Regolamento regionale 21 giugno 2013, n. 1 (BUR n. 53/2013)
Regolamento regionale 21 giugno 2013, n. 1 (BUR n. 53/2013) [sommario] [RTF]
Articolo 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento, ai sensi degli
articoli 4,
21,
22 e
26 della
legge regionale 28 dicembre
2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale
nella Regione del Veneto” (d’ora in avanti definita
“legge regionale”) stabilisce gli indirizzi per lo sviluppo
del sistema commerciale e in particolare:
a) detta i criteri per l’individuazione da parte degli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica delle aree idonee
all’insediamento delle medie strutture con superficie di vendita
superiore a 1.500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita;
b) definisce le modalità per la valutazione integrata degli impatti
e l’individuazione delle misure compensative e di mitigazione atte
a rendere sostenibili gli insediamenti;
c) definisce gli ambiti territoriali di rilevanza regionale ai fini
dell’apertura di grandi strutture di vendita di rilevanza regionale
soggette alla disciplina dell’accordo di programma di cui
all’articolo 26 della legge regionale e detta disposizioni in tema
di interventi di rilevanza regionale;
d) definisce i criteri per la redazione dello studio di impatto della
viabilità al fine del rilascio dell’autorizzazione commerciale
relativa alle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500
metri quadrati e alle grandi strutture di vendita;
e) definisce i criteri per la determinazione, da parte dello strumento
urbanistico comunale, delle dotazioni di parcheggi pubblici o privati ad
uso pubblico ai fini dell’insediamento delle grandi strutture di
vendita al di fuori dei centri storici;
f) definisce ogni altra disposizione di dettaglio per l’attuazione
della legge regionale.
2. Il presente regolamento definisce altresì, ai sensi
dell’
articolo 13, comma 2 della legge regionale, criteri e
modalità per la determinazione e la corresponsione dell’onere
di sostenibilità territoriale e sociale previsto dal comma 1 del
medesimo articolo 13, nonché i criteri di riparto fra comune e
Regione.
Articolo 2 - Criteri per la
pianificazione locale: approccio sequenziale
1. Ai sensi dell’
articolo 21, comma 2 della legge regionale lo strumento
urbanistico comunale localizza, secondo quanto previsto dal presente
articolo, con variante le nuove aree per l’insediamento delle medie
strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e
delle grandi strutture di vendita: a tal fine lo strumento urbanistico
comunale, con variante al Piano degli Interventi (in seguito denominato
“PI”), favorisce la localizzazione all’interno del
centro urbano, come definito dall’
articolo 3, comma 1,
lettera m) della legge regionale, anche attraverso interventi di
riqualificazione urbanistica di aree o strutture dismesse e degradate.
2. La localizzazione di cui al comma 1 non è richiesta ai fini
dell’insediamento o ampliamento delle medie strutture con
superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e delle grandi
strutture di vendita all’interno dei centri storici, come definiti
dall’articolo 3, comma 1, lettera l) della legge regionale qualora
la destinazione urbanistica dell’area sia compatibile. Per
incentivare gli interventi di recupero edilizio finalizzati al
miglioramento e all’inserimento di attività commerciali
all’interno del centro storico, i comuni possono ridurre
l’incidenza degli oneri di urbanizzazione fino ad un massimo del
cinquanta per cento. Ai sensi dell’
articolo 40, comma 2
della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 costituiscono parte integrante dei
centri storici le aree in essi ricomprese o circostanti che, pur non
avendo le caratteristiche di cui al comma 1 del medesimo articolo, sono
funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi
d’uso.
3. Ai fini del presente regolamento per aree o strutture dismesse e
degradate si intendono gli ambiti che presentino una o più delle
seguenti caratteristiche:
a) degrado edilizio, riferito alla presenza di un patrimonio
architettonico di scarsa qualità, obsoleto, inutilizzato,
sottoutilizzato o impropriamente utilizzato, inadeguato sotto il profilo
energetico, ambientale o statico-strutturale;
b) degrado urbanistico, riferito alla presenza di un impianto eterogeneo,
disorganico o incompiuto, alla scarsità di attrezzature e servizi,
al degrado degli spazi pubblici e alla carenza di aree libere, alla
presenza di attrezzature ed infrastrutture o non compatibili, dal punto
di vista morfologico, paesaggistico, ambientale o funzionale, con il
contesto di riferimento;
c) degrado socio-economico, riferito alla presenza di condizioni di
abbandono, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili, di
impropria o parziale utilizzazione degli stessi, di fenomeni di
impoverimento economico e sociale o di emarginazione.
4. Le azioni per la riqualificazione urbanistica delle aree o strutture
dismesse e degradate di cui al comma 3 perseguono i seguenti obiettivi:
a) la razionalizzazione e il rinnovamento del patrimonio edilizio
esistente;
b) il ripristino o il miglioramento della qualità paesaggistica,
ambientale e architettonica dei tessuti degradati;
c) il risparmio delle risorse energetiche e il miglioramento delle
prestazioni energetiche degli edifici;
d) il potenziamento delle reti per il trasporto pubblico e per la
mobilità ecosostenibile;
e) l'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie;
f) la riqualificazione degli spazi pubblici e dell'arredo urbano;
g) la pluralità e l'integrazione funzionale e morfologica di
attività e destinazioni d'uso tra loro compatibili;
h) la rivitalizzazione e la riqualificazione sociale ed economica dei
tessuti degradati;
i) la rilocalizzazione o la riconversione funzionale dei fabbricati
incongrui esistenti.
5. La riqualificazione urbanistica delle aree o strutture dismesse e
degradate si attua attraverso interventi finalizzati:
a) al recupero del patrimonio edilizio esistente mediante gli interventi
di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) alla demolizione e ricostruzione dei fabbricati esistenti, anche
quando la ricostruzione sia attuata in area o aree diverse da quelle
originarie purché ricomprese negli ambiti individuati con la
deliberazione di cui al comma 6;
c) al riordino degli insediamenti esistenti attraverso interventi di
ristrutturazione urbanistica di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
d) al mutamento delle destinazioni d'uso esistenti purché le nuove
destinazioni siano compatibili o complementari rispetto a quelle
originarie ovvero si adeguino a quelle previste dallo strumento
urbanistico comunale.
6. Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento i comuni, ai fini della legge regionale, individuano
il centro urbano avente le caratteristiche di cui all’
articolo 3, comma 1,
lettera m) della citata legge regionale, nonché le aree degradate da
riqualificare, aventi le caratteristiche di cui al comma 3. La
deliberazione è preceduta da adeguate forme di pubblicità al
fine di acquisire e valutare eventuali proposte di individuazione delle
suddette aree.
