Legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 (BUR n. 33/1999)
Legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 (BUR n. 33/1999) [sommario] [RTF]
NORME PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE
ORTO-FLORO-FRUTTICOLA E DELLE PIANTE ORNAMENTALI
Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge, nel rispetto
della disciplina vigente in materia di difesa e lotta fitosanitaria detta
norme per tutelare e valorizzare la produzione orto-floro-frutticola e
delle piante ornamentali qualificandone il relativo materiale di
propagazione. A tal fine:
a) disciplina la produzione del settore vivaistico nel comparto
orto-floro-frutticolo e delle piante ornamentali e della produzione e del
commercio di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
(
1)
b) promuove la qualificazione professionale degli operatori del comparto;
c) favorisce la realizzazione di aree verdi tramite l’intervento di
soggetti professionalmente qualificati.
2. Sono escluse dalla presente legge:
a) la disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da
rimboschimento di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269;
b) la disciplina dell’attività sementiera di cui alla legge 25
novembre 1971, n. 1096 e successive modificazioni ed integrazioni;
2 bis. L'attività di produzione e di commercio di materiali
di moltiplicazione vegetativa della vite è comunque sottoposta alla
disciplina prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica del 24
dicembre 1969, n. 1164. (
3)
Art. 2 - Autorizzazione.
1. Chiunque intenda produrre e destinare alla vendita piante e
loro parti ed esercitare il commercio di piante, di parti di piante, di
bulbi e sementi, nonché svolgere l’attività diretta alla
realizzazione di aree verdi, deve ottenere preventiva autorizzazione.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata
previo riscontro del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui
all’
articolo 3.
3. Nell’ipotesi di decesso del titolare è concessa
un’autorizzazione provvisoria della durata di un anno a favore di
colui che succede nell’esercizio dell’impresa e risulta
essere privo dei necessari requisiti professionali.
4. L’autorizzazione provvisoria decade qualora alla scadenza
del termine di cui al comma 3 il soggetto non abbia acquisito i requisiti
di cui all’
articolo
3.
5. Nel primo anno di applicazione della presente legge analoga
autorizzazione provvisoria viene rilasciata al coniuge o al parente entro
il secondo grado che subentra al titolare che ha maturato il diritto alla
pensione.
6. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono
rilasciate dal servizio fitosanitario regionale.
Art. 3 - Requisiti
professionali.
1. Al momento della presentazione della domanda di
autorizzazione all’esercizio delle attività di cui al
comma 1 dell’articolo 2,
il richiedente deve possedere un’adeguata capacità
professionale comprovata dalla prestazione di attività lavorativa a
tempo pieno per un periodo di almeno tre anni con le mansioni proprie del
coadiuvante familiare (
4)
dell’operaio florovivaista specializzato o equiparato presso
un’azienda che esercita le medesime attività, oppure dal
possesso di un diploma di qualificazione professionale in materia
orto-floro-vivaistica rilasciato da un istituto riconosciuto dallo Stato
o dalla Regione. In entrambi i casi il richiedente deve essere
altresì in possesso dell’attestato di partecipazione al corso
di formazione professionale di cui alla
lettera a), comma 1 dell’articolo 5. La
capacità professionale può essere anche provata dal possesso di
uno dei seguenti titoli:
a) laurea in scienze agrarie, forestali o equipollenti;
b) diploma di perito agrario, agrotecnico o equipollenti;
2. In caso di società o di ditte individuali (
5) il
possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1 è richiesto con
riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente
preposta alle attività di cui al
comma 1 dell’articolo 2.
3. La domanda deve essere accompagnata da una relazione di natura
tecnico-economica nella quale vengono descritte le caratteristiche
tecniche e strutturali dell’azienda, gli investimenti fondiari
programmati e le dotazioni iniziali previste, le superfici destinate alla
produzione, suddivise in protette ed in pieno campo, i piani colturali e
la tipologia delle piante coltivate, il sistema prescelto per la
commercializzazione dei prodotti ottenuti dall’azienda, gli
indirizzi specifici che si intendono dare all’attività secondo
la classificazione di cui all’
articolo 6.
4. La relazione accompagnatoria delle domande di autorizzazione
all’esercizio dell’attività diretta alla realizzazione
di aree verdi deve contenere anche la descrizione dell’attrezzatura
aziendale e l’indicazione della provenienza delle piante che
vengono utilizzate.
5. Il richiedente deve comunque dimostrare la capacità
dell’azienda di dare sostentamento ad almeno una unità
lavorativa uomo.
6. Ogni variazione della superficie aziendale e delle strutture
produttive che si verifica nel corso dell’esercizio
dell’attività, rispetto a quanto indicato nella relazione di
cui ai commi 3, 4 e 5 va comunicata al servizio fitosanitario regionale
nei trenta giorni successivi.
