Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 (BUR n. 110/2012)
Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 (BUR n. 110/2012) [sommario] [RTF]
NUOVE DISPOSIZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ATTUATIVE
DELL’ARTICOLO 2, COMMA 186 BIS DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191
“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2010)” (1)
Art. 1 - Finalità.
1. Ferme restando le competenze in materia di rifiuti urbani di cui alla
legge regionale 21
gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei
rifiuti” e successive modificazioni, la Regione del Veneto attua
l’articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2010)” e successive modificazioni in
coerenza con le finalità e le previsioni di tutela
dell’ambiente e della concorrenza previste dalla normativa vigente.
Art. 2 - Ambito territoriale
regionale e comitato di bacino regionale.
1. Ai fini dell’ottimale organizzazione, coordinamento e controllo
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, l’ambito
territoriale ottimale, ai sensi dell’articolo 199, comma 3, lettera
f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale”, è il territorio regionale.
2. Presso la struttura regionale competente in materia di ambiente è
istituito il comitato di bacino regionale che si avvale, per
l’esercizio delle proprie funzioni, del personale dipendente della
Regione. Il comitato di bacino regionale, costituito con decreto del
Presidente della Giunta regionale, è composto dal Presidente della
Giunta regionale o dall’Assessore all’ambiente delegato, con
funzioni di presidente, e dai presidenti dei consigli di bacino di cui
all’articolo 3, o da componenti del consiglio di bacino da questi
delegati.
3. Il comitato di bacino regionale in coerenza con il piano regionale e
con quanto previsto dall’articolo 199 del decreto legislativo n.
152 del 2006 e successive modificazioni svolge le seguenti funzioni:
a) monitora i livelli di servizio raggiunti, mediante la definizione di
indicatori e l’acquisizione di banche dati;
b) controlla il rispetto delle normative di settore e della
pianificazione regionale;
c) fornisce indirizzi ai consigli di bacino, ai fini della formulazione
delle osservazioni di cui all’articolo 3, comma 6, lettera h);
d) vigila sulla corretta determinazione dei livelli tariffari, in
relazione al metodo e alle direttive disposte dalla normativa nazionale
di settore;
e) approva il proprio regolamento di disciplina del funzionamento;
f) trasmette alla Giunta regionale una relazione annuale
sull’attività svolta.
Art. 3 - Bacini territoriali e
consigli di bacino.
1. Per favorire, accelerare e garantire
l’unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani sul territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza
ed economicità, entro il termine di sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale
approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l’esercizio
in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale.
1 bis. La Giunta regionale, su proposta motivata degli enti locali
interessati, può approvare il riconoscimento di bacini territoriali
di diversa dimensione, infraprovinciale o interprovinciale, in base al
criterio di differenziazione territoriale e socio-economica, anche ai
sensi dell’articolo 3 bis, comma 1, del decreto legge 13 agosto
2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo” convertito con modificazioni dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni.
1 ter. Ai fini del procedimento di definizione di bacini di carattere
infraprovinciale o interprovinciale di cui al comma 1 bis:
a) le istanze presentate anche ai sensi dell’articolo 3 bis del
decreto legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge
n. 148 del 2011 e successive modificazioni, sono considerate quali
proposte, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 bis;
b) la Giunta regionale è tenuta a pronunciarsi sulle proposte di cui
alla lettera a) del presente comma, sentita la competente commissione
consiliare che si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali si
prescinde dal parere. (
2)
2. omissis (
3)
3. omissis (
4)
3 bis. La proposta di passaggio ad un bacino territoriale diverso da
quello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 1 e 1 bis
è presentata dal singolo comune, previa deliberazione del consiglio
comunale, adeguatamente motivata dalle valutazioni relative ai criteri di
cui al comma 1 dell’articolo 200 del decreto legislativo n. 152 del
2006 e successive modificazioni. La procedura di passaggio è
avviata, sentiti i consigli di bacino di provenienza e di destinazione,
che si esprimono, tenendo conto della salvaguardia della propria
operatività e del rispetto dei principi di autosufficienza e
prossimità, entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde. La
Giunta regionale delibera sulla proposta di passaggio di cui al presente
comma, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro
trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde. (
5)
4. Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali,
infraprovinciali o interprovinciali, (
6) esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione
e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
attraverso i consigli di bacino. (
7)
5. I consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in
essi associati, secondo modalità definite dall’apposita
convenzione di cui all’articolo 4 che li istituisce, e sono dotati
di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale,
organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento
delle attività connesse alle funzioni di programmazione,
organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione
integrata dei rifiuti urbani.