Alla deliberazione sono allegati:
a) la perimetrazione delle aree degradate, da redigere su cartografie in
scala 1: 5000;
b) le schede descrittive di ciascuna area che illustrano sinteticamente
la presenza dei requisiti di cui al comma 3, gli obiettivi generali e gli
indirizzi per le azioni di riqualificazione, le eventuali destinazioni
d'uso incompatibili e le eventuali ulteriori misure di tutela ritenute
necessarie.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 non si applicano alle aree
agricole comunque denominate negli strumenti urbanistici, comprese quelle
interessate dagli interventi di edilizia produttiva di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e alla
legge regionale 31 dicembre
2012, n. 55 , nonché gli interventi disciplinati dalle schede di
cui agli
articoli
30 e
126
della
legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61 .
8. Le deliberazioni di cui al comma 6 sono trasmesse alla struttura
regionale competente in materia di urbanistica e paesaggio, a fini di
monitoraggio.
9. Per “interventi che non comportano aumento di cubatura esistente
in ambito comunale” di cui all’
articolo 4, comma 1,
lettera c) della legge regionale si intendono gli interventi commerciali
all’interno delle aree degradate individuate ai sensi del presente
articolo dal comune al quale spetta altresì il compito di
individuare gli edifici da demolire i cui volumi/superfici possono essere
riutilizzati per l’ampliamento o la realizzazione di edifici
destinati ad attrezzature commerciali, all’interno delle citate
aree di degrado. Tale operazione è consentita solo previa
demolizione di volumetrie/superfici esistenti di pari entità.
10. Al di fuori del centro urbano la localizzazione delle nuove aree per
l’insediamento delle medie strutture con superficie di vendita
superiore a 1.500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita
è consentita secondo il criterio dell’approccio sequenziale,
con le modalità di seguito indicate.
11. Il criterio dell’approccio sequenziale si verifica in presenza
di entrambe le seguenti condizioni:
a) il Comune deve dare conto dell’inesistenza di aree di
insediamento disponibili e di adeguate dimensioni all’interno del
centro storico e del centro urbano;
b) nel caso in cui sussista la condizione di cui alla lettera a), è
consentita la localizzazione al di fuori del centro urbano in presenza
delle ulteriori seguenti condizioni, tra loro alternative:
b.1) l’iniziativa commerciale deve consistere in un intervento di
recupero e riqualificazione urbanistica di aree o strutture dismesse e
degradate, secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti;
b.2) l’iniziativa deve consolidare polarità commerciali
esistenti e cioè ricadere in aree in cui sono presenti altre
attività commerciali di medie o grandi strutture di vendita,
purché la relativa variante urbanistica non comporti il consumo di
suolo agricolo.
12. Gli enti locali adeguano i propri strumenti territoriali ed
urbanistici ai criteri di pianificazione di cui al presente articolo nel
termine di 180 giorni indicato dall’articolo 4, comma 3 della legge
regionale. Sino al suddetto adeguamento non sono consentite varianti per
la localizzazione di nuove aree o per l’ampliamento delle aree
esistenti con destinazione commerciale per grandi strutture e per medie
strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati.
13. In attesa dell’adeguamento di cui al comma 12 ed a condizione
che lo strumento urbanistico vigente alla data di entrata in vigore della
legge regionale preveda una destinazione urbanistica compatibile, possono
essere rilasciate autorizzazioni commerciali relative alle medie
strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati
nelle seguenti fattispecie:
a) apertura, ampliamento, trasferimento di sede e trasformazione di
tipologia all’interno dei centri storici; al fine della
trasformazione di tipologia è soggetta ad autorizzazione commerciale
esclusivamente la trasformazione da media struttura in forma di esercizio
singolo a media struttura in forma di medio centro commerciale, come
definito dall’articolo 3, comma 1, lettera f) della legge
regionale, in seguito denominato “medio centro commerciale”;
b) apertura di medie strutture di vendita ubicate al di fuori dei centri
storici, a condizione che si tratti di interventi di recupero e di
riqualificazione urbanistica di aree o strutture dismesse e degradate;
c) per le medie strutture di vendita autorizzate alla data di entrata in
vigore della legge regionale al di fuori dei centri storici è
consentito il rilascio dell’autorizzazione commerciale per
l’ampliamento fino al raggiungimento del limite dimensionale
massimo di 2.500 metri quadrati, per il trasferimento di sede,
nonché per la trasformazione di tipologia, a condizione che lo
strumento urbanistico vigente alla data di entrata in vigore della legge
regionale lo consenta e nel rispetto della vigente normativa in materia
ambientale ed edilizia. Al fine della trasformazione di tipologia è
soggetta ad autorizzazione commerciale esclusivamente la trasformazione
da media struttura in forma di esercizio singolo a media struttura in
forma di medio centro commerciale. Per quanto concerne il profilo
viabilistico si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento.
14. In attesa dell’adeguamento di cui al comma 12 possono essere
rilasciate autorizzazioni commerciali per grandi strutture di vendita
all’interno dei centri storici a condizione che lo strumento
urbanistico vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale
preveda una destinazione urbanistica compatibile; all’interno di
aree con destinazione urbanistica per grandi strutture di vendita o
parchi commerciali secondo le previsioni dello strumento urbanistico
vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale possono
essere rilasciate autorizzazioni commerciali per grandi strutture di
vendita in base alle verifiche di ammissibilità, compatibilità
e sostenibilità previste dalle disposizioni successive.
15. I criteri di pianificazione di cui al presente articolo non trovano
applicazione nel caso in cui il comune non abbia provveduto alla
localizzazione di un parco commerciale esistente ai sensi
dell’
articolo 10, commi 7 e 8 della
legge regionale 13 agosto 2004, n. 15
“Norme di programmazione per l’insediamento di attività
commerciali nel Veneto”. La variante di localizzazione del parco
esistente potrà pertanto essere approvata anche nelle more
dell’adeguamento comunale ai sensi dell’articolo 4, comma 3
della legge regionale.
16. I criteri di pianificazione di cui al presente articolo non trovano
applicazione per le medie strutture di vendita le cui aree siano state
localizzate dallo strumento urbanistico comunale alla data di entrata in
vigore della legge regionale, in presenza, alla medesima data, di
convenzioni urbanistiche o accordi tra soggetti pubblici e privati
sottoscritti ai sensi delle vigenti normative regionali.
Articolo 3 - Autorizzazione
commerciale per grandi strutture di vendita
1. Ai sensi dell’
articolo 19, comma 1 della legge regionale sono soggette ad
autorizzazione commerciale le seguenti fattispecie riferite alle grandi
strutture di vendita:
a) apertura;
b) ampliamento, anche mediante accorpamento;
c) trasferimento di sede;
d) trasformazione di tipologia; a tal fine è soggetta ad
autorizzazione commerciale esclusivamente la trasformazione da grande
struttura in forma di esercizio singolo a grande struttura nelle forme di
grande centro commerciale o parco commerciale, come definite,
rispettivamente, dall’
articolo 3, comma 1, lettera g), punti 1) e 2) della
legge regionale, in seguito denominate “grande centro
commerciale” e “parco commerciale”.