Art. 4 - Obblighi del titolare
dell’autorizzazione.
1. Fermo restando gli obblighi
previsti dalla normativa nazionale e comunitaria per i soggetti iscritti
al registro dei produttori di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 536, il titolare della autorizzazione deve:
a) tenere presso la sede aziendale una planimetria da cui sia desumibile
l’ubicazione dei terreni destinati a vivaio o al commercio secondo
le modalità tecniche previste dal servizio fitosanitario regionale;
b) tenere a disposizione per i relativi controlli la documentazione
concernente gli acquisti dei prodotti disciplinati dalla presente legge e
i passaporti delle piante quando sono prescritti;
c) controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture e
comunicare immediatamente al servizio fitosanitario regionale la comparsa
o la sospetta presenza di organismi nocivi oggetto della direttiva
77/93/CEE e successive modifiche ed integrazioni o di organismi nocivi
non conosciuti;
d) evitare di commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o
prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
e) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza il libero accesso ai
fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento
e deposito dei vegetali e dei loro prodotti;
f) adempiere alle disposizioni impartite dal servizio fitosanitario
regionale.
Art. 5 - Formazione
professionale.
a) corsi per soggetti già qualificati;
b) corsi per principianti.
Art. 6 - Elenco regionale.
1. Fermo restando l’obbligo di
iscrizione nel registro dei produttori di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 536
, coloro che sono autorizzati ai sensi
dell’
articolo 2 sono
iscritti d’ufficio in un elenco tenuto dal servizio fitosanitario
regionale.
2. L’elenco di cui al comma 1 è diviso nelle sezioni
riguardanti le attività di:
a) vivaista: chi produce i materiali di propagazione, fa acclimatamento
di materiale micropropagato e provvede alla loro commercializzazione;
b) produttore: chi coltiva le piante e provvede alla loro
commercializzazione;
c) realizzatore di aree verdi: chi provvede alla realizzazione di aree
verdi pubbliche e private.
Art. 7 - Vigilanza e
controlli.
1. Ai fini della presente legge il
servizio fitosanitario regionale provvede alla vigilanza e ai controlli
in conformità al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.
2. Per le finalità di cui al comma 1 in particolare il
servizio fitosanitario regionale:
a) esegue i controlli e la vigilanza sui vegetali e prodotti vegetali
oggetto della presente legge nelle fasi di produzione, conservazione e
commercializzazione;
b) esegue analisi specialistiche avvalendosi anche di istituti di ricerca
e sperimentazione agraria nonché di laboratori accreditati con
specifiche competenze fitosanitarie;
c) detta disposizioni di attuazione ai fini della certificazione
volontaria genetico sanitaria per le specie di maggiore interesse del
vivaismo veneto;
d) prescrive tutte le misure necessarie ivi compresa la distruzione dei
vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti ai fini
della protezione fitosanitaria in applicazione delle normative nazionali
e comunitarie in materia;
e) fornisce assistenza tecnica al fine di favorire il miglioramento
fitosanitario e la valorizzazione delle produzioni agricole.
Art. 8 - Sanzioni
amministrative.
1. Chiunque esercita le attività di cui al
comma 1 dell’articolo 2
senza l’autorizzazione è punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire e la chiusura
immediata dell’attività intrapresa.
2. L’autorizzazione è revocata qualora il titolare
della medesima non risulti in possesso dei requisiti professionali
previsti ai commi 1, 3, 4 e 5 dell’
articolo 3.
3. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all’
articolo 4 è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentomila a tremilioni di
lire.
4. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dal servizio
fitosanitario regionale di cui all’
articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da duecentocinquantamila a un milione e cinquecentomila lire.
5. Ogni altra violazione alla presente legge è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da duecentomila a un milione di lire.
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 3, 4 e
5 sono accertate dagli incaricati del servizio fitosanitario regionale ed
applicate secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e
successive modificazioni.
7. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie
affluiscono nel bilancio regionale.
Art. 9 - Costruzione di
serre.
