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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 (BUR n. 67/2007)

Legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 (BUR n. 67/2007) [sommario] [RTF]

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 MARZO 1973, n. 9 “DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA SANITARIA, DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI E DEL TRATTAMENTO INDENNITARIO DIFFERITO IN FAVORE DEI CONSIGLIERI REGIONALI” E ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2006, n. 28 , ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 1997, n. 5 “TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI”

CAPO I - Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e abrogazione della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28

Art. 1 - Conferma del titolo e di disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come novellata dalla legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 .
1. Le novellazioni operate dall’articolo 1 commi 1, 2, 4, 11 e 13 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 sono confermate.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 6 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 6 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , le parole “e assicurazione per l’assistenza sanitaria integrativa” sono soppresse.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla nona legislatura e sino a tale data la percentuale di contribuzione per l’assicurazione per l’assistenza sanitaria integrativa è per il 30 per cento a carico del Consiglio regionale e per il restante 70 per cento a carico del consigliere regionale.
Art. 3 - Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni.
1. L’articolo 7 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come da ultimo sostituito dal comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 , è così sostituito:
omissis (1)
Art. 4 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni.
1. L’articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come da ultimo sostituito dal comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 è così sostituito:
omissis (2)
2. Ai consiglieri regionali eletti per la prima volta nell’ottava legislatura, cessati dal mandato, che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato la facoltà di prosecuzione volontaria nel versamento della quota di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di prosecuzione volontaria del versamento vigenti al momento della cessazione dal mandato.
3. I consiglieri eletti per la prima volta nella ottava legislatura e cessati dal mandato al momento dell’entrata in vigore della presente legge hanno diritto a conseguire l’assegno vitalizio se hanno esercitato il mandato per almeno dodici mesi.
Art. 5 - Modifica dell’articolo 10 legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni.
1. L’articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come da ultimo sostituito dal comma 6 dell’articolo 1 della legge regionale n. 28/2006 è così sostituito:
omissis (3)
2. Le disposizioni di cui all’articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come sostituito dal comma 1 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010.
Art. 6 - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni.
1. L’articolo 12 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come da ultimo sostituito dal comma 9 dell’articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 è così sostituito:
omissis (4)
Art. 7 - Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni.
1. L’articolo 14 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come da ultimo modificato dal comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 è così sostituito:
omissis (5)
Art. 8 - Modifica dell’articolo 17 e dell’articolo 18 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
1. La lettera a) del primo comma dell’articolo 17 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 è così sostituita:
omissis (6)
2. Alla lettera c) del comma primo dell’articolo 17 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 dopo la parola “coniuge” sono aggiunte le parole “o del convivente more uxorio”.
3. All’articolo 18 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma primo dopo le parole “avente diritto” sono aggiunte le parole “o al convivente more uxorio”;
b) alla lettera b) del comma primo dopo la parola “coniuge” sono aggiunte le parole “o al convivente more uxorio”.
Art. 9 - Abrogazione dell’articolo 19 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni.
1. L’articolo 19 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come da ultimo modificato dal comma 12 dell’articolo 1 della legge regionale n. 28/2006 è abrogato.
Art. 10 - Sostituzione dell’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni.
1. L’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come introdotto dal comma 14 dell’articolo 1 della legge regionale n. 28/2006 è così sostituito:
omissis (7)
2. Le disposizioni di cui all’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dalle cessazioni a qualsiasi titolo che si verificano dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 11 - Disposizioni transitorie.
1. Per i consiglieri cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge che siano già titolari di assegno vitalizio in corso di erogazione ovvero titolari di assegno sospeso ai sensi dell’articolo 15, della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni, nonché per i consiglieri cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali stanno maturando le condizioni per l’ottenimento dell’assegno medesimo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , così come da ultimo modificata dalla legge regionale 5 settembre 1997, n. 33 e dalla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 così come da ultimo modificata dalla legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
Art. 12 - Abrogazioni.
1. Restano abrogate:
a) la legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 “Disciplina integrativa delle disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in tema di “Istituzione dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali”, e successive modificazioni, e dell’articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 , e successive modificazioni, in tema di assegno di fine mandato a favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni;
b) la legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 “Integrazioni e modifiche alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Istituzione dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e della cassa di previdenza dei consiglieri regionali” ” e successive modificazioni;
c) la legge regionale 29 dicembre 1980, n. 100 “Modifiche alle leggi regionali 10 marzo 1973, n. 9 e 14 marzo 1975, n. 26”;
d) la legge regionale 7 aprile 1994, n. 17 “Modifica della disciplina in materia di previdenza in favore dei consiglieri regionali di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in tema di “Istituzione dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali” e successive modifiche e integrazioni”;
e) il comma 2 dell’articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006” e successive modificazioni.
2. L’abrogazione dell’articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 , decorre dal 1° gennaio 2010.
3. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 1, è abrogata la legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 “Modifica delle disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Istituzione dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni”.

CAPO II - Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali”

Art. 13 - Aggiunta dell’articolo 8 ter alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
1. Dopo l’articolo 8 bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è aggiunto il seguente articolo:
omissis (8)
Art. 14 - Modifica dell’articolo 8 bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
1. L’articolo 8 bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:
omissis (9)


Note

(1) Testo riportato all’art. 7 legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
(2) Testo riportato all’art. 9 legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
(3) Testo riportato all’art. 10 legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
(4) Testo riportato all’art. 12 legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
(5) Testo riportato all’art. 14 legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
(6) Testo riportato alla lett. a), primo comma art. 17 legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
(7) Testo riportato all’art. 19 bis legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
(8) Testo riportato dopo l’art. 8 bis legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
(9) Testo riportato all’art. 8 bis legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .


SOMMARIO

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