Legge regionale 27 luglio 2020, n. 32 (BUR n. 113/2020)
Legge regionale 27 luglio 2020, n. 32 (BUR n. 113/2020) [sommario] [RTF]
NORME IN MATERIA DI RECUPERO, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL DEMANIO
ARMENTIZIO, DISCIPLINA DELLE VIE DEL PASCOLO E PER LA VALORIZZAZIONE
DELLA TRANSUMANZA, RICONOSCIUTA QUALE PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE
DELLA UMANITÀ
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, con la presente legge, disciplina
l’esercizio delle funzioni amministrative afferenti al demanio
armentizio, già trasferite alle regioni ai sensi e per gli effetti
di cui all’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, quale parte integrante delle funzioni regionali
in materia di agricoltura e foreste e di promozione del patrimonio
culturale regionale.
2. La Regione del Veneto, nell’esercizio delle proprie competenze
nelle materie di cui alla presente legge, opera altresì per la
ricognizione e la gestione del demanio armentizio, quale parte integrante
del patrimonio regionale, al fine di assicurarne, unitamente alle
migliori condizioni di conservazione e valorizzazione, la fruizione
pubblica, sia quale testimonianza del patrimonio di valori di tradizione
e storici, sia in termini di utilizzazione economica per quanti
esercitano l’attività armentizia.
Art. 2 - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) Vie del Pascolo: percorsi ed aree contermini ad essi funzionali,
appartenenti al demanio armentizio regionale, qualificabili come beni di
interesse storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico,
nonché utilizzabili ai fini dell’esercizio
dell’attività armentizia;
b) Sentiero armentizio: suolo appartenente al demanio armentizio
regionale;
c) Valorizzazione: attività diretta ad assicurare le migliori
condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio,
nonché di utilizzazione economica;
d) Reintegra: attività ricognitiva finalizzata alla identificazione
e rilevazione del demanio armentizio.
Art. 3 - Ricognizione e
reintegra del demanio armentizio.
1. La Giunta regionale, anche avvalendosi della collaborazione degli enti
locali territorialmente interessati e, mediante convenzioni, delle
Soprintendenze, nonché di istituzioni, associazioni, società e
privati, provvede, anche sulla base dell’apparato documentale
costituito da titoli probatori, carte descrittive, elenchi, tracce
esistenti sul territorio ed ogni altro possibile elemento, alla
ricognizione, all’accertamento della consistenza ed alla
conseguente reintegra del demanio armentizio regionale.
2. In particolare, i Comuni individuati ai sensi del comma 1, entro
centoventi giorni dalla trasmissione di apposita scheda informativa a
cura della struttura regionale competente in materia, provvedono ad
effettuare il censimento dei percorsi della transumanza che insistono, o
che hanno storicamente interessato il proprio territorio e ne comunicano
le risultanze: decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale,
previa diffida a provvedere e sentito l’ente inadempiente, nomina
un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.
Art. 4 - Le Vie del Pascolo
del Veneto.
1. I sentieri armentizi, in quanto riconosciuti quali beni di notevole
interesse storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico,
nonché funzionali all’esercizio dell’attività
armentizia, vengono conservati al demanio regionale e costituiscono un
sistema organico denominato le Vie del Pascolo del Veneto.
2. La gestione ed amministrazione dei beni individuati e qualificati come
Vie del Pascolo del Veneto si conforma alla disciplina di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni
culturali e del paesaggio”.
Art. 5 - Quadro
d’assetto regionale.
1. La Giunta regionale, in esito alle operazioni di ricognizione e
reintegra del demanio armentizio regionale di cui all’articolo 3,
provvede all’assetto definitivo del demanio armentizio regionale e
alle destinazioni dei sentieri armentizi regionali, attraverso
l’individuazione e la perimetrazione:
a) dei sentieri armentizi che conservano l’originaria consistenza o
che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare
per il loro attuale interesse storico, archeologico, naturalistico e
paesaggistico e la fruizione, anche turistico-ricreativa, quali Vie del
Pascolo del Veneto;
b) dei sentieri armentizi idonei a soddisfare esigenze di utilizzazione
economica per quanti esercitano attività di gestione dei greggi e
che possono essere oggetto di concessione temporanea d’uso.
2. Le aree di cui al comma 1, ivi comprese le aree di cui alla lettera
a), anche in conformità alle disposizioni dettate dai comuni
nell’esercizio delle proprie competenze in materia di igiene
pubblica, polizia urbana e rurale, sono interessate alla movimentazione
dei greggi per pascolo vagante e transumanza.
Art. 6 - Piano triennale di
valorizzazione delle Vie del Pascolo del Veneto.
1. La Giunta regionale predispone il Piano triennale di valorizzazione
delle Vie del Pascolo e lo sottopone al Consiglio regionale per la
approvazione.
2. Il Piano triennale è lo strumento attraverso il quale sono
perseguite le finalità delle Vie del Pascolo del Veneto:
a) recuperare e conservare i valori naturalistici, storici e culturali
dei sentieri regionali costituenti le Vie del Pascolo del Veneto,
nonché promuoverne la fruizione;
b) assicurare la promozione e lo sviluppo delle attività economiche
turistiche, sportive e ricreative compatibili con i predetti valori.
3. A tal fine il Piano triennale definisce:
a) gli obiettivi generali di valorizzazione e riqualificazione da
conseguire;
b) gli indirizzi e i criteri per la formazione e i contenuti degli
strumenti attuativi;
c) le prescrizioni per il coordinamento e la perimetrazione di eventuali
ambiti sovra comunali;
d) le modalità operative per la predisposizione dei Piani locali di
valorizzazione.
