Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 (BUR n. 88/2009)
Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 (BUR n. 88/2009) [sommario] [RTF]
NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI, DEGLI UTENTI E
PER IL CONTENIMENTO DEI PREZZI AL CONSUMO
Art. 1 - Oggetto e
finalità.
1. La Regione del Veneto riconosce il fondamentale ruolo sociale ed
economico dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi e ne
promuove la tutela dei diritti e degli interessi, individuali e
collettivi.
2. La Regione, in conformità alle norme dell’Unione europea e
della legislazione nazionale, nell’esercizio dei propri poteri,
assicura l’informazione e la protezione dei consumatori e degli
utenti perseguendo i seguenti obiettivi:
a) la tutela della salute dei consumatori e degli utenti anche attraverso
la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente;
b) la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, anche con
riferimento alla fruibilità da parte di soggetti diversamente abili,
attivando efficaci sistemi di identificazione, rintracciabilità,
monitoraggio e vigilanza;
c) la tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori e
degli utenti, favorendo la correttezza, la trasparenza e
l’equità nei rapporti contrattuali e la soluzione delle
controversie presso le sedi di conciliazione;
d) la promozione dell’informazione, dell’educazione, della
formazione del consumatore e dell’utente, al fine di favorire
scelte consapevoli, anche sotto il profilo etico e solidale, e sviluppare
un più razionale rapporto socio-economico con la produzione e la
distribuzione;
e) la promozione e lo sviluppo dell’associazionismo tra consumatori
e utenti, valorizzando il diritto di ciascuno ad essere rappresentato e
riconoscendo le funzioni di tutela e di rappresentanza delle associazioni
che operano su base democratica;
f) la promozione della collaborazione tra le associazioni dei consumatori
e degli utenti, le pubbliche amministrazioni e i soggetti che erogano
servizi di pubblica utilità per l’erogazione dei medesimi
servizi secondo standard di qualità e di efficienza.
Art. 2 - Comitato regionale
dei consumatori e degli utenti.
1. É istituito presso la struttura regionale competente il comitato
regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato comitato.
2. Il comitato è composto:
a) dall’assessore regionale competente per materia che lo presiede
o, in caso di sua assenza o impedimento, dal segretario regionale di
settore;
b) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei consumatori e
degli utenti, iscritte nel registro di cui all’articolo 5, dalle
stesse designato;
c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di
consumatori ed utenti o da un suo delegato;
d) da un rappresentante dei comuni designato dall’Associazione
regionale comuni del Veneto;
e) da un rappresentante delle province designato dall’Unione
regionale delle province del Veneto;
f) da un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, designato dall’Unione regionale delle camere di
commercio del Veneto.
3. Il Presidente del comitato è coadiuvato da un vicepresidente
scelto dal comitato tra i componenti designati dalle associazioni dei
consumatori e degli utenti.
4. Il comitato è costituto con decreto del presidente della Giunta
regionale e rimane in carica per tutta la durata della legislatura.
5. Con il decreto di cui al comma 4, il Presidente della Giunta regionale
nomina altresì i supplenti dei rappresentanti di cui alle lettere
b), d), e) ed f) del comma 2, nonché il segretario del comitato
scelto tra i dipendenti, di categoria non inferiore alla D, della
struttura regionale competente in materia di consumatori ed utenti.
6. Le designazioni di cui alle lettere b), d), e) ed f) del comma 2 sono
comunicate al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla
richiesta. Il comitato è validamente costituito e può
funzionare con la nomina di almeno la metà dei componenti.
7. I componenti del comitato di cui alle lettere b), d), e) ed f) del
comma 2 sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale
su proposta degli enti ed organismi che li hanno designati.
8. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione del
comitato entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della
presente legge. Fino alla costituzione del comitato continua ad operare
la consulta regionale prezzi e consumi di cui all’articolo 2 della
legge regionale 15
gennaio 1985, n. 3 “Interventi in materia di tutela dei
consumatori” e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 3 - Funzionamento del
comitato regionale dei consumatori e degli utenti.
1. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente almeno due
volte l’anno, e, comunque, ogni qualvolta risulti necessario. Il
presidente convoca il comitato anche su richiesta di un terzo dei
componenti in carica.
2. Il comitato predispone la proposta di regolamento che disciplina il
proprio funzionamento; la Giunta regionale approva la proposta, sentita
la competente commissione consiliare.
3. La partecipazione al comitato a qualsiasi titolo non comporta oneri a
carico del bilancio regionale.
Art. 4 - Compiti del
comitato.
1. Il comitato esprime pareri e formula proposte:
a) sugli atti di programmazione regionale e sui progetti di legge e di
regolamento che riguardano i diritti e gli interessi dei consumatori e
degli utenti;
b) sugli interventi regionali di tutela, informazione ed educazione dei
consumatori e degli utenti;
c) sulla definizione dei criteri per la concessione di contributi
regionali alle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui
all’articolo 5;
d) sui progetti di ricerca e di studio sui temi del consumo;
e) sulle attività dirette all’informazione e
all’educazione dei consumatori e degli utenti e sulle iniziative
volte a potenziare l’accesso alle procedure di conciliazione per la
soluzione delle controversie.
Art. 5 - Registro regionale
delle associazioni dei consumatori e degli utenti.(1)
1. É istituito il registro regionale delle associazioni dei
consumatori e degli utenti presso la struttura regionale competente.
2. L’iscrizione al registro delle associazioni dei consumatori e
degli utenti a carattere regionale o delle sezioni regionali di
associazioni nazionali, è subordinata al possesso, da comprovare con
la presentazione di idonea documentazione, dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un
ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela
dei consumatori e degli utenti senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con
l’indicazione delle quote versate direttamente
all’associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione
regionale e presenza di sportelli sul territorio in almeno quattro
province della regione; gli sportelli devono essere ubicati in sedi
autonome rispetto ad altre attività economiche;
d) svolgimento di un’attività continuativa nell’ambito
della Regione nei tre anni precedenti;
e) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e
tenuta dei libri contabili conforme alle norme vigenti in materia;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna passata
in giudicato, in relazione all’attività
dell’associazione medesima, e non rivestire la qualifica di
imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in
qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera
l’associazione.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, disciplina la procedura per
l’iscrizione delle associazioni al registro regionale e per
l’aggiornamento dello stesso.
4. L’iscrizione nel registro è condizione necessaria per
l’accesso ai finanziamenti regionali previsti a sostegno
dell’associazionismo e per la realizzazione di iniziative in
materia di tutela dei consumatori e degli utenti.
Art. 6 - Interventi regionali
a tutela dei consumatori e degli utenti.
01. La Giunta regionale adotta iniziative
riguardanti attività ritenute prioritarie per la tutela dei
consumatori, quali:
a) attività di educazione ed informazione alimentare a tutela dei
consumatori;
b) attività di educazione ed informazione sui temi delle frodi,
falsificazioni, contraffazione e sofisticazioni di prodotti e servizi;
c) attività di educazione e informazione relativamente alla
sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi;
d) attività di informazione, educazione e formazione sotto il
profilo etico e sociale, attività di educazione ed informazione
relativamente all’erogazione di servizi di pubblica utilità.
