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Contenuti:
Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 (BUR n. 97/2012)
Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 (BUR n. 97/2012) [sommario] [RTF]
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 8, COMMI 1 E 1 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO
2007, n. 23 “DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE
NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE,
SANITÀ E PREVENZIONE” E DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA,
SOCIALE E SOCIO-SANITARIA
Art. 3 - Disposizioni in
materia di società.
1. Le acquisizioni, le vendite, le permute
di quote di società, la costituzione di società da parte delle
aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), delle aziende
ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate,
dell’Istituto oncologico veneto (IOV) di cui alla legge regionale 22 dicembre
2005, n. 26 , vengono effettuate previo parere obbligatorio della
commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale.
2. La nomina dei componenti dei consigli di amministrazione delle
società costituite da aziende ULSS, aziende ospedaliere, aziende
ospedaliero-universitarie integrate è di competenza della Giunta
regionale.
Art. 4 bis - Gestione
liquidatoria dell’Agenzia regionale socio-sanitaria (ARSS).
(3)
1. Il segretario regionale per la sanità e sociale viene individuato
quale commissario per la gestione liquidatoria dell’ARSS, al fine
di definire le procedure in essere e tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi ancora pendenti.
2. La gestione liquidatoria ha una durata massima di diciotto mesi.
( 4)
3. Il commissario liquidatore provvede all’accertamento della
situazione debitoria e creditoria dell’ARSS e presenta
periodicamente le risultanze dell’attività e una relazione
finale alla Giunta regionale.
Art. 4 ter - Attribuzione
delle funzioni esercitate dall’ARSS. (5)
1. Sono attribuite alle strutture che afferiscono alla segreteria
regionale per la sanità e il sociale tutte le attività di
supporto tecnico attribuite all’ARSS dalla normativa regionale,
comprese quelle in materia di accreditamento di cui alla legge regionale 16 agosto
2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.
2. Sono attribuite alla struttura regionale per l’attività
ispettiva e di vigilanza istituita presso il Consiglio regionale ai sensi
della legge regionale 5 agosto 2010, n . 21 “Norme per la
riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema
socio-sanitario veneto” e successive modificazioni le funzioni di
monitoraggio, verifica e controllo sul settore socio-sanitario,
attribuite all’ARSS dalla normativa regionale.
Art. 5 - Modifica
dell’articolo 2, comma 2 bis, della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32
“Norme per l’istituzione ed il funzionamento
dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione ambientale
del Veneto (ARPAV)”.
Art. 6 - Modifica
dell’articolo 2, comma 5, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23
“Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione
del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016”.
1. Nell’ articolo 2, comma 5, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23
dopo le parole “trenta giorni successivi”, sono
aggiunte le parole “garantendo, comunque, il rispetto del
termine complessivo di centottanta giorni di cui al comma 3”.
Art. 7 - Modifica del
paragrafo 3.5.8 “Area della Sanità penitenziaria”
dell’allegato A alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23
“Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione
del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016”.
1. Nell’ allegato A alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 ,
al paragrafo 3.5.8 “Area della Sanità penitenziaria”, a
pagina 112, nel penultimo capoverso, dopo la parola
“carcere.” è inserita la seguente frase:
“A tal fine le attività assistenziali a favore dei detenuti
tossico/alcoldipendenti rientrano tra le competenze delle unità
operative (UO) di sanità penitenziaria delle aziende
ULSS”.
Art. 8 - Disposizioni in
materia di contabilità delle IPAB.
1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB) adottano la contabilità economico-patrimoniale,
con particolare riguardo ai sistemi di controllo di gestione,
all’individuazione di centri di costo e di responsabilità e di
analisi dei costi e dei benefici.
2. Le IPAB adottano un regolamento di contabilità e provvedono
all’organizzazione contabile attenendosi alle disposizioni ed ai
principi di cui al codice civile, nel rispetto dei criteri contabili
indicati nello schema di bilancio elaborato dalla Giunta regionale entro
novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La
gestione economico patrimoniale delle IPAB si basa sul principio del
pareggio di bilancio.
3. Nel regolamento di cui al comma 2 le IPAB prevedono
l’articolazione della propria organizzazione per centri di costo
che consentano la programmazione e la rendicontazione della gestione
economica e amministrativa nonché delle risorse umane e strumentali.
Il regime di contabilità analitica per centri di costo e di
responsabilità consente verifiche periodiche dei risultati
raggiunti, compiute anche dai revisori.
4. Il bilancio di esercizio, che comprende anche l’inventario del
patrimonio aggiornato, viene approvato dal consiglio di amministrazione
entro quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio annuale
fissata al 31 dicembre dell’anno precedente, e viene trasmesso,
entro trenta giorni dall’approvazione, alla struttura regionale
competente in materia di servizi sociali e contestualmente pubblicato per
almeno quindici giorni nell’albo dell’IPAB. Il documento di
programmazione economico-finanziaria di durata triennale, redatto
rispettando gli schemi del bilancio di esercizio, contiene, altresì,
la relazione riguardante il patrimonio e il relativo piano di
valorizzazione.
