Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 (BUR n. 103/2015)
Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 (BUR n. 103/2015) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI
AMMINISTRATIVE PROVINCIALI
Art. 1 - Oggetto.
1. La presente legge regionale, ai sensi degli articoli 117, commi 3 e 4,
e 118 della Costituzione, degli
articoli 11 e seguenti dello Statuto e della
legislazione statale in materia di organi di governo e funzioni
fondamentali di comuni, province e città metropolitane, così
come modificate e integrate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56
“Disposizioni sulle città Metropolitane, sulle Province, sulle
unioni e fusioni di Comuni”, detta nuove disposizioni per il
conferimento delle funzioni amministrative già disciplinate dalle
leggi regionali attuative del decentramento amministrativo.
2. Il conferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene secondo i
principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza,
completezza, efficienza ed economicità e comprende le funzioni di
organizzazione e le attività connesse e strumentali necessarie
all’esercizio delle funzioni conferite.
3. Per agevolare lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la
Regione promuove la cooperazione tra gli enti locali e tra questi e la
Regione stessa, nel rispetto delle autonomie garantite dalla Costituzione
e dallo Statuto.
4. In coerenza con l’
articolo 14 dello Statuto regionale e con gli indirizzi
emergenti a livello comunitario in materia di strategia Europa 2020, la
Regione può individuare con apposita legge e di concerto con gli
enti locali, specifici ambiti territoriali a vocazione metropolitana
quali soggetti dello sviluppo regionale e forme di governo strategico del
territorio.
5. Tutte le decisioni che saranno assunte dalla Regione in relazione ai
commi da 1 a 4, dovranno ottenere preventivo parere da parte della
Conferenza delle autonomie locali e dell’Osservatorio regionale.
Art. 2 - Funzioni delle
province.
1. Le province, quali enti di area vasta,
oltre alle funzioni fondamentali di cui all’articolo 1, comma 85,
della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuano ad esercitare le funzioni
già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della
presente legge nonché le attività di polizia provinciale
correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione.
2. Il personale provinciale che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, esercita le funzioni non fondamentali, continua a
svolgerle nei limiti della dotazione finanziaria individuata dalla
presente legge e secondo la vigente legislazione. (
1)
3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 423 e 424, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge di stabilità
2015)” e successivi provvedimenti attuativi, non si applicano agli
enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 3 - Funzioni della
Città metropolitana di Venezia.
1. La Città metropolitana di Venezia esercita le funzioni
fondamentali di cui all’articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile
2014, n. 56 e le ulteriori funzioni fondamentali riconosciute alla
città metropolitana dall’articolo 1, comma 44, della medesima
legge.
2. Alla Città metropolitana di Venezia sono attribuite le funzioni
non fondamentali confermate in capo alle province dall’articolo 2.
3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 46, della legge 7 aprile 2014,
n. 56, alla Città metropolitana di Venezia, in attuazione dei
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, possono
essere conferite, con legge regionale, ulteriori funzioni, sentito
l’Osservatorio regionale e acquisito il parere del Consiglio delle
autonomie locali.
Art. 4 - Funzioni della
Provincia di Belluno.
1. La Provincia di Belluno, oltre alle funzioni fondamentali di cui
all’articolo 1, commi 85 e 86, della legge 7 aprile 2014, n. 56,
esercita le funzioni conferite in attuazione della
legge regionale 8 agosto 2014, n. 25
“Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme
e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e
finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell’articolo
15 dello Statuto del Veneto”, nonché tutte le ulteriori
funzioni conferite dalla normativa vigente e le funzioni non fondamentali
confermate in capo alle province dall’articolo 2.
Art. 5 - Disposizioni in
materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro.
(2)
1. Con riferimento alle funzioni in materia di politiche attive del
lavoro e di servizi per il lavoro conferite alle province dagli
articoli 3 e
21 della
legge regionale 13 marzo
2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato
del lavoro”, in via transitoria, per garantire la continuità
operativa dei Centri per l’impiego e la copertura finanziaria dei
costi del relativo personale con contratto a tempo indeterminato, la
Giunta regionale, in attuazione delle intese istituzionali nazionali,
stipula con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una
convenzione valida per il biennio 2015 e 2016.
