Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 33 (BUR n. 103/2014)
Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 33 (BUR n. 103/2014) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLE SPERIMENTAZIONI GESTIONALI
DI MOTTA DI LIVENZA, CAVARZERE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE
ALL’OSPEDALE SPECIALISTICO INTERREGIONALE CODIVILLA-PUTTI DI
CORTINA D’AMPEZZO
Art. 1 - Disposizioni in ordine
alla sperimentazione gestionale di Motta di Livenza.
1. Al fine di assicurare lo sviluppo della struttura di eccellenza
dell’Ospedale riabilitativo e di alta specializzazione di Motta di
Livenza, settore di rilevante interesse sanitario, l’Azienda ULSS
n. 9 è autorizzata al mantenimento di una società a capitale
interamente pubblico, con compiti di assistenza e di ricerca nel campo
della riabilitazione e alla contestuale liquidazione dell’attuale
socio privato in base a quanto previsto dalla vigente legislazione; alla
società possono partecipare le aziende del servizio sanitario, gli
enti pubblici territoriali e gli enti pubblici regionali e statali.
Art. 2 - Disposizioni in
ordine alla sperimentazione gestionale di Cavarzere. (1)
1. L’Azienda ULSS n. 3 Serenissima provvede, entro il 31 dicembre
2018, alla chiusura dell’attività di sperimentazione
gestionale di Cavarzere.
2. L’Azienda ULSS n. 3 Serenissima, entro il medesimo termine di
cui al comma 1, acquista le quote del capitale sociale della Società
denominata “Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere S.r.l.”.
3. La Giunta regionale autorizza l’Azienda ULSS n. 3 Serenissima ad
alienare, mediante procedimento ad evidenza pubblica, la Società di
cui al comma 2, unitamente al complesso immobiliare di proprietà
della Azienda ULSS n. 3 dove si svolgono anche le attività di
specialistica ambulatoriale e di residenzialità protetta per
disabili.
4. Sul bene di cui al comma 3 viene istituito un vincolo di destinazione
d’uso sanitario della durata di quindici anni.
5. Con successivo provvedimento, su cui esprime parere la competente
commissione consiliare, la Giunta regionale detta disposizioni in ordine
ai servizi erogati nella suindicata struttura, mantenendo i servizi
sanitari e socio sanitari previsti dagli atti della programmazione
regionale.
Art. 3 - Disposizioni in
ordine alla nomina dei consigli di amministrazione e dei collegi
sindacali.
1. La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione delle
società di cui agli articoli 1 e 2 è di competenza della Giunta
regionale, in conformità a quanto previsto dall’
articolo 3, comma 2,
della
legge
regionale 23 novembre 2012, n. 43 , “Modifiche
all’articolo 8, commi 1 e 1 bis della
legge regionale 16 agosto 2007, n. 23
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato
alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e
prevenzione” e disposizioni in materia sanitaria, sociale e
socio-sanitaria”, mentre la nomina del collegio sindacale spetta al
Consiglio regionale.
Art. 4 - Abrogazione
dell’articolo 13 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013” e
disposizioni transitorie relative all’Ospedale specialistico
interregionale Codivilla-Putti di Cortina d’Ampezzo.
1. L’articolo 13 della
legge regionale 5 aprile 2013, n. 3
è abrogato.
2 Al fine di garantire la qualità del servizio sanitario sia per i
residenti sia per i turisti relativamente al primo e pronto intervento
nonché alla diagnostica di base e alla specialistica ambulatoriale e
di ripristinare la valorizzazione di un servizio sanitario specialistico
di eccellenza nel campo della traumatologia da sport e votato alla cura
delle infezioni ossee articolari quali le osteomieliti e TBC
osteoarticolare, l’Azienda ULSS n. 1 è autorizzata a mantenere
la partecipazione maggioritaria nella società mista pubblico-privata
”Istituto Codivilla-Putti di Cortina S.p.A.” per la gestione
dell’ Ospedale specialistico interregionale Codivilla-Putti di
Cortina d’Ampezzo, sino alla individuazione di nuove forme di
gestione e, comunque, non oltre trenta mesi dall’entrata in vigore
della presente legge.
3 La Giunta regionale è autorizzata a verificare le possibilità
di gestione pubblico-privata con maggioranza pubblica di cui al comma 2,
anche attraverso il coinvolgimento delle università e degli istituti
di ricerca specializzati nel settore delle infezioni ossee e della
traumatologia sportiva.
4. In deroga alla procedura prevista dall’
articolo 9 della
legge regionale 29
giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio
sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale
2012-2016”, la scheda ospedaliera relativa all’Ospedale di
Cortina d’Ampezzo dell’Azienda ULSS n. 1, prevista
nell’allegato C della deliberazione della Giunta regionale 19
novembre 2013, n. 2122 “Adeguamento delle schede di dotazione
ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla
legge regionale 39/1993, e definizione delle schede di dotazione
territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture
di ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Delibera n. 68/CR del 18 giugno
2013.”, è modificata di diritto per l’adeguamento a
quanto previsto dal presente articolo.
Art. 5 - Modalità di
attuazione.
1. La Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, a tutti gli adempimenti conseguenti
dall’attuazione degli articoli 1, 2 e 3.
2. Sullo Statuto e sul Piano di sviluppo della società di cui
all’articolo 1 è acquisito il parere della commissione
consiliare regionale competente in materia sanitaria.
Art. 6 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO