Legge regionale 8 agosto 2014, n. 26 (BUR n. 79/2014)
Legge regionale 8 agosto 2014, n. 26 (BUR n. 79/2014) [sommario] [RTF]
ISTITUZIONE DELLA BANCA DELLA TERRA VENETA
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, al fine di valorizzare il proprio patrimonio
agricolo e le altre superfici agricole del territorio regionale,
istituisce la banca della terra veneta.
2. La Regione del Veneto, coerentemente con la tutela degli interessi
sociali, economici e ambientali delle comunità locali, valorizza le
terre agricole incolte o abbandonate, al fine di contenere il degrado
ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici,
limitare gli incendi boschivi, favorire l’ottimale assetto del
territorio attraverso lo svolgimento delle attività agricole
nonché favorire l’insediamento di giovani imprenditori
agricoli.
3. Ai fini della promozione delle finalità di cui al presente
articolo, la Regione individua come prioritari i seguenti obiettivi:
a) reinsediamento produttivo e occupazionale nelle aree agricole;
b) sviluppo di interventi e servizi a sostegno del welfare locale;
c) valorizzazione e commercializzazione delle produzioni locali.
Art. 2 - Banca della terra
veneta. (1) (2)
1. La banca della terra veneta contiene un inventario completo e
aggiornato dell’offerta dei terreni suscettibili di coltivazione e
delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili
per operazioni di assegnazione, comprensivo di beni:
a) privati o pubblici dichiarati temporaneamente disponibili ai sensi
dell’articolo 4;
b) i cui proprietari o aventi causa abbiano segnalato alla Regione la
disponibilità a cederne la conduzione a terzi;
c) confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi
dell’articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” ed
oggetto delle azioni di cui all’
articolo 12 della
legge regionale 28
dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione coordinata
delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine
organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione
della cultura della legalità e della cittadinanza
responsabile”.
2. La banca della terra veneta è gestita tramite il sistema
informativo del settore primario di cui all’
articolo 10 della
legge regionale 12
dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura”.
3. La base dati informatica è accessibile al pubblico e aggiornata
periodicamente, inserendo le coordinate catastali e le eventuali
ulteriori informazioni concernenti le particelle disponibili.
4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, disciplina il funzionamento della banca
della terra veneta, previo parere della commissione consiliare
competente.
5. Per i soli terreni di proprietà pubblica, appartenenti al demanio
regionale, concessi in gestione a Veneto Agricoltura, la stessa
formulerà alla Giunta regionale, entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, l’elenco dei
terreni che possono essere assegnati.
Art. 3 - Individuazione dei
terreni abbandonati o incolti.
1. In base ai principi e criteri della legge della legge 4 agosto 1978,
n. 440 “Norme per l’utilizzazione delle terre incolte,
abbandonate o insufficientemente coltivate”, si considerano
abbandonati o incolti:
a) i terreni agricoli suscettibili di coltivazione che non siano stati
destinati a uso produttivo da almeno due annate agrarie, a esclusione dei
terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea e delle
superfici indicate all’articolo 5;
b) i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si
sono insediate formazioni arbustive e arboree, fatte salve le superfici
rientranti nella definizione di bosco.
2. I comuni, entro un anno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto della deliberazione di cui all’articolo 4,
comma 4, effettuano il censimento dei terreni abbandonati o incolti
presenti nel proprio territorio e degli eventuali fabbricati rurali
insistenti sui medesimi ai fini dell’inserimento nella banca della
terra veneta; decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale,
previa diffida a provvedere e sentito l’ente inadempiente, nomina
un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.
Art. 4 - Utilizzo dei beni
inseriti nella banca della terra veneta.
1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 440
del 1978, provvede alle assegnazioni per l’utilizzo dei beni
inseriti nella banca della terra veneta.
2. I soggetti destinatari delle assegnazioni di cui al comma 1 sono
individuati previo espletamento di procedure a evidenza pubblica.
3. Gli atti di assegnazione specificano le condizioni necessarie per la
conservazione del patrimonio agricolo e prevedono, in particolare,
l’uso per il quale il bene viene dato, la durata
dell’assegnazione e l’ammontare del canone che deve essere
corrisposto dall’assegnatario.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con
propria deliberazione da emanarsi entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, in osservanza dei
principi e dei criteri degli articoli 4 e 5 della legge n. 440 del 1978
ed in conformità con altre discipline regionali (
3) in materia di interventi su fondi incolti o
abbandonati, definisce:
a) le norme tecniche per la classificazione e le procedure per
l’effettuazione del censimento dei terreni;
b) i criteri per l’adeguata pubblicità degli elenchi dei
terreni individuati quali abbandonati o incolti o resi disponibili;
c) le procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto
dell’avvenuto censimento nonché le modalità e i termini
entro cui possono fare richiesta di coltivazione diretta dei terreni;
d) i termini per la presentazione di osservazioni, richieste di
cancellazione o richieste di inserimento di terreni negli elenchi;
e) lo schema e i criteri per la redazione e approvazione del piano di
coltivazione dei terreni, redatto dai soggetti che fanno richiesta di
assegnazione dei terreni medesimi;
f) le modalità e i requisiti per la presentazione e
l’ammissibilità delle domande di assegnazione dei terreni e i
criteri per la loro assegnazione, ivi inclusi i criteri per la selezione
dei richiedenti, prevedendo la priorità nell’assegnazione ai
giovani agricoltori, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c)
della legge regionale n. 40 del 2003 e alle aziende agricole singole o
associate ai fini dell’ampliamento aziendale;
g) i criteri di determinazione e le modalità della corresponsione
dei canoni dovuti ai proprietari dei terreni assegnati;
h) i criteri e modalità di controllo sull’attuazione dei piani
di coltivazione e le procedure per la riassegnazione dei terreni non
coltivati in loro conformità.
5. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2028 e seguenti del codice
civile, qualora i terreni abbandonati o incolti inseriti nella banca
della terra veneta non siano oggetto di richieste di coltivazione, il
comune ha facoltà di provvedere direttamente agli interventi
necessari ai fini della tutela degli interessi di cui all’articolo
1.
6. I rapporti tra proprietari e usufruttuari delle terre e assegnatari
sono regolati dalla legge 3 maggio 1982, n. 203 “Norme sui
contratti agrari”.
7. Ai fini dell’inserimento occupazionale di lavoratori
svantaggiati nel settore agricolo, la Regione adotta misure specifiche
per favorire la creazione di cooperative agricole sociali, in funzione
dell’assegnazione di terreni agricoli, nonché individua nel
patrimonio agro-forestale la risorsa principale da impiegare tramite
locazione per progetti locali favorendo il reimpiego dei lavoratori
svantaggiati.
Art. 5 - Terreni esclusi.
1. Sono esclusi dalla applicazione della presente legge:
a) le terre la cui messa a coltura agraria pregiudichi la stabilità
del suolo o la regimazione delle acque o comprometta la conservazione
dell’ambiente;
b) i terreni di pertinenza di case adibite ad abitazione rurale o civile;
c) i boschi nonché i terreni destinati a rimboschimento da piani,
programmi e progetti di intervento già approvati dagli enti e organi
pubblici competenti;
d) le aree di cave la cui coltivazione è terminata e che hanno
destinazione finale diversa da quella agricola;
e) i terreni che negli strumenti urbanistici hanno destinazione diversa
da quella agricola.
2. Qualora i terreni assegnati vengano successivamente destinati dagli
strumenti urbanistici a usi diversi da quelli agricoli,
l’assegnatario è tenuto al rilascio del terreno entro il
termine massimo di sei mesi dalla richiesta dell’avente titolo.
Art. 6 - Orti sociali
urbani.
1. I comuni, nell’ambito dei terreni ricadenti nelle aree urbane e
periurbane, con particolare riferimento a terreni agricoli inutilizzati,
aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico ed ogni altra
superficie assimilabile, favoriscono il loro impiego per la creazione di
orti sociali urbani.
2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni predispongono sia apposito
censimento dei terreni disponibili, sia le necessarie attività di
informazione e formazione relative alle pratiche agricole correlate alla
gestione degli orti sociali urbani.
3. Gli orti sociali urbani sono assegnati direttamente ai cittadini
residenti nel comune che ne facciano richiesta, anche riuniti in
associazione o in cooperativa, tenendo conto dell’ISEE delle
persone fisiche richiedenti.
4. Ai fini dell’assegnazione dei terreni per la realizzazione di
orti sociali urbani, il comune adotta specifico regolamento, indicando in
particolare i criteri di accessibilità e fruizione degli spazi, le
misure per il corretto inserimento paesaggistico ed ambientale nel
contesto urbano, le prescrizioni rispetto all’uso delle risorse
irrigue, allo smaltimento dei rifiuti ed al monitoraggio ambientale delle
produzioni, valorizzando le pratiche esenti dal ricorso ai pesticidi.
Art. 7 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge,
quantificati in euro 290.000,00 per l’esercizio finanziario 2014,
si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0049
“Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della
collettività rurale”, riducendo contestualmente le risorse
allocate nell’upb U00186 “Tab. C - Fondo speciale per le
spese di investimento”, partita n. 3 “Interventi regionali
diversi”, del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016.
Art. 8 - Clausola
valutativa.
1. In fase di prima applicazione, la Giunta regionale invia alla
competente commissione consiliare:
a) entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, una
relazione contenente informazioni sullo stato di attuazione delle
attività preliminari all’istituzione della banca della terra
veneta;
b) entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge,
una relazione sullo stato di attuazione della legge, contenente in
particolare una stima della consistenza qualitativa e quantitativa del
patrimonio agricolo inserito nella banca della terra veneta.
2. Successivamente, con cadenza triennale, la Giunta regionale invia alla
commissione consiliare competente una relazione sui principali risultati
ottenuti, in particolare in termini di promozione e utilizzo della banca
della terra veneta ai fini della realizzazione delle politiche per lo
sviluppo agricolo, per l’ampliamento aziendale e
l’inserimento di giovani agricoltori.
Note
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