Legge regionale 15 febbraio 2022, n. 3 (BUR n. 23/2022)
Legge regionale 15 febbraio 2022, n. 3 (BUR n. 23/2022) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ RETRIBUTIVA TRA DONNE
E UOMINI E IL SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE FEMMINILE STABILE E DI
QUALITÀ
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità e
obiettivi.
1. La Regione del Veneto riconosce la parità di genere quale
presupposto fondamentale per un sistema equo e inclusivo di convivenza
civile finalizzato al progresso sociale e allo sviluppo socio-economico
del suo territorio e, nell’ottica della diffusione delle pari
opportunità e dello sviluppo della personalità secondo le
aspirazioni e le inclinazioni di ciascuna persona, promuove
l’affermazione del ruolo delle donne nella società e la
diffusione di una cultura antidiscriminatoria a tutti i livelli, nel
rispetto e in attuazione di quanto sancito dagli articoli 21 e 23 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dagli articoli
3, 37, 51, primo comma, 117, settimo comma, della Costituzione e dagli
articoli 6 e
34, comma 3,
dello Statuto.
2. La Regione, in particolare, nel rispetto di quanto stabilito
dall’articolo 37, comma 1, della Costituzione, riconosce che la
parità retributiva tra i sessi incide positivamente sul progresso
della società e favorisce il pieno sviluppo della persona e
l’effettiva partecipazione delle donne all’organizzazione
politica, economica e sociale.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, la
presente legge detta disposizioni per favorire:
a) la parità retributiva tra i sessi e il contrasto ai differenziali
retributivi di genere;
b) la permanenza, il reinserimento e l’affermazione delle donne,
sia lavoratrici dipendenti o autonome che libere professioniste, nel
mondo del lavoro;
c) la diffusione di una cultura organizzativa antidiscriminatoria nei
luoghi di lavoro;
d) la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché
l’equa distribuzione delle responsabilità di cura familiare.
4. La Regione attua i principi e le finalità della presente legge in
raccordo con le istituzioni di parità e antidiscriminatorie locali,
regionali, nazionali ed internazionali, promuovendo la collaborazione con
gli enti locali e il dialogo con le parti sociali e con
l’associazionismo.
5. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246”, opera affinché la parità
di trattamento e la parità di opportunità tra donne e uomini
sia garantita in tutti i campi, con particolare riferimento
all’occupazione, al lavoro e ai livelli della retribuzione. A tal
fine assicura che l’obiettivo della parità di trattamento e di
opportunità tra donne e uomini sia tenuto presente nella
formulazione e attuazione, a tutti i livelli dell’attività
legislativa, di governo e amministrativa.
6. La Regione riconosce il bilancio di genere quale strumento diretto ad
analizzare il diverso impatto sulla condizione di donne e uomini in ogni
settore di intervento normativo.
CAPO II - Strumenti per
l’attuazione della parità retributiva tra donne e uomini
Art. 2 - Azioni per il
superamento della differenziazione retributiva basata sul genere.
1. La Regione riconosce che la
differenziazione retributiva basata sul genere incide negativamente sul
progresso paritario della società e impedisce il pieno sviluppo e
l’effettiva partecipazione delle donne all’organizzazione
politica, economica e sociale.
2. Al fine di superare la differenziazione retributiva basata sul genere,
la Regione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 46 del
decreto legislativo n. 198 del 2006 favorisce, sia l’attribuzione
di benefici economici sia, mediante un sistema di premialità, le
imprese pubbliche e private con sede legale e operanti sul territorio
regionale che rendono conoscibili e diffondono i dati relativi alla
situazione del personale femminile e maschile, con particolare attenzione
a quelli relativi alla tutela della maternità, alla formazione e
promozione professionale, alle iniziative per conciliare i tempi di vita
con i tempi di lavoro, ai passaggi di categoria o di qualifica,
all’equo riconoscimento della qualifica professionale, nonché
alla retribuzione effettivamente corrisposta.
3. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze in materia di
politiche del lavoro, incentiva l’incremento dell’occupazione
femminile di qualità.
4. La Regione promuove la diffusione di buone pratiche tra le imprese e
gli enti locali e favorisce progetti di sensibilizzazione sulla
parità retributiva, anche attraverso la creazione di reti di imprese
che si distinguono per modelli organizzativi di lavoro paritario.
Art. 3 - Registro regionale
delle imprese virtuose in materia retributiva di genere e di pari
opportunità nel lavoro.
1. Al fine di favorire comportamenti
virtuosi delle imprese in ordine alla parità retributiva e alle pari
opportunità di lavoro e nel lavoro tra donne e uomini è
istituito presso la struttura della Giunta regionale competente in
materia di lavoro il Registro delle imprese virtuose in materia
retributiva di genere, di seguito denominato Registro.