6. I consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza
delle autorità d’ambito istituite ai sensi dell’
articolo 14 (
8) della
legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e
successive modificazioni, ed, in particolare, esercitano le seguenti
attività:
a) quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua
articolazione settoriale e territoriale;
b) individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte
ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e
recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi
previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;
c) indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta,
trasporto, avvio a smaltimento e recupero; su delega regionale i consigli
di bacino possono procedere all’affidamento della gestione e
realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani,
previsti dalla programmazione regionale, da svolgersi secondo
modalità conformi alla normativa vigente in materia ed alle
disposizioni previste dalla convenzione stessa;
d) approvazione e stipulazione del contratto di servizio e della carta
del servizio regolante i rapporti con i soggetti gestori dei rifiuti
urbani;
e) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani;
f) vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore
del servizio;
g) individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle
relative modalità attuative, finalizzate al raggiungimento delle
percentuali di cui all’articolo 205 del decreto legislativo n. 152
del 2006 e successive modificazioni;
h) formulazione delle osservazioni al piano regionale di gestione dei
rifiuti urbani di cui all’
articolo 10 della
legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e
successive modificazioni, già di competenza delle autorità
d’ambito, ai sensi dell’articolo 199, comma 1 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini della realizzazione degli
impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.
7. I consigli di bacino non possono svolgere attività di gestione
operativa relative alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei
rifiuti urbani.
Art. 4 - Costituzione e
funzionamento dei consigli di bacino e poteri sostitutivi.
1. Ai fini della costituzione dei consigli
di bacino, gli enti locali ricadenti in ciascun bacino territoriale
approvano una apposita convenzione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, sulla base di una convenzione-tipo approvata dalla Giunta
regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge.
2. La convenzione di cui al comma 1 prevede:
a) la costituzione di un’assemblea di bacino, presieduta da un
presidente espresso dalla maggioranza dei componenti l’assemblea e
formata dai rappresentanti degli enti locali partecipanti al consiglio di
bacino, o loro delegati, con competenza in ordine alle attività di
cui all’articolo 3;
b) la gratuità delle operazioni dell’assemblea, in
conformità alle vigenti disposizioni di legge;
c) l’adozione di un regolamento per il funzionamento
dell’assemblea;
d) la costituzione, in ciascun consiglio di bacino, dell’ufficio di
bacino che garantisce il necessario supporto esecutivo per gli atti di
competenza dell’assemblea di bacino.
3. L’assemblea di bacino di cui al comma 2, lettera a), nomina fra
i suoi componenti il comitato di bacino, organo amministrativo interno di
supporto all’assemblea e al Presidente. Il comitato di bacino
è composto dal presidente dell’assemblea e da un numero minimo
di tre ad un massimo di sette membri, dura in carica cinque anni e
comunque fino alla nomina del nuovo comitato, al fine di garantire
l’ordinaria amministrazione e l’assunzione degli atti urgenti
ed improrogabili. (
9)
4. Alla direzione dell’ufficio di cui al comma 2, lettera d),
è preposto un direttore, nominato dall’assemblea, con
responsabilità organizzativa e gestionale dell’ufficio stesso.
Il direttore funge anche da segretario verbalizzante delle sedute
dell’assemblea di bacino e del comitato di bacino, istruisce le
deliberazioni ed esprime i prescritti pareri.
5. La costituzione dei consigli di bacino può avvenire anche
mediante operazioni straordinarie di trasformazione dei soggetti che
svolgono le funzioni di enti responsabili di bacino o autorità
d’ambito, anche mediante integrazione di più enti esistenti,
deliberate dagli organi assembleari degli enti medesimi in rappresentanza
dei singoli comuni partecipanti. I consigli di bacino risultanti da tali
trasformazioni adeguano i contenuti dei propri atti fondamentali alle
disposizioni contenute nel presente articolo in ordine al loro
funzionamento.