2. Il rilascio dell’autorizzazione commerciale di cui al comma 1
per le grandi strutture di vendita al di fuori dei centri storici è
assoggettato alle seguenti verifiche:
a) esame di ammissibilità: presenza degli elementi essenziali della
domanda (soggetto, tipologia di intervento, ubicazione della struttura,
superficie di vendita e superficie lorda di pavimento, settori
merceologici, possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo
20 della legge regionale, conformità urbanistica) nonché dei
necessari provvedimenti di natura ambientale da allegarsi alla domanda di
autorizzazione commerciale;
b) verifica di compatibilità mediante valutazione dell’impatto
generato dall’intervento;
c) verifica delle condizioni di sostenibilità dell’intervento
in relazione al contesto sociale, territoriale ed ambientale di
riferimento in cui è richiesta la localizzazione della grande
struttura di vendita.
La verifica di cui alla lettera a) è di competenza comunale; le
verifiche di cui alle lettere b) e c) sono effettuate dalle singole
Amministrazioni, negli ambiti di rispettiva competenza, in sede di
conferenza di servizi di cui all’
articolo 19, comma 5
della legge regionale (di seguito definita “conferenza di
servizi”). In particolare rientrano nella competenza comunale le
verifiche in ordine ai profili urbanistici, edilizi e viabilistici di
rango comunale dell’iniziativa commerciale, mentre rientrano nella
competenza della Provincia le verifiche in ordine ai profili ambientali e
viabilistici di rango provinciale; rientrano nella competenza regionale,
unitamente alle verifiche dei profili viabilistici di rango regionale, le
verifiche in ordine alla conformità dell’iniziativa
commerciale alla normativa regionale.
Articolo 4 - Valutazione integrata degli impatti
1. La domanda di autorizzazione commerciale relativa agli interventi di
cui all’articolo 3 consegue la sostenibilità e quindi è
accoglibile dalla conferenza di servizi a condizione che siano ridotti a
zero gli impatti generati dall’insediamento.
2. Gli interventi di cui all’articolo 3 sono soggetti alla
valutazione integrata degli impatti, volta ad esaminare in concreto gli
impatti generati dalla struttura commerciale, attraverso le verifiche di
compatibilità e sostenibilità e le eventuali misure
compensative e di mitigazione.
3. La valutazione integrata degli impatti si articola attraverso le
seguenti verifiche:
a) verifica di compatibilità;
b) verifica di sostenibilità.
La verifica di sostenibilità ha luogo qualora a seguito della
verifica di compatibilità sia stato attribuito almeno il punteggio
minimo di ammissibilità di cui al comma 4.
4. Verifica di compatibilità
La verifica di compatibilità tiene conto delle seguenti componenti
alle quali viene attribuito un punteggio minimo di ammissibilità
pari a 80 punti su 135, come di seguito ripartiti:
A) componente urbanistico - territoriale: punteggio minimo punti 35,
massimo punti 60;
B) componente ambientale: punteggio minimo punti 20, massimo punti 40;
C) componente di responsabilità sociale: punteggio minimo punti 25,
massimo punti 35;
A) La componente urbanistico territoriale tiene conto della valutazione
dei seguenti fattori:
A.1
|
coerenza della previsione urbanistica dell’area con
l’approccio sequenziale di cui all’articolo 2:
|
|
A.1.1.
|
interventi coerenti con apporti migliorativi:
|
fino a punti 35
|
|
rientrano, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie:
1) interventi in centro urbano con riqualificazione urbanistica
di aree o strutture dismesse e degradate;
2) interventi fuori centro urbano (sul presupposto che sia stata
accertata la condizione di indisponibilità di aree adeguate
all’interno del centro storico-urbano) con riqualificazione
urbanistica di aree o strutture dismesse e degradate e
consolidamento delle polarità commerciali esistenti;
|
|
A.1.2.
|
interventi coerenti:
|
fino a punti 27
|
|
rientrano, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie:
1) interventi in centro urbano;
2) interventi fuori dal centro urbano (sul presupposto che sia
stata accertata la condizione di indisponibilità di aree
adeguate all’interno del centro storico-urbano) con
riqualificazione urbanistica di aree o strutture dismesse e
degradate;
3) interventi fuori dal centro urbano (sul presupposto che sia
stata accertata la condizione di indisponibilità di aree
adeguate all’interno del centro storico-urbano) con
consolidamento delle polarità commerciali esistenti.
|
|
A.1.3
|
interventi non coerenti
|
punti zero
|
|
|
|
A.2.
|
Ambito di intervento all’interno di aree a destinazione
commerciale per grandi strutture di vendita o parco commerciale
alla data di entrata in vigore della legge regionale
|
|
|
In caso di interventi in aree già a destinazione commerciale
per grandi strutture di vendita o parco commerciale sulla base
delle previsioni del PI o del Piano Regolatore Generale vigenti
alla data di entrata in vigore della legge regionale, la coerenza
della previsione urbanistica dell’area verrà valutata
in base ai seguenti criteri che devono sussistere alla data di
entrata in vigore della legge regionale:
|
|
A.2.1.
|
in presenza di tutte le seguenti condizioni:
1) intervento di riqualificazione urbanistica di aree o strutture
dismesse e degradate;
2) la presenza di permesso di costruire rilasciato;
3) la presenza di convenzioni urbanistiche e/o accordi di
programma approvati e sottoscritti;
|
punti 35
|
A.2.2.
|
in presenza di almeno due delle condizioni di cui alla lettera
A.2.1., con la sussistenza della condizione di cui al punto 1)
della medesima lettera
|
punti 32
|
A.2.3.
|
in presenza della condizione di cui al punto 1) della lettera
A.2.1. oppure in presenza delle condizioni di cui ai punti 2) e
3) della medesima lettera e tenuto conto degli impegni assunti
dal proponente nell’ambito della convenzione urbanistica
e/o dell’accordo di programma, nonché
dell’eventuale trasformazione urbanistica della
destinazione d’uso dell’area da agricola a
commerciale
|
fino a punti 30
|
A.2.4.
|
in presenza della condizione di cui al punto 3) della lettera
A.2.1. e tenuto conto degli impegni assunti dal proponente
nell’ambito della convenzione urbanistica e/o
dell’accordo di programma, nonché dell’eventuale
trasformazione urbanistica della destinazione d’uso
dell’area da agricola a commerciale
|
fino a punti 27
|
A.2.5.