2. Nel biennio 2015 e 2016 la responsabilità organizzativa e
amministrativa della gestione dei Centri per l’impiego e del
relativo personale resta affidata in via transitoria alle province e alla
Città metropolitana di Venezia.
3. La Regione nel biennio 2015 e 2016 garantisce il finanziamento dei
costi del personale con contratto a tempo indeterminato nonché a
tempo determinato in corso dei Centri per l’impiego, attraverso il
trasferimento alle province e alla Città metropolitana di Venezia
della quota di risorse nazionali e regionali, secondo quanto previsto
dalle intese istituzionali nazionali di cui al comma 1.
4. I rapporti relativi alla gestione dei Centri per l’impiego tra
la Regione, le province e la Città metropolitana di Venezia sono
regolati nel biennio 2015 e 2016 con apposita convenzione.
5. La Giunta regionale può procedere alla riorganizzazione della
rete dei servizi pubblici e privati accreditati anche alla luce dei
processi di riforma in corso.
Articolo 6 - Riordino di
società, enti strumentali ed agenzie delle province e della
Città metropolitana di Venezia.
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, le province e la Città metropolitana di Venezia predispongono
un atto ricognitivo e la relativa proposta di riordino delle
società, enti strumentali ed agenzie in ambito provinciale o
sub-provinciale, che, in base alla normativa regionale, esercitano
funzioni di competenza provinciale ovvero funzioni di organizzazione di
servizi di rilevanza economica, ai fini della loro soppressione, secondo
le disposizioni dell’articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile
2014, n. 56.
2. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, approva la
proposta di riordino di cui al comma 1, anche integrandola.
3. Trascorsi inutilmente novanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale predispone un disegno di legge
che prevede le modalità e i tempi di soppressione degli enti di cui
al presente articolo, secondo i principi di cui all’articolo 1,
comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
Art. 7 - Monitoraggio.
1. Al fine di valutare gli effetti derivanti dall’attuazione della
presente legge, la Giunta regionale, decorsi due anni dall’entrata
in vigore della stessa, presenta alla Commissione consiliare competente
per materia una relazione sullo stato di attuazione della normativa.
Art. 8 - Disposizioni
transitorie.
1. Al fine di garantire la piena continuità dei servizi erogati, la
Città metropolitana di Venezia e le province, fino
all’operatività della nuova organizzazione, continuano ad
esercitare le funzioni svolte secondo le disposizioni previgenti.
2. Fino alla costituzione del Consiglio delle autonomie locali, le
funzioni consultive di cui alla presente legge, sono esercitate dalla
Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui alla
legge regionale 3 giugno
1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi
in materia di attribuzione e di delega agli enti locali”.
3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3 ed invariate le
norme finanziarie di cui alla presente legge, le funzioni in materia di
urbanistica sono trasferite successivamente all’approvazione dello
statuto della Città metropolitana di Venezia.
4. La funzione di informazione ed accoglienza turistica è
disciplinata dall’
articolo 15 della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e
dall’
articolo 6, comma 2, della
legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17
“Razionalizzazione della spesa regionale”.
Art. 9 - Disposizioni finali.
(3)
1. Nel rispetto della normativa vigente, con accordi tra la Regione e le
singole province e la Città metropolitana di Venezia, possono essere
definiti gli standard dei servizi, le risorse umane e la dotazione dei
beni strumentali necessari alla attuazione della presente legge.
2. Per l’anno 2015 la Regione assicura la copertura del costo del
personale che alla data di entrata in vigore della presente legge,
esercita le funzioni non fondamentali ai sensi dell’articolo 2, per
un importo massimo di euro 28.256.000,00.
3. Per gli anni 2016 e 2017, il finanziamento destinato alla copertura
della spesa relativa alle funzioni non fondamentali di cui
all’articolo 2, è quantificato in misura non superiore a euro
40.000.000,00 annui.
4. Le risorse finanziarie destinate al personale delle province e della
Città metropolitana di Venezia riallocato nella dotazione organica
regionale e, in particolare, le risorse finanziarie destinate alla
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività (risorse decentrate) confluiscono in specifici fondi
separati, destinati esclusivamente a tale personale, per il finanziamento
delle voci fisse e delle voci variabili correlate al trattamento
accessorio.
