Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 (BUR n. 37/2013)
Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 (BUR n. 37/2013) [sommario] [RTF]
INTERVENTI REGIONALI PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA
VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Art. 1 - Principi e
finalità.
1. La Regione del Veneto, in coerenza con i principi costituzionali, le
leggi nazionali vigenti, le convenzioni internazionali, in particolare la
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,
adottata a Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata ai sensi della
legge 27 giugno 2013, n. 77, (
1)
le risoluzioni dell’Organizzazione delle nazioni unite (ONU) e
dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), le
risoluzioni e i programmi dell’Unione europea, riconosce che ogni
forma di violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti
umani fondamentali alla vita, alla dignità, alla libertà, alla
sicurezza e all’integrità fisica e psichica della persona e ne
afferma, altresì, la natura strutturale in quanto basata sul genere
e sottolinea come le donne, anche quelle di minore età, siano spesso
esposte a gravi forme di violenza, che costituiscono grave violazione dei
diritti umani oltre che principale ostacolo al raggiungimento della
parità tra i sessi.
2. La Regione, con la presente legge, promuove nei confronti delle donne
vittime di violenza interventi di sostegno volti a consentire di
ripristinare la propria inviolabilità e di riconquistare la propria
libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e
dell’anonimato.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e per assicurare la necessaria tutela e
il recupero di una condizione di vita normale, la Regione, in
collaborazione con gli enti locali, le istituzioni, le associazioni e le
organizzazioni che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la
prevenzione alla violenza contro le donne e i minori ed abbiano
sviluppato esperienza e competenze specifiche, promuove e favorisce le
strutture di sostegno per donne vittime di violenza e loro figlie e figli
minori, quali i centri antiviolenza e le case rifugio. (
2)
Art. 2 - Interventi regionali. (3)
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 la Regione
promuove:
a) la realizzazione, il miglioramento strutturale e la gestione di centri
antiviolenza e di case rifugio (
4) destinate ad ospitare le donne e loro figlie e figli minori
vittime di violenza, persecuzione e maltrattamenti, da parte di enti
locali singoli o associati, in eventuale partenariato o convenzione con
soggetti privati senza finalità di lucro, che perseguono le
finalità di cui alla presente legge e di associazioni e
organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle
donne vittime di violenza;
b) attività di sostegno alle progettualità degli enti locali,
delle unità locali socio-sanitarie (ULSS) e delle strutture di cui
alla presente legge, per la realizzazione di servizi di supporto alle
donne vittime di violenza, anche al fine di promuovere percorsi di
autonomia lavorativa e sociale. Nell’ambito delle attività di
sostegno possono essere ricomprese anche le misure di cui al decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per
l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla
povertà” e della
legge regionale 3 novembre 2017, n. 39
“Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”
nonché le eventuali ulteriori misure individuate dalla
programmazione nazionale o regionale. La misura regionale Reddito di
Inclusione Attiva (RIA) viene assicurata anche alle donne vittime di
violenza, che si trovino in una situazione di disagio socio economico,
che abbiano intrapreso un percorso personalizzato presso le strutture
specializzate e riconosciute dalla presente legge. Il RIA prevede anche
un sostegno economico atto a promuovere la dignità della persona e
contemporaneamente la crescita di competenze e di una piena autonomia;
(
5)
c) l’individuazione di strumenti e strategie interistituzionali
atti a garantire il necessario coordinamento e le sinergie fra gli enti
pubblici e fra questi e gli organismi sociali delle comunità locali,
in special modo attraverso il coinvolgimento degli enti locali, delle
forze dell’ordine, delle prefetture, del sistema sanitario
regionale, della magistratura;
d) la formazione delle operatrici e degli operatori che, nei diversi
ambiti istituzionali, svolgono attività connesse alla prevenzione e
al contrasto della violenza contro le donne e al sostegno delle vittime;
e) la realizzazione di attività di prevenzione, monitoraggio e
studio dei fenomeni e la individuazione di proposte, anche alla luce dei
dati e delle informazioni fornite dalle strutture di sostegno in linea
con la normativa nazionale e gli strumenti di attuazione nazionale, per