|
in caso di intervento di ampliamento, anche per accorpamento, o
in caso di trasformazione di tipologia o in caso di trasferimento
di sede
|
fino a punti 30
|
A.2.6.
|
in assenza delle condizioni precedenti
|
punti zero
|
|
|
|
A.3.
|
area d’intervento localizzata attraverso strumenti di
pianificazione urbanistica di livello intercomunale non prevista
come obbligatoria ai sensi della vigente normativa
|
fino a punti 6
|
A.4.
|
area d’intervento compresa all’interno di accordi di
programma tra enti locali e/o con la partecipazione della regione
(qualora non già computato all’interno del punto A.2)
|
fino a punti 4
|
A.5.
|
rapporto con il sistema della viabilità e dei trasporti,
anche con riferimento all’integrazione con la rete di
trasporto pubblico:
|
fino a punti 15 così ripartiti
|
A.5.1
|
presenza di percorsi ciclabili e pedonali che colleghino
l’area con il centro urbano o il centro storico
|
fino a punti 4
|
A.5.2
|
attivazione di misure di integrazione con le previsioni del Piano
Urbano del Traffico
|
fino a punti 3
|
A.5.3
|
presenza di alternative di accessibilità esistenti o
realizzate a carico del proponente
|
fino a punti 8
|
I fattori di valutazione di cui alle lettere A1 e A2 sono alternativi.
B) La componente ambientale è costituita dai seguenti fattori di
valutazione:
B.1.
|
sistema di raccolta di rifiuti differenziata e su aree coperte
e/o impermeabilizzate
|
fino a punti 5
|
B.2.
|
riduzione imballaggi
|
fino a punti 5
|
B.3.
|
utilizzo di materiali eco-compatibili (in particolare dimostrare
l’utilizzo di tecniche di bioedilizia)
|
fino a punti 10
|
B.4.
|
capacità di risparmio energetico e produzione di energia
alternativa
|
fino a punti 10
|
B.5.
|
riduzione dell’inquinamento acustico
|
fino a punti 5
|
B.6.
|
riduzione dell’inquinamento atmosferico
|
fino a punti 5
|
Ferma restando la necessità che siano rispettate le normative
vigenti in tema di tutela dell’ambiente e del paesaggio, i predetti
fattori di valutazione devono emergere da una relazione del proponente,
nonché dai provvedimenti ambientali richiesti.
C) La componente di responsabilità sociale è costituita dai
seguenti fattori di valutazione:
C.1.
|
sviluppo dell’occupazione:
|
fino a punti 20 come di seguito ripartiti
|
C.1.1.
|
impegno del proponente ad assumere lavoratori in mobilità
e/o in cassa integrazione nel comune interessato o in quelli
contermini
|
fino a punti 10
|
C.1.2.
|
impegno del proponente ad assumere lavoratori con contratti a
tempo indeterminato in percentuale superiore al 30% rispetto alla
totalità dei lavoratori assunti e comunque nel rispetto dei
contratti nazionale e locale di riferimento
|
fino a punti 10
|
C.2
|
valorizzazione delle produzioni locali (in particolare impegno
alla realizzazione di iniziative di promozione dei prodotti
veneti)
|
fino a punti 10
|
C.3.
|
erogazione di servizi qualitativi al consumatore
|
fino a punti 5
|
Nella determinazione del punteggio relativo alla componente di
responsabilità sociale devono essere conseguiti almeno 10 punti
nella voce relativa allo sviluppo dell’occupazione (punto C.1).
5. Verifica di sostenibilità
La verifica di sostenibilità è correlata alla quantità e
alla qualità delle azioni, delle misure e delle opere compensative
proposte dall’operatore in sede di presentazione della domanda e
verificate dalla conferenza di servizi.
A ciascun intervento è attribuito un punteggio di penalità
definito sulla base degli indicatori di impatto indicati nel Quadro A:
VERIFICA SOSTENIBILITA'
|
QUADRO A - INDICATORI DI IMPATTO
|
punti
|
A.1 - livello di compatibilità accertato attraverso la
verifica di cui al comma 4 del presente articolo
|
|
|
|
A.1.2 - livello di compatibilità medio (da 81 a 100)
|
4
|
A.1.3 - livello di compatibilità minimo (80)
|
8
|
B.2 - dimensione dell'intervento riferito alle nuove aperture (in
termini di superficie di vendita)
|
|
B.2.1 - da 2.501 a 5.000 metri quadrati
|
2
|
B.2.2 - da 5.001 a 8.000 metri quadrati
|
5
|
B.2.3 - da 8.001 a 15.000 metri quadrati
|
7
|
B.2.4 - oltre 15.000 metri quadrati
|
15
|
C.3 - tipologia distributiva
|
|
C.3.1 - esercizio singolo
|
3
|
C.3.2 - grande centro commerciale
|
5
|
C.3.3 - parco commerciale
|
7
|
C.3.4 - factory outlet center
|
15
|
D.4 - localizzazione
|
|
D.4.1 - fuori centro urbano
|
5
|
D.4.2 - fuori centro urbano in assenza di riqualificazione
urbanistica di aree o strutture dismesse o degradate per le
iniziative ricadenti in aree già a destinazione commerciale
per grandi strutture di vendita
|
10
|
D.4.3 - in prossimità di svincoli autostradali (fino a 2 km,
calcolati secondo il percorso stradale, e comunque nei limiti del
PTRC)
|
fino a 15
|
D.4.4 - in prossimità di svincoli autostradali (fino a 2 km,
calcolati secondo il percorso stradale, e comunque nei limiti del
PTRC) in assenza di riqualificazione urbanistica di aree o
strutture dismesse o degradate, per le iniziative ricadenti in
aree già a destinazione commerciale per grandi strutture di
vendita
|
fino a 20
|
E.5 - tipologia autorizzativa
|
|
E.5.1 - trasformazione tipologica
|
2
|
E.5.2 - trasferimento e ampliamento con accorpamento
|
4
|
E.5.3 - ampliamento con nuova superficie inferiore al 30 per
cento
|
6
|
E.5.4 - ampliamento con nuova superficie superiore al 30 per
cento
|
8
|
E.5.5 - nuova apertura
|
12
|
F.6 - consistenza demografica
|
|
in assenza di accordi di programma tra EE LL e/o con la
partecipazione della regione o in assenza di pianificazione
urbanistica di livello intercomunale
|
|
F.6.1 - compresa tra 30.000 e 10.000 abitanti
|
6
|
F.6.2 - inferiore ai 10.000 abitanti
|
10
|
Il punteggio di penalità totalizzato attraverso l’applicazione
dei suddetti indicatori di impatto di cui al Quadro A deve essere ridotto
a zero mediante specifiche misure di compensazione (indicate nel
successivo Quadro B) che il proponente si impegna a realizzare, tenendosi
conto delle componenti di seguito indicate, a ciascuna delle quali viene
attribuito un punteggio che diminuisce progressivamente il punteggio di
penalità dato dagli indicatori di impatto; le misure di
compensazione sotto indicate sono aggiuntive rispetto alle misure
previste al comma 4, lettere B) e C) ai fini della verifica di
compatibilità.
