Legge regionale 5 agosto 2011, n. 15 (BUR n. 59/2011)
Legge regionale 5 agosto 2011, n. 15 (BUR n. 59/2011) [sommario] [RTF]
NUOVE DISPOSIZIONI PER L’ADEGUAMENTO AL DECRETO
LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78 “MISURE URGENTI IN MATERIA DI
STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITÀ ECONOMICA”,
CONVERTITO CON LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122, IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI
COSTI DEGLI APPARATI AMMINISTRATIVI
Art. 1 - Nuove modalità di
adeguamento all’articolo 6 recante disposizioni di riduzione dei
costi degli apparati amministrativi del decreto legge 31 maggio 2010 n.
78 convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122.
1. La riduzione dei costi degli apparati amministrativi prevista
dall’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica” convertito con legge 30 luglio 2010,
n. 122 è assicurata, garantendo l’ammontare complessivo dei
risparmi da conseguire, anche mediante una modulazione delle percentuali
di risparmio in misura diversa rispetto a quanto disposto
dall’articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010 convertito con la
legge n. 122 del 2010.
Art. 2 - Autonomia del
Consiglio regionale.
1. Il Consiglio regionale del Veneto dispone di piena autonomia
funzionale, organizzativa, contabile e di uso del patrimonio assegnato
che esercita in armonia con la Costituzione e lo Statuto, anche in
funzione dell’adeguamento ai principi di coordinamento della
finanza pubblica definiti dall’articolo 6 del decreto legge n. 78
del 2010, convertito con la legge n. 122 del 2010.
Art. 3 - Disposizioni di
adeguamento del Consiglio regionale alla riduzione dei costi degli
apparati amministrativi.
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in esecuzione
delle disposizioni di cui alla
legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1
“Modifica della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
“Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e
disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed
amministrativi” ed in conformità all’articolo 1 e
all’articolo 2, determina con proprio atto l’ammontare
complessivo della riduzione delle proprie spese di funzionamento,
indicate all’articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010 convertito
con legge n. 122 del 2010. Tale ammontare è assicurato
dall’Ufficio di Presidenza anche mediante una modulazione delle
percentuali di risparmio di dette spese in misura diversa rispetto a
quanto disposto dall’articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010,
convertito con la legge n. 122 del 2010.
Art. 4 - Spese per la
celebrazione del centocinquantesimo anniversario della Unità
d’Italia.
Art. 5 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
del Veneto.
Note
SOMMARIO