Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 (BUR n. 110/2012)
Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 (BUR n. 110/2012) [sommario] [RTF]
PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE DI SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA, DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, DI MOBILITÀ, DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE E DI COMMERCIO ITINERANTE (1) (2)
CAPO I - Procedure urbanistiche
semplificate di sportello unico
per le attività produttive
Art. 1 - Finalità e oggetto.
1. Il presente capo, al fine di agevolare l’azione della pubblica
amministrazione con particolare riferimento all’attività di
impresa, detta procedure urbanistiche semplificate per il procedimento di
sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160
“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina
sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi
dell’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133”.
Art. 2 - Interventi di
edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento
urbanistico generale.
1. Non configurano variante allo strumento urbanistico generale e sono
soggetti al procedimento unico di cui all’articolo 7 del DPR
160/2010 i seguenti interventi:
a) ampliamenti di attività produttive che si rendono indispensabili
per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative
regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50 per cento
della superficie esistente e comunque non oltre 100 mq. di superficie
coperta;
b) modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai
sensi della normativa in materia di sportello unico per le attività
produttive, ferme restando le quantità volumetriche e/o di
superficie coperta approvate.
Art. 3 - Interventi di
edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico
generale.
1. Sono soggetti al procedimento unico di cui all’articolo 7 del
DPR 160/2010, previo parere del consiglio comunale, gli interventi che
comportano ampliamenti di attività produttive in difformità
dallo strumento urbanistico purché entro il limite massimo
dell’80 per cento del volume e/o della superficie netta/lorda
esistente e, comunque, in misura non superiore a 1.500 mq.. Nel caso in
cui l’ampliamento sia realizzato mediante il mutamento di
destinazione d’uso di fabbricati esistenti, gli stessi devono
essere situati all’interno del medesimo lotto sul quale insiste
l’attività da ampliare o, comunque, costituire con questa un
unico aggregato produttivo.
2. Il parere del consiglio comunale di cui al comma 1 deve essere reso
entro sessanta giorni dalla trasmissione dell’esito favorevole
della conferenza di servizi o dell’istruttoria del responsabile
SUAP, decorsi inutilmente i quali si intende reso in senso
positivo.
3. Il limite massimo di ampliamento previsto dal comma 1, può essere
conseguito anche con più interventi purché il limite di 1.500
mq non sia complessivamente superato.
Art. 4 - Interventi di
edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale.
(3)
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, qualora il progetto
relativo agli impianti produttivi non risulti conforme allo strumento
urbanistico generale si applica, l’articolo 8 del DPR 160/2010,
integrato dalle disposizioni del presente articolo.
2. Ai fini di cui al comma 1 il responsabile SUAP, entro 30 giorni dalla
richiesta da parte dell’interessato, convoca in seduta pubblica la
conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento
amministrativo” e successive modificazioni, e alle altre normative
di settore.
3. Alla conferenza di servizi sono invitate tutte le amministrazioni
coinvolte nel procedimento e deve essere acquisito il consenso
dell’ente competente alla approvazione della variante allo
strumento urbanistico generale ai sensi della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio” e successive modificazioni. In caso di variante al piano
di assetto del territorio intercomunale (PATI), fermo restando quanto
previsto dall’ultimo periodo del comma 6, in sede di conferenza di
servizi va, altresì, acquisito il parere non vincolante dei comuni
ricompresi nel PATI medesimo.
4. La conferenza di servizi, nell’ambito dei procedimenti
autorizzatori, qualora necessario, valuta la sostenibilità
ambientale degli interventi, tenendo conto dell'esigenza di
razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
5. La determinazione della conferenza di servizi relativa alla variazione
dello strumento urbanistico generale e tutti i documenti allegati,
comprensivi del progetto completo in ogni suo elemento, sono depositati
presso la segreteria del comune per dieci giorni. Dell'avvenuto deposito
è dato avviso sull'albo pretorio e nel sito internet del comune, il
quale può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta
opportuna; entro i successivi venti giorni chiunque può presentare
osservazioni.
6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per proporre
osservazioni, il consiglio comunale delibera sulla variante, decidendo
anche sulle osservazioni presentate. La determinazione favorevole del
consiglio comunale di approvazione della variante viene trasmessa al
responsabile SUAP ai fini della conclusione del procedimento. In caso di
variante al PATI, l’approvazione è effettuata dal comune sul
cui territorio ricade l’intervento, fermo restando quanto previsto
dal comma 3.
7. La variante decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati
entro sedici mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga,
concessa con provvedimento motivato del consiglio comunale per fatti
sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente
l’intervento. La proroga per l’inizio dei lavori non può
essere superiore a dodici mesi e la relativa richiesta deve essere
presentata prima della scadenza del termine per l’inizio dei
lavori.
