Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 (BUR n. 3/2011)
Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 (BUR n. 3/2011) [sommario] [RTF]
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 1997, n. 5
“TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI” E
DISPOSIZIONI SULLA RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI POLITICI ED
AMMINISTRATIVI
CAPO I - Riduzione del trattamento
indennitario dei consiglieri regionali
1. Al comma 1 bis dell’articolo 9 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 le
parole
“di cui agli articoli 3, 4, comma 1, lettera a), e 6,
comma 2” sono sostituite con le parole
“di cui agli
articoli 3, 4, comma 1, lettera a) e comma 2 bis”.
Art. 10 - Modifica
dell’articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.
CAPO II - Disposizioni di
adeguamento per la riduzione dei costi degli apparati politici e
amministrativi (12)
Art. 11 - Riduzione dei costi
degli organi di governo.
1. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente nei
confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi
incarico conferito dalla Regione a consiglieri regionali, inclusa la
partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di
presenza non possono superare l’importo di euro 30,00 a seduta.
Art. 12 - Riduzione delle
spese degli apparati amministrativi regionali. (13)
1. La Regione del Veneto, in attuazione di quanto previsto
dall’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica.”, convertito con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di riduzione delle spese per
studi ed incarichi di consulenza, delle spese per relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, delle spese per
sponsorizzazioni, delle spese per missioni e delle spese per
attività esclusivamente di formazione, provvede alla
rideterminazione in riduzione degli stanziamenti iscritti nelle
corrispondenti upb del bilancio di previsione per l’esercizio 2011
e del bilancio pluriennale 2011-2013.
Art. 13 - Revisione dei
trattamenti economici degli organi di enti e dei compensi per la
partecipazione ad organismi regionali.
1. La Regione del Veneto, aderisce, con decorrenza di effetti dal 1°
gennaio 2011, alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
dell’articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla
legge n. 122 del 2010 in materia di riduzione dei trattamenti economici,
comunque denominati, dei componenti degli organi degli enti istituiti con
legge regionale e di previsione del carattere onorifico della
partecipazione agli altri organismi collegiali o che comunque ricevono
contributi a carico del bilancio regionale.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che
si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali si
prescinde dal parere, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge individua gli enti e gli organismi disciplinati
dalle vigenti leggi regionali cui applicare la previsione di cui al comma
1.
Art. 14 - Società
regionali e a partecipazione maggioritaria della Regione.
1. Ferma restando la diversa decorrenza di effetti delle disposizioni
previste dalla presente legge, le società possedute, direttamente o
indirettamente in misura totalitaria dalla Regione, nonché le
società con partecipazione maggioritaria della Regione del Veneto,
adeguano i rispettivi statuti o atti di ordinamento interno ai principi e
criteri del presente capo.
Art. 15 - Riduzione delle auto
blu e dei relativi costi di esercizio.
1. La Regione del Veneto in attuazione di quanto previsto dal comma 14
dell’articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla
legge n. 122 del 2010 in materia di spese per acquisto, manutenzione,
noleggio ed esercizio di autovetture, nonché di acquisto dei buoni
taxi, provvede alla rideterminazione in riduzione, nella misura di almeno
il 20 per cento, dei relativi stanziamenti iscritti nelle corrispondenti
upb del bilancio di previsione per l’esercizio 2011 e del bilancio
pluriennale 2011-2013.
2. Gli organi e le strutture di vertice di enti, agenzie, aziende e
società regionali o con quota maggioritaria della Regione del
Veneto, non possono utilizzare in via ordinaria auto di servizio per il
trasporto dall’abitazione all’ufficio o luogo di lavoro e a
tal fine adeguano i propri statuti o atti di ordinamento interno.