2. Al Registro possono iscriversi le imprese di cui all’articolo 2,
comma 2, nonché i professionisti e i lavoratori autonomi iscritti
agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni
professionali, contenute nell’elenco di cui all’articolo 2,
comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia
di professioni non organizzate” e in possesso
dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge, sulla
base delle modalità e dei criteri stabiliti nella presente legge e
nel regolamento di cui all’articolo 10.
3. L’iscrizione al Registro avviene esclusivamente in modalità
telematica attraverso la compilazione on line di un modello predisposto
dalla struttura della Giunta regionale competente in materia.
4. Le imprese pubbliche e private che dimostrino la redazione e la
trasmissione, a titolo obbligatorio o su base volontaria, del rapporto
sulla situazione del personale di cui dell’articolo 46 del decreto
legislativo n. 198 del 2006 hanno diritto all’iscrizione al
Registro.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, i soggetti che intendono
iscriversi al Registro, al momento dell’iscrizione e
successivamente con cadenza biennale, rendono conoscibili in via
telematica, in particolare:
a) i dati relativi al numero dei lavoratori occupati e assunti nel corso
dell’anno distinti per sesso, le differenze tra retribuzioni
iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, l’inquadramento
contrattuale, la distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo
pieno e parziale, l’importo della retribuzione complessiva
corrisposta e delle componenti accessorie del salario, delle
indennità, dei bonus e di ogni altro beneficio riconosciuto;
b) i dati sui processi di selezione e reclutamento del personale, sulle
procedure relative alla formazione professionale, agli strumenti e alle
misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro.
6. La Giunta regionale garantisce consona pubblicità
dell’iscrizione al Registro sui propri siti istituzionali.
CAPO III - Strumenti per il
sostegno alla sfera lavorativa delle donne
Art. 4 - Misure a favore del
lavoro delle donne.
1. La Regione riconosce il lavoro quale
fattore di sviluppo individuale e sociale della persona e promuove,
nell’ambito delle proprie competenze, interventi volti a
contrastare il fenomeno delle molestie sul lavoro, ai sensi
dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 198 del 2006,
l’abbandono lavorativo delle donne derivante da ogni comportamento
o forma di pressione, posti in essere dal datore di lavoro, volti ad
ottenere le dimissioni volontarie, il licenziamento delle donne che si
trovano nel periodo compreso tra il congedo di maternità
obbligatorio di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000,
n. 53” e il primo triennio di puerperio nonché nei periodi di
congedo ai sensi dell’articolo 26 del medesimo decreto legislativo.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, nel rispetto delle
vigenti normative di settore, adotta atti di indirizzo nei confronti
delle strutture e degli enti strumentali regionali e delle società
controllate, per inserire nei bandi e negli avvisi pubblici clausole che
prevedano:
a) l’introduzione di un sistema di premialità, anche
nell’attribuzione di benefici economici, a favore dei soggetti
iscritti nel Registro;
b) il divieto all’iscrizione o la cancellazione dal Registro per i
cinque anni successivi alla pubblicazione della sentenza passata in
giudicato per le imprese e i soggetti che vengono condannati,
nell’ambito di giudizi aventi ad oggetto le dimissioni ovvero i
licenziamenti dichiarati illegittimi, in quanto posti in essere in
violazione della normativa vigente in materia di pari opportunità e
di tutela della maternità e della paternità, nonché per le
discriminazioni per molestia o molestia sessuale sui luoghi di lavoro ai
sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 198 del 2006.
3. La Regione, anche in collaborazione con la Consigliera regionale di
parità, promuove la stipulazione di protocolli d’intesa con i
Tribunali e le Corti di Appello in funzione di giudici del lavoro aventi
sede in Veneto, nonché con le articolazioni regionali dei servizi
ispettivi nazionali e con le organizzazioni sindacali datoriali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per la
trasmissione alla competente struttura della Giunta regionale dei dati di
cui al comma 2, per i conseguenti adempimenti.
Art. 5 - Misure per promuovere
l’occupazione femminile stabile e di qualità.
1. La Regione, nell’ambito della
promozione dell’occupazione femminile stabile e di qualità,
sostiene e valorizza le imprese e i soggetti con sede legale e operanti
sul territorio regionale iscritti al Registro.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alla
legge regionale 20 gennaio
2000, n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di
innovazione dell’imprenditoria femminile”.
3. La Giunta regionale, nell’ambito delle politiche attive volte a
promuovere l’occupazione, favorisce le azioni di sostegno e di
consulenza dirette a facilitare l’inserimento e il reinserimento
delle donne nel mondo del lavoro. A tali fini possono essere attivati,
anche attraverso la stipulazione di protocolli di intesa con
università e centri di ricerca, specifici percorsi formativi,
finalizzati anche a colmare il divario di competenze, rivolti a donne che
risultino in stato di disoccupazione.