Art. 4 bis - Eccellenze
Produttive. (4)
1. Le attività produttive cui siano riconosciute caratteristiche di
“eccellenza” ai sensi del presente articolo, possono
ampliarsi anche in deroga ai limiti stabiliti dai PTCP, dai PAT e PATI,
nel rispetto delle specificità territoriali e ambientali.
2. I parametri e le caratteristiche di “eccellenza” di cui al
comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale in ragione del valore
strategico sovra comunale e dell’influenza sul sistema sociale e
territoriale dell’impresa richiedente, nonché sulla base dei
seguenti criteri:
a) valore della produzione;
b) numero dei lavoratori dipendenti;
c) entità degli investimenti su ricerca e innovazione;
d) presenza di sistemi di gestione per la qualità, ambiente,
sicurezza o altre certificazioni di prodotto o processo.
3. La valutazione di eccellenza è assegnata da una commissione
regionale la cui composizione è stabilita dalla Giunta che provvede,
altresì, a definire i termini, non superiori a venti giorni, e le
modalità per ottenere il riconoscimento.
4. Le aziende riconosciute di eccellenza ai sensi del comma 3 sono
considerate di rilievo sovra comunale anche ai fini
dell’applicazione dell’
articolo 13, comma 1,
lettera f), della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
5. Alle richieste di ampliamento di cui al comma 1 si applicano le
procedure previste dall’articolo 4 ed i termini ivi previsti sono
ridotti della metà.
6. Le istanze di ampliamento degli edifici produttivi possono comportare
anche la parziale modifica e definizione di specifici parametri edilizi
in variante agli strumenti urbanistici comunali, quali indici di
copertura, altezze e distanze, in correlazione alle esigenze
dell’azienda, previo parere favorevole del Comune e nel rispetto
della normativa statale e regionale vigente.
7. L’istanza di ampliamento è corredata, oltre che dai
specifici elaborati progettuali richiesti ai sensi della normativa
vigente, anche della seguente documentazione:
a) certificazione dell’esistenza da almeno cinque anni in uno
specifico territorio dell’attività produttiva
dell’impresa richiedente;
b) certificazione di eccellenza attribuita all’azienda ai sensi del
comma 3;
c) dettagliato piano di investimento aziendale, che evidenzi le
necessità delle nuove superfici coperte e scoperte e la ricaduta
occupazionale nel territorio di appartenenza;
d) previsione di adeguate misure di mitigazione ambientale, idraulica e
di contenimento energetico, anche mediante l’utilizzo di fonti di
energia rinnovabili.
Art. 5 - Convenzione.
1. La realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 è
subordinata alla stipula di una convenzione con il comune nella quale
sono definiti le modalità ed i criteri di intervento ed, in
particolare, le eventuali opere di urbanizzazione e mitigazione
necessarie od ulteriori rispetto a quelle esistenti ai fini di un idoneo
inserimento dell’intervento nel contesto territoriale.
2. Per gli interventi di cui all’articolo 3, la convenzione deve
anche prevedere il divieto per due anni, a far data dal rilascio del
certificato di agibilità, di mutamento di destinazione d’uso e
di frazionamento in più unità immobiliari degli immobili
destinati all’attività produttiva; a tali fini è
istituito a cura e spese del richiedente un vincolo trascritto presso la
conservatoria dei registri immobiliari.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, adotta, sentita la commissione consiliare
competente, le linee guida e i criteri per l’omogenea redazione
della convenzione di cui al presente articolo.
Art. 6 - Elenchi e
monitoraggio.
1. A fini conoscitivi i comuni istituiscono ed aggiornano un apposito
elenco degli interventi autorizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4,
indicando, per ciascun tipo di intervento, il volume o la superficie
autorizzati.
2. L’elenco di cui al comma 1 è trasmesso alla Giunta
regionale, ai fini del monitoraggio sull’attuazione della presente
normativa.
[Art. 6 bis. - Disposizioni per l’applicazione delle
procedure di sportello unico per le attività produttive.
(5)(6)
1. Nelle procedure relative allo sportello unico per le attività
produttive di cui al DPR 160/2010, decorsi inutilmente i termini fissati
dall’articolo 7, commi 1 e 2, del medesimo decreto, senza che il
responsabile del procedimento presso la struttura dello sportello unico
comunale o intercomunale abbia comunicato al richiedente il provvedimento
conclusivo, ovvero abbia attivato la conferenza di servizi di cui
all’articolo 7, comma 3, il richiedente può presentare istanza
alla struttura provinciale o della Città metropolitana competente in
materia di sportello unico per le imprese affinché, entro quindici
giorni dalla richiesta, convochi una conferenza di servizi finalizzata ad
individuare le modalità per l’eventuale prosecuzione del
procedimento. Le medesime procedure si applicano nell’ipotesi in
cui, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del DPR 160/2010, non sia
stato comunicato l’avvio della conferenza dei servizi entro i
termini dell’articolo 7, comma 1.]
Art. 7 - Norme
transitorie.
1. Alle istanze presentate al SUAP prima dell’entrata in vigore
della presente legge si applica la disciplina previgente, salvo che il
richiedente, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, non faccia richiesta al responsabile SUAP di applicazione
della normativa recata dal presente capo.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo si applica il
DPR 160/2010.
Art. 8 - Abrogazioni.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, sono abrogati il
comma 7 bis 2 dell’articolo 48 della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , i
commi 4, 5 e 6 dell’articolo 7 della
legge regionale 26 giugno 2008, n. 4
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato
alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi
e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità
e infrastrutture”, l’articolo 2 della
legge regionale 10 agosto 2006, n.
18 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa -
collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica,
cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali
protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e
trasporti a fune” e il comma 3 dell’articolo 2 della
legge regionale 2
dicembre 2005, n. 23 “Disposizioni per l'applicazione della
legislazione urbanistica regionale e modifiche alla
legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio” ”.
CAPO II - Disposizioni in materia
urbanistica, di edilizia residenziale pubblica,
di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante
Art. 9 - Modifica dell’articolo 44 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio” e successive modificazioni.
1. Alla fine del comma 3 bis dell’
articolo 44 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni è aggiunta la
seguente frase:
“La deroga al comma 3 è, altresì,
consentita per coloro che sono stati ammessi alle agevolazioni previste
per i giovani in agricoltura gestite dall’Istituto di servizi per
il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nel caso in cui l’Agenzia
veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) di cui alla legge regionale 9 novembre
2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i
pagamenti in agricoltura” certifichi l’esistenza di un piano
aziendale che soddisfi le caratteristiche previste al comma
3.”.
Art. 10 - Modifica
dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio” e successive modificazioni.
Art. 11 - Modifica
dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio” e successive modificazioni.
Art. 12 - Disposizioni
transitorie in materia di applicazione dell’articolo 48 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio” e successive modificazioni.
Art. 13 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10
“Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive
modificazioni.
Art. 14 - Modifica dell’articolo 37, comma 4
della legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione
del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni e
disposizioni transitorie in materia di convalida del titolo di viaggio
per gli utenti del trasporto pubblico locale.
Art. 15 - Modifica
dell’articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2012, n. 3
“Modifica della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11
“Disposizioni in materia di attività di trasporto di
viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e
modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
“Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”
” e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente
e di servizi atipici”.
[Art. 16 - Modifica
dell’articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e
successive modificazioni. (13)
Art. 17 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Note
(
1) Con sentenza n. 49/2014 (G.U.
1ª serie speciale n. 13/2014) la Corte costituzionale ha dichiarato
inammissibile per insanabile genericità la questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 4 e quella relativa
all’articolo 16, che modifica l’articolo 48-bis della
legge regionale 4
novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di turismo” per contrasto con i principi di tutela della
concorrenza di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno.
(2) Con ricorso n.
102/2019 (G.U. 1ª prima serie speciale n. 45/2019) il Governo ha
impugnato innanzi alla Corte Costituzionale l’articolo 20 della
legge regionale 25
luglio 2019, n. 29 (Legge regionale di adeguamento ordinamentale) che
ha inserito, nella legge regionale n. 55 del 31 dicembre 2012
l’articolo 6 bis, contenente Procedure urbanistiche semplificate di
sportello unico per le attività produttive. In particolare
l’impugnativa del governo ravvede un contrasto con l'art. 7, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, ai sensi
del quale, scaduto il termine stabilito per la conclusione del
procedimento davanti allo sportello unico, ovvero in caso di mancato
ricorso alla conferenza di servizi, si applica la regola del
«silenzio assenso», con conseguente violazione dell'art.117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, che assegna allo Stato la
competenza legislativa esclusiva in materia di determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale nonchè con
il secondo comma, lettera e) del medesimo art. 117, della Costituzione,
che assegna allo Stato la competenza in materia di tutela della
concorrenza. Con sentenza n. 247 del 2020 (G.U. 1ª serie speciale n.
49/2020), la Corte Costituzionale ha riconosciuto la fondatezza delle
questioni sollevate dal Governo ed ha dichiarato
l’illegittimità dell’art. 6 bis , riconoscendo che la
norma incide in modo sostanziale sul procedimento, aggravandolo, e
compromettendo le finalità di semplificazione ed efficienza del
procedimento, con conseguente violazione della competenza esclusiva dello
Stato in materia di concorrenza e di livelli essenziali delle
prestazioni.
(
3) Con sentenza n. 49/2014 (G.U.