3. Gli enti, agenzie, aziende e società regionali o con quota
maggioritaria della Regione del Veneto che ricevono contributi in via
ordinaria o periodica dalla Regione, sono tenuti a presentare alla Giunta
regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, l’elenco delle auto di servizio, le attuali
modalità di utilizzo e l’eventuale piano di riduzione; la
Giunta regionale, sulla base dei dati ricevuti, previo parere della
competente commissione consiliare, definisce criteri omogenei di
utilizzo; il mancato invio nei termini stabiliti della documentazione
inerente le auto di servizio e il mancato recepimento dei criteri di
utilizzo delle auto di servizio, comporta la sospensione di ogni
erogazione regionale a favore dei soggetti inadempienti.
Art. 16 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Note
(
1) Comma riportato al comma 1
dell’art. 1 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
(
2) Comma riportato al comma 2
dell’art. 1 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
(
3) Articolo riportato
all’art. 3 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
(
4) Lettera riportata alla
lettera a) del comma 1 dell’art. 4 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , e
poi abrogata con decorrenza dal 1° aprile 2012 per effetto
dell’articolo 12 della
legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 .
(
5) Testo riportato al comma 2
dell’art. 4 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , e
poi abrogato con decorrenza dal 1° aprile 2012 per effetto
dell’articolo 12 della
legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 .
(
6) Commi inseriti dopo il comma
2 dell’art. 4 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , e
poi abrogati con decorrenza dal 1° aprile 2012 per effetto
dell’articolo 12 della
legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 .
(
7) Articolo abrogato, con
decorrenza dal 1° aprile 2012, dall’articolo 12 della
legge regionale 13
gennaio 2012, n. 4 .
(
8) Articolo abrogato, con
decorrenza dal 1° aprile 2012, dall’articolo 12 della
legge regionale 13
gennaio 2012, n. 4 .
(
9) Articolo riportato
all’art. 6 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
(
10) Comma riportato al comma
1 dell’art. 7 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
(
11) Articolo abrogato, con
decorrenza dal 1° aprile 2012, dall’articolo 12 della
legge regionale 13
gennaio 2012, n. 4 .
(
12) Vedi anche le
disposizioni sul patto di stabilità interno per organismi ed enti
dipendenti dalla Regione Veneto dettati da articolo 49 della
legge regionale 19 febbraio
2007, n. 2 e articolo 6 della
legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 .
(
13) Vedi la
legge regionale 5 agosto
2011, n. 15 ai sensi della quale (art. 1) la riduzione dei costi
degli apparati amministrativi è assicurata garantendo
l’ammontare complessivo dei risparmi da conseguire anche modulando
le percentuali di risparmio in misura diversa da quanto disposto
dall’articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010 convertito con
legge n. 122 del 2010; a tali adempimenti il Consiglio regionale provvede
(articoli 2 e 3) nell’esercizio della propria autonomia mediante
determinazioni dell’Ufficio di Presidenza. Fra le spese di cui
all’articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010 convertito con
legge n. 122 del 2010 non sono comunque computabili ai sensi
dell’articolo 4 della
legge regionale 5 agosto 2011, n. 15 , le
spese per la celebrazione del centocinquantesimo anniversario
dell’Unità d’Italia ivi espressamente indicate.
SOMMARIO
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Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1
(BUR n. 3/2011)
-
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO
1997, n. 5 “TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI
REGIONALI” E DISPOSIZIONI SULLA RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI
APPARATI POLITICI ED AMMINISTRATIVI
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CAPO I - Riduzione del trattamento
indennitario dei consiglieri regionali
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Art. 1 - Modifica
dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n.
5 .
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Art. 2 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n.
5 .
-
Art. 3 - Modifica
dell’articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n.
5 .
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Art. 4 - Modifica
dell’articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 1997, n.
5 .
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Art. 5 - Aggiunta
dell’articolo 5 bis alla legge regionale 30 gennaio 1997, n.
5 .
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Art. 6 - Modifica
dell’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n.
5 .
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Art. 7 - Modifica
dell’articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n.
5 .
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Art. 8 - Modifica
dell’articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 1997, n.
5 .
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Art. 9 - Modifica
dell’articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n.
5 .
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Art. 10 - Modifica
dell’articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n.
2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2006”.
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CAPO II - Disposizioni di
adeguamento per la riduzione dei costi degli apparati politici e
amministrativi (12)
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