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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 27 luglio 2023, n. 16 (BUR n. 101/2023)
Legge regionale 27 luglio 2023, n. 16 (BUR n. 101/2023) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN MATERIA DI
PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E PARCHI REGIONALI, EDIFICI DI CULTO,
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, GOVERNO DEL TERRITORIO
CAPO I - Disposizioni in materia di
protezione civile
Art. 1 - Modifica
all’articolo 24 della legge regionale 1 giugno 2022, n. 13
“Disciplina delle attività di protezione civile”.
1. Dopo il comma 3 dell’ articolo 24 della
legge regionale 1
giugno 2022, n. 13 , è inserito il seguente:
“3 bis. Al fine di assicurare particolari esigenze operative
finalizzate a sostenere e potenziare il servizio regionale di protezione
civile garantendone la continuità nell’assolvimento delle
relative funzioni, la Giunta regionale può individuare eventuali
interventi di carattere strategico a rilevanza regionale, da realizzare
da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, commi 2 e 3,
prevedendo, altresì, nei limiti della disponibilità del fondo
di cui al comma 1, un contributo per la realizzazione degli stessi, e ne
dà tempestiva informativa alla competente commissione consiliare,
corredata da una relazione che ne motivi la strategicità a rilevanza
regionale.”.
CAPO II - Disposizioni in materia
di ambiente e parchi regionali
Art. 2 - Modifica
all’articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
“Norme per la tutela dell’ambiente”.
1. La lettera b) del numero 2) del primo comma dell’ articolo 5 della
legge regionale 16
aprile 1985, n. 33 , è sostituita dalla seguente:
“b) autorizzando gli stabilimenti ai sensi della parte quinta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale” e successive modificazioni, secondo le disposizioni di
cui all’articolo 269 del medesimo decreto legislativo, fatto salvo
quanto stabilito dall’articolo 5 bis della presente
legge;”.
Art. 3 - Modifica
all’articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
“Norme per la tutela dell’ambiente”.
1. Alla lettera a) del numero 4) del primo comma dell’ articolo 6 della
legge regionale 16
aprile 1985, n. 33 , le parole: “di cui al dpr 24 maggio
1988, n. 203, articolo 7, comma 4” sono sostituite dalle
seguenti: “di cui al comma 3
dell’articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive
modificazioni.”.
Art. 4 - Modifica
all’articolo 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
“Norme per la tutela dell’ambiente”.
1. Al secondo comma dell’ articolo 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ,
le parole : “nonché per gli impianti ricadenti nelle aree
individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4 del dpr
24 maggio 1988, n. 203” sono soppresse.
Art. 5 - Modifica
all’articolo 79 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”.
Art. 6 - Modifica
all’articolo 80 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”.
1. Al comma 2 dell’ articolo 80 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ,
le parole: “ del d.p.r. n. 203/1988” sono sostituite
dalle seguenti: “ del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
“Norme in materia ambientale” e successive
modificazioni”.
Art. 7 - Modifica
all’articolo 81 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”.
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’ articolo 81 della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 , le parole: " di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera g), del d.p.r. n. 203/1988" sono sostituite dalle
seguenti: “ di cui al comma 3 dell’articolo 18 del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva
2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria
più pulita in Europa” e successive modificazioni”.
Art. 8 - Modifica
all’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17
“Disposizioni in materia di risorse idriche”.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’ articolo 4 della
legge regionale 27
aprile 2012, n. 17 le parole: “ dall’assessore comunale
delegato” sono sostituite dalle seguenti: “ dagli
assessori e consiglieri comunali delegati, con competenza in ordine alle
funzioni di cui al comma 2”.
Art. 9 - Modifica
all’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52
“Nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’articolo 2,
comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge
finanziaria 2010)””.
1. Dopo il comma 3 dell’ articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 ,
abrogato dal comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2014, n.
3 “Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52
“Nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’articolo 2,
comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge
finanziaria 2010)””” , è inserito il seguente:
“3 bis. La proposta di passaggio ad un bacino territoriale
diverso da quello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 1 e
1 bis è presentata dal singolo comune, previa deliberazione del
consiglio comunale, adeguatamente motivata dalle valutazioni relative ai
criteri di cui al comma 1 dell’articolo 200 del decreto legislativo
n. 152 del 2006 e successive modificazioni. La procedura di passaggio
è avviata, sentiti i consigli di bacino di provenienza e di
destinazione, che si esprimono, tenendo conto della salvaguardia della
propria operatività e del rispetto dei principi di autosufficienza e
prossimità, entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde. La
Giunta regionale delibera sulla proposta di passaggio di cui al presente
comma, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro
trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde".