1ª serie speciale n. 13/2014) la Corte costituzionale ha dichiarato
inammissibile per insanabile genericità la questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 4.
(
4) Articolo aggiunto da comma 1
art. 67 della
legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 30 . Il comma 2 del medesimo art. 67
dispone che: “2. L’articolo 4 bis della
legge regionale 31 dicembre 2012, n.
55 , come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica
alle attività produttive esistenti da almeno cinque anni alla data
di entrata in vigore della presente legge.”
(
5) Articolo inserito da comma 1
art. 20
legge
regionale 25 luglio 2019, n. 29 .
(
6) Con ricorso n. 102/2019 (G.U.
1ª prima serie speciale n. 45/2019) il Governo ha impugnato innanzi
alla Corte Costituzionale l’articolo 20 della
legge regionale 25 luglio 2019, n.
29 (Legge regionale di adeguamento ordinamentale) che ha inserito,
nella
legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 55 , l’articolo 6 bis,
contenente “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico
per le attività produttive”. In particolare
l’impugnativa del governo ravvede un contrasto con l'articolo 7,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, ai
sensi del quale, scaduto il termine stabilito per la conclusione del
procedimento davanti allo sportello unico, ovvero in caso di mancato
ricorso alla conferenza di servizi, si applica la regola del
«silenzio assenso», con conseguente violazione
dell'articolo117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che
assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale nonchè con il secondo comma, lettera e) del
medesimo articolo 117, della Costituzione, che assegna allo Stato la
competenza in materia di tutela della concorrenza. Con sentenza n. 247
del 2020 (G.U. 1ª serie speciale n. 49/2020), la Corte
Costituzionale ha riconosciuto la fondatezza delle questioni sollevate
dal Governo ed ha dichiarato l’illegittimità
dell’articolo 6bis, in quanto incide in modo sostanziale sul
procedimento, aggravandolo e compromettendone la semplificazione e
l’efficienza, con conseguente violazione delle competenze esclusive
dello Stato in materia di concorrenza e di livelli essenziali delle
prestazioni.
(
7) Testo riportato
all’art. 44
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(
8) Testo riportato
all’art. 48
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(
9) Articolo abrogato da comma 3
art. 20 della
legge
regionale 29 novembre 2013, n. 32 .
(
10) Articolo abrogato da
lett. b) comma 1 art. 54
legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 ,
fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 della medesima legge. In
precedenza il testo è stato riportato alla lett. a) comma 1
dell’art. 2
legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 .
(
11) Comma abrogato da comma 1
art. 25
legge
regionale 25 luglio 2019, n. 29 .
(
12) Comma abrogato da comma 1
art. 25
legge
regionale 25 luglio 2019, n. 29 .
(
13) Con sentenza n. 49/2014
(G.U. 1ª serie speciale n. 13/2014) la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
16, che modifica l’articolo 48-bis della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” per
contrasto con i principi di tutela della concorrenza di cui
all’articolo 19 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno”.
(
14) Testo riportato
all’art. 48 bis della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
(
15) Testo riportato al comma
5 dell’art. 48 bis della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
SOMMARIO
-
Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55
(BUR n. 110/2012)
-
PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE DI
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DISPOSIZIONI IN
MATERIA URBANISTICA, DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, DI
MOBILITÀ, DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E DI COMMERCIO ITINERANTE (1)
(2)
-
-
CAPO I - Procedure urbanistiche
semplificate di sportello unico
-
per le attività
produttive
-
-
CAPO II - Disposizioni in materia
urbanistica, di edilizia residenziale pubblica,
-
di mobilità, di noleggio con
conducente e di commercio itinerante
-
-
Art. 9 - Modifica
dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio” e successive modificazioni.
-
Art. 10 - Modifica
dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio” e successive modificazioni.
-
Art. 11 - Modifica
dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio” e successive modificazioni.
-
Art. 12 - Disposizioni
transitorie in materia di applicazione dell’articolo 48
della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio” e successive modificazioni.
-
Art. 13 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n.
10 “Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei
canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e
successive modificazioni.
-
Art. 14 - Modifica
dell’articolo 37, comma 4 della legge regionale 30 ottobre
1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del
trasporto pubblico locale” e successive modificazioni e
disposizioni transitorie in materia di convalida del titolo di
viaggio per gli utenti del trasporto pubblico locale.
-
Art. 15 - Modifica
dell’articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2012, n.
3 “Modifica della legge regionale 3 aprile 2009, n.
11 “Disposizioni in materia di attività di
trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di
autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della
legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed
organizzazione del trasporto pubblico locale” ” e
disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente
e di servizi atipici”.
-
[Art. 16 - Modifica
dell’articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n.
33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo” e successive modificazioni. (13)
-
Art. 17 - Entrata in
vigore.