mettere in atto misure efficaci di contrasto; (
6)
e bis) la realizzazione di attività di carattere informativo,
culturale, educativo, formativo e di sensibilizzazione da svolgere anche
in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e di
ricerca, con enti locali, e con soggetti pubblici e privati senza
finalità di lucro, che perseguono le finalità di cui alla
presente legge, per prevenire e contrastare la violenza contro le donne
attraverso l’educazione alla pari dignità delle persone e alla
legalità;
e ter) interventi di recupero dei soggetti responsabili degli atti di
violenza di cui alla normativa nazionale e agli strumenti di attuazione
nazionale. (
7)
2. Nel finanziare lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 la
Regione persegue l’obiettivo di consolidare ed estendere la rete
territoriale istituzionale dei soggetti e dei servizi, favorendo la messa
in comune di informazioni, buone pratiche ed esperienze formative
attraverso la stipula di accordi tra istituzioni, servizi e soggetti
pubblici e privati senza finalità di lucro, che perseguono le
finalità di cui alla presente legge e favorendo altresì
l’adozione di un protocollo comune in tutto il territorio regionale
(
8) che impegni alla
collaborazione reciproca tutti i soggetti coinvolti, per realizzare il
massimo delle sinergie a livello territoriale e per assicurare una
efficace azione di prevenzione e contrasto alle varie tipologie di
violenza contro le donne.
Art. 3 - Centri
antiviolenza.
1. I centri antiviolenza sono strutture,
pubbliche o private, predisposte per accogliere donne e loro figlie e
figli minori che hanno subito o si trovano esposte alla minaccia di ogni
forma di violenza di genere, (
9)
indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, religione,
orientamento sessuale, stato civile, credo politico e condizione
economica. Sono gestiti da organizzazioni, attive ed esperte
nell’accoglienza, protezione, sostegno a donne vittime di violenza
intra e extra-familiare e ai loro figlie e figli minori. Garantiscono
alle donne vittime di violenza e loro figlie e figli servizi e spazi
dedicati, che non devono essere usati per altri scopi o altri tipi di
utenza. Tali spazi devono essere adeguatamente protetti, pertanto, nei
centri antiviolenza è attribuita la massima priorità alla
sicurezza. Possono altresì garantire un servizio di accoglienza in
pronta emergenza. (
10) I
centri antiviolenza garantiscono a tutte le donne anonimato e segretezza
e in ogni aspetto delle proprie attività, quali in particolare
strutture, metodologia di intervento, personale, standard minimi, gli
stessi fanno riferimento alle direttive e alle raccomandazioni sulla
violenza contro le donne delle organizzazioni internazionali, quali
l’Unione europea, ONU e OMS. La metodologia di accoglienza è
basata sulla relazione tra donne.
2. I centri antiviolenza possono essere promossi e gestiti: (
11)
a) da enti locali, singoli o associati;
b) da (
12) associazioni e
organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle
donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze
specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una
metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con
personale specificatamente formato;
c) dai soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d’intesa
o in forma consorziata.
3. I centri antiviolenza rispondono ai requisiti sanciti dalla normativa
nazionale e dagli strumenti di attuazione nazionale, (
13) svolgono, in particolare, le seguenti
funzioni e attività:
a) ascolto telefonico;
b) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime
indicazioni utili;
c) percorsi personalizzati di uscita dalla spirale della violenza
attraverso colloqui di sostegno psicologico e/o accompagnamento nei
gruppi di mutuo aiuto;
d) colloqui informativi di carattere legale;
e) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella
fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto
dell’identità culturale e della libera scelta di ognuna;
f) raccolta e analisi dei dati relativi all’accoglienza ed
all’ospitalità;
g) formazione e aggiornamento delle operatrici e degli operatori che, nei
diversi ambiti di competenza, svolgono attività connesse alla
prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne nonché al
sostegno delle vittime;
h) iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di
sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza
contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e
associazioni;
i) raccolta e analisi di dati e informazioni, raccolta di documentazione
sul fenomeno della violenza sulle donne in linea con la normativa
nazionale e gli strumenti di attuazione nazionale, da mettere a
disposizione di singole persone, gruppi di interesse, istituzioni locali.