Art. 10 - Modifica
all’articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23
“Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi
regionali”.
1. Il comma 6 dell’ articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23
è così sostituito:
“6. Il Consiglio direttivo invia annualmente, entro il mese di
febbraio, alla commissione consiliare competente in materia di aree
naturali protette e ai Comuni facenti parte del Parco:
a) il programma annuale di attività ed il programma annuale di
conservazione della natura, di sviluppo sostenibile e promozione
deliberati ad inizio anno;
b) una dettagliata relazione motivata e documentata
sull’attività svolta nell'anno precedente e sul funzionamento
dell’Ente parco nella quale, in particolare, devono essere
raffrontati i risultati conseguiti con i programmi di cui alla lettera a)
riferiti all'anno precedente.”
CAPO III - Disposizioni in materia
di interventi per gli edifici di culto
Art. 11 - Modifica
all’articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44
“Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione”.
1. Al primo periodo del comma 2 dell’ articolo 3 della
legge regionale 20
agosto 1987, n. 44 , come sostituito dal comma 1 dell’articolo
2 della legge
regionale 29 luglio 2022, n. 19 “Disposizioni di adeguamento
ordinamentale in materia di interventi per gli edifici di culto, di
mobilità e di sicurezza stradale, di governo del territorio, di
difesa del suolo, di politiche dell’ambiente e di parchi
regionali”, dopo le parole: “ confessione
religiosa” sono inserite le seguenti: “, proprietarie
dei beni o su beni di proprietà di persone giuridiche pubbliche i
cui rappresentanti legali devono sottoscrivere
l’istanza”.
CAPO IV - Disposizioni in materia
di edilizia residenziale pubblica
Art. 12 - Modifica
all’articolo 46 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39
“Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 46 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 ,
le parole: “ fino al 2 per cento degli alloggi da assegnare
annualmente”, sono sostituite con le seguenti: “ fino a
2 alloggi tra quelli da assegnare annualmente ovvero, qualora il numero
degli alloggi da assegnare annualmente sia superiore a 100, fino al 2 per
cento di tale numero”.
CAPO V - Disposizioni in materia
di governo del territorio
Art. 13 - Modifica
all’articolo 45 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
1. Al comma 3 dell’ articolo 45 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 le
parole: “ e province” sono sostituite dalle seguenti:
“ , province e Città Metropolitana di Venezia, nonché a
forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle
vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali”.
Art. 14 - Modifica
all’articolo 45 quater della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
Art. 15 - Modifica
all’articolo 45 septies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
1. Dopo il primo periodo del comma 2 bis dell’ articolo 45
septies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
è inserito il seguente: “ Gli Osservatori locali per il
paesaggio aderiscono alla Rete regionale al fine di avvicinare,
rafforzare ed estendere i principi della Convenzione Europea del
paesaggio a tutto il territorio regionale.”.
CAPO VI Disposizioni finali
Art. 16 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 17 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
-
Legge regionale 27 luglio 2023, n. 16
(BUR n. 101/2023)
-
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO
ORDINAMENTALE 2023 IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E PARCHI
REGIONALI, EDIFICI DI CULTO, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, GOVERNO
DEL TERRITORIO
-
-
CAPO I - Disposizioni in materia
di protezione civile
-
-
CAPO II - Disposizioni in materia
di ambiente e parchi regionali
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-
Art. 2 - Modifica
all’articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n.
33 “Norme per la tutela dell’ambiente”.
-
Art. 3 - Modifica
all’articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n.
33 “Norme per la tutela dell’ambiente”.
-
Art. 4 - Modifica
all’articolo 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n.
33 “Norme per la tutela dell’ambiente”.
-
Art. 5 - Modifica
all’articolo 79 della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112”.
-
Art. 6 - Modifica
all’articolo 80 della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112”.
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Art. 7 - Modifica
all’articolo 81 della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112”.
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Art. 8 - Modifica
all’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n.
17 “Disposizioni in materia di risorse
idriche”.
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Art. 9 - Modifica
all’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012,
n. 52 “Nuove disposizioni per l’organizzazione
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed
attuative dell’articolo 2, comma 186 bis della legge 23
dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria
2010)””.
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Art. 10 - Modifica
all’articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2018, n.
23 “Norme per la riorganizzazione e la
razionalizzazione dei parchi regionali”.
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CAPO III - Disposizioni in
materia di interventi per gli edifici di culto
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CAPO IV - Disposizioni in materia
di edilizia residenziale pubblica
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CAPO V - Disposizioni in materia
di governo del territorio
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CAPO VI Disposizioni finali
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