QUADRO B - MISURE DI COMPENSAZIONE
|
punteggi
|
A.1 - componente territoriale-ambientale
|
|
A.1.1 - misure di compensazione ambientale
|
fino a p.18 come di seguito ripartiti
|
A.1.1.1 - ulteriori misure di risparmio energetico e di energia
alternativa
|
fino a p. 4
|
A.1.1.2 - misure volte a favorire il riutilizzo ed evitare la
produzione dei rifiuti
|
fino a p. 3
|
A.1.1.3 - ulteriori sistemazioni a verde
|
fino a p. 2
|
A.1.1.4 - impegno ad attivare un servizio navetta, o altre
soluzioni di accesso “car free” alla
struttura, oppure potenziare il servizio pubblico locale in
accordo con il Comune o con il gestore del servizio di trasporto
pubblico locale con l’impegno altresì a contribuire
alla spesa sostenuta dagli enti locali per la presenza aggiuntiva
di polizia locale nei giorni di maggior afflusso di traffico
|
fino a p. 6
|
A.1.1.5 - utilizzo multilevel delle acque : utilizzo di
acque da acquedotto per uso potabile, utilizzo delle acque di
recupero (ad esempio da raccolta di acqua piovana) per altri usi
|
fino a p. 3
|
A.2.2. - oneri di urbanizzazione aggiuntivi
|
fino a p. 8
|
A.2.3. - cessione totale o parziale di aree al comune
|
fino a p. 6
|
B.2 - componente di responsabilità sociale
|
|
B.2.1 - consolidamento dello sviluppo occupazionale (impegno del
proponente a trasformare in misura superiore al 50% dei contratti
di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo
indeterminato entro il termine massimo di 3 anni e comunque nel
rispetto delle norme contrattuali)
|
fino a p.10
|
B.2.2 - valorizzazione delle produzioni agricole e specializzate
(iniziative finalizzate ad orientare e sostenere il consumo dei
prodotti agricoli a km zero di cui alla legge regionale 25 luglio 2008,
n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni)
|
fino a p.7
|
B.2.3 - promozione di servizi e di politiche attive a favore
dell’attività commerciale all’interno dei centri
storici e urbani (presentazione, e impegno alla sua
realizzazione, di un progetto di promozione delle attività
commerciali nei centri storici e urbani, che contempli una
partnership con l’amministrazione comunale e gli
altri operatori economici, sul modello dei programmi integrati e
dei distretti del commercio di cui agli articoli 7 e 8 della
legge regionale )
|
fino a p. 9
|
B.2.4 - azioni finalizzate a contribuire allo sviluppo delle
attività produttive riferite al contesto territoriale di
riferimento
|
fino a p. 7
|
B.2.5 - previsione di servizi gratuiti al consumatore
|
fino a p.4
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B.2.6 - promozione di misure di welfare territoriale o
aziendale oppure possesso di certificazione per la
Responsabilità Sociale d’Impresa.
|
fino a p.6
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C.3 - altre misure di compensazione (es. realizzazione di aree di
parcheggio interrate o in struttura)
|
fino a p. 5
|
Le misure di compensazione devono contenere almeno due misure
all’interno di ciascuna delle due componenti di cui alle lettere
A.1 (componente territoriale-ambientale) e B.2 (componente di
responsabilità sociale) del Quadro B.
6. La documentazione posta a carico del soggetto proponente ai fini della
verifica di compatibilità di cui al comma 4, lettere A), punto A.5,
B) e C), nonché ai fini della verifica di sostenibilità di cui
al comma 5, Quadro B, deve essere allegata, a pena di
inammissibilità, alla domanda di autorizzazione commerciale per
grandi strutture di vendita.
7. Alla domanda di autorizzazione commerciale per grandi strutture di
vendita è, altresì, allegata una scheda di autovalutazione del
soggetto proponente in ordine alla compatibilità e
sostenibilità dell’iniziativa commerciale ai sensi dei commi 4
e 5.
Articolo 5 - Determinazione
delle dotazioni di parcheggio (2)
1. Nelle dotazioni di servizi la quota di parcheggi è individuata in
relazione alla domanda di sosta indotta e ai criteri di
accessibilità pubblica e privata articolati nei seguenti ambiti
comunali:
a) Centro storico;
b) Centro urbano;
c) Fuori del centro urbano.
2. Per i centri storici, ai sensi dell’
articolo 21, comma 6,
lettera a) della legge regionale, le dotazioni di parcheggi pubblici o
privati ad uso pubblico, anche in deroga alle previsioni di cui alla
legge regionale n. 11 del 2004, riferite alle medie e grandi strutture di
vendita sono definite da apposita convenzione con il comune anche con
riferimento agli accessi e ai percorsi veicolari e pedonali.
3. Per le medie strutture di vendita al di fuori dei centri storici e per
gli esercizi di vicinato le dotazioni di cui al comma 2 sono definite
dallo strumento urbanistico comunale, anche in deroga alle previsioni di
cui alla legge regionale n. 11 del 2004.
4. Per le grandi strutture di vendita al di fuori dei centri storici le
dotazioni di cui al comma 2 sono definite dallo strumento urbanistico
comunale, anche in deroga alle previsioni di cui alla legge regionale n.
11 del 2004, sulla base dei seguenti criteri:
a) centro urbano: per le zone di completamento deve essere reperita a
parcheggio almeno una quantità di 0,4 metri quadrati/metri quadrati
della superficie lorda di pavimento e per le zone di espansione,
includendo in queste anche le zone di ristrutturazione urbanistica che
prevedono la rifunzionalizzazione delle aree o degli edifici, almeno una
quantità di 0,5 metri quadrati/metri quadrati della superficie lorda
di pavimento.
b) al di fuori del centro urbano:
b.1) per le grandi strutture di vendita del settore alimentare deve
essere prevista area libera non inferiore a 2,50 metri quadrati/metri
quadrati della superficie di vendita di cui area destinata a parcheggio
per i clienti non inferiore a 1,80 metri quadrati/metri quadrati della
superficie di vendita ovvero non inferiore a 1 metri quadrati/metri
quadrati della superficie lorda di pavimento; i percorsi veicolari e le
aree di parcheggio e stazionamento devono risultare differenziati per i
clienti e per gli approvvigionamenti;
b.2) per le grandi strutture di vendita del settore non alimentare deve
essere prevista area a parcheggio per i clienti non inferiore a 1 metri
quadrati/metri quadrati della superficie di vendita ovvero non inferiore
a 0,80 metri quadrati/metri quadrati della superficie lorda di pavimento;
le dotazioni di parcheggio di cui alla presente lettera sono ridotte del
50 per cento nel caso in cui vengano poste in vendita le seguenti
tipologie di prodotti:
b.2.1) mobili;
b.2.2) autoveicoli;
b.2.3) motoveicoli;
b.2.4) nautica;
b.2.5) materiali edili;
b.2.6) legnami.
