Legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 (BUR n. 113/1999)
Legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 (BUR n. 113/1999) [sommario] [RTF]
INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI A PREVALENTE ECONOMIA TURISTICA E DELLE
CITTÀ D’ARTE AI FINI DELLE DEROGHE AGLI ORARI DI VENDITA
(1) (2)
Art. 1 - Delega alle
Province.
1. Ai fini della concessione delle deroghe agli orari degli
esercizi commerciali previste dall’articolo 12 del decreto
legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, con la presente legge la Regione
delega alle province l'individuazione dei comuni a prevalente economia
turistica e delle città d'arte o le zone del territorio dei medesimi
e i periodi di maggiore afflusso turistico, con le modalità e i
criteri indicati agli articoli seguenti.
2. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell’
articolo 55 dello
Statuto regionale i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine
all’esercizio delle funzioni delegate.
Art. 2 - Criteri per
l’individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica.
(3)
1. Possono essere individuati ad economia prevalentemente
turistica solo i comuni situati in territorio montano, litoraneo,
lacuale, termale, come definiti al comma 2, con almeno mille e
cinquecento posti letto in strutture alberghiere ed extra alberghiere.
2. Ai fini della presente legge i comuni sono classificati:
a) montani, se il territorio ricade in tutto o in parte in una
comunità montana;
b) litoranei e lacuali, se il territorio si estende in tutto o in parte
sul litorale adriatico o su un lago;
c) termali, se nel territorio sono state rilasciate concessioni termali e
sono operativi stabilimenti termali.
3. Ai fini dell’individuazione i comuni presentano,
entro il 31 ottobre di ogni anno, domanda alla provincia competente per
territorio, allegando idonea documentazione completa di dati statistici,
anche stagionali, relativi agli indicatori seguenti:
a) rapporto tra popolazione residente e numero di presenze in esercizi
alberghieri ed extra alberghieri;
b) rapporto tra imprese turistiche e occupati nelle stesse e il totale
delle imprese e totale degli occupati nel territorio comunale;
c) presenza di stabilimenti termali o strutture congressuali;
d) rapporto tra pubblici esercizi e popolazione residente;
e) ogni altro elemento o testimonianza storica significativa utile ad
esprimere la rilevanza del turismo nell'economia del comune.
4. Alla domanda di cui al comma 3 sono inoltre allegati:
a) il parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello
provinciale dei settori turismo e commercio, dei lavoratori e dei
consumatori;
b) il parere della Azienda di promozione turistica competente per
territorio.
5. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti la provincia,
su richiesta, individua come comune o zona del territorio del medesimo,
ad economia prevalentemente turistica, i comuni il cui capoluogo è
situato ad una altitudine superiore o pari a seicento metri sul livello
del mare e i comuni il cui territorio risulta compreso, in tutto o in
parte, nel perimetro del Piano d’area del Delta del Po e i centri
storici dei comuni aventi il proprio territorio ricadente in tutto o in
parte nel perimetro del Parco del Delta del Po. (
4)
Art. 3 - Criteri per l’individuazione delle città
d'arte. (5)
1. Possono essere individuati come città d’arte o zona del
comune di interesse artistico, ai fini della presente legge, i comuni
ricadenti in tutto o in parte in zona montana e i centri storici, come
definiti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, “Limiti
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n.
765”, dei comuni individuati come “città murate del
Veneto” ai sensi della
legge regionale 16 giugno 2003, n. 15
“Norme per la tutela e la valorizzazione delle città murate
del Veneto” con almeno duecento posti letto in strutture
alberghiere ed extra alberghiere e tutti gli altri comuni con almeno
seicento posti letto. (
6)
2. Ai fini dell’individuazione di cui al comma 1 i comuni
presentano domanda alla provincia competente per territorio fornendo
idonea documentazione relativa ai seguenti indicatori:
a) presenza di centri storici classificati dagli strumenti urbanistici
come Zona A e/o zona di interesse storico-artistico;
b) provvedimenti di riconoscimento da parte di istituzioni
internazionali, nazionali o regionali;
c) operatività nei giorni festivi di enti o strutture museali,
artistici e culturali, edifici di culto o religiosi, atti ad attirare
rilevanti flussi di visitatori, per la cui visita o illustrazione è
richiesta specifica professionalità di guide turistiche
specializzate e riconosciute dalla normativa vigente;
d) adeguato numero di immobili o aree soggetti a vincolo ai sensi della
legge 1 giugno 1939 n. 1089 e legge 29 giugno 1939, n. 1497;
e) menzione del comune o della località in guide turistiche a
diffusione nazionale o internazionale, come centro di interesse
storico-culturale;
f) ogni altro elemento utile a dimostrare la qualifica di città
d'arte e la sua rilevanza nell'economia del comune.
