Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 (BUR n. 110/2012)
Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 (BUR n. 110/2012) [sommario] [RTF]
POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE
NELLA REGIONE DEL VENETO (1)
(2)
TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Ambito di
applicazione.
1. La presente legge detta disposizioni per lo sviluppo del sistema
commerciale nella Regione del Veneto con riferimento al commercio al
dettaglio su area privata.
2. La presente legge non trova applicazione nelle fattispecie di cui
all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59”.
3. Restano salve le disposizioni relative alla vendita di determinati
prodotti previste da leggi speciali.
Art. 2 - Finalità e
principi.
1. La presente legge, in conformità ai principi contenuti nella
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno ed al decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” e successive
modificazioni, persegue le seguenti finalità:
a) salvaguardare la libertà d’impresa e di stabilimento e la
libera circolazione delle merci;
b) garantire la concorrenza, sia nell’accesso al mercato che nel
suo funzionamento corretto e trasparente in condizioni di pari
opportunità, salvaguardando il pluralismo delle forme distributive;
c) promuovere la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva del
sistema commerciale;
d) salvaguardare la sostenibilità territoriale ed ambientale ed il
risparmio di suolo, incentivando il recupero e la riqualificazione
urbanistica di aree e strutture dismesse e degradate;
e) assicurare la coerenza e l’integrazione tra la pianificazione
urbanistica e territoriale e gli indirizzi in materia di insediamenti
commerciali;
f) rigenerare l’economia ed il tessuto sociale e culturale urbano,
favorendo la riqualificazione dei centri storici e urbani attraverso lo
sviluppo delle attività commerciali;
g) tutelare il consumatore attraverso l’adozione di misure volte a
favorire la creazione di una rete distributiva efficiente, rafforzare il
servizio di prossimità, orientare alla qualificazione dei consumi,
assicurare la trasparenza dell’informazione sui prezzi, la
sicurezza dei prodotti e l’aggiornamento professionale degli
operatori;
h) tutelare i lavoratori e le lavoratrici del settore e prevedere il
coinvolgimento delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale nei tavoli di concertazione e di
monitoraggio previsti dalla normativa vigente.
2. L’esercizio dell’attività commerciale è libero,
fatta salva l’introduzione, da parte della presente legge, di un
controllo pubblico, preventivo o successivo, a tutela dei motivi
imperativi di interesse generale di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera o), nel rispetto dei principi di non discriminazione e
proporzionalità.
Art. 3 - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) superficie di vendita: l’area destinata alla vendita, inclusa
quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonché
l’area destinata alle esposizioni, con esclusione dell’area
destinata a magazzini, depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici
e servizi;
b) superficie lorda di pavimento: la superficie di pavimento complessiva
dell’edificio, esclusi i muri perimetrali, riferita
all’attività di commercio;
c) esercizio commerciale: il punto vendita nel quale un operatore
economico svolge attività di commercio al dettaglio;
d) esercizio di vicinato: l’esercizio commerciale con superficie di
vendita non superiore a 250 metri quadrati;
e) media struttura di vendita: l’esercizio commerciale singolo o
l’aggregazione di più esercizi commerciali in forma di medio
centro commerciale, con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500
metri quadrati;
f) medio centro commerciale: una media struttura di vendita costituita da
un’aggregazione di esercizi commerciali inseriti in una struttura
edilizia a destinazione specifica e prevalente e che usufruiscono di
infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente;
g) grande struttura di vendita: l’esercizio commerciale singolo o
aggregato con superficie di vendita complessiva superiore a 2.500 metri
quadrati. L’aggregazione di esercizi commerciali che costituisce
una grande struttura di vendita può assumere configurazione di:
- 1) grande centro commerciale, quando gli esercizi commerciali sono
inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e
prevalente e usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni
gestiti unitariamente;
- 2) parco commerciale, quando gli esercizi commerciali sono
collocati in una pluralità di strutture edilizie a prevalente
destinazione commerciale che, per la loro contiguità urbanistica e
per la fruizione di un sistema di accessibilità comune, abbiano un
impatto unitario sul territorio e sulle infrastrutture viabilistiche
pubbliche;
h) outlet: forma di vendita al dettaglio secondo cui le aziende
produttive, in locali diversi dal luogo di produzione, pongono in vendita
direttamente o indirettamente l’invenduto, la produzione in
eccesso, la fine serie, i prodotti fallati, i campionari o apposita linea
di produzione;
i) temporary store: forma di vendita al dettaglio che consente
l’utilizzo temporaneo dei locali anche da parte delle aziende di
produzione di beni o di servizi interessate alla vendita diretta dal
produttore al consumatore e alla promozione del proprio marchio;
j) trasferimento: il trasferimento di sede dell’esercizio
commerciale al di fuori della struttura edilizia originaria
all’interno del territorio comunale;
k) ampliamento: l’incremento della superficie di vendita;
l’ampliamento comprende anche l’accorpamento di superfici di
vendita riferite a strutture aventi la medesima titolarità e
operanti ovvero in regime di sospensione dell’attività;
l) centri storici: gli agglomerati insediativi urbani aventi le
caratteristiche di cui all’
articolo 40 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio”;
m) centro urbano: porzione di centro abitato, individuato ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, punto 8), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”,
caratterizzata dal tessuto urbano consolidato, con esclusione delle zone
produttive periferiche e delle zone prive di opere di urbanizzazione o di
edificazione;
n) distretti del commercio: le aree di rilevanza comunale o intercomunale
dove i cittadini e le imprese, liberamente aggregati, esercitano il
commercio come fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di
tutte le risorse di cui dispone il territorio, al fine di accrescerne
l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la
competitività delle sue polarità commerciali;
o) motivi imperativi di interesse generale: le ragioni di pubblico
interesse, quali la tutela dei consumatori e dell’ambiente, ivi
incluso l’ambiente urbano, dell’ordine pubblico, della
sicurezza pubblica, dell’incolumità pubblica, della
sanità pubblica, della sicurezza stradale, dei lavoratori compresa
la protezione sociale dei lavoratori, dei destinatari di servizi, il
mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza
sociale, l’equità delle transazioni commerciali, la lotta alla
frode, la tutela della salute degli animali, della proprietà
intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e
artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;
p) SUAP: lo sportello unico per le attività produttive del comune
competente per territorio o della struttura associativa di enti locali di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive
modificazioni;
q) SCIA: segnalazione certificata di inizio attività, come
disciplinata dall’articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre
2016, n. 222 “Individuazione dei procedimenti oggetto di
autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA),
silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi
amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai
sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.”;
(
3)
r) settori merceologici: i settori alimentare e non alimentare nei quali
si articola l’attività commerciale;
s) commercio elettronico (e-commerce): le operazioni commerciali svolte
on-line e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70
“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi della società dell’informazione nel
mercato interno, con particolare riferimento al commercio
elettronico”.