(
14)
4. I centri antiviolenza possono, altresì, svolgere attività di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle violenze che le
vittime subiscono all’interno della famiglia e della società,
e collaborano alle indagini sulle caratteristiche della violenza contro
le donne, alle ricerche finalizzate, all’individuazione di
strategie di prevenzione dei comportamenti violenti e alla raccolta di
dati statistici, al fine di approfondire i contesti in cui la violenza
è esercitata e subita.
5. I centri antiviolenza svolgono anche attività di
sensibilizzazione negli istituti scolastici e universitari.
Art. 4 - Case rifugio.
1. Le case rifugio sono strutture, pubbliche o private, in grado di
offrire accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza e loro
figlie e figli minori nell’ambito di un programma personalizzato di
recupero e di inclusione sociale, che assicuri, inoltre, un sostegno per
consentire loro di ripristinare la propria autonoma individualità,
nel pieno rispetto della riservatezza e dell’anonimato.
1 bis. Le case rifugio possono essere distinte in due tipologie: case
rifugio A e case rifugio B. (
15)
2. Alle case rifugio A (
16)
deve essere garantita la segretezza dell’ubicazione finalizzata
alla sicurezza delle vittime di violenza. Tale requisito non è
obbligatorio per le case rifugio B al fine di poter facilitare un
percorso di uscita dalla violenza e raggiungere l’autonomia per le
ospiti. (
17)
3. Le donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori,
indipendentemente dallo stato giuridico o dalla cittadinanza, possono
ricorrere alle case rifugio. Tali strutture assicurano l’anonimato,
salvo diversa decisione della persona stessa, offrono i loro servizi
anche a chi non risiede nel comune in cui è ubicata la struttura
nonché alle vittime straniere e si applica la metodologia di
accoglienza dei centri antiviolenza.
4. Le case rifugio possono essere promosse e gestite: (
18)
a) da enti locali, singoli o associati;
b) da (
19) associazioni e
organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle
donne vittime di violenza che abbiamo maturato esperienze e competenze
specifiche in materia di violenza contro le donne;
c) dai soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d’intesa
o in forma consorziata;
c bis) contribuire a svolgere attività di raccolta e analisi di dati
e informazioni sul fenomeno della violenza, in linea con la normativa
nazionale e gli strumenti di attuazione nazionale, in collaborazione con
le istituzioni locali. (
20)
5. Le case rifugio rispondono ai requisiti sanciti dalla normativa
nazionale e dagli strumenti di attuazione nazionale e, (
21) svolgono, in particolare, le seguenti
funzioni e attività:
a) accogliere e sostenere donne in condizione di disagio a causa di
violenza o maltrattamenti, anche assieme ai loro figli;
b) costruire cultura e spazi di libertà per le donne vittime di
gravi maltrattamenti;
c) dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave
disagio.
6. L’accesso alle case rifugio avviene di norma per il tramite dei
centri antiviolenza e anche su segnalazione ai medesimi (
22) del pronto soccorso degli ospedali, del
medico di famiglia, dei servizi sociali dei comuni, delle forze
dell’ordine o di un privato cittadino.
Art. 5 - Case di secondo livello per donne vittime di violenza.
Art. 6 - Gratuità.
1. I servizi dei centri antiviolenza, delle case rifugio (
24) per donne vittime di violenza sono
gratuiti.