5. Nel caso di ampliamento dimensionale il calcolo relativo alla
dotazione di parcheggio è riferito alle superfici complessive di
vendita e lorda di pavimento della grande struttura di vendita.
Articolo 6 - Grandi
strutture di vendita in forma di parco commerciale
1. Le grandi strutture di vendita in forma di parco commerciale sono
assoggettate ai seguenti criteri:
a) gli esercizi commerciali costituiscono una grande struttura di vendita
in forma di parco commerciale esclusivamente nelle zone produttive come
individuate dallo strumento urbanistico comunale;
b) la superficie complessiva di vendita degli esercizi commerciali che
costituiscono il parco commerciale deve essere pari ad almeno 2.501 metri
quadrati; gli esercizi commerciali devono essere individuati nel numero
minimo di due e possono essere di qualsiasi tipologia, ossia esercizi di
vicinato, medie e grandi strutture, ivi compresi il medio o grande centro
commerciale; l’esercizio in forma di medio o grande centro
commerciale è conteggiato come unico esercizio;
c) gli esercizi di cui alla lettera a) devono essere collocati ciascuno
all’interno di strutture edilizie distinte a prevalente
destinazione commerciale, ubicate nel medesimo contesto localizzativo e
dotate di un sistema di accessibilità comune, diretto o indiretto,
alla viabilità pubblica, nel quale confluisce il traffico generato
dal complesso di esercizi; pertanto non costituisce parco commerciale
l’aggregazione di esercizi commerciali ubicati all’interno di
strutture edilizie distinte e adiacenti, aventi ciascuna il proprio
accesso diretto alla viabilità pubblica;
d) gli esercizi commerciali possono essere dotati di infrastrutture di
parcheggio anche distinte;
e) gli esercizi commerciali ubicati all’interno di strutture
edilizie separate dalla viabilità di seguito indicata, ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni “Nuovo Codice della Strada”, non
configurano una grande struttura di vendita in forma di parco
commerciale:
▪ A - Autostrade;
▪ B - Strade extraurbane principali;
▪ C - Strade extraurbane secondarie;
▪ D - Strade urbane di scorrimento.
f) L’aggregazione di esercizi commerciali costituisce una grande
struttura di vendita in forma di parco commerciale in presenza delle
condizioni stabilite dalle lettere da a) a d) nel caso in cui le
strutture edilizie siano separate dalla seguente viabilità ai sensi
del Codice della Strada:
▪ E - Strade urbane di quartiere;
▪ F - Strade locali.
Articolo 7 - Disposizioni in
materia di settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie
1. Al fine di coordinare la disposizione di cui all’
articolo 19, comma 3
della legge regionale, relativa alle domande di autorizzazione
commerciale per il mutamento del settore merceologico dal settore non
alimentare a grande fabbisogno di superficie al settore alimentare o non
alimentare, con la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo
19 in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
relativa al mutamento del settore merceologico, la SCIA avente ad oggetto
il predetto mutamento dal settore non alimentare a grande fabbisogno di
superficie, qualora la relativa superficie di vendita non risulti
attivata alla data di entrata in vigore della legge regionale, è
valutata secondo le fattispecie di seguito indicate:
a) come domanda di autorizzazione commerciale per nuova apertura, qualora
il mutamento del settore merceologico interessi l’intera superficie
di vendita autorizzata, o comunque una superficie superiore al 70 per
cento, di una struttura commerciale che ponga in vendita esclusivamente
prodotti appartenenti al settore non alimentare a grande fabbisogno di
superficie;
b) come domanda di autorizzazione commerciale per ampliamento, qualora il
mutamento del settore merceologico:
b.1) interessi fino ad un massimo del 70 per cento della superficie di
vendita di una struttura commerciale autorizzata esclusivamente per il
settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie;
b.2) interessi, in tutto o in parte, il settore non alimentare a grande
fabbisogno di superficie di una struttura commerciale che ponga in
vendita anche prodotti appartenenti ai settore merceologici alimentare o
non alimentare.
Articolo 8 - Ambiti
territoriali di rilevanza regionale
1. In fase di prima applicazione delle disposizioni in materia di
autorizzazione commerciale per le grandi strutture di vendita a rilevanza
regionale di cui all’
articolo 26, comma 1, lettera e) della legge regionale,
sono individuati i seguenti ambiti territoriali di rilevanza regionale,
secondo le disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 del Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento - PTRC, adottato con
deliberazione della Giunta regionale n. 372 del 17 febbraio 2009 e
successive modificazioni:
a) aree contigue alla portualità veneziana, ai sensi
dell’articolo 39 del PTRC, come perimetrate dal comune;
b) aree contigue alle cittadelle aeroportuali ai sensi
dell’articolo 40 del PTRC, come perimetrate dal comune.
2. Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera e) della legge
regionale è assoggettata alla procedura di accordo di programma di
cui al comma 2 della medesima disposizione regionale l’apertura di
grandi strutture aventi superficie di vendita minima pari a 2.501 metri
quadrati, comprese negli ambiti territoriali di cui al comma 1, qualora
l’iniziativa richieda apposita variante urbanistica di
localizzazione.
Articolo 9 - Interventi di
rilevanza regionale
1. L’ accordo di programma previsto dall’
articolo 26 della
legge regionale (di seguito definito “accordo di programma”)
è disciplinato dall’articolo 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 secondo quanto previsto dai commi 2 e seguenti del
medesimo articolo 26. Eventuali rapporti con i privati sono disciplinati
da un atto unilaterale d’obbligo o da una convenzione da allegare
all’accordo di programma.
2. Qualora l’intervento comporti la necessità di apposita
variante urbanistica localizzativa ai sensi dell’articolo 26, comma
1, lettere c), d) ed e) della legge regionale, ovvero ai sensi delle
vigenti normative regionali, l’accordo di programma risponde ai
criteri di cui all’articolo 2. Detti criteri non trovano
applicazione nel caso di variante urbanistica localizzativa funzionale ad
interventi commerciali di valorizzazione di complessi sportivi di
interesse regionale situati all’interno dei comuni capoluogo. I
criteri medesimi non trovano, altresì, applicazione nel caso di
variante localizzativa funzionale ad un intervento commerciale di
ampliamento.
