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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45 (BUR n. 125/2014)
Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45 (BUR n. 125/2014) [sommario] [RTF]
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, n. 11
“SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO” E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Art. 1 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e
successive modificazioni.
1. Alla lettera h), del comma 1, dell’ articolo 2 della
legge regionale 14
giugno 2013, n. 11 , dopo l’espressione: “soggiorno
del cliente;” è aggiunta la seguente: “ai
limitati fini di cui all’articolo 27 bis, sono, altresì,
strutture ricettive, non aperte al pubblico, gli alloggi dati in
locazione esclusivamente per finalità turistiche ai sensi
dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431
“Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti
ad uso abitativo”, senza prestazione di servizi;”.
Art. 2 - Modifica
dell’articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e
successive modificazioni.
Art. 3 - Inserimento
dell’articolo 27 bis nella legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e
successive modificazioni.
Art. 4 - Disposizioni
transitorie concernenti il fondo di rotazione in materia di turismo.
1. Nelle more dell’attuazione
dell’ articolo 45 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e comunque
non oltre il 30 giugno 2015, ( 2)
al solo fine di garantire continuità agli interventi a valere sul
fondo di rotazione, è ripristinata la vigenza degli articoli 101 e
103 della
legge regionale 4
novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di turismo” e successive modificazioni, limitatamente alla
loro applicazione al fondo di rotazione e a quanto conforme alla vigente
normativa, con riferimento ai procedimenti amministrativi e di spesa
definiti successivamente al 3 luglio 2013 o in corso di definizione alla
data di entrata in vigore della presente legge, sempreché definiti
entro la data del 30 giugno 2015, ( 3) nei limiti della capienza del fondo di rotazione.
2. Decorsa la data del 30 giugno 2015, ( 4) l’operatività del fondo di rotazione è
limitata alla gestione delle posizioni definite ai sensi del comma 1, da
parte del soggetto individuato in conformità all’ articolo 45, comma 2,
della legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11 .
Art. 5 - Differimento del
termine di abrogazione della funzione provinciale di gestione degli
uffici di informazione ed accoglienza turistica.
1. Al fine di facilitare la messa a regime del sistema di informazione e
accoglienza turistica definito dalla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ,
il termine di cui all’ articolo 51, comma 3, lettera e), della legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , limitatamente alla funzione provinciale di cui
all’ articolo
3, comma 1, lettera n), della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
è differito di mesi nove.
2. Le province e la Città metropolitana di Venezia esercitano la
funzione di cui all’ articolo 3, comma 1, lettera n), della legge regionale 4 novembre
2002, n. 33 , in conformità alla disciplina di cui
all’ articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 .
3. Conservano comunque validità ed efficacia tutti gli atti di
attuazione dell’ articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ,
ivi compresi gli accordi stipulati fra la Regione e i comuni per la
gestione delle attività di informazione ed accoglienza turistica e i
procedimenti relativi a manifestazioni di interesse da parte dei comuni
alla gestione di tali attività.
Art. 6 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 7 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO
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