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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 (BUR n. 67/2007)
Legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 (BUR n. 67/2007) [sommario] [RTF]
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 MARZO 1973, n. 9
“DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA SANITARIA, DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI
E DEL TRATTAMENTO INDENNITARIO DIFFERITO IN FAVORE DEI CONSIGLIERI
REGIONALI” E ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2006, n. 28 ,
ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 1997, n. 5
“TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI”
CAPO I - Modifiche alla legge regionale 10 marzo
1973, n. 9 “Disciplina dell'assistenza sanitaria,
dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in
favore dei consiglieri regionali” e abrogazione della legge regionale 21 dicembre
2006, n. 28
Art. 2 - Modifica
dell’articolo 6 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e
successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 6 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , le
parole “e assicurazione per l’assistenza sanitaria
integrativa” sono soppresse.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla nona
legislatura e sino a tale data la percentuale di contribuzione per
l’assicurazione per l’assistenza sanitaria integrativa è
per il 30 per cento a carico del Consiglio regionale e per il restante 70
per cento a carico del consigliere regionale.
1. L’articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come
da ultimo sostituito dal comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 21 dicembre
2006, n. 28 è così sostituito:
omissis ( 2)
2. Ai consiglieri regionali eletti per la prima volta nell’ottava
legislatura, cessati dal mandato, che alla data di entrata in vigore
della presente legge, abbiano esercitato la facoltà di prosecuzione
volontaria nel versamento della quota di cui all’articolo 8, comma
1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e
successive modifiche ed integrazioni, continuano ad applicarsi le
disposizioni in materia di prosecuzione volontaria del versamento vigenti
al momento della cessazione dal mandato.
3. I consiglieri eletti per la prima volta nella ottava legislatura e
cessati dal mandato al momento dell’entrata in vigore della
presente legge hanno diritto a conseguire l’assegno vitalizio se
hanno esercitato il mandato per almeno dodici mesi.
1. La lettera a) del primo comma dell’articolo 17 della legge regionale 10 marzo
1973, n. 9 è così sostituita:
omissis ( 6)
2. Alla lettera c) del comma primo dell’articolo 17 della legge regionale 10 marzo
1973, n. 9 dopo la parola “coniuge” sono aggiunte
le parole “o del convivente more uxorio”.
3. All’articolo 18 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma primo dopo le parole “avente
diritto” sono aggiunte le parole “o al convivente more
uxorio”;
b) alla lettera b) del comma primo dopo la parola
“coniuge” sono aggiunte le parole “o al
convivente more uxorio”.
Art. 9 - Abrogazione
dell’articolo 19 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e
successive modificazioni.
Art. 10 - Sostituzione
dell’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e
successive modificazioni.
Art. 11 - Disposizioni
transitorie.
Art. 12 - Abrogazioni.
1. Restano abrogate:
a) la legge
regionale 28 dicembre 1993, n. 55 “Disciplina integrativa delle
disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in
tema di “Istituzione dell’assistenza sanitaria,
dell’assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore
dei consiglieri regionali”, e successive modificazioni, e
dell’articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 , e
successive modificazioni, in tema di assegno di fine mandato a favore dei
consiglieri regionali” e successive modificazioni;
b) la legge
regionale 14 marzo 1975, n. 26 “Integrazioni e modifiche alla
legge regionale 10
marzo 1973, n. 9 “Istituzione dell’assistenza sanitaria,
dell’assicurazione infortuni e della cassa di previdenza dei
consiglieri regionali” ” e successive modificazioni;
c) la legge
regionale 29 dicembre 1980, n. 100 “Modifiche alle leggi
regionali 10 marzo 1973, n. 9 e 14 marzo 1975, n. 26”;
d) la legge
regionale 7 aprile 1994, n. 17 “Modifica della disciplina in
materia di previdenza in favore dei consiglieri regionali di cui alla
legge regionale 10
marzo 1973, n. 9 in tema di “Istituzione dell’assistenza
sanitaria, dell’assicurazione infortuni e della cassa di previdenza
in favore dei consiglieri regionali” e successive modifiche e
integrazioni”;
e) il comma 2 dell’articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006” e
successive modificazioni.
2. L’abrogazione dell’articolo 4, commi 1 e 2, della
legge regionale 28
dicembre 1993, n. 55 , decorre dal 1° gennaio 2010.
3. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 1, è abrogata la
legge regionale 21
dicembre 2006, n. 28 “Modifica delle disposizioni della
legge regionale 10
marzo 1973, n. 9 “Istituzione dell’assistenza sanitaria,
dell’assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore
dei consiglieri regionali” e successive modificazioni”.
CAPO II - Modifiche alla legge regionale 30 gennaio
1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri
regionali”
Note
( 1) Testo riportato
all’art. 7 legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
( 2) Testo riportato
all’art. 9 legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
( 3) Testo riportato
all’art. 10 legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
( 4) Testo riportato
all’art. 12 legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
( 5) Testo riportato
all’art. 14 legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
( 6) Testo riportato alla lett.
a), primo comma art. 17 legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
( 7) Testo riportato
all’art. 19 bis legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
( 8) Testo riportato dopo
l’art. 8 bis legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
( 9) Testo riportato
all’art. 8 bis legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
SOMMARIO
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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 19
(BUR n. 67/2007)
-
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 MARZO
1973, n. 9 “DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA SANITARIA,
DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI E DEL TRATTAMENTO INDENNITARIO DIFFERITO
IN FAVORE DEI CONSIGLIERI REGIONALI” E ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE
21 DICEMBRE 2006, n. 28 , ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 1997, n.
5 “TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI”
-
-
CAPO I - Modifiche alla
legge
regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell'assistenza
sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento
indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e
abrogazione della legge regionale 21 dicembre 2006, n.
28
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Art. 1 - Conferma del titolo e
di disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n.
9 come novellata dalla legge regionale 21 dicembre 2006,
n. 28 .
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Art. 2 - Modifica
dell’articolo 6 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n.
9 e successive modificazioni.
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Art. 3 - Modifica
dell’articolo 7 della legge regionale 10 marzo 1973, n.
9 e successive modificazioni.
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Art. 4 - Modifica
dell’articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n.
9 e successive modificazioni.
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Art. 5 - Modifica
dell’articolo 10 legge regionale 10 marzo 1973, n.
9 e successive modificazioni.
-
Art. 6 - Modifica
dell’articolo 12 della legge regionale 10 marzo 1973, n.
9 e successive modificazioni.
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Art. 7 - Modifica
dell’articolo 14 della legge regionale 10 marzo 1973, n.
9 e successive modificazioni.
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Art. 8 - Modifica
dell’articolo 17 e dell’articolo 18 della
legge
regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
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Art. 9 - Abrogazione
dell’articolo 19 della legge regionale 10 marzo 1973, n.
9 e successive modificazioni.
-
Art. 10 - Sostituzione
dell’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n.
9 e successive modificazioni.
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Art. 11 - Disposizioni
transitorie.
-
Art. 12 - Abrogazioni.
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CAPO II - Modifiche alla
legge
regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario
dei consiglieri regionali”
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