e) azioni a favore della tutela e sicurezza della salute dei consumatori
da realizzarsi nel rispetto della normativa statale;
f) attività di supporto e collaborazione, anche attraverso
finanziamenti regionali, dell’attività operativa di enti o
organismi riconosciuti dalle leggi dello Stato quali deputati
all’azione di contrasto delle frodi, falsificazioni, contraffazione
e sofisticazione dei prodotti e servizi;
f bis) attività dell’Osservatorio sulla contraffazione in
Veneto di cui all’articolo 8 bis; (
2)
f ter) l’informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno della
contraffazione di prodotti e servizi coperti da marchi o altri diritti
reali, per contrastare il fenomeno ed accrescere la cultura della
legalità anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 2,
comma 1, lettera a) della
legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48
“Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali
a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della
corruzione nonché per la promozione della cultura della
legalità e della cittadinanza responsabile. (
3)
02. Gli interventi di cui al comma 01, possono essere realizzati
direttamente dalla Regione o in collaborazione con gli enti locali, le
altre Regioni, le Camere di Commercio o con altri soggetti pubblici o
privati. (
4)
1. Oltre alle attività di cui al comma 01 la Giunta regionale, entro
il 30 aprile di ogni anno, sentiti il comitato di cui all’articolo
2 e la competente commissione consiliare, può adottare il programma
di cui al comma 2 delle iniziative proposte dalle associazioni dei
consumatori di cui all’articolo 5. (
5)
2. Il programma prevede:
a) omissis (
6)
b) le iniziative delle associazioni dei consumatori e degli utenti per la
cui realizzazione vengono erogati contributi regionali. A tal fine le
associazioni iscritte nel registro di cui all’articolo 5, entro il
30 settembre di ogni anno, presentano alla Giunta regionale i progetti
che intendono realizzare nell’anno successivo per i quali
richiedono il finanziamento regionale, muniti di una relazione
illustrativa delle finalità da raggiungere e del preventivo di
spesa;
c) i contributi da erogare a sostegno della funzionalità ed
organizzazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti;
d) la ripartizione delle risorse tra le varie iniziative.
L’ammontare dei contributi assegnati ai sensi della lettera c) non
può comunque eccedere il 30 per cento dei fondi disponibili.
3. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale, (
7)
stabilisce i criteri e le modalità con cui vengono assegnati i
finanziamenti regionali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, le
modalità di rendicontazione dei contributi assegnati ed i casi di
revoca degli stessi.
4. Fino a quando la Giunta regionale non ha stabilito i criteri e le
modalità previsti dal comma 3, continuano ad applicarsi i criteri e
le modalità previsti dall’articolo 6 della
legge regionale 15 gennaio
1985, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 7 - Informazione dei
consumatori e degli utenti.
1. Il programma di cui all’articolo 6 prevede altresì
iniziative dirette all’informazione e all’educazione dei
consumatori e degli utenti, anche attraverso l’utilizzo più
ampio dei mezzi di comunicazione e di strumenti telematici.
2. La Giunta regionale, in collaborazione con le autorità sanitarie,
scolastiche e le associazioni dei consumatori, promuove programmi di
educazione al consumo per gli studenti, il personale docente ed i
genitori.
3. La Giunta regionale promuove programmi analoghi a quelli di cui al
comma 2 nei confronti degli anziani e di altri soggetti appartenenti alle
categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.
Art. 8 - Monitoraggio
permanente dei prezzi di beni e servizi.
1. Presso la struttura regionale competente è istituito
l’osservatorio regionale dei prezzi.
2. L’osservatorio regionale dei prezzi cura, ai fini della
programmazione delle politiche di settore, il monitoraggio permanente dei
prezzi dei beni e servizi di particolare interesse per il consumatore e
per l’utente, approfondendo e valutando le specificità degli
andamenti regionali, con particolare riferimento ai prodotti tipici
veneti.
3. L’attività di monitoraggio di cui al comma 2 può
essere realizzata, oltre che con la collaborazione di altre strutture
regionali, anche avvalendosi, previa apposita convenzione,
dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), di università,
di enti ed istituti di ricerca, delle autonomie locali, delle
associazioni iscritte al registro di cui all’articolo 5 o di altri
enti e soggetti pubblici o privati.
4. La Giunta regionale dispone studi, ricerche, indagini a fronte di dati
evidenziati dall’osservatorio che rivelano l’esistenza di
fenomeni distorsivi per il consumatore e per l’utente.
5. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, sentite le associazioni dei consumatori
iscritte nel registro previsto dall’articolo 5, determina le
modalità e i criteri procedurali per la costituzione e il
funzionamento dell’osservatorio.
Art. 8 bis - Istituzione
dell’Osservatorio sulla contraffazione in Veneto. (8)
1. La Regione, al fine di una corretta informazione ai consumatori e
sensibilizzazione sul fenomeno della contraffazione di prodotti e servizi
coperti da marchi o altri diritti reali e per contrastare il fenomeno
medesimo, istituisce l’Osservatorio sulla contraffazione in Veneto.
