Legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 (BUR n. 62/2008)
Legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 (BUR n. 62/2008) [sommario] [RTF]
NORME PER ORIENTARE E SOSTENERE IL CONSUMO DEI PRODOTTI A CHILOMETRO
ZERO (1)
Art. 1 - Finalità e
definizioni. (2)
1. La Regione promuove la valorizzazione qualitativa dei prodotti a
chilometri zero (
3), favorendone
il consumo e la commercializzazione, garantendo ai consumatori una
maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un’adeguata
informazione ai consumatori sull’origine e le specificità di
tali prodotti.
2. A tal fine, la Regione, anche allo scopo di garantire una maggiore
sostenibilità ambientale, con la presente legge disciplina
interventi per:
a) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed
etichettatura dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura,
(
4) freschi e trasformati
attraverso idonea attività di controllo anche con l’utilizzo
di strumenti tecnologici a tutela del consumatore;
b) valorizzare il consumo di prodotti a chilometri zero (
5) anche attraverso iniziative di educazione
alimentare (
6);
c) incentivare l’impiego da parte dei gestori dei servizi di
ristorazione collettiva pubblica di prodotti a chilometri zero (
7) nella preparazione dei pasti;
d) favorire l’incremento della vendita diretta di prodotti a
chilometri zero (
8) da parte dei
produttori;
e) sostenere l’impiego di prodotti a chilometri zero (
9) da parte delle imprese esercenti
attività di ristorazione od ospitalità nell’ambito del
territorio regionale.
3. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) "Legge": la legge 17 maggio 2022, n. 61 "Norme per la valorizzazione e
la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di
quelli provenienti da filiera corta";
b) “Decreto”: il decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020 “Criteri
ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura
di derrate alimentari”;
c) “prodotti a chilometro zero”: i prodotti agricoli, della
pesca, dell’acquacoltura e alimentari destinati
all’alimentazione umana che soddisfano la definizione di
“chilometro zero”, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)
della Legge o per i quali dalla produzione fino alla distribuzione è
dimostrato un ridotto apporto di emissioni di gas a effetto serra (GHG)
rispetto ad altri prodotti equivalenti presenti sul mercato;
d) “ristorazione collettiva”: i servizi di ristorazione
scolastica e i servizi di ristorazione per gli uffici, per le
università, le caserme, le strutture ospedaliere, assistenziali,
socio-sanitarie e detentive.” (
10)
4. I prodotti ortofrutticoli destinati al consumo allo stato fresco che
soddisfano la definizione di cui al comma 3, lettera c) sono posti in
vendita o consegnati per il consumo o per la preparazione dei pasti nelle
attività di ristorazione collettiva secondo il calendario di
stagionalità di cui all’allegato A dell’allegato 1 del
Decreto o il calendario regionale. (
11)
5. La Giunta regionale definisce, entro un anno dall’entrata in
vigore della presente legge, le soglie di riferimento relative alla
produzione di GHG nonché il modello di calcolo delle stesse.
Art. 2 - Utilizzo dei prodotti
a chilometro zero nei servizi di ristorazione collettiva. (12)
1. Le stazioni appaltanti assicurano, nei bandi di gara per gli appalti
pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla
ristorazione collettiva, il rispetto, in particolare, di quanto previsto
dall'articolo 95 e dall'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive
modificazioni nonché il rispetto dei criteri ambientali minimi
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 10 marzo 2020.
2. Per l'aggiudicazione dei servizi e delle forniture di cui al presente
articolo, il punteggio per l'utilizzo dei prodotti a chilometro zero
è definito in proporzione al rapporto fra utilizzo dei prodotti a
chilometro zero e prodotti utilizzati nell'appalto.
3. L'utilizzazione dei prodotti a chilometro zero nella preparazione dei
pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva,
nonché l'origine dei prodotti, devono risultare espressamente
attraverso l'impiego di idonei strumenti di informazione a beneficio
degli utenti dei servizi.
4. L'approvvigionamento dei prodotti a chilometro zero deve essere
documentato da fatture di acquisto che riportino l'indicazione della
origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.
Art. 3 - Disposizioni in
materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.
