Benvenuto nel sito del Consiglio Regionale del Veneto


Link di salto: Vai alla Navigazione principale - Vai ai Contenuti - Vai alla ricerca

leggi regionali a testo vigente

Contenuti:
Legge regionale 5 agosto 2011, n. 15 (BUR n. 59/2011)

Legge regionale 5 agosto 2011, n. 15 (BUR n. 59/2011) [sommario] [RTF]

NUOVE DISPOSIZIONI PER L’ADEGUAMENTO AL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78 “MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITÀ ECONOMICA”, CONVERTITO CON LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122, IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI AMMINISTRATIVI

Art. 1 - Nuove modalità di adeguamento all’articolo 6 recante disposizioni di riduzione dei costi degli apparati amministrativi del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122.
1. La riduzione dei costi degli apparati amministrativi prevista dall’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 è assicurata, garantendo l’ammontare complessivo dei risparmi da conseguire, anche mediante una modulazione delle percentuali di risparmio in misura diversa rispetto a quanto disposto dall’articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010 convertito con la legge n. 122 del 2010.
Art. 2 - Autonomia del Consiglio regionale.
1. Il Consiglio regionale del Veneto dispone di piena autonomia funzionale, organizzativa, contabile e di uso del patrimonio assegnato che esercita in armonia con la Costituzione e lo Statuto, anche in funzione dell’adeguamento ai principi di coordinamento della finanza pubblica definiti dall’articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con la legge n. 122 del 2010.
Art. 3 - Disposizioni di adeguamento del Consiglio regionale alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi.
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in esecuzione delle disposizioni di cui alla legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 “Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi” ed in conformità all’articolo 1 e all’articolo 2, determina con proprio atto l’ammontare complessivo della riduzione delle proprie spese di funzionamento, indicate all’articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010 convertito con legge n. 122 del 2010. Tale ammontare è assicurato dall’Ufficio di Presidenza anche mediante una modulazione delle percentuali di risparmio di dette spese in misura diversa rispetto a quanto disposto dall’articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con la legge n. 122 del 2010.
Art. 4 - Spese per la celebrazione del centocinquantesimo anniversario della Unità d’Italia.
omissis (1)
Art. 5 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.




Note

(1) Articolo abrogato da lett. m) comma 1 art. 40 legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 .


SOMMARIO

menù di sezione:


Link di salto: Torna su - Torna alla Navigazione principale - torna ai Contenuti - Vai alla ricerca
showSondaggio:true valutaParametroOnline:false direttaRefresh:30000
nodo 1