6. Nell’ipotesi di accertata inerzia degli enti locali,
nell’approvazione dell’atto di cui al comma 1, il Presidente
della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via
sostitutiva, anche con nomina di un commissario ad acta che dura in
carica per un periodo di centottanta giorni. (
10)
Art. 5 - Disposizioni
transitorie.
1. omissis (
11)
2. La convenzione per la costituzione dei consigli di bacino, di cui al
comma 1 dell’
articolo
4, è sottoscritta entro tre mesi dall’approvazione della
convenzione - tipo da parte della Giunta regionale.
3. Nelle more dell’istituzione dei consigli di bacino di cui
all’articolo 3, al fine di garantire la continuità di
esercizio delle funzioni connesse all’erogazione del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, decorso il termine del 31 dicembre 2012, la
Giunta regionale procede alla nomina di commissari liquidatori per gli
enti responsabili di bacino di cui al piano regionale di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione del Consiglio
regionale n. 785 del 28 ottobre 1988 pubblicata nel supplemento al BUR n.
10 del 2 marzo 1989, e per le autorità d'ambito istituite ai sensi
dell’
articolo 14 della
legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 ,
di cui al piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani, approvato
con deliberazione del Consiglio regionale n. 59 del 22 novembre 2004
pubblicata nel BUR n. 6 del 18 gennaio 2005, da individuarsi nei
presidenti degli enti medesimi. I commissari liquidatori elaborano un
piano di ricognizione e liquidazione della situazione patrimoniale ed
economica dell’ente in cui sono sono stati nominati, recante, in
particolare:
a) l'individuazione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in
essere, alla data del 31 dicembre 2012, con l'indicazione di quelli
idonei ad essere trasferiti agli istituendi consigli di bacino di cui
all'articolo 3;
b) una proposta per la definizione dei rapporti giuridici non
trasferibili agli istituendi consigli di bacino di cui all'articolo 3;
c) l'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni
mobili ed immobili;
d) l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con
l'individuazione delle categorie, dei profili professionali e delle
funzioni svolte;
e) l'accertamento della situazione relativa alle potenzialità e alla
prevedibile durata degli impianti e delle discariche;
f) il costo di smaltimento in essere.
4. Il commissario liquidatore adotta, altresì, gli atti necessari a
garantire la continuità delle funzioni amministrative nel rispetto
degli indirizzi già definiti dagli organi delle autorità
d’ambito e degli enti di bacino soppressi.
5. I consigli di bacino di cui all’articolo 3, una volta istituiti,
verificano il piano di ricognizione e liquidazione di cui al comma 3, ed
approvano il conferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi idonei
ad essere loro trasferiti, definendo, con apposito piano finanziario, le
misure da adottare ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio.
6. Una volta che gli istituiti consigli di bacino di cui
all’articolo 3 siano subentrati nei rapporti giuridici attivi e
passivi approvati ai sensi del comma 5, i commissari liquidatori
procedono alla liquidazione degli enti responsabili di bacino e delle
autorità d'ambito conformemente ai contenuti dei piani di
ricognizione e liquidazione di cui al comma 3. Il personale è
trasferito ai consigli di bacino secondo la disciplina di cui
all’articolo 2112 del Codice Civile e successive modificazioni, nel
rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le
organizzazioni sindacali.
7. Fino al 31 dicembre 2012 gli enti responsabili di bacino e le
autorità d’ambito di cui al comma 3 continuano ad esercitare
le funzioni loro attribuite e, le concessioni già rilasciate ed i
contratti di servizio già stipulati e vigenti per
l’affidamento della gestione operativa relativa alla raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani continuano a produrre effetti.
Decorso tale termine, gli enti responsabili di bacino e le autorità
d’ambito sono soppressi ed ogni atto compiuto, successivo a tale
termine, deve considerarsi nullo.