5. Al bilancio di esercizio e al documento di programmazione
economico-finanziaria è allegata la relazione dell’organo di
governo dell’IPAB e la relazione del collegio dei revisori.
6. Le IPAB sono tenute ad utilizzare eventuali utili unicamente per la
riduzione dei costi delle prestazioni, lo sviluppo delle attività
istituzionali indicate dallo statuto, la conservazione e
l’incremento del patrimonio dell’ente, in applicazione dei
principi di qualità e rispetto degli standard dei servizi erogati.
7. La presenza di una perdita di esercizio nonché la mancata
esecuzione del piano di valorizzazione del patrimonio di cui al comma 4
sono presupposti per l’avvio delle procedure di cui
all’ articolo
3 della legge
regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e
semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in
materia di sociale, sanità e prevenzione” e successive
modificazioni, fatta salva l’adeguata giustificazione allegata al
bilancio.
8. Sono beni del patrimonio indisponibile delle IPAB tutti i beni mobili
ed immobili destinati allo svolgimento delle attività statutarie,
purché l’utilizzo del singolo immobile riguardi la maggior
parte dello stabile. Gli stessi non possono essere sottratti alla loro
destinazione se non attraverso la dismissione dal patrimonio
indisponibile, a seguito di sostituzione con altro bene idoneo al
perseguimento delle medesime finalità. Tutti gli investimenti sul
patrimonio indisponibile sono compiuti nel rispetto della programmazione
regionale e locale in materia di servizi sociali, in relazione
all’erogazione dei rispettivi servizi.
8 bis. La dismissione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile,
in alternativa all’ipotesi di cui al comma 8, può essere
compiuta, dopo avere effettuato il passaggio al patrimonio disponibile
secondo le norme di legge vigenti, nell’ambito di un piano di
risanamento risolutivo, comunque nel rispetto della programmazione
regionale e locale. ( 6)
9. Le IPAB, su istanza corredata da parere dei revisori, possono alienare
e acquistare il patrimonio disponibile unicamente con
l’autorizzazione della Giunta regionale, allo scopo di
incrementarne la redditività e la resa economica ai fini di un
miglioramento economico-gestionale dell’ente, nonché per
conseguire i mezzi finanziari necessari a ristrutturare o incrementare i
beni immobili e la loro dotazione iniziale, destinati a produrre i
servizi socio-sanitari. Alle IPAB è fatto divieto di alienare il
patrimonio disponibile per eventuali esigenze di equilibrio di bilancio,
fatte salve l’ipotesi di adeguata giustificazione allegata al
bilancio di cui al comma 7 e l’ipotesi di gestione commissariale
prevista dall’articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 .
L’istanza di alienazione è corredata con un analitico piano di
risanamento risolutivo, riferito alla gestione corrente e allo stato
patrimoniale, con i relativi tempi di attuazione.
Art. 9 - Liquidazione ed
estinzione.
1. Qualora lo scopo dell’IPAB sia
cessato o non sussistano più le condizioni economico-finanziarie
sufficienti per la prosecuzione dell’attività istituzionale
della stessa, nemmeno nelle ipotesi disciplinate dall’articolo 3
della legge
regionale 16 agosto 2007, n. 23 , la Giunta regionale, su richiesta
dell’IPAB o d’ufficio, dispone la messa in liquidazione
dell’ente, nominando contestualmente un commissario liquidatore in
possesso di diploma di laurea ( 7) ( 8) per accertare
la cessazione dell’attività e procedere alle relative
operazioni ed attività; al personale in servizio si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive
modificazioni. ( 9)
2. omissis ( 10)
3. Il commissario, chiusa la liquidazione, rimette gli atti alla Giunta
regionale che dispone l’estinzione dell'IPAB e la devoluzione del
patrimonio che eventualmente residui ad altra IPAB del territorio, anche
contiguo, o al comune in cui essa abbia la sede, previa acquisizione del
parere delle conferenze dei sindaci dei territori interessati. ( 11)
Art. 10 - Modifica
dell’articolo 43 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18
“Norme in materia funeraria”.
Art. 11 - Modifica
all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21
“Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di
vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto”.
1. Nel comma 1 dell’ articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 dopo
le parole “e sugli enti pubblici” sono aggiunte le
parole “e privati autorizzati, che afferiscono al settore
sociale, sanitario e socio-sanitario” e sono soppresse le
parole “afferenti il settore sociale”.
Art. 12 - Razionalizzazione
della spesa in materia di interventi socio-sanitari a carattere
residenziale e semiresidenziale.