3. Alla domanda di cui al comma 2 sono inoltre allegati:
a) il parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello
provinciale dei settori turismo e commercio, dei lavoratori e dei
consumatori;
b) il parere della Azienda di promozione turistica competente per
territorio.
Art. 4 - Compiti della
Provincia.
1. La provincia adotta propri criteri di applicazione nel
territorio degli indicatori di cui all’articolo 2 comma 3 e
articolo 3 comma 2, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato ai comuni
e può essere oggetto di revisione entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. I provvedimenti di individuazione devono essere comunicati
entro trenta giorni dall'emanazione alla struttura regionale competente
in materia di commercio.
Art. 5 - Deroghe e
sanzioni.
1. Le deroghe alla chiusura non possono applicarsi al di fuori del
centro storico o comunque della zona di interesse artistico o ad economia
prevalentemente turistica espressamente indicata nel provvedimento di
individuazione.
2. Nel Comune di Venezia non sono applicabili deroghe per la zona
della terraferma.
3. In caso di violazione all’obbligo di chiusura
domenicale o festiva i comuni applicano le sanzioni amministrative
pecuniarie, la sospensione o la chiusura dell’esercizio, ai sensi
dell’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
(
7)
Art. 6 - Norme finali e
transitorie.
1. In via di prima applicazione, i comuni che intendano ottenere
la qualifica di cui agli
articoli 2 e
3
devono presentare domanda munita della necessaria documentazione alla
provincia competente per territorio, entro sessanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento dei criteri di cui all’articolo 4.
Entro i successivi sessanta giorni la Provincia provvede alla conseguente
individuazione.
2. In caso di inerzia della provincia, la Giunta regionale diffida
la stessa a provvedere entro trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia
la Giunta regionale provvede ad adempiere alle disposizioni della
presente legge entro i successivi trenta giorni.
Art. 7 - Norma
finanziaria.
Note
(
1) L’articolo 40 della
legge regionale 13
agosto 2004, n. 15 ha dettato disposizioni integrative in materia di
violazioni agli obblighi di chiusura domenicale o festiva. La
legge regionale 13 agosto
2004, n. 15 è stata abrogata dalla
legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50
che ha ridisciplinato la materia. In materia di obblighi di chiusura
domenicale e festiva vedi quanto disposto dall’articolo 3 della
legge regionale 27
dicembre 2011, n. 30 e la relativa pronuncia della Corte
costituzionale che ne ha chiarato la illegittimità costituzionale.
(
2) La legge è stata
impugnata dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto innanzi
alla Corte Costituzionale con ordinanza del 14 maggio 2003 (G.U. 1ª
serie speciale n. 37/2003) con la quale è stata sollevata questione
di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 3 in riferimento
agli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione. Il giudizio si è
concluso con la sentenza n. 243/2005 (G.U. 1ª serie speciale n.
26/2005), con cui la Corte Costituzionale, dichiarando inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento
all’articolo 117 della Costituzione e non fondate le questioni di
legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli articoli 3
e 97 della Costituzione, ha ritenuto che la disciplina legislativa
denunciata non attribuisce un arbitrario privilegio ad alcuni Comuni,
né appare manifestamente irragionevole, atteso che rientra nella
discrezionalità del legislatore regionale la valutazione finalizzata
a differenziare, sulla base di criteri generali, la composita realtà
territoriale, ai fini dell’attribuzione di specifiche
qualificazioni della stessa.
(
3) Con sentenza n. 243/2005
(G.U. 1° serie speciale n. 26/2005) la Corte Costituzionale ha
dichiarato inammissibile le questioni di legittimità sollevate con
riferimento agli articoli 2 e 3.
(
5) Con sentenza n. 243/2005
(G.U. 1° serie speciale n. 26/2005) la Corte Costituzionale ha
dichiarato inammissibile le questioni di legittimità sollevate con
riferimento agli articoli 2 e 3.
(
6) Comma così sostituito da
comma 1 dell’art. 8 della
legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 .
(
7) L’articolo 40 della
legge regionale 13
agosto 2004, n. 15 ha dettato disposizioni integrative del presente
articolo disponendo:
“Art. 40 - Disposizioni in materia di violazione degli obblighi di
chiusura domenicale o festiva e modifica dell’articolo 5 della
legge regionale 28
dicembre 1999, n. 62 .
1. Fatte salve le deroghe disposte dai comuni con le modalità
stabilite dall’articolo 11, comma 5 del decreto legislativo
nonché di quelle disposte ai sensi della
legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62
"Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle
città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita" e
successive modificazioni in caso di violazione degli obblighi di chiusura
domenicale o festiva i comuni applicano la sanzione pecuniaria da un
minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00.
2. Dalla seconda violazione i comuni sono tenuti ad imporre la chiusura
dell’esercizio per un periodo compreso tra un minimo di 7 giorni
fino ad un massimo di 15 giorni.”.
(
9) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
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