
legge
regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
(
5) Comma modificato da comma 2
art. 7 della
legge
regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
(
6) Lettera così sostituita
da comma 1 art. 45 della
legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
(
7) Comma modificato da comma 1
art. 11 della
legge
regionale 09 agosto 2024, n. 20 che ha aggiunto dopo le parole
“di cui all'articolo 1” le seguenti “comma 2, lettera
a)”.
(
8) Comma modificato da comma 1
art. 2 della
legge
regionale 9 dicembre 2022, n. 28 che ha sostituito le parole:
“al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di
cui all'articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 e
successive modificazioni” con le seguenti:
“nel
registro regionale, in conformità a quanto previsto dal decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a
norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106”.
(
9) Comma aggiunto da comma 2
art. 45 della
legge
regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
(
10) Articolo inserito da
comma 1 art. 3 della
legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
(
11) Comma modificato da comma
3 art. 7 della
legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
(
12) Comma modificato da comma
3 art. 7 della
legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
(
13) Comma modificato da comma
2 art. 11 della
legge regionale 09 agosto 2024, n. 20 che
ha aggiunto dopo le parole “dall’articolo 2” le
seguenti “e dall’articolo 2 ter.”.
(
14) Articolo inserito da
comma 3 art. 11 della
legge regionale 09 agosto 2024, n. 20 .
(
15) Comma modificato da comma
2 art. 7 della
legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
(
16) Comma modificato da comma
1 art. 7 della
legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
(
17) Lettera modificata da
comma 1 art. 7 della
legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
(
18) Lettera modificata da
comma 2 art. 7 della
legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
(
19) Lettera modificata da
comma 1 art. 7 della
legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
(
20) Lettera modificata da
comma 1 art. 7 della
legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
(
21) Articolo così
sostituito da comma 3 art. 45 della
legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
(
22) Articolo inserito da
comma 1 art. 4 della
legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
(
23) Comma modificato da comma
3 art. 7 della
legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
(
24) Rubrica modificata da
comma 2 art. 7 della
legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
(
25) Articolo abrogato da
comma 4 art. 45 della
legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
(
26) Rubrica modificata da
comma 3 art. 7 della
legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
(
27) Articolo inserito da
comma 1 art. 5 della
legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
(
28) Comma modificato da comma
3 art. 7 della
legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
(
29) Lettera modificata da
comma 3 art. 7 della
legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
(
30) Comma modificato da comma
1 art. 7 della
legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
(
31) Comma modificato da comma
3 art. 7 della
legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
(
32) Articolo così
sostituito da comma 5 art. 45 della
legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
(
33) Articolo aggiunto da
comma 6 art. 45 della
legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
(
34) Articolo inserito da
comma 1 art. 6 della
legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 .
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