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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 8 agosto 2014, n. 22 (BUR n. 79/2014)
Legge regionale 8 agosto 2014, n. 22 (BUR n. 79/2014) [sommario] [RTF]
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, n. 28
RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174,
CONVERTITO CON LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213, IN MATERIA DI GRUPPI
CONSILIARI E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, n. 53
“AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE”
Art. 1 - Abrogazione del comma 3
dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28
“Norme integrative, interpretative e modificative del Capo V -
Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari - della legge regionale 21 dicembre
2012, n. 47 , in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n.
174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di
coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo
comma, Costituzione e modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56
“Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.”
”.
1. Il comma 3 dell’ articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28
è abrogato con decorrenza di effetti dal giorno successivo alla data
di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 26
febbraio - 6 marzo 2014.
Art. 2 - Modifiche del comma 2
dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28
“Norme integrative, interpretative e modificative del Capo V -
Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari - della legge regionale 21 dicembre
2012, n. 47 , in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n.
174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di
coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo
comma, Costituzione e modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56
“Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.”
”.
1. Al primo periodo del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre
2013, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole “In caso di dichiarazione di non
regolarità dei rendiconti” sono aggiunte le parole
“o di parte di essi”;
b) dopo le parole “l’obbligo di restituzione delle somme
ricevute ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 ,
come sostituito dall’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47
” sono aggiunte le parole “nonché delle somme
ricevute per le spese di personale e”;
c) dopo le parole “anche mediante la predisposizione”
sono aggiunte le parole “e approvazione”;
d) dopo le parole “di un apposito piano di rientro che contempli
progressive decurtazioni” le parole “del contributo
annuale spettante al gruppo per le spese di funzionamento” sono
sostituite con le parole “dei rispettivi contributi annuali
spettanti al gruppo”;
e) dopo le parole “contributi annuali spettanti al
gruppo” sono aggiunte le parole “fino ad un massimo
dell’ottanta per cento, nonché mediante la restituzione al
Consiglio regionale dei contributi già riscossi dal Gruppo e non
ancora utilizzati a prescindere dalla loro originaria destinazione a
spese di funzionamento o di personale”.
2. Al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre
2013, n. 28 dopo le parole “Nel caso in cui il gruppo abbia
cambiato il Presidente, la comunicazione è inviata” e
prima delle parole “al Presidente che ha autorizzato la spesa
dichiarata irregolare” è aggiunta la parola
“anche”.
3. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28
è aggiunto in fine il seguente periodo:
“Le somme già riscosse ed eventualmente così
restituite sono indicate nelle uscite del rendiconto del Gruppo alla voce
“altre spese”.”.
Art. 3 - Inserimento del comma
2 bis nell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28
“Norme integrative, interpretative e modificative del Capo V -
Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari - della legge regionale 21 dicembre
2012, n. 47 , in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n.
174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di
coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo
comma, Costituzione e modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56
“Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.”
”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28
è inserito il seguente:
“2 bis. La restituzione secondo le modalità di cui al comma
2 non trova applicazione nel caso di somme dovute in forza di sentenza
esecutiva di condanna ai sensi dell’articolo 1 della legge 14
gennaio 1994, n. 20 “Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti” e successiva
modifiche.”.
Art. 4 - Norma di prima
applicazione.
1. Al comma 6 dell’ articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53
dopo le parole: “in qualsiasi momento e” sono aggiunte
le parole: “, fatto salvo quanto previsto al comma
8,”.
2. Il comma 8 dell’articolo 51 della legge regionale legge regionale 31 dicembre
2012, n. 53 è così sostituito:
“8. Anche al fine di assicurare gli adempimenti di chiusura
della gestione del gruppo, l’incarico di cui al comma 5 del
responsabile della segreteria dei gruppi consiliari, nei limiti di spesa
previsti dal comma 8 bis, e la assegnazione del personale dei gruppi
consiliari proveniente dai ruoli regionali sono prorogati non oltre il
sessantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio
regionale.”.
3. Dopo il comma 8 dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n.
53 è inserito il seguente comma 8 bis:
“8 bis. Agli oneri derivanti dal comma 8 per i responsabili
delle segreterie dei gruppi consiliari, si provvede, nei limiti delle
risorse spettanti ai sensi dell’articolo 52 e non utilizzate entro
la legislatura. A tal fine non viene conteggiato il costo corrispondente
alla categoria e posizione economica di inquadramento in ruolo del
responsabile della segreteria del gruppo consiliare proveniente dai ruoli
regionali o da enti regionali di cui all’articolo 60 dello
Statuto.”.
Art. 6 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
-
Legge regionale 8 agosto 2014, n. 22
(BUR n. 79/2014)
-
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE
2013, n. 28 RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE 10
OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO CON LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213, IN
MATERIA DI GRUPPI CONSILIARI E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, n.
53 “AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE”
-
-
Art. 1 - Abrogazione del comma 3
dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n.
28 “Norme integrative, interpretative e modificative del
Capo V - Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari - della
legge
regionale 21 dicembre 2012, n. 47 , in attuazione del decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre
2012, n. 213, in materia di coordinamento della finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Costituzione e modifica
della legge
regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il
funzionamento dei gruppi consiliari.” ”.
-
Art. 2 - Modifiche del comma 2
dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n.
28 “Norme integrative, interpretative e modificative del
Capo V - Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari - della
legge
regionale 21 dicembre 2012, n. 47 , in attuazione del decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre
2012, n. 213, in materia di coordinamento della finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Costituzione e modifica
della legge
regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il
funzionamento dei gruppi consiliari.” ”.
-
Art. 3 - Inserimento del comma 2
bis nell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n.
28 “Norme integrative, interpretative e modificative del
Capo V - Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari - della
legge
regionale 21 dicembre 2012, n. 47 , in attuazione del decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre
2012, n. 213, in materia di coordinamento della finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Costituzione e modifica
della legge
regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il
funzionamento dei gruppi consiliari.” ”.
-
Art. 4 - Norma di prima
applicazione.
-
Art. 5 - Modifica
dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n.
53 “Autonomia del Consiglio regionale”.
-
Art. 6 - Entrata in vigore.
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