TITOLO II - Sviluppo del sistema
commerciale
CAPO I - Indirizzi per lo sviluppo
del sistema commerciale
Art. 4 - Indirizzi regionali.
1. Al fine di assicurare che lo sviluppo delle attività commerciali
sia compatibile con il buon governo del territorio, con la tutela
dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, la salvaguardia
dei beni culturali e paesaggistici e la tutela del consumatore, la Giunta
regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, previo parere della competente commissione consiliare,
adotta un regolamento (
4) ai
sensi degli
articoli 19, comma 2, e
54, comma 2, dello
Statuto, contenente gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale
in attuazione dei seguenti criteri:
a) garantire la sostenibilità economica, sociale, territoriale ed
ambientale del sistema commerciale;
b) favorire la localizzazione degli interventi commerciali
all’interno dei centri storici e urbani;
c) incentivare il risparmio di suolo, favorendo gli interventi di
consolidamento dei poli commerciali esistenti, gli interventi di recupero
e riqualificazione di aree o strutture dismesse e degradate, gli
interventi che non comportano aumento della cubatura esistente in ambito
comunale;
d) rafforzare il servizio di prossimità e il pluralismo delle forme
distributive.
2. Il regolamento regionale di cui al comma 1:
a) detta i criteri per l’individuazione da parte degli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica delle aree idonee
all’insediamento delle medie strutture con superficie di vendita
superiore a 1.500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita;
b) definisce le modalità per la valutazione integrata degli impatti
e l’individuazione delle misure compensative e di mitigazione atte
a rendere sostenibili gli insediamenti;
c) definisce gli ambiti territoriali di rilevanza regionale ai fini
dell’applicazione dell’
articolo 26, comma 1, lettera e);
d) definisce ogni altra disposizione di dettaglio per l’attuazione
della presente legge.
3. Gli enti territoriali competenti adeguano gli strumenti urbanistici e
territoriali al regolamento regionale di cui al comma 1 entro e non oltre
un anno (
5) dalla data della sua
pubblicazione. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, dalla
data di entrata in vigore della presente legge e sino a tale adeguamento,
non è consentita l’individuazione di nuove aree o
l’ampliamento di aree esistenti con destinazione commerciale per
grandi strutture di vendita e per medie strutture con superficie di
vendita superiore a 1.500 metri quadrati e non può essere rilasciata
l’autorizzazione commerciale in presenza di una variante approvata
in violazione del presente divieto.
Art. 5 - Attività di
monitoraggio. (6)
1. La Regione svolge attività di monitoraggio del sistema
commerciale veneto e verifica annualmente lo stato di attuazione della
presente legge. A tal fine i comuni, senza oneri a carico della Regione,
trasmettono alle strutture regionali competenti i dati inerenti alla rete
distributiva.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può avvalersi
della collaborazione delle camere di commercio.
CAPO II - Politiche attive per lo
sviluppo dell’attività commerciale
Art. 6 - Indirizzi
generali.
1. La Regione promuove un modello di sviluppo del sistema commerciale
orientato alla valorizzazione di strutture di gestione coordinata e
unitaria dei sistemi commerciali locali, finalizzate alla
riqualificazione urbanistica e all’animazione economica e sociale
attraverso la cooperazione fra soggetti pubblici e privati.
Art. 7 - Programmi integrati
di gestione e di riqualificazione dei centri storici e urbani.
1. La Regione, riconoscendo un ruolo fondamentale per lo sviluppo
economico, sociale e culturale del territorio alle attività
commerciali ubicate nei centri storici e urbani, promuove programmi di
riqualificazione commerciale rivolti a:
a) migliorare la capacità di attrazione e l’accessibilità
degli esercizi commerciali, anche attraverso l’individuazione e la
realizzazione di aree o edifici da destinare a parcheggio;
b) privilegiare la varietà dell’offerta commerciale;
c) fornire servizi di supporto alle attività commerciali, funzionali
alla loro particolare localizzazione;
d) realizzare forme di coordinamento tra le attività commerciali e i
servizi pubblici e collettivi di supporto, mediante partenariati tra
soggetti privati, comune e altri soggetti pubblici;
e) realizzare organismi di gestione unitaria e coordinata degli esercizi
commerciali;
f) favorire l’integrazione delle attività commerciali con la
funzione sociale e culturale dei centri storici e urbani e con le altre
funzioni economiche ed aggregative.
2. I programmi di cui al comma 1 sono predisposti dai comuni o dalle
strutture associative di enti locali, anche su proposta di soggetti
pubblici o privati, singoli o associati tra loro.
3. Il programma è approvato dal comune o dalla struttura associativa
di enti locali. I rapporti tra comune o struttura associativa di enti
locali e soggetti proponenti sono regolati da apposita convenzione.