2. L’Osservatorio di cui al comma 1 opera all’interno della
competente struttura regionale afferente alla tutela del consumatore e
svolge le attività di cui al comma 3 anche attraverso apposite
convenzioni e accordi con le Prefetture, la Polizia di Stato,
l’Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza, l’Agenzia
delle dogane, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, le Polizie municipali, le associazioni di categoria e le
associazioni dei consumatori.
3. L’Osservatorio di cui al comma 1 svolge, principalmente, le
seguenti attività:
a) indagini sulla conoscenza e sui comportamenti dei consumatori verso il
fenomeno della contraffazione;
b) analisi d’impatto, anche socio-economico, del fenomeno della
contraffazione sulle imprese e sull’occupazione;
c) campagne di sensibilizzazione sugli effetti del fenomeno della
contraffazione, rivolte in particolare a studenti;
d) individuazione di politiche di lotta e contrasto al fenomeno della
contraffazione;
e) ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità di
cui al comma 1.
4. Per la predisposizione del programma delle attività di cui al
comma 3, la competente struttura regionale convoca, almeno annualmente,
un tavolo di confronto con le associazioni dei consumatori, le
associazioni di categoria e i soggetti istituzionali di cui al comma 2;
5. La struttura regionale competente di cui al comma 2, predispone
annualmente una relazione sulle attività svolte e la trasmette alla
commissione consiliare competente.”.
Art. 9 - Provvedimenti per
il contenimento dei prezzi al consumo.
1. La Giunta regionale promuove intese tra le associazioni dei
consumatori e quelle dei produttori, dei commercianti e dei pubblici
esercenti, volte a sostenere iniziative di difesa del potere di acquisto
delle famiglie, anche attraverso l’organizzazione di panieri di
beni di generale e largo consumo a prezzi contenuti e giustificati.
2. L’adesione alle iniziative di cui al comma 1 può costituire
per le imprese un titolo di priorità per l’assegnazione di
contributi e finanziamenti regionali.
3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, disciplina le modalità attuative delle
intese di cui al comma 1 e le forme di comunicazione al pubblico delle
imprese aderenti, anche prevedendo forme di collaborazione con gli enti
locali e con le camere di commercio.
Art. 10 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge,
quantificati in euro 1.250.000,00 per ognuno degli esercizi 2009, 2010 e
2011, si provvede:
a) quanto a euro 250.000,00 mediante prelevamento delle risorse allocate
all’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”,
partita n. 2 “Interventi a favore dei consumatori” e
contestuale incremento dell’upb U0071 “Azioni a sostegno
dell’associazionismo per il commercio” del bilancio di
previsione 2009 e pluriennale 2009-2011;
b) quanto a euro 1.000.000,00 utilizzando le risorse allocate
nell’upb U0071 “Azioni a sostegno dell’associazionismo
per il commercio” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale
2009-2011.
Art. 11 - Abrogazioni.
Note
(
1) Vedi anche quanto disposto
dall’articolo 3 della
legge regionale 11 maggio 2018, n. 17
“Iniziative regionali di accrescimento del benessre sociale
attraverso l’educazione economica e finanziaria” in ordine
alle associazioni iscritte al regisro di cui al presente articolo quali
destinatarie di finanziamenti per la istituzione di sportelli informaivi
per la assistenza ai cittadini.
(
2) Lettera aggiunta da comma 1
art. 1
legge
regionale 10 maggio 2017, n. 11 .
(
3) Lettera aggiunta da comma 1
art. 1
legge
regionale 10 maggio 2017, n. 11 .
(
4) Commi 01 e 02 aggiunti da
comma 1 art. 15
legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 .
(
5) Comma così sostituito da
comma 2 art. 15
legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 .
(
6) Lettera abrogata da comma 3
art. 15
legge
regionale 2 aprile 2014, n. 11 .
(
7) Comma così modificato da
comma 4 art. 15
legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 che
ha soppresso le parole “, sentito il comitato regionale dei
consumatori e degli utenti ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
lettera c),”.
(
8) Articolo inserito da comma 1
art. 2
legge
regionale 10 maggio 2017, n. 11 .
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