(13)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 della Legge, (
14) i comuni, nel caso di apertura di
nuovi mercati al dettaglio su aree pubbliche o di potenziamento di quelli
già attivi, riservano agli imprenditori agricoli esercenti la
vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo a norma dell’articolo 7 della
legge 5 marzo 2001, n. 57”, almeno il 15 per cento del totale dei
nuovi posteggi. (
15)
1 bis. I comuni riservano almeno un terzo dei posteggi riservati agli
imprenditori agricoli ai sensi del comma 1 ai soggetti esercenti la
vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale,
ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’
articolo 6 della
legge regionale 28
giugno 2013, n. 14 “Disposizioni in materia di agricoltura
sociale.”.
1 ter. Qualora i posteggi riservati agli imprenditori agricoli ai sensi
dei commi 1 e 1 bis rimangano disponibili per più di dodici mesi
consecutivi, nonché in caso di presenza di mercati riservati agli
imprenditori agricoli nel territorio comunale istituiti ai sensi del
decreto del Ministero dello politiche agricole, alimentari e forestali 20
novembre 2007 “Attuazione dell’articolo 1, comma 1065, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all’esercizio
della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli” ovvero
ai sensi della presente legge (
16) , il comune può definire la riserva in funzione del
numero di richieste di assegnazione pervenute. (
17)
2. Al fine di favorire l’acquisto dei prodotti a chilometri zero
(
18) e di assicurare un’adeguata informazione ai
consumatori sulle specificità degli stessi prodotti, i comuni,
nell’ambito del proprio territorio e del proprio piano per il
commercio, destinano aree per la realizzazione di mercati degli
agricoltori, riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in deroga
alla
legge
regionale 6 aprile 2001, n. 10 .
Art. 4 - Promozione
dell’utilizzo di prodotti a chilometri zero. (19)
1. Alle imprese esercenti attività di ristorazione, ospitalità
e vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che,
nell’ambito degli acquisti di prodotti agricoli, ittici e
alimentari (
20) effettuati
nel corso dell’anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento,
in termini di valore, di prodotti a chilometri zero (
21), viene assegnato, al fine di
pubblicizzarne l’attività, un apposito logo da collocare
all’esterno dell’esercizio e utilizzabile
nell’attività promozionale.
2. L’approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1, nella
percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di
acquisto che devono riportare l’indicazione dell’origine,
natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.
3. Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito elenco
regionale. (
22)
4. La Giunta regionale definisce le caratteristiche e le modalità di
utilizzo del logo, le modalità di gestione dell’elenco
regionale di cui al comma 3 (
23) e, nell’ambio del programma di promozione delle
produzioni del settore primario di cui alla
legge regionale 14 marzo 1980, n. 16
“Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali
di promozione economica” e tenuto conto dei programmi annuali di
cui alla
legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 48 “Disciplina delle
attività regionali in materia di promozione economica e
internazionalizzazione delle imprese venete” (
24) , le
specifiche iniziative di valorizzazione dei prodotti a chilometro zero
(
25), anche a valere per gli
ambiti dei distretti del cibo di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (
26) .
Art. 5 - Disposizioni in
materia di commercio dei prodotti a chilometri zero. (27)
1. Nelle strutture di vendita di cui alla
legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50
“Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione
del Veneto” (
28) a
esclusione degli esercizi di vicinato, ove vengano messi in vendita
prodotti a chilometri zero (
29), sono previsti appositi ed esclusivi spazi ad essi
destinati. (
30)
Art. 6 - Attività di
controllo e sanzioni.
1. La Regione, le province ed i comuni, nell’ambito delle proprie
competenze, esercitano i controlli per l’accertamento delle
infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Per l’esercizio delle attività di cui al comma 1, le
amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia
amministrativa locale, anche attraverso l’istituzione
nell’ambito degli stessi organi, di appositi gruppi di intervento.
3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità di cui al decreto
del Ministero delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2005 in
materia di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e dei
prodotti trasformati, la Regione si avvale degli organi di polizia
amministrativa locale.
Art. 6 bis - Attività
informative e di promozione del consumo di prodotti a chilometro zero
negli istituti del sistema educativo veneto. (31)
1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare intese, protocolli
e ogni forma di accordo con l’Ufficio scolastico regionale al fine
di svolgere, negli istituti del sistema educativo di cui alla
legge regionale 31 marzo
2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”,
attività informative e per promuovere l’utilizzo dei prodotti
a chilometro zero.
2. In particolare ai sensi dell’articolo 8, comma 16-quinquies del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 “Disposizioni urgenti per
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute”, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n.