Art. 8 - Distretti del
commercio.
1. I comuni, in forma singola o associata, anche su iniziativa delle
organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, propongono
l’individuazione dei distretti del commercio alla Giunta regionale
che li approva con proprio provvedimento.
2. Al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari di tali ambiti, la
Regione promuove all’interno degli stessi politiche di sviluppo ed
innovazione delle attività commerciali, anche attraverso la
previsione di sperimentazioni in materia di orari di vendita.
Art. 9 - Modelli innovativi
per la modernizzazione della rete distributiva veneta.
1. La Regione promuove le iniziative innovative volte alla progettazione
e realizzazione di modelli per la valorizzazione e modernizzazione della
rete distributiva veneta, anche al fine di sviluppare le attività
commerciali nelle aree desertificate.
2. A tal fine la Giunta regionale può adottare apposite procedure
concorsuali.
Art. 10 - Commercio
tradizionale.
1. La Regione riconosce il ruolo del commercio tradizionale al dettaglio
come fattore strategico di sviluppo economico e di crescita sociale del
territorio. Il commercio tradizionale è svolto dagli esercizi di
vicinato all’interno dei centri storici e urbani, al fine di
rafforzare il servizio di prossimità nell’ottica di un maggior
grado di tutela del consumatore.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale adotta
apposite misure di promozione e sostegno.
Art. 11 - Luoghi storici del
commercio.
1. La Regione promuove iniziative volte
alla valorizzazione e al sostegno delle attività commerciali con
valore storico o artistico e la cui attività costituisce
testimonianza dell’identità commerciale delle aree urbane di
antica formazione.
2. La Giunta regionale istituisce l’elenco regionale dei luoghi
storici del commercio previo apposito censimento e detta disposizioni per
la sua tenuta e per il suo aggiornamento.
3. I comuni individuano i luoghi storici del commercio sulla base di
criteri approvati dalla Giunta regionale e inviano il relativo elenco
alla Regione.
4. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, nel
rispetto del regime “de minimis” previsto dalla vigente
normativa europea, concede contributi in conto capitale ai luoghi del
commercio iscritti nell’elenco regionale di cui al comma 2. Il
provvedimento di ammissione a contributo vincola i luoghi storici del
commercio al mantenimento dei requisiti per l’iscrizione
all’elenco regionale per un periodo di tre anni (
7) decorrenti dalla data di adozione del
suddetto provvedimento.
Art. 12 - Sviluppo del
commercio elettronico (e-commerce).
1. La Regione valorizza lo sviluppo del commercio elettronico anche
attraverso la concessione di contributi a favore delle imprese
commerciali, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese,
anche in forma aggregata, ai fini della realizzazione di programmi
d’intervento nel settore del commercio elettronico, nel rispetto,
ove previsto, del regime “de minimis” di cui alla vigente
normativa europea.
Art. 13 - Sostenibilità territoriale e sociale.
1. Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità territoriale
e sociale, gli interventi relativi alle grandi strutture di vendita non
ubicate all’interno dei centri storici sono subordinati alla
corresponsione di un onere aggiuntivo calcolato sulla superficie lorda di
pavimento (
8) in una percentuale
non superiore al 30 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria,
posto a carico del soggetto privato in fase di rilascio
dell’autorizzazione commerciale, con vincolo di destinazione alla
rivitalizzazione e riqualificazione del commercio di cui al presente
Capo.
2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la
determinazione e la corresponsione dell’onere di cui al comma 1,
nonché i criteri di riparto fra comune e Regione. La quota regionale
è corrisposta direttamente alla Regione. (
9)
Art. 14 - Fondo regionale
per la riqualificazione delle attività commerciali. (10)
1. Per le finalità di cui al presente Capo, è istituito il
fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali.
2. Il fondo è alimentato da risorse regionali e dall’onere
aggiuntivo di cui all’articolo 13.
Art. 15 - Interventi di
agevolazione per l’accesso al credito.
1. Per le finalità di cui al presente Capo, la Giunta regionale,
anche in deroga a quanto previsto dal
Capo III della
legge regionale 18
gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare
l’accesso al credito nel settore del commercio”, sentita la
competente commissione consiliare, che si esprime entro sessanta giorni,
decorsi i quali si prescinde dal parere, stabilisce gli interventi e le
modalità semplificate per l’accesso al fondo di rotazione di
cui alla medesima legge regionale a favore delle piccole e medie imprese
del commercio e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
ubicate all’interno dei centri storici e urbani.
TITOLO III - Disciplina
dell’attività
CAPO I - Tipologia di esercizi
commerciali, disciplina dell’attività e norme procedimentali
Art. 16 - Tipologia di
esercizi commerciali.
1. La rete distributiva del commercio al dettaglio su area privata si
articola in:
a) esercizi di vicinato;
b) medie strutture di vendita;
c) grandi strutture di vendita.
Art. 17 - Esercizi di vicinato.
1. L’apertura, l’ampliamento di superficie, il mutamento del
settore merceologico, il trasferimento di sede, nonché il
subingresso degli esercizi di vicinato non ubicati all’interno di
grandi strutture di vendita e medie strutture di cui all’articolo
18, comma 2, sono soggetti a SCIA da presentarsi al SUAP. Il subingresso
negli esercizi di vicinato del settore merceologico non alimentare, la
riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione
dell’attività sono soggetti a comunicazione. (
11)
Art. 18 - Medie strutture di vendita.
1. L’apertura, l’ampliamento di superficie, il mutamento del
settore merceologico, il trasferimento di sede, nonché il
subingresso delle medie strutture con superficie di vendita non superiore
a 1.500 metri quadrati sono soggetti a SCIA, da presentarsi al SUAP. Il
subingresso nelle medie strutture di vendita del settore merceologico non
alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione
dell’attività sono soggetti a comunicazione. (
12)
2. L’apertura, l’ampliamento, il trasferimento di sede e la
trasformazione di tipologia delle medie strutture con superficie di
vendita superiore a 1.500 metri quadrati sono soggette ad autorizzazione
rilasciata dal SUAP.
