Legge regionale 22 dicembre 2014, n. 41 (BUR n. 121/2014) (Bilancio)
Legge regionale 22 dicembre 2014, n. 41 (BUR n. 121/2014) (Bilancio)
[sommario] [RTF]
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2014
Articolo 1
1. Con la presente legge è approvato l’assestamento del
bilancio regionale per l’esercizio 2014 sulla base delle definitive
risultanze contabili relative all’esercizio 2013, secondo quanto
indicato nei successivi articoli.
Articolo 2
1. Ai sensi dell’
articolo 21 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ,
il saldo finanziario negativo risultante alla chiusura
dell’esercizio 2013 è determinato in euro 595.923.956,63. Alla
sua copertura si provvede con la presente legge.
2. Il fondo iniziale di cassa è rideterminato in euro
1.107.127.193,96.
3. I residui attivi e passivi sono rideterminati negli importi singoli e
complessivi riportati nell'allegata Tabella A.
Articolo 3
1. L’importo complessivo delle reiscrizioni derivanti da economie
su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di
destinazione, di cui all’allegata Tabella G, è definitivamente
determinato in euro 1.396.516.204,14.
Articolo 4
1. Conseguentemente all’applicazione del saldo finanziario
negativo, di cui all’articolo 2, e delle reiscrizioni derivanti da
economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo
di destinazione, di cui all’articolo 3, il disavanzo di cui
all’
articolo
7 della
legge
regionale 2 aprile 2014, n. 12 , è rideterminato in euro
2.244.940.160,77.
Di detto ammontare è dato riscontro:
a) per euro 252.500.000,00 nell’allegato “Quadro dimostrativo
del rispetto del vincolo relativo all’indebitamento
autorizzato” alla
legge regionale 2 aprile 2014, n. 12 ;
b) per euro 1.992.440.160,77 nella Tabella F “Riscontro degli
impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2014 per
spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso
all’indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla
contrazione dei relativi prestiti autorizzati”, allegata alla
presente legge.
2. Per far fronte al maggior disavanzo determinatosi a seguito
dell’applicazione delle definitive risultanze contabili relative
all’esercizio 2013, la Giunta regionale è autorizzata per
l’anno 2014 a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti
obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla
legislazione vigente, d’importo complessivo non superiore ad euro
215.252.996,20 (upb E0174) alle medesime condizioni di cui
all’articolo 7 della
legge regionale 2 aprile 2014, n. 12 .
3. L'onere annuale relativo all'ammortamento di cui al comma 2,
comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro
9.862.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2015 e 2016
nella parte spesa del bilancio pluriennale 2014-2016 (upb U0199).
4. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui
all’
articolo
1 della
legge
regionale 2 aprile 2014, n. 11 , è rideterminato in complessivi
euro 2.244.940.160,77, al netto di quanto necessario al rifinanziamento
dell’estinzione di prestiti in ammortamento.
Articolo 5
1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio
finanziario 2014, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla
legge regionale 2 aprile
2014, n. 12 , sono apportate le seguenti variazioni come da Tabella B
“Variazioni allo stato previsionale dell’entrata 2014”:
|
Competenza
|
Cassa
|
Variazione netta:
|
229.482.996,20
|
811.374.088,91
|
Articolo 6
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio
finanziario 2014 di cui alla Tabella n. 2 annessa alla
legge regionale 2 aprile
2014, n. 12 sono apportate le seguenti variazioni come da Tabella C
“Variazioni allo stato previsionale della spesa 2014”:
|
Competenza
|
Cassa
|
Variazione netta:
|
175.282.316,50
|
811.374.088,91
|
2. Resta determinata in euro 54.200.679,70 l’eccedenza della
variazione netta di competenza dello stato di previsione
dell’entrata, rispetto a quella dello stato di previsione della
spesa, per effetto dell’iscrizione, avvenuta nel bilancio di
previsione 2014 con atti amministrativi ai sensi dell’
articolo 22, comma 3,
della
legge
regionale 29 novembre 2001, n. 39 , dell’utilizzo del risultato
di amministrazione vincolato determinato dall’accertamento delle
entrate, nell’esercizio 2013, corrispondenti all’intero
importo del finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota
premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote
di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate, nonché la
premialità di cui all’art. 1 comma 234 della legge 147/2013,
di cui non è stato possibile far luogo all’impegno nel
relativo anno di riferimento.
3. In considerazione delle variazioni della spesa di cui al comma 1, la
Tabella A allegata alla
legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 ,
riguardante gli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento
di leggi settoriali di spesa, è modificata ed integrata per effetto
delle variazioni indicate nell’Allegata tabella D “Variazione
alla Tabella A della
legge regionale 2 aprile 2014, n. 11
“Rifinanziamento di leggi settoriali di spesa””.
Articolo 7
1. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di
programmazione, bilancio e contabilità e dell'adeguamento al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, sono apportate le seguenti
modifiche alla
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”.
2. Alla fine del comma 3 dell’
articolo 8 della
legge regionale 29
novembre 2001, n. 39 , sono aggiunte le parole
: “tenendo
distinta la quota del saldo medesimo determinata da economie di spesa
correlate ad entrate vincolate a specifica destinazione, dalla quota
dello stesso determinata dalla mancata stipulazione di mutui e prestiti
già autorizzati.”.
3. Dopo il comma 2 dell’
articolo 9 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ,
è aggiunto il seguente:
omissis (
1)
4. Dopo l’
articolo 15 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ,
è inserito il seguente:
omissis (
2)
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere
dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2015.
Articolo 8
1. Al fine dell’adeguamento della gestione dei residui passivi al
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria
di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, per
l’esercizio 2014 non trova applicazione quanto previsto dal comma 2
dell’
articolo 51 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”.
Articolo 9
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATO OMESSO
Note
SOMMARIO