Legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 (BUR n. 65/2009)
Legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 (BUR n. 65/2009) [sommario] [RTF]
INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE AGRICOLO PER
CONTRASTARE LA CRISI ECONOMICA E FINANZIARIA E PER LA SEMPLIFICAZIONE
DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
CAPO I - Finalità
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto al fine di
contrastare gli effetti della crisi economico-finanziaria che coinvolge
tra l’altro anche il settore agricolo e agroalimentare,
preservandone adeguati livelli di competitività, favorisce azioni
intese a:
a) ridurre gli oneri relativi al credito a breve per le imprese agricole;
a bis) ridurre gli oneri relativi alle garanzie prestate dagli enti di
intermediazione finanziaria vigilati dalla Banca d’Italia, di cui
agli articoli 106 e 107, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
(
1)
b) consolidare le passività onerose derivanti da investimenti
aziendali;
c) favorire l’accesso al credito;
d) semplificare le procedure e ridurre i tempi di risposta
dell’amministrazione pubblica anche mediante il ricorso a forme
generalizzate di sussidiarietà.
CAPO II - Operazioni di credito e
interventi per favorirne l’accesso da parte delle imprese agricole
Art. 2 - Interventi a favore
delle imprese agricole per il credito di esercizio.
1. Al fine di agevolare la gestione delle
imprese agricole sulle operazioni di credito a breve effettuate dalle
banche, la Giunta regionale può intervenire con un contributo nella
misura massima del cento per cento degli interessi corrisposti
dall’impresa alla banca fino a un massimo di euro 2.500,00.
2. Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente articolo
gli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice
civile che:
a) siano iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS in
qualità di coltivatore diretto, ai sensi dell’articolo 2 della
legge 9 gennaio 1963, n. 9 “Elevazione dei trattamenti minimi di
pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei
coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri” o di imprenditore
agricolo professionale (IAP) e in regola con i relativi versamenti;
b) conducano un’azienda con dimensioni di almeno 3 unità di
dimensione economica (UDE) in zona montana e 10 UDE nelle altre zone.
3. Nella concessione dell’agevolazione è accordata
priorità alle imprese condotte da giovani imprenditori.
4. La Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare,
può portare modifiche o integrazioni alla disciplina di cui ai commi
2 e 3.
5. Le operazioni creditizie ammesse all’intervento di cui al comma
1 non possono avere durata superiore a trecentosessanta giorni e devono
riguardare prestiti contratti per le esigenze di esercizio delle imprese
agricole e delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli.
6. L’erogazione degli aiuti avviene nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa comunitaria sull’applicazione degli articoli 87 e
88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei
prodotti agricoli.
Art. 2 bis - Interventi a
favore delle imprese agricole per il ricorso alle garanzie prestate dagli
enti di garanzia fidi ed assistenza tecnica e finanziaria nel settore
agricolo e agroalimentare ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto
legislativo n. 385 del 1993. (2)
1. Al fine di agevolare la gestione delle imprese agricole sulle
operazioni assistite da garanzie prestate dagli enti di garanzia fidi, di
cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, la
Giunta regionale interviene con un contributo nella misura massima del
cento per cento del costo della garanzia corrisposti dall’impresa
ai confidi, fino a un massimo di euro 2.500,00, aumentabili fino al 20
per cento nel caso di imprese condotte da soggetti di età non
superiore a 40 anni o da donne.
2. Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente articolo
gli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice
civile iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS in regola con i
relativi versamenti e che conducono un’impresa con almeno una UTE
in Veneto:
a) iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio IAA;
b) di dimensione economica aziendale minima definita sulla base della
Produzione Standard.
3. L’erogazione degli aiuti avviene nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa comunitaria sull’applicazione degli articoli 87 e
88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei
prodotti agricoli.
Art. 3 - Consolidamento di
passività onerose.
1. La Giunta regionale può concedere alle aziende agricole, singole
o associate, condotte dai soggetti di cui all’articolo 2135 del
codice civile e classificate come micro, piccole o medie imprese dalla
disciplina comunitaria, agevolazioni su finanziamenti contratti per il
consolidamento di passività onerose derivanti da finanziamenti
bancari impiegati per investimenti aziendali.
2. Per i fini di cui al comma 1 è istituita, presso Veneto Sviluppo
S.p.A., una specifica sezione nel fondo di rotazione del settore primario
di cui agli
articoli 57 e
58 della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive
modifiche e integrazioni.
3. La Giunta regionale definisce i criteri per l’individuazione
delle imprese ammissibili alle agevolazioni e per l’intervento del
fondo di cui al comma 2.
4. Agli aiuti di cui al presente articolo non può essere data
esecuzione prima che la Commissione europea abbia adottato una decisione
di autorizzazione dell’aiuto ai sensi del regolamento (CE) n.
659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di
applicazione dell’articolo 88 del trattato CE e che sia avvenuta la
pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Art. 4 - Interventi per
favorire l’accesso al credito nel settore agricolo.
1. Per favorire l’accesso al credito
alle imprese agricole come definite all’articolo 3, comma 1, la
Giunta regionale è autorizzata alla definizione di un accordo con
l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)
per l’utilizzo del fondo di garanzia di cui al decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102 “Interventi finanziari a sostegno delle
imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i),
della legge 7 marzo 2003, n. 38”, al fine della prestazione di
garanzie fideiussorie, cogaranzie e controgaranzie a fronte di
finanziamenti bancari a medio e lungo termine, ordinari o agevolati,
destinati a finanziare investimenti aziendali o alla trasformazione di
precedenti passività in operazioni a medio e lungo termine.
CAPO III - Norme per la
semplificazione amministrativa e modifica di leggi regionali
Art. 5 - Semplificazione degli
adempimenti amministrativi.
1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei
procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano
l’attività agricola, la Giunta regionale, d’intesa con
la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla
legge regionale 3 giugno
1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi
in materia di attribuzione e di delega agli enti locali”, individua
i procedimenti, anche di competenza degli enti locali, per i quali è
ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei centri autorizzati
di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell’articolo 14, comma 6,
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in
materia di soggetti e attività, integrità aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge
7 marzo 2003, n. 38”.
2. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro
il termine stabilito per ciascun procedimento, ai sensi del comma 1, che
decorre dal ricevimento dell’istanza già istruita da parte dei
centri autorizzati di assistenza agricola; decorso detto termine, che non
può eccedere i centottanta giorni, l’istanza si considera
accolta.
3. La Giunta regionale definisce le modalità di certificazione, da
parte dei centri autorizzati di assistenza agricola, della data di
inoltro dell’istanza alla pubblica amministrazione competente e
dell’eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.
Art. 6 - Modifiche
all’articolo 1 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31
“Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in
agricoltura”. (3)
Art. 7 - Modifiche
all’articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19
“Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione
orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”.
CAPO IV - Norma finanziaria e
finale
Art. 8 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione degli
articoli 2 e
4, quantificati in euro
6.700.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte con le risorse
allocate nell’upb U0046 “Servizi alle imprese e alla
collettività rurale” del bilancio di previsione.
2. Agli oneri d’investimento derivanti dall’attuazione
dell’articolo 3, quantificati in euro 3.350.000,00 per
l’esercizio 2010, si fa fronte mediante prelevamento delle risorse
allocate nell’upb U0046 “Servizi alle imprese e alla
collettività rurale” e contestuale incremento dell’upb
U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della
collettività rurale” del bilancio di previsione pluriennale
2009
-2011.
Art. 9 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Note
SOMMARIO