3. Il mutamento del settore merceologico, nonché il subingresso
delle medie strutture di vendita di cui al comma 2 sono soggetti a SCIA,
da presentarsi al SUAP. Il subingresso nelle medie strutture del settore
merceologico non alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e
la cessazione dell’attività sono soggetti a comunicazione.
(
13)
4. Nella domanda di autorizzazione il soggetto richiedente deve
dichiarare, in particolare:
a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 20;
b) il settore merceologico, l’ubicazione e la superficie di vendita
dell’esercizio.
5. Il comune disciplina il procedimento di autorizzazione commerciale
prevedendo un termine di conclusione del procedimento non superiore a
sessanta giorni, decorsi i quali le domande devono ritenersi accolte
qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.
6. Il rilascio dell’autorizzazione commerciale presuppone idoneo
titolo edilizio.
7. Le medie strutture di vendita sono attivate nel termine di decadenza
di due anni dal rilascio dell’autorizzazione commerciale o dalla
presentazione della SCIA, salva la potestà del comune di prorogare
per una sola volta il termine in caso di comprovata necessità, su
motivata richiesta dell’interessato da presentarsi entro il
predetto termine.
8. In caso di mancata attivazione della struttura nel termine di cui al
comma 7, il comune prende atto della decadenza con conseguente cessazione
degli effetti della SCIA e ritiro dell’autorizzazione eventualmente
rilasciata.
9. In caso di sospensione dell’attività delle medie strutture
di vendita per un periodo superiore ad un anno consecutivo, il comune,
entro i successivi novanta giorni, prende atto della decadenza con
conseguente cessazione degli effetti della SCIA e ritiro
dell’autorizzazione eventualmente rilasciata.
Art. 19 - Grandi strutture di vendita.
1. L’apertura, l’ampliamento di superficie, il trasferimento
di sede, la trasformazione di tipologia delle grandi strutture di vendita
sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal SUAP al soggetto titolare
dell’attività commerciale o, in caso di grande centro
commerciale, al soggetto promotore.
2. Il mutamento del settore merceologico ad eccezione di quanto previsto
dal comma 3, la modifica della ripartizione interna, nonché il
subingresso delle grandi strutture di vendita sono soggetti a SCIA,
presentata al SUAP dal soggetto titolare dell’attività
commerciale o, in caso di grande centro commerciale, dal soggetto
promotore. Il subingresso nelle grandi strutture di vendita del settore
merceologico non alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e
la cessazione dell’attività sono soggetti a comunicazione.
(
14)
3. Le domande di autorizzazione commerciale per il mutamento dal settore
merceologico a grande fabbisogno di superficie, di cui all’articolo
7, comma 7, della
legge regionale 13 agosto 2004, n. 15
“Norme di programmazione per l’insediamento di attività
commerciali nel Veneto”, al settore alimentare oppure non
alimentare sono valutate come domande di autorizzazione di nuova apertura
ai sensi della presente legge.
4. All’interno dei centri storici l’autorizzazione
commerciale per le grandi strutture di vendita è rilasciata
direttamente dal SUAP, secondo le modalità di cui all’articolo
18, commi 4, 5 e 6.
5. Al di fuori dei centri storici il rilascio dell’autorizzazione
commerciale è subordinato all’esame della relativa domanda da
parte di una conferenza di servizi indetta dal SUAP. Alla conferenza
partecipano a titolo obbligatorio il comune, la provincia e la Regione;
la conferenza delibera a maggioranza con il parere favorevole della
Regione. La conferenza verifica in concreto l’impatto generato
dall’iniziativa commerciale, in conformità con le previsioni
del regolamento regionale di cui all’
articolo 4.
6. Il rilascio dell’autorizzazione commerciale è condizione
necessaria per il rilascio del corrispondente titolo edilizio, i cui
presupposti sono verificati in sede di conferenza di servizi di cui al
comma 5.
7. Le grandi strutture di vendita sono attivate per almeno due terzi
della superficie di vendita autorizzata nel termine di decadenza di tre
anni dal rilascio dell’autorizzazione, salva la potestà del
comune di prorogare per una sola volta detto termine in caso di
comprovata necessità, su motivata richiesta dell’interessato,
da presentarsi entro la scadenza del termine di attivazione. In caso di
mancata attivazione della grande struttura di vendita nel termine di cui
al presente comma, il comune, entro i successivi novanta giorni, prende
atto della decadenza con conseguente ritiro dell’autorizzazione,
dandone comunicazione alla Regione.
8. Il termine di attivazione di cui al comma 7 è sospeso in caso di
contenzioso proposto con istanza cautelare ed avente ad oggetto la grande
struttura di vendita ovvero per altre ragioni oggettive non imputabili al
titolare dell’autorizzazione.
9. In caso di riduzione della superficie di vendita di una grande
struttura in misura superiore ad un terzo della superficie autorizzata
per un periodo di tre anni consecutivi, l’autorizzazione decade per
la parte non attivata e il comune ne prende atto ritirando
l’autorizzazione. Del provvedimento di ritiro viene data
comunicazione alla Regione.
10. In caso di sospensione dell’attività di una grande
struttura di vendita per un periodo superiore a un anno consecutivo,
l’autorizzazione decade e il comune ne prende atto ritirando
l’autorizzazione. Del provvedimento di ritiro viene data
comunicazione alla Regione.
11. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, detta le disposizioni attuative del presente
articolo, prevedendo un termine per la conclusione del procedimento non
superiore a centoventi giorni; decorso tale termine in assenza di un
provvedimento di diniego nel rispetto della legge n. 241 del 1990 e
successive modificazioni le domande devono ritenersi accolte.
