Legge regionale 04 ottobre 2018, n. 31 (BUR n. 101/2018)
Legge regionale 04 ottobre 2018, n. 31 (BUR n. 101/2018) [sommario] [RTF]
ARMONIZZAZIONE DEI FONDI DEL PERSONALE REGIONALE AI
SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 800, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N.
205 (1)
Art. 1 - Armonizzazione del
fondo per il trattamento economico accessorio del personale della Giunta
regionale afferente all’area del comparto.
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”,
nonché ai sensi dell’articolo 12 “Finanziamento dei
processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura
regionale”, della
legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010” e
dell’articolo 27, comma 4, della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14
“Modifiche alla
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della
legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto”””, al fine di
consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del
personale della Città metropolitana di Venezia e delle altre
province transitato nei ruoli della Regione, il fondo per il trattamento
economico accessorio del personale della Giunta regionale afferente
all’area del comparto, alla data del 1° gennaio 2018 è
determinato nella sua componente stabile in complessivi euro
20.739.637,32.
2. La parte variabile del fondo per il trattamento economico accessorio
del personale della Giunta regionale afferente all’area del
comparto, è rideterminato annualmente ai sensi delle disposizioni
normative e contrattuali vigenti.
Art. 2 - Armonizzazione del
fondo per il trattamento economico di posizione e di risultato del
personale della Giunta regionale con qualifica dirigenziale.
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, il fondo per il trattamento economico di posizione e di
risultato del personale della Giunta regionale con qualifica
dirigenziale, alla data del 1° gennaio 2018 è determinato in
complessivi euro 8.161.791,93.
Art. 3 - Variazioni
quantitative dei fondi per il trattamento economico accessorio del
personale della Giunta regionale.
1. Gli importi individuati all’articolo 1, comma 1 e
all’articolo 2 possono essere modificati a seguito di processi di
riorganizzazione da cui conseguano il trasferimento di funzioni da o
verso la Regione o altri enti pubblici anche strumentali, ovvero per
effetto di rinnovi contrattuali.
Art. 4 - Attuazione del
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
comparto funzioni locali per il triennio 2016-2018.
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, procede alla
rideterminazione dell’importo unico consolidato di cui
all’articolo 1, in attuazione delle specifiche previsioni del
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
comparto funzioni locali, applicando dall’anno 2018 la disposizione
di cui all’articolo 67, comma 2, lettera b), e dall’anno 2019
anche quella dell’articolo 67, comma 2, lettera a), nonché
ponendo a carico del bilancio regionale le risorse dei fondi destinate
nell’anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle
posizioni organizzative.
Art. 5 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione della
presente legge, quantificati in euro 1.491.502,97 per ciascuno degli
esercizi 2018-2019-2020, si fa fronte con le risorse allocate nella
Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” -
Programma 10 “Risorse umane” - Titolo 1 “Spese
correnti”, del bilancio di previsione 2018-2020.
Art. 6 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) La Corte costituzionale con
propria sentenza n. 140 del 19 maggio 2020 ha dichiarato la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale
proposte concernenti gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge, atteso che il
ricorso proposto “pur identificando i parametri costituzionali e le
disposizioni regionali impugnate, risulta generico sulla motivazione
delle ragioni della proposizione delle questioni, atteso che si limita a
denunciare in modo meramente assertivo la pretesa lesione delle
competenze legislative esclusive dello Stato in materia di ordinamento
civile da cui la assoluta genericità delle censure
progettate”.
Con ricorso n. 85/2018 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 4/2019) il
Governo aveva impugnato avanti alla Corte costituzionale la legge
regionale in questione, con la quale si dettano disposizioni volte alla
progressiva armonizzazione del fondo per il trattamento economico
accessorio, fra personale del comparto e dirigenziale delle Province e
Città metropolitana transitato nei ruoli regionali e personale
già in servizio nei ruoli della Giunta regionale.
Il Governo rilevava, con riferimento alla fattispecie considerata, che
dettare disposizioni in materia di fondi destinati al trattamento
economico accessorio del personale degli enti presso cui il predetto
personale è transitato implica il conformarsi a parametri,
indicativi di situazioni di virtuosità finanziaria, che devono
essere definiti in apposito DPCM , allo stato non ancora approvato ed in
mancanza del quale l’intervento del legislatore regionale, in
assenza della necessaria cornice di regolazione in materia di
contrattazione integrativa che tutte le pubbliche amministrazioni devono
rispettare, confligge da un lato con l'art. 117, comma secondo, lett. l),
della Costituzione (che riserva alla competenza esclusiva dello Stato
l'ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili
dal Codice civile) e dall’altro genera un contrasto con il
principio di eguaglianza fra i cittadini di cui all'art. 3 della
Costituzione (in quanto il personale delle altre pubbliche
amministrazioni, nella stessa situazione lavorativa, si troverebbe di
fronte ad una diversa qualificazione degli emolumenti).
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