3. Gli accordi di programma di cui all’articolo 26, comma 1,
lettere a) e b) della legge regionale sono soggetti alle valutazioni di
compatibilità e sostenibilità di cui all’
articolo 4.
4. L’accordo di programma deve necessariamente contenere il
consenso del comune nel quale ricade l’intervento e della Regione.
E’ necessario altresì il consenso della Provincia nel caso in
cui l’accordo di programma costituisca variante al piano
territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), nonché, ove
competente, nel caso in cui l’accordo di programma costituisca
variante al piano di assetto del territorio (PAT) o al piano di assetto
del territorio intercomunale (PATI); in caso di variante al PATI è
altresì necessario il consenso dei comuni interessati, laddove
prevista dalla legge e dai piani medesimi.
5. Gli accordi di programma in variante devono comunque rispettare le
norme in materia paesaggistica.
6. La domanda di autorizzazione commerciale riferita agli interventi di
rilevanza regionale di cui all’articolo 26 della legge regionale
(di seguito denominati “interventi di rilevanza regionale”)
è presentata al SUAP del comune competente per territorio che lo
trasmette immediatamente alla Regione e alla Provincia.
7. Per gli interventi di rilevanza regionale, nonché per gli
interventi oggetto di accordo di programma ai sensi delle vigenti
normative regionali, l’autorizzazione commerciale è
subordinata alla verifica dei criteri di cui all’articolo 4, ove
compatibili, ed è altresì subordinata all’acquisizione
del parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale competente
in materia di commercio.
8. Per gli interventi di rilevanza regionale di cui all’articolo
26, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale la conferenza di
servizi è indetta dalla struttura regionale competente in materia di
commercio. Per gli interventi di rilevanza regionale di cui
all’articolo 26, comma 1 lettere c), d) ed e) della legge regionale
la conferenza di servizi è indetta dalla struttura regionale
competente in materia di urbanistica e paesaggio.
9. L’accordo di programma è approvato con decreto del
Presidente della Giunta regionale, previa approvazione del relativo
schema da parte della Giunta medesima.
10. Il termine per la conclusione del procedimento relativo agli
interventi di rilevanza regionale è fissato in centottanta giorni
dalla data di presentazione della domanda e si applicano le disposizioni
in materia di conferenza di servizi in quanto compatibili. Il termine di
conclusione del procedimento può essere sospeso per un periodo non
superiore a 30 giorni nel caso in cui sia necessaria l’acquisizione
di documentazione integrativa.
Articolo 10 - Onere per la
sostenibilità territoriale e sociale
1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale il rilascio
dell'autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita ubicate
al di fuori dei centri storici è subordinato alla corresponsione di
un onere aggiuntivo calcolato nella misura del trenta per cento degli
oneri di urbanizzazione primaria calcolato dai comuni secondo la
disciplina vigente in materia e con riferimento alla superficie
interessata dall’intervento.
2. L'onere aggiuntivo di cui al comma 1 è finalizzato alla
rivitalizzazione del commercio nell' ambito dei centri storici e urbani
ed è corrisposto al Comune competente per territorio secondo la
seguente ripartizione:
a) 70 per cento è attribuito alla Regione;
b) 30 per cento è attribuito al Comune.
3. Il Comune, entro il termine di cinque giorni dal versamento dell'onere
di cui al comma 1 provvede alla corresponsione della relativa quota
regionale nell'apposito capitolo di bilancio previsto all'articolo 32
della legge regionale, secondo le modalità concordate con la
struttura regionale competente.
Articolo 11 - Criteri per la
redazione dello studio di impatto viabilistico
1. Le domande di autorizzazione commerciale relativa a medie strutture
con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e alle grandi
strutture di vendita, entrambe da ubicarsi al di fuori dal centro
storico, devono essere corredate di uno studio di impatto viabilistico i
cui esiti sono valutati dalla conferenza di servizi e, nel caso di
positivo riscontro, costituiscono presupposto al fine del rilascio
dell’autorizzazione commerciale.
2. Lo studio di impatto viabilistico è redatto secondo i seguenti
criteri di inquadramento territoriale:
a) Indicazione dell’ambito di ubicazione della struttura:
1) centro urbano;
2) al di fuori del centro urbano.
b) descrizione del bacino d’utenza della struttura;
c) stima dell’utenza potenziale a regime.
3. Nel caso di ubicazione delle strutture di vendita nel centro urbano,
ai fini della valutazione dell’impatto generato sul traffico
viabilistico il soggetto richiedente l’autorizzazione commerciale
deve sviluppare un’indagine sulle caratteristiche della
viabilità urbana (in conformità con il Piano Urbano del
Traffico), nonché dei flussi origine-destinazione, con la verifica
dei livelli di soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico, in
relazione alla tematica commerciale.
4. Nel caso di ubicazione delle strutture di vendita al di fuori del
centro urbano il soggetto richiedente l’autorizzazione commerciale
deve sviluppare un’indagine sulla rete viaria, sulle
caratteristiche dei flussi di traffico (matrice origine-destinazione) e
di attraversamento del contesto urbano, sull’accessibilità ai
vari ambiti urbani riconosciuti nello strumenti urbanistico vigente.