2. Il soggiorno nelle case rifugio (
25) per donne vittime di violenza è gratuito, sia per le
donne che per i loro figli, per un periodo di tempo previsto dal percorso
personalizzato. (
26)
Art. 7 - Disposizioni
attuative.
1. Le strutture di cui agli
articoli 3 e
4
(
27) comunicano con cadenza
annuale (
28) la loro
articolazione organizzativa alla Giunta regionale, che la approva e rende
pubblico un elenco delle strutture di accoglienza presenti sul
territorio, distinto per tipologia. Le strutture altresì comunicano
i dati e le informazioni sul fenomeno della violenza, raccolte in linea
con la normativa nazionale e gli strumenti di attuazione nazionale.
(
29)
2. omissis (
30)
Art. 8 - Tavolo di
coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza
contro le donne.
1. Presso la Giunta regionale è istituito il Tavolo di coordinamento
regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le
donne, anche in ottemperanza con quanto previsto dalla normativa
nazionale e dagli strumenti di attuazione nazionale, (
31) al quale partecipano enti, istituzioni ed
altri soggetti individuati in modo da assicurare la più ampia
partecipazione. La composizione del Tavolo viene individuata dalla Giunta
regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia
di sanità e sociale.
2. Il Tavolo svolge i seguenti compiti:
a) formula annualmente proposte alla Giunta regionale in ordine alle
azioni e agli interventi di cui alla presente legge;
b) svolge attività di consulenza nei confronti degli organi
regionali e si raccorda con gli enti pubblici, le associazioni, gli enti
privati e le aziende ULSS che adottino progetti o sviluppino iniziative a
sostegno delle finalità della presente legge;
c) promuove e coordina il monitoraggio e le analisi dei casi e delle
tipologie di violenza contro le donne avvenuti nel territorio e la loro
elaborazione al fine di individuare le aree a maggiore rischio;
d) promuove e coordina il monitoraggio delle azioni e delle iniziative di
prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne e di sostegno alle
vittime, ivi comprese le azioni e le iniziative delle strutture di
accoglienza e dei centri di riferimento attivi nel territorio e la
sensibilizzazione negli istituti scolastici e universitari;
e) mantiene gli opportuni collegamenti con la rete nazionale antiviolenza
del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Art. 9 - Rapporti con le
strutture pubbliche.
1. I centri antiviolenza e le case rifugio, come previsto dalla normativa
nazionale e dagli strumenti di attuazione nazionale, (
32) mantengono costanti e funzionali
rapporti, anche attraverso eventuali protocolli d’intesa, con gli
enti pubblici a cui compete l’assistenza, la prevenzione e la
repressione di reati, quali le forze dell’ordine,
l’autorità giudiziaria nonché con le strutture pubbliche
quali enti locali, aziende sanitarie e istituzioni scolastiche operanti
nel territorio al fine di garantire risposte adeguate alle diverse
condizioni personali di provenienza nel rispetto delle rispettive
competenze e attribuzioni istituzionali.
Art. 10 - Relazione e
monitoraggio.
1. La Giunta regionale relaziona al Consiglio regionale in ordine
all’attuazione della presente legge e ai risultati ottenuti in
termini di contributo alla prevenzione, all’informazione, alla
formazione e al supporto alle vittime di violenza.
2. Per il fine di cui al comma 1 la Giunta regionale, con
periodicità annuale, presenta una relazione sulle attività
svolte in applicazione della presente legge.
3. La relazione prevista al comma 2, unitamente agli eventuali documenti
del Consiglio regionale che ne concludono l’esame, è resa
disponibile nei siti internet del Consiglio e della Giunta regionale.
4. Tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell’attuazione
della presente legge forniscono alla Giunta regionale le informazioni
necessarie per l’elaborazione della relazione di cui al comma 2 e
presentano ogni anno alla Giunta regionale un aggiornamento
sull’andamento e sulle funzionalità delle strutture che
gestiscono, su apposita modulistica regionale. (
33)
Art. 11 - Convenzioni.
