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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 16 marzo 2006, n. 4 (BUR n. 27/2006) (Abrogata)
Legge regionale 16 marzo 2006, n. 4 (BUR n. 27/2006) (Abrogata) [sommario] [RTF]
INTERVENTI REGIONALI PER CELEBRAZIONI SPECIALI IN OCCASIONE DELLA
COMMEMORAZIONE DI EVENTI STORICI DI GRANDE RILEVANZA O DI
PERSONALITÀ VENETE DI PRESTIGIO NAZIONALE O INTERNAZIONALE(1)
[Art. 1 - Finalità.
1. Al fine di commemorare eventi o personalità che hanno segnato,
in modo rilevante, la storia del Veneto elevandone il prestigio e
l’immagine a livello regionale, nazionale e internazionale, la
Giunta regionale è autorizzata a costituire comitati regionali per
la celebrazione di manifestazioni di carattere culturale.
2. La costituzione dei comitati di cui al comma 1 è deliberata
dalla Giunta regionale, di propria iniziativa o su proposta della
Commissione consiliare competente per materia.
Art. 2 - Presentazione
delle proposte.
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente
definisce, con proprio provvedimento, criteri, tempi e procedure per la
presentazione delle proposte di celebrazione delle manifestazioni di
carattere culturale.
2. Non sono in ogni caso ammesse proposte riferite ad eventi o
personalità di rilevanza esclusivamente locale.
Art. 3 - Commissione
tecnico scientifica.
1. Per l’esame e la valutazione delle proposte di cui
all'articolo 2, la struttura regionale competente si avvale di una
commissione tecnico scientifica nominata dal Presidente della Giunta
regionale e composta da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di cultura, che la
presiede;
b) due Consiglieri regionali componenti della Commissione consiliare
competente per materia, designati dalla stessa, di cui uno in
rappresentanza della minoranza;
c) il segretario regionale competente in materia di attività
culturali;
d) tre esperti di chiara fama del mondo della cultura designati dalla
Giunta regionale in deroga alle procedure e termini di cui alla legge regionale 22 luglio
1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici
incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli
organi";
e) i dirigenti responsabili delle direzioni regionali per le
attività culturali, per l’istruzione e per il bilancio.
2. La commissione valuta le proposte, verifica il rispetto delle
condizioni previste dal provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1 e
invia la relazione alla Giunta regionale per le determinazioni
conseguenti.
3. Ai componenti esterni della commissione spettano l'indennità
di partecipazione alle sedute e i rimborsi spese previsti
dall’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
“Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della
Regione” e successive modificazioni.
Art. 4 - Comitati regionali
per le celebrazioni.
1. La Giunta regionale, vista la relazione della commissione
tecnico-scientifica di cui all'articolo 3, acquisito il parere della
competente Commissione consiliare, costituisce, per ogni celebrazione, un
comitato regionale composto da tre Consiglieri regionali componenti della
Commissione consiliare competente per materia, designati dalla stessa, di
cui uno in rappresentanza della minoranza e da non più di nove
esperti e studiosi della materia oggetto della commemorazione e ne indica
il presidente e il dirigente regionale al quale viene assegnata la
funzione di segretario tesoriere. La deliberazione di costituzione del
comitato definisce, tra l'altro, le competenze dello stesso, gli
indirizzi generali per gli interventi, i tempi di attuazione e il
relativo finanziamento.
2. Ai componenti esterni dei comitati regionali per le celebrazioni
spettano i rimborsi spese previsti dall'articolo 187 della
legge regionale 10
giugno 1991, n. 12 e successive modificazioni.
3. Il comitato regionale elabora il programma delle celebrazioni nel
rispetto degli indirizzi di cui al comma 1, ne segue l’esecuzione e
predispone la rendicontazione delle spese sostenute e la relazione finale
sugli obiettivi raggiunti con il programma delle celebrazioni, entro
centoventi giorni dalla sua conclusione.
4. La Giunta regionale, sulla base della relazione di cui al comma 3,
entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, trasmette alla
competente Commissione consiliare la propria valutazione
sull’efficacia degli interventi e delle azioni evidenziate
unitamente alla citata relazione.
Art. 5 - Budget operativo
dei comitati.
1. Al fine di sostenere le spese relative all’attuazione dei
punti del programma delle celebrazioni definito dal comitato nei termini
di cui all’articolo 4 comma 1, la Giunta regionale, quando non sia
possibile o conveniente ricorrere alla procedura ordinaria di spesa, ha
la facoltà, ai sensi dell’articolo 49 della
legge regionale 29
novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione”, di autorizzare
l’assegnazione di un budget operativo a favore del dirigente
regionale al quale è assegnata la funzione di segretario tesoriere
del comitato.
2. Il dirigente di cui al comma 1, ha l’obbligo di predisporre
il rendiconto nei tempi e con le modalità disciplinate
dall’articolo 49, comma 6, della legge regionale n. 39/2001 ed è
assoggettato altresì agli obblighi di cui al Capo V della legge regionale n.
39/2001 .
Art. 6 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 3 e 4,
quantificati in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006 e 2007,
si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0185
“Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 8
“Interventi per la cultura” del bilancio pluriennale
2006-2008 e contestuale incremento, in termini di competenza,
dell’upb U0023 “Spese generali di funzionamento” del
bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4,
quantificati in euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006 e
2007, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’upb.
U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 8
“Interventi per la cultura” del bilancio pluriennale
2006-2008 e contestuale incremento, in termini di competenza,
dell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni
culturali” del bilancio di previsione 2006 e pluriennale
2006-2008. ]
Note
( 1) La presente legge deve
intendersi abrogata in quanto si sono verificate tutte le condizioni
previste dall’articolo dall’art. 40, comma 2 della legge regionale 16 maggio
2019, n. 17 “Legge per la cultura”.
SOMMARIO
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