CAPO II - Requisiti per
l’esercizio dell’attività
Art. 20 - Requisiti soggettivi.
1. Al fine dell’esercizio dell’attività di commercio, il
soggetto interessato deve essere in possesso dei requisiti morali di cui
all’articolo 71, commi 1, 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 59
del 2010 e successive modificazioni.
2. Al fine dell’esercizio dell’attività di commercio di
prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il soggetto
interessato deve comprovare il possesso di almeno uno dei requisiti
professionali di cui all’articolo 71, comma 6, del decreto
legislativo n. 59 del 2010 e successive modificazioni.
Art. 21 - Requisiti urbanistici ed edilizi. (15)
1. Le medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500
metri quadrati possono essere insediate in tutto il territorio comunale,
purché non in contrasto con le previsioni dello strumento
urbanistico comunale.
2. Per le medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500
metri quadrati e per le grandi strutture di vendita lo strumento
urbanistico comunale localizza le aree idonee al loro insediamento sulla
base delle previsioni del regolamento regionale di cui all’
articolo 4.
3. In attesa dell’approvazione del regolamento regionale di cui
all’articolo 4 e dell’adeguamento dello strumento urbanistico
comunale alle previsioni del medesimo regolamento, il rilascio
dell’autorizzazione commerciale per le medie strutture con
superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati è subordinato
alla verifica da parte del comune della condizione che si tratti di un
intervento di recupero e riqualificazione di aree o strutture dismesse o
degradate.
4. In attesa dell’adeguamento dello strumento urbanistico comunale
alle previsioni del regolamento regionale di cui all’articolo 4, il
rilascio dell’autorizzazione commerciale per le grandi strutture di
vendita è subordinato alla verifica, da parte della conferenza di
servizi di cui all’articolo 19, comma 5, della compatibilità,
con le previsioni contenute nel regolamento regionale, delle aree
già classificate idonee per l’insediamento di grandi strutture
di vendita o parchi commerciali dallo strumento urbanistico vigente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 2 e dal comma 3, le medie e
grandi strutture di vendita possono essere insediate nei centri storici,
nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa, anche
attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia ed
ambientale.
6. Ai fini dell’insediamento degli esercizi commerciali, le
dotazioni di parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico (
16), anche in deroga alle previsioni
di cui alla
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni:
a) per le medie e grandi strutture di vendita situate nei centri storici
sono definite da apposita convenzione con il comune, anche con
riferimento agli accessi ed ai percorsi veicolari e pedonali;
b) per le medie strutture di vendita fuori dai centri storici e per gli
esercizi di vicinato sono definite dallo strumento urbanistico comunale;
c) per le grandi strutture di vendita fuori dai centri storici sono
definite dallo strumento urbanistico comunale sulla base di quanto
previsto dal regolamento regionale di cui all’articolo 4, tenuto
conto altresì dei diversi settori merceologici e della tipologia dei
prodotti posti in vendita.
Art. 21 bis - Disposizioni per il computo delle
dotazioni di parcheggi per le attività di vendita esclusiva di merci
ingombranti a consegna differita. (17)
1. Per le sole attività di vendita esclusiva di merci ingombranti a
consegna differita, localizzate al di fuori del centro storico, come
individuate ai sensi del presente articolo, oggetto di nuova apertura,
ampliamento o trasferimento di sede, le dotazioni di parcheggi pubblici o
privati ad uso pubblico, sono calcolate, rispetto alla superficie
complessiva di vendita dell’esercizio commerciale:
a) nella misura di un decimo quando questa non sia superiore a 2.500
metri quadrati;
b) per superfici superiori a 2.500 metri quadrati, nella misura di un
decimo fino a 2.500 metri quadrati e di un quarto per la parte eccedente.
2. Per vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita di cui
al presente articolo, si intende la vendita effettuata in modo esclusivo
con riferimento ai seguenti prodotti:
a) motoveicoli, autoveicoli, rimorchi, macchine agricole e macchine
operatrici di cui alle lettere f), g), i), l), m), dell'articolo 47,
comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice
della strada." e successive modificazioni;
b) unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003,
n. 172." e successive modificazioni.
Art. 22 - Requisiti ambientali e viabilistici. (18)
1. Alle grandi strutture di vendita si applica la vigente disciplina di
cui alla
legge
regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e
delle procedure di valutazione ambientale” e successive
modificazioni e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme
in materia ambientale” e successive modificazioni, nel rispetto dei
principi di semplificazione e unitarietà dei procedimenti, con
riferimento alle seguenti tipologie progettuali:
a) grandi strutture aventi superficie di vendita superiore a 8.000 metri
quadrati, assoggettate alla valutazione di impatto ambientale (VIA);
b) grandi strutture aventi superficie di vendita compresa tra 2.501 e
8.000 metri quadrati, assoggettate alla procedura di verifica o
screening.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono il presupposto per il
rilascio dell’autorizzazione commerciale e del titolo edilizio
relativo alla struttura di vendita.
3. Le domande finalizzate al rilascio dell’autorizzazione
commerciale per grandi strutture di vendita e per medie strutture con
superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati sono corredate di
idoneo studio di impatto sulla viabilità, elaborato secondo i
criteri definiti dal regolamento regionale di cui all’
articolo 4. In attesa del
regolamento regionale trovano applicazione le disposizioni regionali in
materia di impatto sulla viabilità di cui all’articolo 19
della
legge
regionale 13 agosto 2004, n. 15 .
CAPO III - Forme speciali di
vendita al dettaglio e vendite straordinarie
Art. 23 - Commercio
elettronico.
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 68 del decreto
legislativo n. 59 del 2010 e successive modificazioni,
l’attività di commercio elettronico è soggetta a SCIA da
presentarsi al SUAP del comune nel quale l’esercente, persona
fisica o giuridica, intende avviare l’attività.