Art. 7 - Piano locale di
valorizzazione.
1. Il Piano locale di valorizzazione è approvato dai comuni singoli
o associati in conformità agli indirizzi del Piano triennale di
valorizzazione.
2. Il Piano locale di valorizzazione, nel rispetto della continuità
comunale e intercomunale dei sentieri armentizi costituenti Vie del
Pascolo, contiene:
a) l’individuazione delle aree da destinare ad attrezzature o
infrastrutture a uso collettivo per la migliore fruibilità e
valorizzazione delle Vie del Pascolo del Veneto;
b) il censimento dei manufatti che costituiscono testimonianza del
fenomeno della transumanza;
c) gli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione e i modi
e le forme di utilizzazione e gestione a scopi sociali delle aree e dei
manufatti di cui alle lettere a) e b);
d) l’indicazione delle attività compatibili con le
finalità di conservazione e valorizzazione delle Vie del Pascolo e
delle modalità di promozione delle stesse;
e) gli interventi di carattere educativo per la diffusione della cultura
della tutela ambientale e della conservazione degli elementi tipici della
transumanza;
f) la quantificazione delle risorse necessarie all’attuazione dei
suddetti interventi.
3. La Giunta regionale riconosce contributi ai Comuni per il
finanziamento degli interventi previsti nei rispettivi Piani locali di
valorizzazione, definendo, sentita la competente commissione consiliare,
iniziative e relative spese ammissibili.
Art. 8 - Regime
concessorio.
1. I beni di cui alla presente legge possono essere oggetto di
concessione d’uso, in base alle norme regionali vigenti.
2. Per la concessione del demanio armentizio, qualificato come Vie del
Pascolo, è acquisito il preventivo parere vincolante delle
competenti Soprintendenze sull’uso richiesto ed assentibile.
3. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali,
singoli o associati, il canone di concessione per l’uso agricolo
del demanio armentizio, come definito dalla Giunta regionale, può
essere sostituito dalla previsione di prestazioni di servizi funzionali
alla sua manutenzione e fruizione pubblica.
Art. 9 - Pascolo vagante e
transumanza delle greggi. (1)
1. Le movimentazioni di greggi
all’interno del territorio regionale, ivi comprese le aree del
demanio armentizio si conformano:
a) in ordine agli aspetti di polizia veterinaria, alle disposizioni di
cui al Capo VIII del Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di polizia veterinaria”,
intendendosi, con la presente legge, sostituita la comunicazione al
Sindaco con la comunicazione alla Azienda ULSS di competenza dei siti di
transito delle greggi, che ne notizia i comuni, al fine di consentire il
controllo e la sorveglianza sanitaria;
b) in ordine alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali
nonché della flora e della fauna selvatiche, alle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché
della flora e della fauna selvatiche” e alle corrispondenti misure
di conservazione delle aree della rete Natura 2000.
2. La Giunta regionale assume le disposizioni esecutive e di attuazione,
anche finalizzate ad assicurare una informazione corretta e tempestiva ai
comuni interessati dal transito.
3. Ove il transito e il riposo delle greggi durante le operazioni di
transito, interessino i percorsi ed i terreni del demanio armentizio
regionale qualificati come Vie del Pascolo ai sensi della presente legge,
è altresì richiesta la autorizzazione del comune interessato.
Art. 10 - Vigilanza e
sanzioni.
1. Ai sensi dell’articolo 78 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i Comuni territorialmente interessati
esercitano le funzioni amministrative relative alla vigilanza
sull’integrità e conservazione dei sentieri armentizi e Vie
del Pascolo, nonché sull’osservanza delle utilizzazioni
prescritte, nelle forme assentite.
2. Si applica la disciplina di cui alla
legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10
“Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione
delle sanzioni amministrative di competenza regionale”.
Art. 11 - Banca dati dei
sentieri armentizi regionali.
1. Presso la banca della terra veneta, istituita al fine di valorizzare
il patrimonio agricolo regionale e le altre superfici agricole del
territorio, ai sensi della
legge regionale 8 agosto 2014, n. 26 ,
è istituita apposita sezione contenente dati e informazioni sul
demanio armentizio regionale, ivi compresa la identificazione dei
sentieri armentizi e delle Vie del Pascolo.
2. La Giunta regionale definisce con gli enti locali e con gli altri enti
pubblici modalità e criteri per lo scambio, l’integrazione e
la diffusione dei dati e delle informazioni sui sentieri armentizi
regionali.
Art. 12 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 6,
comma 2, lettera b), quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio
2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05
“Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di
interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti” la cui
dotazione è incrementata riducendo contestualmente di pari importo,
nell’esercizio 2020, le risorse del fondo di cui all’articolo
20 della
legge
regionale 29 novembre 2001, n. 39 , allocate nella Missione 20
“Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri
fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di
previsione 2020-2022.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 6,
comma 2, lettera a) e dell’articolo 7, comma 3, quantificati
rispettivamente in euro 40.000,00 e in euro 130.000,00 per
l’esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella
Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di
interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”
la cui dotazione è incrementata riducendo contestualmente di pari
importo, nell’esercizio 2021, le risorse del fondo di cui
all’articolo 20 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ,
allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”,
Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto
capitale” del bilancio di previsione 2020-2022.
3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti
annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di
quanto disposto dall’articolo 4 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione” e successive modificazioni.
Note
(
1) Vedi il richiamo espresso ai
percorsi di transumanza in conformità alla disciplina di cui al
presente articolo operato dall’art. 4 della
legge regionale 21 marzo 2023, n. 4
“Valorizzazione del patrimonio regionale delle malghe”.
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