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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 26 giugno 2008, n. 3 (BUR n. 54/2008)
Legge regionale 26 giugno 2008, n. 3 (BUR n. 54/2008) [sommario] [RTF]
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ARTICOLO 2 DELLA
LEGGE REGIONALE 16
AGOSTO 2007, n. 22 “DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE
NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI
PERSONALE, AFFARI ISTITUZIONALI, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI”,
DELL’ARTICOLO 96 DELLA LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 2008, n. 1
“LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2008” E
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 1997, n. 1
“ORDINAMENTO DELLE FUNZIONI E DELLE STRUTTURE DELLA REGIONE”
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI”. (1)
1. La parola “personale precario del servizio
sanitario” di cui all’ articolo 2 della
legge regionale 16
agosto 2007, n. 22 “Disposizioni di riordino e semplificazione
normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di
personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali.”
devono intendersi riferite anche a tutti i profili professionali
dirigenziali del ruolo sanitario, oltre che i medici e veterinari.]
( 2)
1. All’ articolo 8, comma 10 ter della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
è aggiunto il seguente periodo: “Il conferimento degli
incarichi in parola, con contratto di diritto privato, a dipendenti
regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per
tutto il periodo dell’incarico”.
1. All’ articolo 19, comma 3 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
è aggiunto il seguente periodo: “Il conferimento degli
incarichi in parola, con contratto di diritto privato, a dipendenti
regionali, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni
per tutto il periodo dell’incarico”.
[1. Le disposizioni dell’ articolo 96 della legge finanziaria regionale 27
febbraio 2008, n. 1 si applicano anche al personale assunto ai sensi
degli articoli
178 e 179 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e
successive modifiche e integrazioni e degli articoli 8 e 19 della legge regionale 10 gennaio
1997, n. 1 e successive modificazioni, disponendo a tal fine apposita
procedure selettiva riservata.] ( 3)
[2. I soggetti di cui al comma 1 che, in riferimento alla qualifica per
cui si procede a stabilizzazione, abbiano già superato una selezione
pubblica per l’assunzione presso la Regione del Veneto o altro ente
pubblico, sono esentati dall’ulteriore procedura selettiva.]
( 4)
3. Il termine di validità delle graduatorie concorsuali ancora
vigenti è prorogato, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato
tramite scorrimento, di un periodo equivalente al tempo di sospensione
necessario per il prioritario completamento del processo di
stabilizzazione di cui all’ articolo 32 della
legge regionale 19
febbraio 2007, n. 2 e all’ articolo 96 della
legge regionale 27
febbraio 2008, n. 1 come interpretato dal comma 1. Nel periodo di
sospensione dello scorrimento l’amministrazione regionale può
utilizzare le medesime graduatorie per assunzioni a tempo determinato,
nei casi previsti dalla legislazione vigente. Nella programmazione
triennale del fabbisogno sono previste forme di assunzione che
garantiscono l’adeguato accesso dall’esterno.
[4. Il requisito dell’anzianità di servizio ai fini della
stabilizzazione, per il personale assunto a tempo determinato dalla
Regione del Veneto anteriormente alla data di cui al comma 1
dell’articolo 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1
è conseguito anche tenendo conto di contratti successivi stipulati
ai sensi degli articoli 178 e 179 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e
successive modifiche ed integrazioni e degli articoli 8 e 19 della
legge regionale 10
gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni, purché detto
personale sia assegnato alle medesime strutture per lo svolgimento delle
medesime funzioni.] ( 5)
Art. 5 - Clausola
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Note
( 1) La legge è stata
impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n.
49/2008 (G.U. 1ª serie speciale n. 42/2008), con il quale è
stata sollevata questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 1 e dell’articolo 4, commi 1, 2 e 4.
L’articolo 1 è stato ritenuto dal Governo contrastante con
l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, per violazione dei
principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica stabiliti
dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e dalla
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), nonchè
contrastante con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, per violazione
dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della
pubblica amministrazione; l’articolo 4, commi 1, 2 e 4, è
stato ritenuto dal Governo contrastante con gli articoli 3, 51, primo
comma, e 97, commi primo e terzo, della Costituzione, che stabiliscono
l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante
concorso pubblico e non riservato. Con sentenza n. 293/2009 (G.U. 1ª
serie speciale n. 46/2009) la Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 e
dell’articolo 4, commi 1, 2 e 4, in quanto introducono deroghe al
principio costituzionale del pubblico concorso, non giustificate da
peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, in violazione
degli articoli 3, 51, primo comma, e 97 della Costituzione. La Corte ha
ritenuto assorbita la residua censura relativa alla violazione dei
principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, riferita
all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
( 2) La Corte Costituzionale, con
sentenza n. 293/2009 (G.U. 1° serie speciale n. 46/2009), ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
1.
( 3) La Corte Costituzionale, con
sentenza n. 293/2009 (G.U. 1° serie speciale n. 46/2009), ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1
dell’articolo 4.
( 4) La Corte Costituzionale, con
sentenza n. 293/2009 (G.U. 1° serie speciale n. 46/2009), ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2
dell’articolo 4.
( 5) La Corte Costituzionale, con
sentenza n. 293/2009 (G.U. 1° serie speciale n. 46/2009), ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 4
dell’articolo 4.
SOMMARIO
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