1. L’imprenditore agricolo,
munito dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività di cui alla presente legge, può installare
serre, sia fisse che mobili, con l’obbligo di presentazione della
dichiarazione inizio attività (DIA) per le serre fisse, nel rispetto
dei limiti di cui al comma 6 dell’articolo 44 della
legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”e
successive modificazioni. (
6)
Art. 10 - Attività
complementari
1. L’imprenditore agricolo munito
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di
cui al
comma 1
dell’articolo 2 può vendere al dettaglio i prodotti che
completano ed integrano quelli provenienti dall’azienda
orto-floro-vivaistica a condizione che:
a) la superficie massima destinata alla vendita dei prodotti di
complemento, da svolgersi in strutture agricole produttive, quali serre
ed annessi rustici e insistente su un unico corpo fondiario, non superi
il 10 per cento della superficie totale dell’azienda in cui si
svolge la attività orto-floro-vivaistica e comunque non ecceda il
limite di 1.000 mq”; (
7)
b) il volume massimo dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti di
complemento non superi i limiti entro i quali tale attività possa
configurarsi, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile quale
connessa e non prevalente rispetto a quella principale di
orto-floro-vivaismo
. (
8)
1 bis. Nel caso in cui l’imprenditore agricolo di cui al
comma 1 eserciti l’impresa agricola in forma di società
semplice, l’impresa commerciale di vendita al dettaglio di prodotti
di complemento può assumere la forma di società in nome
collettivo, a condizione che i soci di quest’ultima e le rispettive
quote di partecipazione siano gli stessi della società semplice che
esercita esclusivamente attività agricola. (
9)
2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1 il comune
competente per territorio rilascia la relativa autorizzazione commerciale
qualora prevista dalla normativa vigente in materia.
3. L’elenco dei prodotti di complemento merceologico
orto-floro-vivaistico di cui al comma 1, deve rientrare nelle seguenti
tipologie:
a) piante in genere a radice nuda e in contenitore, comprese le piante
acquatiche, da idrocoltura, i bonsai e le piante grasse;
b) fronde e fiori recisi;
c) sementi, bulbi, rizomi, tuberi seme;
d) prodotti per la cura del verde quali confezioni da banco di humus,
ammendanti, concimi, correttivi, lucidanti, prodotti fitosanitari
definiti dall’articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 “Regolamento di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla
immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e
relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997);
e) substrati colturali e di abbellimento, quali ad esempio terricci,
torbe, cortecce, ciottoli, rocce, pomice ed argille;
f) vasi, sottovasi, portavasi, coprivasi, fioriere, divisori, blocchi di
materiale vario, pavimenti, grigliati e altro materiale di arredamento e
ornamento da giardino;
g) materiali per confezioni, allestimenti e cerimonie, quali ad esempio
nastri, fiori di diverso materiale, spugne, addobbi, nonché
decorazioni per il Natale e per le festività in genere;
h) attrezzatura per l’irrigazione dei giardini, quali ad esempio:
tubi, raccordi, irrigatori di vario genere e loro accessori, carrelli
avvolgitubo;
i) attrezzi per la cura hobbistica del verde e loro accessori, come ad
esempio: vanghe, zappe, rastrelli, forbici per la potatura, pompe
irroratrici, indumenti per il lavoro e la sicurezza, seminatrici,
tagliaerba, piccoli attrezzi;
l) reti, teli di protezione e loro sostegni e accessori, miniserre;
m) prodotti ed accessori per l’arredo della casa nel verde
(accessori per il fai da te, libri, ecc.);
n) animali da compagnia e da cortile, prodotti ed accessori ad essi
dedicati. (
10)
Art. 11 - Norma
finanziaria.
Art. 12 - Abrogazione.
Art. 13 - Norme
transitorie.
1. I titolari delle autorizzazioni
rilasciate ai sensi della
legge regionale 6 maggio 1985, n. 48 ,
entro il 31 marzo 2001 devono presentare al Servizio fitosanitario
regionale domanda di iscrizione nell’elenco regionale di cui
all’
articolo 6.
(
12)
2. L’iscrizione alle sezioni a) e b) dell’elenco
regionale è condizionata alla sola dimostrazione del possesso del
requisito di cui al
comma 5
dell’articolo 3; l’iscrizione alla sezione c) è
condizionata alla presentazione della relazione di cui al
comma 4 dell’articolo 3 e
al risarcimento dell’idoneità dei mezzi e
dell’organizzazione a disposizione per l’esercizio
dell’attività relativa.
3. La mancata presentazione della domanda di cui al comma 1 o
l’assenza dei requisiti di cui al comma 2 comportano la revoca
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi della
legge regionale 6 maggio 1985, n. 48
.
4. Relativamente alle domande di autorizzazione presentate in
vigenza della
legge
regionale 6 maggio 1985, n. 48 , e per le quali il procedimento non
è stato concluso, sulla base delle disposizioni della presente legge
il Servizio fitosanitario regionale, qualora ai richiedenti difetti
unicamente il requisito, laddove previsto, della partecipazione ai corsi
di formazione professionale di cui all’
articolo 5, rilascia una autorizzazione provvisoria.
Tale autorizzazione è revocata qualora gli interessati non
dimostrino, entro il 31 marzo 2001, l’acquisizione del requisito di
cui sopra. (
13)
Note
(
11) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
SOMMARIO