Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30 (BUR n. 99/2011)
Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30 (BUR n. 99/2011) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE
ATTIVITA’ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN
MATERIA DI AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI RELATIVE A GRANDI STRUTTURE DI
VENDITA E PARCHI COMMERCIALI (1)
(2)
Art. 1 - Ambito di
applicazione.
1. La presente legge disciplina la materia degli orari di apertura e
chiusura delle attività di commercio al dettaglio e detta
disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni commerciali
relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali.
Art. 2 - Finalità e
principi.
1. In attuazione dell’articolo 117, comma quarto, della
Costituzione e nel rispetto dei principi di cui alla direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006,
relativa ai servizi nel mercato interno, la Regione persegue la
finalità di incentivare lo sviluppo dell’attività di
commercio al dettaglio nelle sue diverse forme distributive secondo i
seguenti principi:
a) tutela della concorrenza, della trasparenza e del corretto
funzionamento del mercato, assicurando la parità di accesso degli
operatori nell’intero territorio regionale;
b) tutela del consumatore attraverso la trasparenza
dell’informazione e l’equilibrio delle diverse forme
distributive, assicurando un livello uniforme di condizioni di
accessibilità ai servizi nel territorio regionale;
c) tutela del territorio, dell’ambiente, incluso l’ambiente
urbano, e degli obiettivi di politica sociale con particolare riferimento
al mantenimento del servizio di vicinato.
[Art. 3 - Orari di apertura e
chiusura delle attività di commercio al dettaglio.
1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di
commercio al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli
esercenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e
dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni delle imprese
del commercio, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti maggiormente
rappresentative.
2. Le attività di commercio al dettaglio possono restare aperte al
pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore
ventidue e osservano la chiusura domenicale e festiva. Nel rispetto di
tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di
apertura e di chiusura del proprio esercizio.
3. L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico
l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio
mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
4. Le attività di commercio al dettaglio derogano all’obbligo
di chiusura domenicale e festiva di cui al comma 2 nel mese di dicembre,
nonché, in via sperimentale, in ulteriori sedici giornate nel corso
dell’anno, scelte dai comuni interessati entro il 30 novembre
dell’anno precedente, sentite le organizzazioni di cui al comma 1 e
favorendo la promozione di iniziative di marketing territoriale
concertate con la piccola, media e grande distribuzione, finalizzate alla
valorizzazione del tessuto commerciale urbano.
5. Decorso un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale, sulla base dell’esito della sperimentazione,
sentite le rappresentanze degli enti locali e le organizzazioni di cui al
comma 1, previo parere della competente commissione consiliare, può
ridisciplinare le disposizioni di cui al comma 4.
6. Nei comuni a prevalente economia turistica e nelle città
d’arte, individuati ai sensi della
legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62
“Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle
città d’arte ai fini delle deroghe agli orari di
vendita” e successive modificazioni, gli esercenti determinano
liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare
all’obbligo di chiusura domenicale e festiva. I comuni possono
individuare le zone del territorio e i periodi di maggiore afflusso
turistico, nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di
cui al presente comma
, secondo le modalità definite dalla
medesima
legge
regionale 28 dicembre 1999, n. 62 .
7. Fatta eccezione per le zone del territorio e i periodi di maggiore
afflusso turistico dei comuni a prevalente economia turistica e delle
città d’arte, individuati ai sensi della
legge regionale 28 dicembre 1999, n.
62 , è prevista la chiusura obbligatoria degli esercizi di
vendita al dettaglio nelle seguenti festività: 1° gennaio,
Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 25 dicembre.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui al
titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell’articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e
successive modificazioni, come attuato con la
legge regionale 6 aprile 2001, n. 10
“Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e
successive modificazioni.
9. Le disposizioni di cui al comma 2 e di cui al comma 7 non si applicano
alle attività di commercio al dettaglio collocate all’interno
delle stazioni ferroviarie, porti e aeroporti.] (
3)
Art. 4 - Disposizioni
transitorie in materia di procedimenti amministrativi per il rilascio di
autorizzazioni commerciali per grandi strutture di vendita e parchi
commerciali.
Art. 5 - Norme finali.
Art. 6 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Note
(
1) La legge è stata
impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n.
43/2012 (G.U.-1ª serie speciale n. 15/2012), con il quale è
stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli
articoli 3 e 4, per violazione dell’articolo 117, primo comma e
secondo comma, lettera e), della Costituzione. Con sentenza n. 65/2013
(G.U. 1ª serie speciale n. 16/2013) la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
3 in quanto, introducendo una serie di limitazioni e restrizioni degli
orari e delle giornate di apertura e di chiusura delle attività di
commercio al dettaglio, si pone in contrasto con l’articolo 3,
comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 14 luglio 2006, n. 223,
convertito in legge e successive modificazioni che ha stabilito che le
attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande
siano svolte senza il limite del rispetto degli orari di apertura e di
chiusura, dell’obbligo di chiusura domenicale e festiva,
nonchè della mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
Poiché la suddetta disciplina statale si inquadra nella materia
della tutela della concorrenza, l’articolo 3 è stato
dichiarato illegittimo per violazione dell’articolo 117, secondo
comma, lettera e), della Costituzione. La Corte ha invece dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 4, che ha sospeso, nelle more dell'approvazione della
nuova disciplina regionale in materia di commercio al dettaglio su area
privata e, comunque, entro e non oltre il termine di un anno dall'entrata
in vigore della legge, i procedimenti amministrativi per il rilascio di
autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e
parchi commerciali, rilevando che la sospensione dei procedimenti non
costituisce un irragionevole limite all’iniziativa economica
privata, considerato che la previsione del termine massimo della
sospensione configura un termine finale certo e proporzionato.
(2) Con ordinanza n.
111/2013 (G.U. - 1ª serie speciale n. 23/2013), la Corte ha
dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 3 in quanto, con
sentenza n. 65/2013 (G.U. 1ª serie speciale n. 16/2013), la medesima
Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato
articolo 3 ritenendo che dettasse “una serie di rilevanti
limitazioni e restrizioni degli orari e delle giornate di apertura e di
chiusura al pubblico delle attività di commercio al
dettaglio”. La legge era stata impugnata dal Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto con ordinanza n. 79/2012
(G.U.-1ª serie speciale n. 19/2012), con la quale era stata
sollevata questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 3, per violazione degli articoli 41 e 117, secondo
comma, lettere e) ed m), della Costituzione.
(
3) L’articolo 3 è
stato dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n.
65/2013 (G.U. 1ª serie speciale n. 16/2013).
(
4) Articolo abrogato da lettera
f), comma 1 dell’art. 30
legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 .
SOMMARIO