Legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 (BUR n. 25/2007)
Legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 (BUR n. 25/2007) [sommario] [RTF]
INIZIATIVE ED INTERVENTI REGIONALI A FAVORE
DELL’EDILIZIA SOSTENIBILE
Art. 1 - Finalità.
1. Al fine di tutelare la qualità della vita, dell’ambiente e
del territorio, la Regione del Veneto promuove e incentiva la
sostenibilità energetico - ambientale nella realizzazione di opere
di edilizia pubblica e privata.
2. Per edilizia sostenibile deve intendersi l’osservanza di teorie
progettuali che fondano l’ideazione e la realizzazione del
manufatto edilizio su principi di compatibilità dello stesso con
l’ambiente e di miglioramento della qualità della vita umana.
Art. 2 - Interventi di
edilizia sostenibile e linee guida. (1)
1. Ai fini della presente legge s’intende per interventi di
edilizia sostenibile, comunemente indicata anche come bioedilizia,
edilizia naturale, edilizia ecologica, edilizia bio-etico-compatibile,
edilizia bio-ecologica, gli interventi di edilizia pubblica o privata che
siano caratterizzati dai seguenti requisiti:
a) favoriscano il risparmio energetico, l’utilizzo delle fonti
rinnovabili ed il riutilizzo delle acque piovane;
b) garantiscano il benessere, la salute e l’igiene dei fruitori;
c) si avvalgano di materiali da costruzione, di componenti per
l’edilizia, di impianti, di elementi di finitura, di arredi fissi
selezionati tra quelli che non determinano lo sviluppo di gas tossici,
emissione di particelle, radiazioni o gas pericolosi, inquinamento
dell’acqua o del suolo;
d) privilegino l’impiego di materiali e manufatti di cui sia
possibile il riutilizzo anche al termine del ciclo di vita
dell’edificio e la cui produzione comporti un basso consumo
energetico;
e) conservino, qualora si tratti di interventi di ristrutturazione, i
caratteri tipo morfologici di interesse storico.
2. Con il provvedimento di cui all’articolo 8, comma 1, la Giunta
regionale definisce le linee guida in materia di edilizia sostenibile, di
seguito denominate linee guida, su cui l’amministrazione regionale
basa la valutazione della qualità ambientale ed energetica espressa
dai singoli interventi di bioedilizia, ai fini
dell’ammissibilità degli stessi alla contribuzione regionale
prevista dalla presente legge, della graduazione dei contributi stanziati
e dell’attribuzione della certificazione di sostenibilità
energetico-ambientale degli edifici di cui all’articolo 4 bis
(
2) nonché ai fini dello
scomputo della superficie e delle volumetrie di cui all’articolo 5.
Dette linee guida costituiscono inoltre riferimento per
l’elaborazione e l’integrazione degli strumenti edilizi ed
urbanistici comunali.
3. Le linee guida di cui al comma 2, suddivise in singole aree di
valutazione, sono direttive di tipo prestazionale, funzionali al
riconoscimento della sostenibilità dell’intervento in base
all’elaborazione di una corrispondente scala di prestazione
qualitativa, in ragione della quale viene assegnato il punteggio di
valutazione dell’intervento stesso.
4. Fra le aree di valutazione di cui al comma 3 sono incluse quelle che
fanno riferimento:
a) alla qualità dell’ambiente esterno;
b) al consumo di risorse;
c) ai carichi ambientali;
d) alla qualità dei servizi forniti;
e) alla qualità della gestione dell’intervento e degli
impianti;
f) all’accessibilità ai servizi pubblici e di trasporto.
Art. 3 - Criteri di
individuazione dei materiali da costruzione.
1. L’individuazione dei materiali da costruzione di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera c) risponde ai seguenti criteri:
a) utilizzo di materiali ecologicamente compatibili, sulla base di
requisiti di valutazione definiti dalle linee guida di cui
all’articolo 2, comma 2, fra i quali la riciclabilità globale,
la loro natura di materie prime rinnovabili, il contenuto consumo
energetico richiesto ai fini della loro estrazione, produzione,
distribuzione e smaltimento;
b) utilizzo di materiali, oltre che di tecniche costruttive, che
consentano di recuperare la tradizione locale e di contenere i costi di
trasporto;
c) utilizzo di materiali privi di sostanze riconosciute nocive per la
salute e per l’ambiente e non radioattivi.