1. Gli enti locali, singoli o associati, possono stipulare apposite
convenzioni con i soggetti coinvolti nell’attuazione della presente
legge per definire le modalità di erogazione dei servizi e degli
interventi e assicurarne la continuità.
2. Gli enti locali possono concorrere alle spese di gestione e
garantiscono, in particolare:
a) strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio,
anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici o privati
senza finalità di lucro;
b) adeguate e periodiche campagne informative in merito
all’attività e ai servizi offerti dai centri antiviolenza,
dalle case rifugio e dalle case di secondo livello per donne vittime di
violenza.
Art. 12 - Contributi
regionali.
1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in
materia di sanità e sociale, stabilisce, entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri, le
priorità e le modalità per la concessione di contributi
(
34) diretti a finanziare le
attività e le strutture di cui alla presente legge, riconoscendo
carattere prioritario agli interventi previsti dalle lettere a) e b) del
comma 1 dell’
articolo
2.
2. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al comma 1 i progetti
presentati da:
a) enti locali, singoli o associati;
b) (
35) associazioni e
organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle
donne vittime di violenza che abbiano maturato comprovate esperienze e
competenze specifiche in materia di violenza contro le donne;
c) enti locali, singoli o associati, in partenariato con le associazioni
ed organizzazioni di cui alla lettera b);
d) istituzioni scolastiche, universitarie e di ricerca.
3. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili
con quelli previsti da altre normative, sempre che non sia da queste
diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste
dalle norme medesime.
Art. 13 - Istituzione del
Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza contro
le donne.
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio è istituito il
Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza contro
le donne, alimentato dalle risorse finanziarie di seguito elencate:
a) stanziamenti previsti dal bilancio della Regione;
b) assegnazioni dello Stato finalizzate ad interventi di prevenzione e
contrasto della violenza contro le donne;
c) eventuali risorse e contributi comunque disposti da soggetti pubblici
o privati, anche sotto forma di lasciti e donazioni.
Art. 14 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione della
presente legge, quantificati in euro 400.000,00 per l’esercizio
2013, si fa fronte per euro 200.000,00 con le risorse già allocate
nell’upb U0242 “Pari opportunità” e per euro
200.000,00 con le risorse dell’upb U0148 “Servizi ed
interventi per lo sviluppo sociale della famiglia”, la cui
dotazione viene incrementata di pari importo prelevando euro 200.000,00
dall’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”,
partita n. 6.
Art. 15 - Abrogazioni.
Note
(
1) Comma così modificato da
comma 1 art. 1
legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che
ha sostituito le parole “leggi vigenti,” con le parole
“leggi nazionali vigenti, le convenzioni internazionali, in
particolare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione
e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica, adottata a Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata ai
sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77,”.
(
2) Comma così modificato da
comma 2 art. 1
legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che
ha sostituito le parole “l’attivazione di centri
antiviolenza, di case rifugio e di case di secondo livello per donne
vittime di violenza e loro figlie e figli minori.” con le parole
“le strutture di sostegno per donne vittime di violenza e loro
figlie e figli minori, quali i centri antiviolenza e le case
rifugio.”.
(
3) Vedi anche in tema di
interventi per promuovere percorsi di autonomia lavorativa delle donne
vittime di violenza, quanto previsto dall’art. 6 recante
“Misure per il reinserimento sociale e lavorativo delle donne
vittime di violenza.” della
legge regionale 15 febbraio 2022, n. 3
“Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra
donne e uomini e il sostegno all’occupazione femminile stabile e di
qualità”.
(
4) Lettera così modificata
da comma 1 art. 2
legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che
ha sostituito le parole “e il miglioramento strutturale di centri
antiviolenza, di case rifugio e di case di secondo livello” con le
parole “, il miglioramento strutturale e la gestione di centri
antiviolenza e di case rifugio”.