2. Nella SCIA di cui al comma 1 l’esercente è tenuto ad
indicare la sussistenza dei requisiti previsti all’articolo 20,
nonché il settore o i settori merceologici.
3. L’attività di commercio elettronico è soggetta al
rispetto della disciplina europea e statale, con particolare riferimento
al decreto legislativo n. 70 del 2003 ed alla disciplina in materia di
tutela dei consumatori e di qualità dei servizi di cui agli articoli
31 e seguenti del decreto legislativo n. 59 del 2010.
Art. 24 - Outlet e temporary
store.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nel caso
di attività di vendita al dettaglio esercitata negli outlet o
temporary store, come definiti all’
articolo 3, comma 1, lettere h) e i).
2. Nella SCIA o nell’istanza di autorizzazione relativa ai
temporary store il soggetto interessato è tenuto ad indicare la
durata dell’attività, comunque non superiore ad un anno, salvo
proroga concessa dal comune sino ad un massimo di sei mesi. Decorso tale
termine la SCIA o il provvedimento di autorizzazione si intendono
decaduti.
Art. 25 - Vendite
straordinarie.
1. La Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le
organizzazioni delle imprese del commercio e le organizzazioni dei
consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale, disciplina
le modalità di svolgimento, la pubblicità, anche ai fini di una
corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle
vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali.
TITOLO IV - Interventi di
rilevanza regionale
Art. 26 - Disciplina delle
strutture di vendita a rilevanza regionale.
1. Sono considerati di rilevanza
regionale, se situati al di fuori dei centri storici, i seguenti
interventi:
a) apertura di grandi strutture con superficie di vendita superiore a
15.000 metri quadrati in area classificata idonea all’insediamento
di grandi strutture di vendita dallo strumento urbanistico comunale;
b) ampliamento, anche in più fasi, in misura complessivamente
superiore al 30 per cento della superficie autorizzata, delle grandi
strutture con superficie di vendita superiore a 15.000 metri quadrati o
ampliamento che comporti il superamento della predetta soglia, in area
classificata idonea all’insediamento di grandi strutture di vendita
dallo strumento urbanistico comunale;
c) apertura di grandi strutture con superficie di vendita superiore a
8.000 metri quadrati qualora l’apertura richieda apposita variante
urbanistica di localizzazione;
d) ampliamento, anche in più fasi, in misura complessivamente
superiore al 30 per cento della superficie autorizzata, delle grandi
strutture con superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati o
ampliamento che comporti il superamento della predetta soglia, qualora
l’ampliamento richieda apposita variante urbanistica di
localizzazione;
e) apertura di grandi strutture di vendita in aree ricadenti negli ambiti
territoriali di rilevanza regionale, come definiti dal regolamento
regionale di cui all’
articolo 4, qualora l’apertura richieda apposita
variante urbanistica di localizzazione.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti ad un accordo di
programma ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 267
del 2000, anche in variante urbanistica e ai piani territoriali e
d’area, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale
di cui all’articolo 4.
3. Al fine di addivenire alla conclusione dell’accordo di programma
la Regione indice una conferenza di servizi alla quale partecipano
necessariamente il comune competente per territorio, la provincia e la
Regione medesima. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolta in
seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo le altre amministrazioni
pubbliche interessate dall’intervento e i rappresentanti delle
associazioni dei consumatori, delle organizzazioni imprenditoriali del
commercio e dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello
regionale. La conferenza delibera a maggioranza, con il parere favorevole
del comune competente per territorio e della Regione. Per gli interventi
di cui al comma 1, lettere a) e b), il parere della Regione è reso
tramite la struttura regionale competente in materia di commercio,
sentita la struttura regionale competente in materia di urbanistica e
paesaggio. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), il
parere della Regione è reso tramite la struttura regionale
competente in materia di urbanistica e paesaggio, acquisito il parere
obbligatorio e vincolante della struttura regionale competente in materia
di commercio.
4. L’accordo di programma può, e deve nei casi di variante
urbanistica, contenere forme di perequazione urbanistica ai sensi
dell’
articolo 35 della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
specificamente destinate alla riqualificazione del centro urbano.
5. L’accordo è approvato con decreto del Presidente della
Giunta regionale e sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le
autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi
regionali. Può altresì sostituire i provvedimenti di competenza
comunale. Esso comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica
utilità dell’opera, nonché l’urgenza e
l’indifferibilità dei relativi lavori. L’accordo
sostituisce l’autorizzazione commerciale qualora la documentazione
presentata sia sufficientemente completa in relazione
all’intervento da eseguire. In caso contrario
l’autorizzazione commerciale è rilasciata secondo la procedura
ordinaria di cui all’articolo 19, comma 5.
6. Gli accordi di programma aventi ad oggetto esclusivamente o in misura
prevalente gli interventi commerciali di cui al comma 1 sono disciplinati
dal presente articolo. Negli altri casi il rilascio
dell’autorizzazione commerciale è subordinato
all’acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della
struttura regionale competente in materia di commercio.
7. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, detta le disposizioni attuative del presente
articolo, prevedendo, in particolare, un termine per la conclusione del
procedimento non superiore a centottanta giorni.
TITOLO V - Norme transitorie e
finali
Art. 27 - Sanzioni.
1. L’apertura di esercizi commerciali in assenza della SCIA o in
assenza della prescritta autorizzazione, come previste dagli
articolo 17,
18 e
19, nonché l’assenza o
la perdita dei requisiti soggettivi di cui all’
articolo 20 comportano, per il
comune, l’obbligo di disporre, previa contestazione,
l’immediata chiusura dell’attività e, ove rilasciata, il
ritiro dell’autorizzazione, nonché l’applicazione della
sanzione pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000.