5. Ai fini delle indagini di cui ai commi 3 e 4 è necessario
allegare alla domanda di autorizzazione commerciale la seguente
documentazione:
a) Rete viaria: rappresentazione e descrizione della rete viaria
interessante l’ambito territoriale in cui è localizzata la
struttura (la rappresentazione dovrà avvenire mediante presentazione
di apposite tavole di adeguata grandezza)
b) Elaborazioni richieste:
1) descrizione della tratta stradale o delle tratte stradali interessate
dall’intervento per un raggio di almeno 1.000 metri ( 500 metri in
caso di medie strutture di vendita con superficie superiore a 1.500 metri
quadrati) rispetto ai punti di accesso e recesso, nonché descrizione
dell’area relativa agli incroci ed intersezioni più prossime e
degli eventuali caselli di autostrade o superstrade;
2) geometria della tratta o delle tratte stradali interessate dalla
struttura, con particolare riferimento alle seguenti caratteristiche:
• larghezza della carreggiata e delle corsie;
• pendenze longitudinali;
• tortuosità;
• intersezioni e vincoli (puntuali, laterali);
3) sintetica relazione concernente l’indagine e rappresentazione
dei flussi di traffico diurno per fasce orarie (08.00¸20.00) divise
per intervalli di 15 minuti delle giornate di venerdì e sabato, con
evidenziazione delle ore di punta mattinali e pomeridiane
(statisticamente 11.00¸12.00 e 17.00¸ 18.00); per le medie
strutture di vendita con superficie superiore a 1.500 metri quadrati
l’indagine di cui trattasi è richiesta nell’ipotesi di
apertura, ampliamento o trasferimento nei comuni con popolazione
superiore ai diecimila abitanti;
4) dimostrazione di ammissibilità degli accessi sulla viabilità
principale (direttamente o tramite viabilità secondaria o di
servizio appositamente realizzata), in relazione alla capacità
teorica della viabilità medesima di questa, tenuto conto dei livelli
di congestione esistenti e dei margini di capacità residua;
5) rappresentazione geometrica delle soluzioni viarie proposte e analisi
dell’impatto sulla circolazione in funzione delle soluzioni
adottate e delle prevedibili frequenze di rotazione della sosta, eseguiti
- secondo i principi della “Teoria e Tecnica della
Circolazione” - con modelli di assegnazione / simulazione dei
flussi, calcolo delle curve di deflusso e relativa previsione di livelli
di servizio, tempi d’attesa o lunghezza delle eventuali code;
6) analisi dettagliata dei nodi e delle intersezioni esistenti e di
progetto, effettuata con le modalità di cui al punto 5). Nel caso di
intersezioni semaforizzate dovranno essere rappresentati e ottimizzati i
cicli e le fasi semaforiche e dovranno essere formulate eventuali
proposte di adeguamento dell’impianto.1
Articolo 12 - Entrata in
vigore
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento regionale entrano in
vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) Regolamento approvato con
deliberazione della Giunta regionale 18 giugno 2013, n. 1047. Di seguito
si riportano le note esplicative pubblicate sul BUR in calce al presente
regolamento:
Note esplicative per lo studio di impatto di viabilità delle grandi
strutture di vendita
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni commerciali relative a grandi
strutture di vendita ubicate al di fuori del centro urbano,
l’indagine sui flussi di traffico della rete stradale sulla quale
andranno a confluire le correnti di traffico attratte dalla nuova
struttura o dalla modificazione proposta, comporterà un rilevamento
dei flussi veicolari nell’arco diurno 08.00¸20.00.
La rappresentazione va effettuata per fasce orarie con intervalli
suddivisi per 15 minuti, tenendo distinte le varie categorie di veicoli
(autovetture, mezzi commerciali, veicoli pesanti, bus).
I rilievi di traffico - qualora non disponibili in forma aggiornata ed
esaustiva presso gli enti proprietari delle strade - dovranno essere
effettuati o aggiornati sotto la direzione di tecnici abilitati e da
questi sottoscritti.
Le rilevazioni dovranno essere concordate con gli enti proprietari delle
strade, cui sarà inviata copia dei risultati (oltre a quella
allegata alla domanda presentata al Comune competente per territorio).
L’organizzazione della circolazione sulla rete viaria di afferenza
-viabilità principale e viabilità secondaria o di servizio
appositamente realizzata- dovrà tenere conto
dell’opportunità di distribuire su detta rete i flussi
veicolari generati/attratti dalle strutture commerciali, evitandone
l’immissione diretta sulla viabilità principale in situazioni
di criticità.
Va pertanto verificata la disponibilità di aree per la realizzazione
di eventuali allargamenti necessari alla costruzione di corsie
d’accumulo, incroci delivellati, rotatorie, ecc.
E’ altresì fatto l’obbligo al richiedente di accordarsi
con gli enti proprietari delle strade al fine di definire i rispettivi
oneri in ordine al miglioramento o adeguamento della viabilità.
Qualora gli accessi non possano che essere posizionati direttamente sulla
viabilità principale, per quanto possibile dovranno essere accorpati
ad altri contigui preesistenti mediante controstrade, sempre con
l’obbligo di adeguare le intersezioni.
Dette intersezioni vanno accuratamente studiate con idonei raccordi
delivellati o adeguate soluzioni alternative a raso, tali da garantire un
elevato/adeguato livello di servizio. In via di principio le immissioni
sulla viabilità principale (strade di primaria importanza) dovranno
avvenire mediante svincoli delivellati ove le condizioni del luogo lo
consentano.
Le geometrie delle soluzioni proposte per le intersezioni sono verificate
con studi e modelli di simulazione della circolazione/circuitazione dei
flussi veicolari previsti, e concordati con gli enti proprietari delle
strade. La stima dei flussi in entrata/uscita dalle grandi strutture deve
essere proporzionata alla frequenza della sosta per tipologia di vendita
(la media statistica per le grandi strutture di vendita è compresa
tra 60 e 90 min).
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni commerciali relative a grandi
strutture di vendita nei centri urbani l’organizzazione della
circolazione - pur assicurando l’accessibilità delle strutture
per il traffico specializzato - dovrà privilegiare la modalità
pedonale e dei mezzi pubblici, contribuendo a possibili interventi di
riqualificazione e sistemazione ambientale dei centri urbani medesimi.
Note esplicative per lo studio di impatto di viabilità delle medie
strutture di vendita:
Al fine del rilascio dell’autorizzazione relativa a medie strutture
di vendita con superficie superiore a 1.500 metri quadrati nei centri
urbani e negli ambiti al di fuori del centro urbano
l’organizzazione della circolazione sulla rete viaria di afferenza
-viabilità principale e viabilità secondaria- dovrà tenere
conto dell’opportunità di diluire su detta rete i flussi
veicolari generati, evitandone per quanto possibile- l’immissione
diretta sulla viabilità principale in situazioni di criticità.
E’ altresì fatto l’obbligo al richiedente di accordarsi
con gli enti proprietari delle strade al fine di definire i rispettivi
oneri in ordine al miglioramento/adeguamento della viabilità.
Qualora gli accessi non possano che essere posizionati direttamente sulla
viabilità principale, per quanto possibile dovranno essere accorpati
ad altri contigui preesistenti mediante controstrade, con l’obbligo
di adeguare le intersezioni.
La stima dei flussi in entrata/uscita dalle medie strutture deve essere
proporzionata alla frequenza della sosta per tipologia di vendita (la
media statistica è compresa tra 30 e 45 min).
Nei centri urbani, come evidenziato per le grandi strutture di vendita,
l’organizzazione della circolazione -pur assicurando
l’accessibilità delle strutture per il traffico specializzato-
dovrà privilegiare la modalità pedonale e dei mezzi pubblici,
contribuendo a possibili interventi di riqualificazione e sistemazione
ambientale dei centri storici medesimi.
(
2) In merito al computo delle
dotazioni di parcheggi per le attività di vendita esclusiva di merci
ingombranti a consegna differita, vedi ora quanto disposto
dall’art. 21 bis della
legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 .
SOMMARIO