(
5) Lettera così modificata
da comma 2 art. 2
legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che
ha sostituito le parole “agli enti locali e alle aziende unità
locali socio-sanitarie (ULSS) per la creazione, l’implementazione e
la gestione di strutture e servizi di supporto alle donne vittime di
violenza” con le parole “alle progettualità degli enti
locali, delle unità locali socio-sanitarie (ULSS) e delle strutture
di cui alla presente legge, per la realizzazione di servizi di supporto
alle donne vittime di violenza, anche al fine di promuovere percorsi di
autonomia lavorativa e sociale. Nell’ambito delle attività di
sostegno possono essere ricomprese anche le misure di cui al decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per
l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla
povertà” e della
legge regionale 3 novembre 2017, n. 39
“Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”
nonché le eventuali ulteriori misure individuate dalla
programmazione nazionale o regionale. La misura regionale Reddito di
Inclusione Attiva (RIA) viene assicurata anche alle donne vittime di
violenza, che si trovino in una situazione di disagio socio economico,
che abbiano intrapreso un percorso personalizzato presso le strutture
specializzate e riconosciute dalla presente legge. Il RIA prevede anche
un sostegno economico atto a promuovere la dignità della persona e
contemporaneamente la crescita di competenze e di una piena autonomia.
(
6) Lettera così modificata
da comma 3 art. 2
legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che
ha sostituito le parole “per mettere in atto misure efficaci di
contrasto nonché di specifiche attività di carattere
informativo, culturale, educativo e formativo da svolgere in
collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e di
ricerca, gli enti locali, e i soggetti pubblici e privati senza
finalità di lucro, che perseguono le finalità di cui alla
presente legge, per prevenire e contrastare la violenza contro le donne
attraverso l’educazione alla pari dignità delle persone e alla
legalità.” con le parole “, anche alla luce dei dati e
delle informazioni fornite dalle strutture di sostegno in linea con la
normativa nazionale e gli strumenti di attuazione nazionale, per mettere
in atto misure efficaci di contrasto;”.
(
7) Comma così modificato da
comma 4 art. 2
legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che
ha aggiunto le lett. e bis) ed e ter).
(
8) Comma così modificato da
comma 5 art. 2
legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che
ha sostituito le parole “anche tramite un protocollo
generale” con le parole “e favorendo altresì
l’adozione di un protocollo comune in tutto il territorio
regionale”.
(
9) Comma così modificato da
comma 1 art. 3
legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che
ha sostituito le parole “violenza di genere, in qualsiasi forma
essa si concretizzi,” con le parole “o si trovano esposte
alla minaccia di ogni forma di violenza di genere,”.
(
10) Comma così
modificato da comma 2 art. 3
legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che
ha inserito dopo le parole “la massima priorità alla
sicurezza.” le parole “Possono altresì garantire un
servizio di accoglienza in pronta emergenza.”.
(
11) Comma così
modificato da comma 3 art. 3
legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che
ha inserito dopo le parole “possono essere promossi” le
parole “e gestiti”.
(
12) Lettera così
modificata da comma 4 art. 3
legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che
ha soppresso la parola “singoli,”.
(
13) Comma così
modificato da comma 5 art. 3
legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che
inserito dopo le parole “I centri antiviolenza” le parole
“rispondono ai requisiti sanciti dalla normativa nazionale e dagli
strumenti di attuazione nazionale,”.
(
14) Lettera sostituita da
comma 6 art. 3
legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 .
(
15) Comma inserito da comma 1
art. 4
legge
regionale 21 giugno 2018, n. 22 .
(
16) Comma così
modificato da lett. a) comma 2 art. 4
legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che
ha inserito dopo le parole “Alle case rifugio” la parola
“A”.
(
17) Comma così
modificato da lett. b) comma 2 art. 4
legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che
ha inserito dopo le parole “sicurezza delle vittime di
violenza.” le parole “Tale requisito non è obbligatorio
per le case rifugio B al fine di poter facilitare un percorso di uscita
dalla violenza e raggiungere l’autonomia per le ospiti.”.