189, la Giunta regionale, al fine di incentivare il consumo di prodotti
vegetali freschi promuove iniziative per favorire la distribuzione di
frutta fresca a chilometro zero negli istituti scolastici, in particolare
in buste monoporzioni e mediante distributori automatici.
3. La Giunta regionale promuove altresì iniziative per favorire la
distribuzione di frutta fresca a chilometro zero nelle strutture
sanitarie e socio-sanitarie in conformità alla normativa vigente.
Art. 6 ter - Osservatorio
regionale per la promozione dell’utilizzo dei prodotti a chilometro
zero. (32)
1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia
di agricoltura, l’Osservatorio regionale per la promozione
dell’utilizzo dei prodotti a chilometro zero, di seguito denominato
“Osservatorio”.
2. L’Osservatorio supporta, su richiesta, la Giunta regionale:
a) nella formulazione di pareri e proposte in materia di diffusione
dell’utilizzo dei prodotti a chilometro zero;
b) nel monitoraggio ed elaborazione delle informazioni nonché nella
stesura di dossier, report e statistiche relativamente
all’andamento della offerta ed utilizzo dei prodotti a chilometro
zero;
c) nella promozione di progetti educativi finalizzati ad iniziative di
educazione alimentare rivolti alle scuole di ogni ordine e grado,
proponendo la conoscenza diretta dei luoghi e delle modalità di
produzione dei prodotti a chilometro zero.
3. L’Osservatorio è nominato dalla Giunta regionale, resta in
carica per la durata della legislatura ed è composto:
a) dai dirigenti responsabili, o loro delegati, delle strutture regionali
competenti in materia di agricoltura e formazione;
b) dai rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti nel
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro in rappresentanza
dei lavoratori autonomi agricoli e delle imprese agricole;
c) previa intesa, da un rappresentante dell’Ufficio scolastico
regionale.
4. Le funzioni di presidenza e di segreteria sono affidate alla struttura
regionale competente in materia di agricoltura.
5. La partecipazione all’Osservatorio non dà luogo alla
corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o
rimborsi di spese comunque denominati.
Art. 7 - Parere comunitario
di compatibilità.
Note
(
1) Titolo modificato da comma 1
art. 1
legge
regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che ha sostituito le parole:
"prodotti agricoli a chilometri zero" con le seguenti: "prodotti a
chilometro zero". In precedenza titolo sostituito da art. 1, della
legge regionale 22
gennaio 2010, n. 3 .
(
2) Articolo così sostituito
da art. 2, della
legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3 .
(
3) Comma modificato da comma 1
art. 2 della
legge
regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che ha sostituito le parole "delle
produzioni agricole a "chilometri zero"", con le seguenti: "prodotti a
chilometro zero".
(
4) Lettera modificata da comma 2
art. 2 della
legge
regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che inserisce dopo la parola:
"agricoli" le seguenti: ", della pesca e dell'acquacoltura,".
(
5) Lettera modificata da comma 2
art. 1 della
legge
regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che ha sostituito ovunque nel testo
della legge le parole: "prodotti agricoli a "chilometri zero"", con le
seguenti: "prodotti a chilometro zero".
(
6) Lettera modificata da comma 3
art. 2 della
legge
regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che ha aggiunto in fine le seguenti
parole: "anche attraverso iniziative di educazione alimentare".
(
7) Lettera modificata da comma 2
art. 1 della
legge
regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che ha sostituito ovunque nel testo
della legge le parole: "prodotti agricoli a "chilometri zero"", con le
seguenti: "prodotti a chilometro zero".
(
8) Lettera modificata da comma 2
art. 1 della
legge
regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che ha sostituito ovunque nel testo
della legge le parole: "prodotti agricoli a "chilometri zero"", con le
seguenti: "prodotti a chilometro zero".
(
9) Lettera modificata da comma 2
art. 1 della
legge
regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che ha sostituito ovunque nel testo
della legge le parole: "prodotti agricoli a "chilometri zero"", con le
seguenti: "prodotti a chilometro zero".
(
10) Comma inserito da comma 4
art. 2 della
legge
regionale 26 gennaio 2023, n. 1 .
(
11) Comma inserito da comma 5
art. 2 della
legge
regionale 26 gennaio 2023, n. 1 .
(
12) Articolo sostituito da
comma 1 art. 3 della
legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 .
In precedenza sostituito da art. 3, della
legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3 .
(
13) Articolo così
sostituito da art. 4, della
legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3 .
