Legge regionale 03 ottobre 2017, n. 35 (BUR n. 95/2017) (Bilancio)
Legge regionale 03 ottobre 2017, n. 35 (BUR n. 95/2017) (Bilancio)
[sommario] [RTF]
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
Art. 1 - Residui attivi e
passivi.
1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla
chiusura finanziaria dell’esercizio 2016, riportati rispettivamente
nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per
l’esercizio finanziario 2017, sono rideterminati in conformità
ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale
dell’esercizio finanziario 2016.
2. Le differenze fra l’ammontare dei residui definitivi
dell’esercizio finanziario 2016 e l’ammontare dei residui
presunti riportati negli stati di previsione del bilancio per
l’esercizio finanziario 2017, sono rappresentate
nell’Allegato 1 alla presente legge.
Art. 2 - Fondo di cassa.
1. Il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario
2017 è determinato in euro 1.103.193.053,97 in conformità con
quanto disposto dall’articolo 8 della
legge regionale 3 agosto 2017, n. 20
“Rendiconto generale della Regione per l’esercizio
finanziario 2016”.
Art. 3 - Disavanzo determinato
dal debito autorizzato e non contratto.
Art. 4 - Saldo di competenza
di cui all’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”.
Art. 5 - Mutui e prestiti.
1. Il rinnovo dell’autorizzazione a contrarre prestiti nella forma
di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento
consentite dalla legislazione vigente, di cui all’
articolo 4, comma 1,
della
legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 32 è rideterminato in euro
1.335.417.431,16.
2. L’onere annuale relativo all’ammortamento di cui al comma
1, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali e alle medesime
condizioni di cui all’articolo 4 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 ,
è previsto in euro 71.715.240,93 e trova riscontro di copertura per
gli esercizi 2018 e 2019 nella parte spesa del bilancio di previsione
2017-2019 (Missione 50, Programmi 01 e 02).
Art. 6 - Stato di previsione
delle entrate e delle spese.
1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese per
l’esercizio finanziario 2017, 2018 e 2019 sono introdotte le
variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui
all’Allegato 2 per le entrate e di cui all’Allegato 3 per le
spese.
Art. 7 - Allegati
all’assestamento.
1. Sono approvati i seguenti allegati:
a) nota integrativa all’assestamento (Allegato 4);
b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);
c) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per
missioni e per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio
triennale (Allegato 6);
d) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli)
e alle spese (per titoli) (Allegato 7);
e) prospetto dimostrativo aggiornato dell’equilibrio di bilancio
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 8);
f) prospetto aggiornato concernente la composizione
dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
(Allegato 9);
g) prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei limiti di
indebitamento (Allegato 10);
h) variazione all’allegato 1 “Rifinanziamento delle leggi di
spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese
continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato
n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” della
legge regionale 30 dicembre 2016, n.
31 “Legge di stabilità regionale 2017” (Allegato
11);
i) variazione all’allegato 14 “Elenco delle spese non
obbligatorie a carattere continuativo o ricorrente autorizzate per
l’esercizio finanziario 2017 e quantificate annualmente con legge
di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 bis dell’
articolo 4 della
legge regionale 29
novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della
contabilità della regione””, della
legge regionale 30 dicembre 2016, n.
32 (Allegato 12);
j) prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica
(Allegato 13).
1. L’elenco “Interventi autonomi programmati per spese di
investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di
attività finanziarie” per l’esercizio 2017, di cui al
punto d) dell’Allegato 1, previsto dall’
articolo 3, comma 1,
lettera a), della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 ,
è sostituito dall’Allegato 14 della presente legge.
2. Al punto d) dell’Allegato 1, previsto dall’articolo 3,
comma 1, lettera a), della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 ,
è aggiunto l’elenco “Interventi autonomi programmati per
spese di investimento finanziati con entrata titolo quarto”,
Allegato 15 della presente legge.
Art. 9 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATO OMESSO
SOMMARIO