4. Nell’ambito degli interventi di cui all’
articolo 33 della
legge regionale 13
marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e
mercato del lavoro”, la Regione assicura alle donne, attraverso i
servizi per il lavoro e le relative articolazioni sul territorio
regionale, l’erogazione di servizi e di misure specifiche di
politica attiva del lavoro, quali l’orientamento specialistico e
l’accompagnamento al lavoro, favorendo l’incrocio tra la
domanda e l’offerta nonché promuovendo l’accompagnamento
al lavoro autonomo, l’orientamento all’autoimpiego e alle
start up. A tali fini nel sito internet istituzionale della Giunta
regionale è istituita una specifica sezione, denominata
“Sportello Donna”, all’interno della quale sono resi
fruibili avvisi, bandi e qualsiasi informazione utile a favorire
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, pubblico e privato,
nonché diffondere le opportunità di formazione, nel rispetto
della normativa sulla parità di trattamento retributivo e di pari
opportunità.
Art. 6 - Misure per il
reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza.
1. Nell’ambito degli interventi di
cui alla
legge
regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per
prevenire e contrastare la violenza contro le donne” la Regione
favorisce l’inserimento e il reinserimento sociale e lavorativo
delle donne vittime di violenza, anche mediante il coinvolgimento degli
enti locali, delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS),
delle associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e
dell’aiuto alle donne vittime di violenza e delle strutture di
accoglienza presenti sul territorio regionale.
2. La Giunta individua le modalità idonee a riconoscere i benefici
di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), anche alle imprese che
assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato donne
vittime di violenza prese in carico dalle strutture di accoglienza o
donne vittime di tratta.
CAPO IV - Strumenti per il
benessere lavorativo e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Art. 7 - Misure per il
benessere lavorativo del personale femminile regionale.
1. La Regione opera per diffondere la
parità di genere, il benessere lavorativo e il contrasto alle
discriminazioni anche nell’ambito dell’organizzazione, del
reclutamento e della gestione del personale regionale e degli enti
strumentali regionali, sviluppando e valorizzando le azioni e gli
interventi posti in essere in attuazione delle vigenti normative di
settore.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso il
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
(CUG) della Regione del Veneto, di cui all’articolo 57, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”, sono promosse, in attuazione delle vigenti normative ed
in particolare della direttiva della Presidenza del Consiglio dei
ministri 26 giugno 2019, n. 2 “Misure per promuovere le pari
opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia
nelle amministrazioni pubbliche”, azioni volte ad affermare a tutti
i livelli le politiche di pari opportunità e pari trattamento, anche
retributivo, di contrasto alle discriminazioni di genere e al superamento
degli stereotipi di genere, mediante azioni interne di formazione e
sensibilizzazione per la massima valorizzazione del capitale umano in
base alle competenze, all’esperienza e al potenziale professionale
delle persone. Sono promosse, altresì, azioni per la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro, per la parità nell’accesso al
lavoro e alla carriera, nonché per l’equo riconoscimento della
qualifica professionale, al fine di contribuire all’ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico, all’efficienza delle
prestazioni e al benessere lavorativo, anche con la sperimentazione, nel
rispetto della normativa vigente, di nuove formule organizzative e di
diverse articolazioni dell’orario di lavoro, volte a favorire la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. A tali fini nonché per
individuare eventuali differenziali retributivi tra donne e uomini e
promuovere conseguenti azioni correttive e iniziative volte a favorire il
riequilibrio di genere nelle attività e nelle posizioni gerarchiche
o dirigenziali, ove sussista un divario fra generi, la Regione si avvale
delle attività di monitoraggio degli incarichi e delle relative
indennità, conferiti sia al personale dirigenziale che a quello non
dirigenziale, incrementando e diversificando le modalità di analisi
dei dati rilevati.
3. La Regione favorisce il reinserimento del personale regionale assente
dal lavoro per lunghi periodi e il rientro dalla maternità mediante
l’adozione di misure per il mantenimento e il rafforzamento delle
competenze e per il proseguimento della carriera, anche attraverso azioni
di formazione mirata.
4. La Regione riconosce come valore fondante per l’attuazione delle
politiche di pari opportunità e di contrasto alle discriminazioni
l’attività dei CUG operanti nel Veneto e promuove la
formazione, il coordinamento e la messa in rete degli stessi anche
attraverso il CUG della Regione del Veneto.
Art. 8 - Tempi di vita e di
lavoro.
