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leggi regionali a testo vigente

Contenuti:
Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 (BUR n. 3/2011)

Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 (BUR n. 3/2011) [sommario] [RTF]

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 1997, n. 5 “TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI” E DISPOSIZIONI SULLA RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI POLITICI ED AMMINISTRATIVI

CAPO I - Riduzione del trattamento indennitario dei consiglieri regionali

Art. 1 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:
omissis (1)
2. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:
omissis (2)
3. Il comma 2 bis dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , come aggiunto dal comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 è abrogato.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
1. L’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:
omissis (3)
Art. 3 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
1. All’articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:
a) omissis (4)
b) omissis (5)
c) omissis (6)
Art. 4 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
omissis (7)
Art. 5 - Aggiunta dell’articolo 5 bis alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
omissis (8)
Art. 6 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
1. L’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:
omissis (9)
Art. 7 - Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:
omissis (10)
Art. 8 - Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
omissis (11)
Art. 9 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
1. Al comma 1 bis dell’articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 le parole “di cui agli articoli 3, 4, comma 1, lettera a), e 6, comma 2” sono sostituite con le parole “di cui agli articoli 3, 4, comma 1, lettera a) e comma 2 bis”.
Art. 10 - Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.
1. Sono abrogati i commi 3 e 3 bis dell’articolo 30 “Disposizioni in materia di riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 .” della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .

CAPO II - Disposizioni di adeguamento per la riduzione dei costi degli apparati politici e amministrativi (12)

Art. 11 - Riduzione dei costi degli organi di governo.
1. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalla Regione a consiglieri regionali, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di euro 30,00 a seduta.
Art. 12 - Riduzione delle spese degli apparati amministrativi regionali. (13)
1. La Regione del Veneto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.”, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza, delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, delle spese per sponsorizzazioni, delle spese per missioni e delle spese per attività esclusivamente di formazione, provvede alla rideterminazione in riduzione degli stanziamenti iscritti nelle corrispondenti upb del bilancio di previsione per l’esercizio 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013.
Art. 13 - Revisione dei trattamenti economici degli organi di enti e dei compensi per la partecipazione ad organismi regionali.
1. La Regione del Veneto, aderisce, con decorrenza di effetti dal 1° gennaio 2011, alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 in materia di riduzione dei trattamenti economici, comunque denominati, dei componenti degli organi degli enti istituiti con legge regionale e di previsione del carattere onorifico della partecipazione agli altri organismi collegiali o che comunque ricevono contributi a carico del bilancio regionale.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali si prescinde dal parere, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge individua gli enti e gli organismi disciplinati dalle vigenti leggi regionali cui applicare la previsione di cui al comma 1.
Art. 14 - Società regionali e a partecipazione maggioritaria della Regione.
1. Ferma restando la diversa decorrenza di effetti delle disposizioni previste dalla presente legge, le società possedute, direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalla Regione, nonché le società con partecipazione maggioritaria della Regione del Veneto, adeguano i rispettivi statuti o atti di ordinamento interno ai principi e criteri del presente capo.
Art. 15 - Riduzione delle auto blu e dei relativi costi di esercizio.
1. La Regione del Veneto in attuazione di quanto previsto dal comma 14 dell’articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 in materia di spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché di acquisto dei buoni taxi, provvede alla rideterminazione in riduzione, nella misura di almeno il 20 per cento, dei relativi stanziamenti iscritti nelle corrispondenti upb del bilancio di previsione per l’esercizio 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013.
2. Gli organi e le strutture di vertice di enti, agenzie, aziende e società regionali o con quota maggioritaria della Regione del Veneto, non possono utilizzare in via ordinaria auto di servizio per il trasporto dall’abitazione all’ufficio o luogo di lavoro e a tal fine adeguano i propri statuti o atti di ordinamento interno.
3. Gli enti, agenzie, aziende e società regionali o con quota maggioritaria della Regione del Veneto che ricevono contributi in via ordinaria o periodica dalla Regione, sono tenuti a presentare alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’elenco delle auto di servizio, le attuali modalità di utilizzo e l’eventuale piano di riduzione; la Giunta regionale, sulla base dei dati ricevuti, previo parere della competente commissione consiliare, definisce criteri omogenei di utilizzo; il mancato invio nei termini stabiliti della documentazione inerente le auto di servizio e il mancato recepimento dei criteri di utilizzo delle auto di servizio, comporta la sospensione di ogni erogazione regionale a favore dei soggetti inadempienti.
Art. 16 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




Note

(1) Comma riportato al comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
(2) Comma riportato al comma 2 dell’art. 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
(3) Articolo riportato all’art. 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
(4) Lettera riportata alla lettera a) del comma 1 dell’art. 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , e poi abrogata con decorrenza dal 1° aprile 2012 per effetto dell’articolo 12 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 .
(5) Testo riportato al comma 2 dell’art. 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , e poi abrogato con decorrenza dal 1° aprile 2012 per effetto dell’articolo 12 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 .
(6) Commi inseriti dopo il comma 2 dell’art. 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , e poi abrogati con decorrenza dal 1° aprile 2012 per effetto dell’articolo 12 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 .
(7) Articolo abrogato, con decorrenza dal 1° aprile 2012, dall’articolo 12 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 .
(8) Articolo abrogato, con decorrenza dal 1° aprile 2012, dall’articolo 12 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 .
(9) Articolo riportato all’art. 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
(10) Comma riportato al comma 1 dell’art. 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
(11) Articolo abrogato, con decorrenza dal 1° aprile 2012, dall’articolo 12 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 .
(12) Vedi anche le disposizioni sul patto di stabilità interno per organismi ed enti dipendenti dalla Regione Veneto dettati da articolo 49 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 e articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 .
(13) Vedi la legge regionale 5 agosto 2011, n. 15 ai sensi della quale (art. 1) la riduzione dei costi degli apparati amministrativi è assicurata garantendo l’ammontare complessivo dei risparmi da conseguire anche modulando le percentuali di risparmio in misura diversa da quanto disposto dall’articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010 convertito con legge n. 122 del 2010; a tali adempimenti il Consiglio regionale provvede (articoli 2 e 3) nell’esercizio della propria autonomia mediante determinazioni dell’Ufficio di Presidenza. Fra le spese di cui all’articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010 convertito con legge n. 122 del 2010 non sono comunque computabili ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2011, n. 15 , le spese per la celebrazione del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia ivi espressamente indicate.


SOMMARIO

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