1. Le iniziative di razionalizzazione della spesa previste dal decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario.”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, trovano applicazione, con le modalità indicate
nell’articolo 15, comma 14, del medesimo decreto legge nei
confronti degli erogatori pubblici e di quelli privati, ivi compresi
quelli gestiti da società cooperative, che realizzano interventi
socio-sanitari a carattere residenziale e semiresidenziale.
Art. 13 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Testo riportato al comma 1
dell’art. 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 .
( 2) Testo riportato al comma 1
bis dell’art. 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 .
( 3) Articolo aggiunto da comma 1
art. 9 legge
regionale 3 dicembre 2012, n. 46 .
( 4) Il termine di diciotto mesi
decorre dall’entrata in vigore della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 46 .
( 5) Articolo aggiunto da comma 1
art. 10 legge
regionale 3 dicembre 2012, n. 46 .
( 6) Comma aggiunto da comma 3
art. 56 della legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
( 7) Comma così modificato da
comma 2 art. 8 legge regionale 27 aprile 2015, n. 6
aggiungendo dopo le parole “nominando contestualmente un
commissario liquidatore” le parole “in possesso di diploma di
laurea”.
( 8) Sul punto l’art. 8
della legge
regionale 27 aprile 2015, n. 6 prevede:
a) che (comma 3) gli incarichi di commissario straordinario delle IPAB e
di commissario liquidatore delle IPAB (articolo 9 della legge regionale 23 novembre
2012, n. 43 ) in essere alla data di entrata in vigore della
legge regionale 27
aprile 2015, n. 6 , sono fatti salvi;
b) che (comma 4) entro trenta giorni dall’entrata in vigore della
legge regionale 27
aprile 2015, n. 6 , è costituito l’Albo regionale dei
commissari straordinari e dei commissari liquidatori delle IPAB:
disposizione, quest’ultima abrogata da art. 2 comma 1 della
legge regionale 9
ottobre 2015, n. 17 .
( 9) Comma modificato da comma 4
art. 56 legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 30 cha ha inserito prima delle parole:
“La Giunta regionale” le parole: “Qualora lo scopo
dell’IPAB sia cessato o non sussistano più le condizioni
economico-finanziarie sufficienti per la prosecuzione
dell’attività istituzionale della stessa, nemmeno nelle
ipotesi disciplinate dall’articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n.
23 ,”.
( 10) Comma abrogato da comma 5
art. 56 della legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
( 11) Comma modificato da comma
6 art. 56 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
che ha aggiunto dopo le parole: “che eventualmente residui”
le parole: “ad altra IPAB del territorio, anche contiguo, o al
comune in cui essa abbia la sede, previa acquisizione del parere delle
conferenze dei sindaci dei territori interessati.”.
( 12) Testo riportato
all’articolo 43 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 .
SOMMARIO
-
Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43
(BUR n. 97/2012)
-
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 8, COMMI
1 E 1 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, n. 23
“DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO
ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E
PREVENZIONE” E DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, SOCIALE E
SOCIO-SANITARIA
-
-
Art. 1 - Modifica
dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2007, n.
23 .
-
Art. 2 - Modifica
dell’articolo 8, comma 1 bis, della legge regionale 16 agosto 2007, n.
23 .
-
Art. 3 - Disposizioni in materia
di società.
-
Art. 4 - Abrogazione della
legge
regionale 29 novembre 2001, n. 32 “Agenzia regionale
socio sanitaria”.
-
Art. 4 bis - Gestione
liquidatoria dell’Agenzia regionale socio-sanitaria (ARSS).
(3)
-
Art. 4 ter - Attribuzione delle
funzioni esercitate dall’ARSS. (5)
-
Art. 5 - Modifica
dell’articolo 2, comma 2 bis, della legge regionale 18 ottobre 1996,
n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento
dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
ambientale del Veneto (ARPAV)”.
-
Art. 6 - Modifica
dell’articolo 2, comma 5, della legge regionale 29 giugno 2012, n.
23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e
approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016”.
-
Art. 7 - Modifica del paragrafo
3.5.8 “Area della Sanità penitenziaria”
dell’allegato A alla legge regionale 29 giugno 2012, n.
23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e
approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016”.
-
Art. 8 - Disposizioni in materia
di contabilità delle IPAB.
-
Art. 9 - Liquidazione ed
estinzione.
-
Art. 10 - Modifica
dell’articolo 43 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18
“Norme in materia funeraria”.
-
Art. 11 - Modifica
all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2010, n.
21 “Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo
e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto”.
-
Art. 12 - Razionalizzazione della
spesa in materia di interventi socio-sanitari a carattere
residenziale e semiresidenziale.
-
Art. 13 - Entrata in vigore.
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