1. La Regione riconosce che l’equa distribuzione delle
responsabilità familiari è il presupposto per
l’affermazione di buone pratiche territoriali e la diffusione delle
pari opportunità.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione incentiva
le iniziative di riorganizzazione dei servizi pubblici e privati
convenzionati volte a raggiungere la massima flessibilità
nell’erogazione delle prestazioni, il coordinamento degli orari e
il risparmio di tempo per conciliare le attività familiari con
quelle lavorative, favorendo la fruizione dei servizi alle famiglie in
cui ciascun genitore lavora o è inserito in un processo di
formazione o ricerca attiva di lavoro.
3. Al fine di favorire la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di
lavoro, la Regione promuove interventi finalizzati al sostegno, anche
economico, per la condivisione delle responsabilità di cura
all’interno della famiglia.
CAPO V - Campagne formative e
informative
Art. 9 - Campagne di
formazione e informazione per la promozione della parità tra donne e
uomini.
1. Al fine di sensibilizzare imprese e
cittadini sull’importanza delle pari opportunità, anche in
ambito lavorativo, e per accrescere la consapevolezza dei diritti delle
donne, la Giunta regionale mediante una attività informativa e di
formazione, promuove, tra le imprese e i professionisti, anche in accordo
con le organizzazioni sindacali e datoriali regionali maggiormente
rappresentative, l’istituzione e le finalità del Registro, con
particolare riguardo alle modalità di sostegno alle politiche di
genere, alla tutela della maternità, alla formazione e promozione
professionale, alle iniziative per conciliare i tempi di vita con i tempi
di lavoro.
2. La Giunta regionale predispone una campagna informativa sulla
parità retributiva tra donne e uomini, finalizzata a contrastare la
cultura discriminatoria e a promuovere la diffusione delle pari
opportunità per l’affermazione delle donne nel mondo del
lavoro.
CAPO VI- Disposizioni finali
Art. 10 - Regolamento.
(1)
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare
competente, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta di parere
decorsi i quali può prescindere dal parere medesimo, adotta, ai
sensi dell’
articolo 19, comma 2, dello Statuto ed in conformità alla
normativa statale in materia, un regolamento che disciplina le misure e
gli interventi di cui alla presente legge e in particolare:
a) i parametri minimi, i criteri e i requisiti per il conseguimento
dell’iscrizione al Registro da parte delle imprese;
b) le modalità per l’iscrizione, la tenuta, la pubblicazione e
l’aggiornamento del Registro;
c) le modalità e i criteri per il riconoscimento dei benefici di cui
alla presente legge;
d) ogni altro aspetto necessario ai fini dell’attuazione dalla
presente legge.
Art. 11 - Clausola
valutativa.
1. Il Consiglio regionale esercita il
controllo sull’attuazione della presente legge e valuta gli effetti
conseguiti, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti in
termini di promozione della parità retributiva tra i sessi e di
sostegno dell’occupazione femminile stabile e di qualità.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi
due anni dall’entrata in vigore della legge, rende conto
periodicamente al Consiglio sullo stato di attuazione della legge
predisponendo annualmente una relazione, da presentare entro il 31
dicembre alla commissione consiliare competente, che descrive e
documenta, le azioni e gli interventi progressivamente attivati,
indicando i soggetti coinvolti nell’attuazione, i beneficiari
raggiunti e le loro caratteristiche, il grado di utilizzo delle risorse
messe a disposizione secondo le diverse modalità e finalità
previste, il grado di partecipazione alle misure offerte, il grado di
soddisfazione della domanda espressa, le eventuali criticità
incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte. Nella
relazione sono, in particolare, evidenziate le specifiche misure adottate
al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della disparità
retributiva tra i sessi.
3. La commissione consiliare competente, esaminata la relazione sullo
stato di attuazione della legge, può riferire al Consiglio regionale
per l’assunzione delle opportune determinazioni.
4. Le relazioni di cui al comma 2 sono rese pubbliche unitamente agli
eventuali documenti che ne concludono l’esame e sono pubblicate nel
sito internet istituzionale del Consiglio regionale e della Giunta
regionale.
Art. 12 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 9,
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2022, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 15 “Politiche per il lavoro
e la formazione professionale”, Programma 03 “Sostegno
all’occupazione”, Titolo 1 “Spese correnti”, la
cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo
il fondo di cui all’
articolo 7, comma 1, della
legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36
allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”,
Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
Note
(
1) Vedi quanto disposto dal
regolamento
regionale 12 maggio 2023, n. 3 “Disciplina delle misure e degli
interventi per la promozione della parità retributiva, ai sensi
dell'articolo 10 della
legge regionale 5 febbraio 2022, n. 3
"Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra donne e
uomini e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità"
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 del 12
maggio 2023 e le relative disposizioni attuative di vari articoli della
legge regionale.
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