2. I materiali isolanti termoacustici debbono soddisfare oltre ai
requisiti di cui al comma 1, le seguenti ulteriori caratteristiche, nella
misura delle soglie da definire con le linee guida di cui
all’articolo 2, comma 2:
a) permeabilità al vapore ed alta traspirabilità;
b) elettrostaticità;
c) massima durabilità nel tempo.
Art. 4 - Azioni regionali per
la promozione dell’edilizia residenziale pubblica e privata
sostenibile.
1. Ai fini di cui all’articolo 1,
comma 1, la Regione del Veneto adotta le seguenti iniziative:
a) promozione di concorsi di idee e progettazione, in collaborazione con
gli enti locali, per la realizzazione di interventi edili pubblici o
privati, secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia
sostenibile indicati dalle linee guida di cui all’articolo 2, comma
2;
b) attivazione, mediante intese con l’Università, con le
istituzioni scolastiche, gli enti di formazione professionale, gli ordini
professionali e le associazioni di categoria interessate, di iniziative
di ricerca e diffusione culturale in materia di architettura ed edilizia
ecocompatibili, nonché di corsi di formazione in tecniche e principi
costruttivi di edilizia sostenibile per tecnici e operatori del settore;
c) individuazione di agevolazioni regionali per la realizzazione di
interventi di costruzione o ristrutturazione secondo le tecniche e
principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalle linee guida
di cui all’articolo 2, comma 2, a favore dei seguenti soggetti:
1) cooperative edilizie che esercitino attività edile nel territorio
della Regione del Veneto;
2) soggetti d’impresa che esercitino attività edile nel
territorio della Regione del Veneto;
3) soggetti pubblici e privati titolari della proprietà o di altro
diritto reale sul bene oggetto dell’intervento di costruzione o
ristrutturazione.
2. I criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e
l’attuazione delle azioni di cui al comma 1, lettere a) e b), oltre
che per l’individuazione delle agevolazioni regionali di cui al
comma 1, lettera c) sono stabiliti col provvedimento della Giunta
regionale di cui all’articolo 8, comma 1.
Art. 4 bis - Certificazione
della sostenibilità energetico - ambientale degli edifici. (3)
1. La Regione del Veneto definisce il sistema di certificazione della
sostenibilità energetico-ambientale degli edifici, sulla base di
attività tecniche di valutazione e controllo volontarie, relative al
livello di prestazione energetico-ambientale raggiunto dagli edifici
stessi. La certificazione della sostenibilità energetico-ambientale
si fonda su un complesso di procedure univoche e normalizzate che si
avvalgono delle modalità e dei criteri di valutazione definiti dalle
linee guida in materia di edilizia sostenibile di cui all’articolo
2, comma 2, per l’esame del progetto e/o dell’edificio
realizzato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con
regolamento:
a) definisce il sistema di procedure per la certificazione della
sostenibilità energetico-ambientale degli edifici e per
l’effettuazione dei controlli, compresa la relativa modulistica;
b) organizza specifici percorsi formativi e di aggiornamento per i
tecnici incaricati della certificazione e dei controlli;
c) approva il modello della targa che, identificata dal logo di cui
all’articolo 6, comma 3, riporta il risultato della certificazione
ed è destinata ad essere affissa all’edificio in luogo
facilmente visibile;
d) definisce le modalità di istruzione e gestione di un registro dei
certificati, collegato al relativo archivio, per la costituzione della
banca dati dell’edilizia sostenibile;
e) definisce le modalità dell’effettuazione dei controlli
sulla sussistenza dei requisiti di competenza richiesti per i soggetti
incaricati e della certificazione e dei controlli.
3. Per la realizzazione e la gestione del sistema di certificazione della
sostenibilità energetico-ambientale degli edifici di cui al comma 1,
la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di Veneto Innovazione
Spa, di cui alla
legge regionale 6 settembre 1988, n. 45
“Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo
sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e
ricerche in materia di interesse regionale”, sottoscrivendo con la
medesima apposita convenzione, per la definizione, in particolare, delle
attività da svolgere secondo gli indirizzi impartiti annualmente
dalla Giunta regionale medesima, nonché delle modalità di
rimborso dei costi sostenuti.