(
18) Comma così
modificato da comma 3 art. 4
legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che
ha inserito dopo le parole “possono essere promosse” le
parole “e gestite”.
(
19) Lettera così
modificata da comma 4 art. 4
legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che
ha soppresso la parola “singoli,”.
(
20) Lettera c bis) aggiunta
da comma 6 art. 4
legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 .
(
21) Comma così
modificato da comma 5 art. 4
legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che
ha inserito dopo le parole “Le case rifugio” le parole
“rispondono ai requisiti sanciti dalla normativa nazionale e dagli
strumenti di attuazione nazionale e,”.
(
22) Comma così
modificato da comma 7 art. 4
legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che
ha sostituito le parole “esclusivamente per il tramite dei centri
antiviolenza, anche su segnalazione” con le parole “di norma
per il tramite dei centri antiviolenza e anche su segnalazione ai
medesimi”.
(
23) Articolo abrogato da
comma 1 art. 5
legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 .
(
24) Comma così
modificato da comma 1 art. 6
legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che
ha soppresso le parole “e delle case di secondo livello”.
(
25) Comma così
modificato da lett. a) comma 2 art. 6
legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che
ha soppresso le parole “e nelle case di secondo livello”.
(
26) Comma così
modificato da lett. b) comma 2 art. 6
legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che
ha sostituito le parole “fino ad un massimo di centoventi giorni,
salvo diverse previsioni e necessità documentate dagli operatori e
dalle operatrici responsabili delle strutture di accoglienza.” con
le parole “per un periodo di tempo previsto dal percorso
personalizzato.”.
(
27) Comma così
modificato da lett. a) comma 1 art. 7
legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che
ha sostituito le parole “3, 4 e 5” con le parole “3 e
4”.
(
28) Comma così
modificato da lett. b) comma 1 art. 7
legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che
ha inserito dopo la parola “comunicano” le parole “con
cadenza annuale”.
(
29) Comma così
modificato da lett. c) comma 1 art. 7
legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che
ha inserito dopo le parole “che la approva” le parole
“e rende pubblico un elenco delle strutture di accoglienza presenti
sul territorio, distinto per tipologia. Le strutture altresì
comunicano i dati e le informazioni sul fenomeno della violenza, raccolte
in linea con la normativa nazionale e gli strumenti di attuazione
nazionale.”.
(
30) Comma abrogato da comma 2
art. 7
legge
regionale 21 giugno 2018, n. 22 .
(
31) Comma così
modificato da comma 1 art. 8
legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che
ha inserito dopo le parole “violenza contro le donne” le
parole “anche in ottemperanza con quanto previsto dalla normativa
nazionale e dagli strumenti di attuazione nazionale,”.
(
32) Comma così
modificato da comma 1 art. 9
legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che
ha sostituito le parole “I centri antiviolenza, le case rifugio e
le case di secondo livello per donne vittime di violenza” con le
parole “I centri antiviolenza e le case rifugio, come previsto
dalla normativa nazionale e dagli strumenti di attuazione
nazionale,”.
(
33) Comma così
modificato da comma 1 art. 10
legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che
ha sostituito le parole “, anche attraverso l’ente locale
coordinatore del progetto, e presentano ogni anno alla Giunta regionale
una relazione sull’andamento e sulle funzionalità delle
strutture che gestiscono.” con le parole “e presentano ogni
anno alla Giunta regionale un aggiornamento sull’andamento e sulle
funzionalità delle strutture che gestiscono, su apposita modulistica
regionale.”.
(
34) Comma così
modificato da comma 1 art. 11
legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che
ha soppresso le parole “agli enti locali,”.
(
35) Lettera così
modificata da comma 2 art. 11
legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che
ha soppresso la parola “singoli,”.
SOMMARIO