(
14) Comma modificato da comma
1 art. 4 che all’inizio del comma aggiunge le parole: “Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 4 della Legge,”.
(
15) Comma così
sostituito da comma 1 art. 48
legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 .
(
16) Comma modificato da comma
2 art. 4 della
legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che
ha sostituito le parole: “29 novembre 2007 ovvero ai sensi della
legge regionale 25
luglio 2008, n. 7 e successive modifiche e integrazioni” con le
seguenti: “20 novembre 2007 “Attuazione dell’articolo
1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati
riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli
imprenditori agricoli” ovvero ai sensi della presente legge”.
(
17) Commi 1 bis e 1 ter
inseriti da comma 2 art. 48
legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 .
(
18) Comma modificato da comma
2 art. 1 della
legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che
ha sostituito ovunque nel testo della legge le parole: "prodotti agricoli
a "chilometri zero"", con le seguenti: "prodotti a chilometro zero".
(
19) Rubrica modificata da
comma 2 art. 1 della
legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che
ha sostituito ovunque nel testo della legge le parole: "prodotti agricoli
a "chilometri zero"", con le seguenti: "prodotti a chilometro zero". In
precedenza sostituito da art. 5, della
legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3 .
(
20) Comma modificato da comma
1 art. 5 della
legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che
ha inserito dopo le parole: “nell’ambito degli acquisti di
prodotti agricoli” le seguenti: “, ittici e
alimentari”.
(
21) Comma modificato da comma
2 art. 1 della
legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che
ha sostituito ovunque nel testo della legge le parole: "prodotti agricoli
a "chilometri zero"", con le seguenti: "prodotti a chilometro zero".
(
22) Comma modificato da comma
2 art. 5 della
legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che
ha sostituito le parole: "circuito regionale veicolato nell'ambito delle
attività promozionali della Regione Veneto" con le seguenti: "elenco
regionale".
(
23) Comma modificato da lett.
a) comma 3 art. 5 della
legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che
ha inserito dopo le parole: "utilizzo del logo" le seguenti: ", le
modalità di gestione dell’elenco regionale di cui al comma 3".
(
24) Comma modificato da lett.
c) comma 3 art. 5 della
legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che
ha inserito dopo le parole: “promozione economica” le
seguenti: “e tenuto conto dei programmi annuali di cui alla
legge regionale 29
dicembre 2017, n. 48 “Disciplina delle attività regionali
in materia di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese
venete””;
(
25) Comma modificato da lett.
b) comma 3 art. 5 della
legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che
ha sostituito le parole: “delle produzioni agricole a chilometro
zero” con le seguenti: “dei prodotti a chilometro
zero”;
(
26) Comma modificato da lett.
d) comma 3 art. 5 della
legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che
ha inserito alla fine del comma le seguenti parole: “, anche a
valere per gli ambiti dei distretti del cibo di cui all’articolo 13
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228”.
(
27) Rubrica modificata da
comma 2 art. 1 della
legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che
ha sostituito ovunque nel testo della legge le parole: "prodotti agricoli
a "chilometri zero"", con le seguenti: "prodotti a chilometro zero".
(
28) Comma modificato da comma
1 art. 6 che ha sostituito le parole “13 agosto 2004, n. 15
“Norme di programmazione per l’insediamento di attività
commerciali nel Veneto”” con le seguenti: “28 dicembre
2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale
nella Regione del Veneto””.
(
29) Comma modificato da comma
2 art. 1 della
legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 che
ha sostituito ovunque nel testo della legge le parole: "prodotti agricoli
a "chilometri zero"", con le seguenti: "prodotti a chilometro zero".
(
30) Articolo così
sostituito da art. 6, della
legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3 .
Il comma 2 dell’art. 6 prevede che le strutture di vendita già
esistenti all’entrata in vigore della
legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3 si
adeguano, entro due anni dall’entrata in vigore della medesima
legge regionale 22
gennaio 2010, n. 3 , all’obbligo di destinare appositi ed
esclusivi spazi per la messa in vendita di prodotti agricoli a chilometri
zero.
(
31) Articolo inserito da
comma 1 art. 7 della
legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 .
(
32) Articolo inserito da
comma 1 art. 8 della
legge regionale 26 gennaio 2023, n. 1 .
(
33) Articolo abrogato da art.
7, della
legge
regionale 22 gennaio 2010, n. 3 .
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