2. L’ampliamento e il trasferimento degli esercizi commerciali in
assenza della prescritta autorizzazione o della SCIA sono puniti con la
sanzione pecuniaria di cui al comma 1. In caso di particolare
gravità o di reiterazione il comune dispone la sospensione
dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti
giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa
violazione per due volte in un anno.
2bis. La violazione di quanto previsto all’articolo 21 bis è
punita: (
19)
a) in caso di apertura di esercizi commerciali in assenza del requisito
della vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita, con le
sanzioni di cui al comma 1 del presente articolo;
b) in caso di ampliamento o trasferimento degli esercizi commerciali in
assenza del requisito della vendita esclusiva di merci ingombranti a
consegna differita, con le sanzioni di cui al comma 2 del presente
articolo.
3. Il subingresso in assenza della SCIA è punito con la sanzione
pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.
4. L’esercizio dell’attività commerciale in forma di
outlet in assenza dei requisiti di cui all’
articolo 3, comma 1, lettera h),
è punito con la sanzione pecuniaria di cui al comma 1.
5. Il comune è l’autorità competente
all’accertamento, alla riscossione ed ai relativi introiti di tutte
le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo, anche se derivanti da
pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento.
Art. 28 - Norme
transitorie.
1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge e non sospesi ai sensi dell’articolo 4 della
legge regionale 27 dicembre
2011, n. 30 “Disposizioni urgenti in materia di orari di
apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio e
disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni commerciali
relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali” sono
conclusi secondo le disposizioni di cui alla
legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 .
2. I procedimenti sospesi ai sensi dell’articolo 4 della
legge regionale 27 dicembre
2011, n. 30 , sono assoggettati alla disciplina di cui alla presente
legge. Fanno eccezione i procedimenti aventi ad oggetto richieste di
autorizzazione relative a nuova apertura per concentrazione ed
ampliamento per accorpamento di cui rispettivamente all’articolo 8,
comma 1, lettere a) e b), della
legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 ,
nonché al mutamento del settore merceologico, che sono esaminati ai
sensi della medesima legge regionale.
3. I procedimenti relativi alle fattispecie di cui agli articoli 1, 2 e 3
della
legge
regionale 26 ottobre 2012, n. 42 “Interpretazione autentica
degli articoli 8, 10 e 12 e novellazione dell’articolo 12 della
legge regionale 13
agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per
l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”
”, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono conclusi ai sensi della
legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 ,
come oggetto di interpretazione autentica ai sensi della
legge regionale 26 ottobre
2012, n. 42 .
4. Le grandi strutture di vendita e i parchi commerciali autorizzati alla
data di entrata in vigore della presente legge possono essere ampliati,
con domanda da presentarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, in misura non
superiore al 20 per cento della superficie autorizzata e comunque entro
il limite massimo di 2.500 metri quadrati, nel rispetto dello strumento
urbanistico comunale vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge nonché della normativa in materia ambientale,
edilizia e viabilistica di cui alla
legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 , a
condizione che il soggetto richiedente si impegni ad iniziare i lavori
entro e non oltre il termine di sessanta giorni dal rilascio
dell’autorizzazione, decorsi inutilmente i quali
l’autorizzazione si intende decaduta. L’autorizzazione è
rilasciata dal SUAP con le modalità di cui al Capo VI della
legge regionale 13
agosto 2004, n. 15 .
5. Gli esercizi commerciali autorizzati o per i quali è stata
presentata SCIA alla data di entrata in vigore della presente legge sono
automaticamente qualificati in base alle tipologie ed ai limiti
dimensionali previsti dalla presente legge, previa ricognizione da parte
del comune. Le grandi strutture di vendita autorizzate alla data di
entrata in vigore della presente legge per una superficie non superiore a
2.500 metri quadrati mantengono la propria qualificazione.
6. I procedimenti relativi agli interventi previsti dalla
legge regionale 24 dicembre
2004, n. 37 “Interventi per la valorizzazione dei locali
storici” e successive modificazioni, pendenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le disposizioni
della legge regionale n. 37 del 2004 e successive modificazioni.
Art. 29 - Disposizioni
sull’applicazione della legge.
1. L’articolo 19, commi 3 e 5, l’articolo 21, commi 4 e 6,
lettera c), e l’articolo 26 si applicano dal giorno successivo alla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dei
seguenti provvedimenti:
a) regolamento regionale recante gli indirizzi per lo sviluppo del
sistema commerciale di cui all’
articolo 4;
b) deliberazione di disciplina del procedimento di conferenza di servizi
per il rilascio di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture
di vendita, di cui all’articolo 19, comma 11.
Art. 30 - Abrogazioni.
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 19, comma 3, 22, comma
3, e 28, sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali e
disposizioni di legge regionale:
a)
legge regionale
13 agosto 2004, n. 15 ;
b)
legge regionale
24 dicembre 2004, n. 37 ;
c) articoli 9, 10, 12, 13 e 14 della
legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato
alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e
termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo”;
d) articolo 7 della
legge regionale 16 agosto 2007, n. 20
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato
alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori
pubblici e ambiente”;
e) articolo 15 della
legge regionale 16 agosto 2007, n. 21
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato
alla legge finanziaria 2006 in materia di imprenditoria, flussi
migratori, attività estrattive, acque minerali e termali, commercio,
artigianato e industria”;
f) articolo 4 della
legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30 ;
g)
legge regionale
26 ottobre 2012, n. 42 .
Art. 31 - Norme finali.
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998 e
successive modificazioni, nonché del decreto legislativo n. 59 del
2010 e successive modificazioni, in quanto compatibili.
2. I locali storici già iscritti nell’elenco previsto
dall’articolo 2 della
legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 ,
sono iscritti di diritto nell’elenco previsto dall’
articolo 11, comma 2, della
presente legge.