Art. 5 - Scomputo della
superficie e delle volumetrie per gli interventi di edilizia
sostenibile.
1. Per gli interventi in edilizia
sostenibile finalizzati al contenimento del fabbisogno energetico,
riconosciuti conformi alle linee guida di cui all’articolo 2, comma
2, i comuni prevedono nel regolamento edilizio lo scomputo dei volumi
tecnici e delle murature perimetrali degli edifici.
Art. 6 - Intervento
finanziario della Regione.
1. La Regione del Veneto assegna contributi destinati alla realizzazione
di interventi di costruzione o ristrutturazione secondo le tecniche e
principi costruttivi di edilizia sostenibile posti dalle linee guida di
cui all’articolo 2, comma 2. La assegnazione è regolata da
specifici bandi con i quali si individuano, in particolare:
a) i soggetti ammissibili al contributo;
b) le modalità di accesso al contributo;
c) le spese ammissibili al contributo;
d) i termini di presentazione delle domande;
e) i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;
f) le modalità di pubblicizzazione dell’intervento finanziato
dalla Regione.
2. Il provvedimento d’assegnazione dei contributi oggetto dei bandi
di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, previo parere
della competente commissione consiliare.
3. Gli interventi di costruzione o ristrutturazione secondo le tecniche e
principi costruttivi di edilizia sostenibile finanziati dalla Regione del
Veneto esibiscono, a titolo di segnalazione, un logo regionale recante un
simbolo distintivo individuato dal provvedimento della Giunta regionale
di cui all’articolo 8, comma 1.
Art. 7 - Rispetto della
normativa comunitaria.
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono disposti in
conformità alla normativa dell’Unione europea e, in
particolare a:
a) la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie
imprese, pubblicato in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
C213 del 23 luglio 1996 e successive modificazioni;
b) gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità
regionale pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
C74 del 10 marzo 1998 e successive modificazioni;
c) la disciplina comunitaria prevista per specifici settori.
Art. 8 - Disposizioni
finali.
1. Con provvedimento della Giunta regionale, da approvare previo parere
della Commissione consiliare competente, entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge sono adottati:
a) le linee guida in materia di edilizia sostenibile, di cui
all’articolo 2, comma 2;
b) i criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e
l’attuazione delle azioni di cui all’articolo 4, comma 1,
lettere a) e b), oltre che per l’individuazione delle agevolazioni
regionali di cui al medesimo articolo 4, comma 1, lettera c);
c) il logo regionale di cui all’articolo 6, comma 3.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge, promuovendo gli interventi
di edilizia sostenibile ed, in particolare, il ricorso a materiali che
garantiscano, oltre all’elevata qualità abitativa, la minima
dispersione di calore all’esterno ed il massimo accumulo di
energia, assicurano il contenimento energetico nelle more
dell’approvazione di una legge regionale organica di attuazione del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, “Attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia”.
Art. 9 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge,
quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari
2007, 2008 e 2009, si provvede con le risorse allocate sull’upb
U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento”,
partita n. 8 “Interventi per la casa ecologica”, del bilancio
di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009; contestualmente lo
stanziamento dell’upb U0211 “Interventi indistinti di
edilizia speciale pubblica” viene aumentato di euro 1.000.000,00
per competenza e cassa nell’esercizio 2007 e per sola competenza
negli esercizi 2008 e 2009.
Note
(
1) Vedi anche quanto dispone
l’art. 3, comma 2, lett. b), della
legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 in
materia di interventi regionali per il sostegno del settore edilizio e il
comma 5 dell’art. 85 della
legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 in
materia di interventi a favore delle politiche per la casa.
(
2) Comma così modificato da
comma 1, art. 33,
legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 che
ha sostituito le parole: “e della graduazione dei contributi
stanziati” con le parole “, della graduazione dei contributi
stanziati e dell’attribuzione della certificazione di
sostenibilità energetico-ambientale degli edifici di cui
all’articolo 4 bis”.
(
3) Articolo inserito da comma 2,
art. 33, della
legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 .
SOMMARIO