8. Al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni
connesse all’erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani
e fino al subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi da parte dei
consigli di bacino ai sensi del comma 6, gli enti locali, già
ricadenti nell’ambito degli enti responsabili di bacino e delle
autorità d’ambito, subentrano nella posizione dei medesimi
rispetto alle concessioni ed ai contratti di servizio in essere, di
affidamento della gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti urbani, rilasciate e stipulati dagli stessi enti
responsabili di bacino ed autorità d’ambito, qualora le
concessioni ed i contratti di servizio in essere siano compatibili con la
normativa europea vigente in materia di affidamenti della gestione dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica nonché con la vigente
normativa nazionale in materia di riduzione della spesa, con particolare
riferimento alle modalità di affidamento del servizio.
9. I beni patrimoniali delle soppresse autorità d’ambito e dei
soppressi enti di bacino, alla cessazione delle funzioni ai sensi del
comma 7, rientrano nella disponibilità degli enti locali conferenti,
in conformità alle rispettive norme statutarie ed agli atti
costitutivi delle suddette autorità.
Art. 6 - Nuovi impianti di
trattamento termico per rifiuti solidi. Disposizioni transitorie.
1. Nelle more dell’approvazione del nuovo piano regionale per la
gestione dei rifiuti urbani e speciali, come previsto dalla
legge regionale 21 gennaio
2000, n. 3 , che definisce il fabbisogno gestionale di recupero e
smaltimento dei rifiuti, non può essere autorizzato l’avvio e
l’ampliamento di nuovi impianti di trattamento termico per rifiuti
solidi urbani in Veneto.
Art. 7 - Modifiche ed
abrogazioni di disposizioni della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
“Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e modifica
dell’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17
“Disposizioni in materia di risorse idriche”.
1. Dalla data d’entrata in vigore della presente legge, i
riferimenti all’espressione:
“ambiti territoriali
ottimali”, contenuti nella
legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 ,
s’intendono riferiti all’espressione:
“bacini
territoriali”.
2. Dalla data d’entrata in vigore della presente legge, i
riferimenti all’espressione:
“Autorità
d’ambito” ed all’espressione:
“enti
responsabili di bacino” contenuti nella
legge regionale 21 gennaio 2000, n.
3 , s’intendono riferiti all’espressione:
“consigli di bacino”.
3. Al comma 3 dell’
articolo 10 della
legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 ,
dopo la parola:
“province”, è aggiunta la
seguente espressione:
“, i consigli di bacino”.
4. Nella
legge
regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) il comma 1 dell’articolo 8;
b) le lettere c), d) e g) del comma 3 dell’articolo 8;
c) gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
d) l’Allegato A, di cui al comma 2 dell’articolo 14;
e) l’Allegato B, di cui al comma 3 dell’articolo 14;
f) l’Allegato C, di cui al comma 3 dell’articolo 14;
g) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 della
legge regionale 26 novembre 2004, n. 22 ,
“Disposizioni di novellazione del Capo IV della
legge regionale 21 gennaio
2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei
rifiuti” ”;
h) il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 13 settembre
2001 (
12), n. 27,
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato
alla legge finanziaria 2001”.
5. Nella lettera d) del comma 1 dell’
articolo 4 della
legge regionale 27
aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse
idriche”, l’espressione
“il direttore, individuato
da un elenco di dipendenti della Regione o degli enti strumentali
regionali, predisposto dalla Giunta regionale, sulla base della
razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse umane, nominato
dall’assemblea.” è sostituita dalla seguente:
“il direttore, nominato dall’assemblea, con
l’incarico di dirigente della struttura operativa del consiglio di
bacino.”.
Art. 8 - Norma
finanziaria.
1. La Regione può concedere agli enti locali convenzionati nei
consigli di bacino ai sensi dell’articolo 3 contributi regionali
per la realizzazione delle politiche e strategie di organizzazione del
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e per il
conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale
e regionale.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si fa fronte
con gli introiti derivanti dal tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi di cui alla
legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .
Art. 9 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
6) Comma così modificato da
comma 2 art. 63
legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 che
ha sostituito le parole “di cui al comma 1” con le parole
“provinciali, infraprovinciali o interprovinciali”.
(
12) Per mero errore materiale
nel testo pubblicato sul BUR è stato fatto riferimento
all’anno 2011 invece che all’anno 2001.
SOMMARIO