Art. 32 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente
legge, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2012, si fa
fronte con le risorse allocate all’upb U0070 “Informazione,
promozione e qualità per il commercio” del bilancio di
previsione 2012.
2. Agli oneri d’investimento derivanti dall’applicazione
della presente legge si fa fronte con le risorse allocate all’upb
di nuova istituzione “Fondo regionale per la riqualificazione delle
attività commerciali” (Area omogenea (A0021) “Interventi
per il commercio”), che viene anche alimentata mediante le nuove
entrate di cui all’articolo 13 (upb E0147 “Altri
introiti”) del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.
Art. 33 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) Con sentenza n. 251/2013
(G.U. 1ª serie speciale n. 44/2013) la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
22, nella parte in cui non prevede la verifica di assoggettabilità
per i centri commerciali di medie dimensioni, in quanto, discostandosi da
quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, allegato IV alla
parte II, punto 7, lettera b), viola la competenza legislativa esclusiva
dello Stato in materia di tutela dell’ambiente di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La
Corte ha dichiarato invece non fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli articoli 17, 18, 19 e 26, in quanto le disposizioni
impugnate non si prestano all’interpretazione prospettata dal
ricorrente e, pertanto, non confliggono con l’articolo 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione.
(
2) Vedi anche quanto disposto
dall’art. 4 della
legge regionale 15 marzo 2022, n. 7 in
materia di disciplina della vendita della stampa quotidiana e periodica.
(
3) Lettera sostituita da comma 1
art. 44
legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(
4)
Regolamento regionale 21 giugno 2013, n.
1 “Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale (articolo
4 della
legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 50 ).
(
5) Comma così modificato da
comma 1 art. 17
legge regionale 29 novembre 2013, n. 32
che ha sostituito le parole “centottanta giorni” con le
parole “un anno”.
(
6) Vedi anche quanto previsto in
tema di monitoraggio degli impatti, con particolare riferimento alle
ricadute sui tassi di occupazione, sugli esercizi di vicinato e sulla
percezione del livello di sicurezza delle grandi strutture di vendita dal
comma 4 dell’art. 57 della
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
7) Comma così modificato da
comma 1 art. 6
legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 che
ha sostituito le parole “dieci anni” con le parole “tre
anni”.
(
8) Comma così modificato da
comma 1 art. 10
legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 che
ha inserito dopo le parole “onere aggiuntivo calcolato” le
parole “sulla superficie lorda di pavimento”.
(
9) Comma così modificato da
comma 2 art. 10
legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 che
ha aggiunto alla fine le parole “La quota regionale è
corrisposta direttamente alla Regione.”.
(
10) Vedi quanto disposto
dall’art. 12 della
legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43
per effetto del quale le disponibilità nel fondo di cui
all’art. 6 della
legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 ,
per l’anno 2019 e per un ammontare di euro 5 milioni sono
introitate al bilancio regionale e sono destinate al cofinanziamento di
progetti da realizzarsi nell’ambito dei distretti del commercio.
(
11) Comma sostituito da comma
1 art. 45
legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(
12) Comma sostituito da comma
1 art. 46
legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(
13) Comma sostituito da comma
2 art. 46
legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(
14) Comma sostituito da comma
1 art. 47
legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(
15) Vedi l’articolo 48,
comma 7 octies, della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 che
detta disposizioni transitorie in materia di varianti urbanistiche per
l’insediamento in centro storico di medie o grandi strutture di
vendita.
(
16) In merito al computo
delle dotazioni di parcheggi per le attività di vendita esclusiva di
merci ingombranti a consegna differita, vedi ora quanto disposto
dall’art. 21 bis.
(
17) Articolo inserito da
comma 1 art. 1 della
legge regionale 19 settembre 2023, n. 26
. Il comma 2 art. 1 della
legge regionale 19 settembre 2023, n. 26
stabilisce che: “2. Le disposizioni per il computo delle dotazioni
di parcheggi per le attività di vendita esclusiva di merci
ingombranti a consegna differita di cui all’articolo 21 bis della
legge regionale 28
dicembre 2012, n. 50 , come introdotto dal comma 1 del presente
articolo, si applicano anche alle attività esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, di vendita esclusiva delle merci
ingombranti a consegna differita, previa comunicazione al comune che
attesti il rispetto delle dotazioni di parcheggi di cui al comma 1
dell’articolo 21 bis secondo le modalità individuate dalla
Giunta regionale entro 60 giorni dalla data dell’entrata in vigore
della presente legge.”
(
18) Con sentenza n. 251/2013
(G.U. 1ª serie speciale n. 44/2013) la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
22, nella parte in cui non prevede la verifica di assoggettabilità
per i centri commerciali di medie dimensioni, in quanto, discostandosi da
quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, allegato IV alla
parte II, punto 7, lettera b), viola la competenza legislativa esclusiva
dello Stato in materia di tutela dell’ambiente di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La
Corte ha dichiarato invece non fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli articoli 17, 18, 19 e 26, in quanto le disposizioni
impugnate non si prestano all’interpretazione prospettata dal
ricorrente e, pertanto, non confliggono con l’articolo 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione.
Vedi ora rispettivamente, per le grandi strutture di vendita di cui alla
lettera a) del comma 1 dell’articolo 22 e per le medie strutture di
vendita in forma di medio centro commerciale nonché per le grandi
strutture di vendita di cui alla lettera b) del comma 1
dell’articolo 22, quanto previsto dalla
legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 e
la relativa individuazione, quale autorità competente della Regione
e della Provincia prevista alla lettera af ter) del paragrafo A1
dell’Allegato A e alla lettera b2) del numero 7 del paragrafo A2
dell’Allegato A.
(
19) Comma inserito da comma 1
art. 2 della
legge
regionale 19 settembre 2023, n. 26 .
SOMMARIO