5. Il personale addetto a tutte le funzioni non fondamentali confermate
alla Città metropolitana di Venezia e alle province è
trasferito alla Regione e distaccato presso i precitati enti con oneri a
carico della Regione.
6. Il personale addetto alle funzioni non fondamentali per cui è
previsto il collocamento in quiescenza entro il 31 dicembre 2016, resta
allocato nei ruoli delle province e della Città metropolitana di
Venezia e viene utilizzato, fino alla cessazione del servizio, dagli
stessi enti per l’esercizio delle medesime funzioni, fermi restando
gli oneri a carico della Regione.
7. Nelle more di un intervento statale, al fine di garantire il
mantenimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e
conseguentemente assicurare un efficiente controllo sul territorio, il
personale addetto allo svolgimento delle funzioni di polizia
amministrativa provinciale di cui all’articolo 2 comma 1, rimane
inserito nelle dotazioni organiche delle province e della Città
metropolitana di Venezia, con oneri a carico della Regione.
8. La Giunta regionale adotta i disegni di legge e i provvedimenti
amministrativi necessari all’attuazione della presente legge
finalizzata al riordino delle funzioni provinciali, nonché eventuali
disegni di legge di riordino di specifiche funzioni nelle materie di cui
alla presente legge, in relazione a sopravvenute esigenze organizzative.
Art. 10 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione
dell’articolo 9 comma 2 quantificati in euro 28.256.000,00 per
l’esercizio 2015, si fa fronte:
a) per euro 200.000,00 con le risorse allocate nell’upb U0168
“Archivi, biblioteche e musei” del bilancio di previsione
2015;
b) per euro 1.650.000,00 con le risorse allocate nell’upb U0102
“Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo” del
bilancio di previsione 2015;
c) per euro 3.000.000,00 con le risorse allocate nell’upb U0175
“Formazione professionale” del bilancio di previsione 2015;
d) per euro 4.700.000,00 con le risorse allocate nell’upb U0034
“Servizi integrati agro-faunistico-venatori e sviluppo delle
attività ittiche e della pesca” del bilancio di previsione
2015;
e) per euro 6.000.000,00 con le risorse allocate nell’upb U0157
“Attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di
interesse regionale svolte a livello unitario nelle aree dei servizi
sociali” del bilancio di previsione 2015;
f) per euro 12.706.000,00 con le risorse allocate nell’upb U0006
“Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti
locali” del bilancio di previsione 2015.
2. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione
dell’articolo 9 comma 3 quantificati in euro 40.000.000,00 per
ciascuno degli esercizi 2016 e 2017, si fa fronte:
a) per euro 4.700.000,00 con le risorse allocate nell’upb U0034
“Servizi integrati agro-faunistico-venatori e sviluppo delle
attività ittiche e della pesca” del bilancio pluriennale
2015-2017;
b) per euro 35.300.000,00 con le risorse allocate nell’upb U0006
“Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti
locali” la cui dotazione viene opportunamente incrementata mediante
prelevamento di pari importo delle risorse allocate nell’upb U0199
“Rimborso prestiti” del bilancio pluriennale 2015-2017.
Art. 11 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) In merito al tema della
armonizzazione del trattamento economico del personale della Città
Metropolitana di Venezia e delle altre province transitato nei ruoli
della Regione, vedi quanto disposto dalla
legge regionale 4 ottobre 2018, n. 31 .
(
2) Vedi a regime quanto disposto
da articolo 54
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 ,
così come integrata con la
legge regionale 15 maggio 2018, n. 18 .
In particolare vedi comma 2 dell’art. 54 ai sensi del quale, fino
alla data di effettivo trasferimento da province e Città
Metropolitana all’ente regionale Veneto Lavoro del personale
addetto ai Centri per l’impiego del Veneto, è prorogata la
validità delle convenzioni stipulate ai sensi del comma 4 del
presente art. 5.
(
3) In merito al tema della
armonizzazione del trattamento economico del personale della Città
Metropolitana di Venezia e delle altre province transitato nei ruoli
della Regione, vedi quanto disposto dalla
legge regionale 4 ottobre 2018, n. 31 .
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