Legge regionale 18 luglio 2017, n. 15 (BUR n. 69/2017)
Legge regionale 18 luglio 2017, n. 15 (BUR n. 69/2017) [sommario] [RTF]
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE E DEL WELFARE INTEGRATO REGIONALE DEL VENETO
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, al fine di
garantire ai propri cittadini prospettive di sicurezza economica, in
particolar modo al termine dell’attività lavorativa, promuove
nel territorio regionale lo sviluppo della previdenza complementare di
natura collettiva e lo sviluppo di sistemi di welfare integrato.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione:
a) istituisce, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), e
dell’articolo 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
“Disciplina delle forme pensionistiche complementari”, il
Fondo di previdenza complementare del Veneto;
b) promuove attività di informazione, formazione e assistenza
qualificata dirette a favorire la diffusione della cultura previdenziale;
c) realizza progetti volti alla costituzione di forme di tutela sociale
da realizzare anche per il tramite del risparmio previdenziale ivi
compresa l’attuazione di progetti di welfare integrato;
d) incentiva, dopo l’istituzione e la messa a regime del Fondo di
cui alla lettera a), le adesioni dei soggetti interessati alle forme
pensionistiche e sanitarie complementari.
3. La Regione riconosce e favorisce il funzionamento di uno o più
fondi pensione per lavoratori dipendenti, a seguito di contrattazione tra
le parti sociali a livello regionale, di uno o più fondi pensione
per lavoratori autonomi e liberi professionisti, promossi dalle
rispettive associazioni e sindacati di rilievo regionale, di uno o
più fondi istituiti o promossi dalla Regione secondo la normativa
vigente.
4. La Regione riconosce e favorisce le azioni delle imprese dirette allo
sviluppo della previdenza complementare.
Art. 2 - Requisiti e
accreditamento delle forme di welfare.
1. La Regione, al fine di meglio tutelare
le esigenze dei fruitori dei servizi welfare integrato, riconosce e
favorisce il funzionamento delle forme di welfare collettive che
rispettino i seguenti requisiti:
a) adeguata struttura sul territorio, sia in termini di servizio offerto
che di utenti;
b) governance espressa dal territorio;
c) profili di costo contenuti ed efficienza gestionale;
d) previsione di una quota di investimenti nel territorio, relativamente
ai soli fondi pensione;
e) convenzionamento con il sistema socio-sanitario regionale,
relativamente ai soli fondi sanitari.
2. I criteri di attuazione dei requisiti e le modalità per
l’accreditamento delle forme di welfare, saranno oggetto di
specifica delibera di Giunta regionale, sentita la Commissione regionale
per la concertazione tra le parti sociali di cui all’
articolo 6 della
legge regionale 13
marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e
mercato del lavoro” e la commissione consiliare competente.
Art. 3 - Attività di
informazione e di formazione.
1. La Giunta regionale attua iniziative di
informazione dirette a sensibilizzare i soggetti interessati alle forme
previdenziali e sanitarie complementari e di welfare integrato.
2. Al fine di favorire le iniziative di informazione di cui al comma 1,
la Giunta regionale è autorizzata a promuovere attività di
formazione:
a) del personale della Regione e degli enti locali;
b) degli operatori delle parti sociali maggiormente rappresentative a
livello regionale;
c) dei gestori e promotori di prodotti di welfare.
Art. 4 - Interventi a favore
della previdenza complementare per i lavoratori.
1. La Giunta regionale è autorizzata a
concedere a lavoratori residenti nel Veneto, iscritti a fondi pensione di
natura collettiva, contributi diretti ad assicurare per limitati periodi
di tempo la copertura contributiva.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita
la competente commissione consiliare, determina i criteri e le
modalità per la concessione dei contributi tenendo conto delle
situazioni economiche e familiari meno favorevoli per gli iscritti, e
della presenza di temporanee o permanenti situazioni di svantaggio, con
riferimento alla posizione occupazionale degli iscritti o di
necessità assistenziali all’interno dei nuclei familiari.
Art. 5 - Istituzione di Veneto
Welfare. (1)
1. È istituito l’Ente regionale Veneto Welfare, di seguito
denominato Ente, con sede a Venezia, quale ente strumentale della
Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di
autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale.
2. L’organizzazione, la dotazione organica ed il funzionamento
dell’Ente sono disciplinati da un regolamento proposto dal
Direttore e approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione
consiliare competente.
3. L’Ente disciplina le attività di gestione amministrativa,
contabile, patrimoniale e di erogazione dei servizi con apposito
regolamento proposto dal Direttore in conformità al regolamento di
organizzazione e approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione
consiliare competente.
4. L’Ente:
a) svolge attività di promozione, informazione e assistenza
qualificata in ordine alla previdenza complementare della popolazione
regionale;
b) cura i rapporti con gli enti accreditati e con i soggetti aderenti
alle forme di welfare e per il coordinamento dell’attività dei
fondi stessi, ivi compresi i rapporti con gli enti gestori;
c) offre servizi e assistenza qualificata connessi alla materia della
previdenza in genere ed ai fondi sanitari integrativi;
d) realizza progetti volti alla costituzione di forme di tutela sociale
da realizzare anche per il tramite del risparmio previdenziale ivi
compresa l’attuazione di progetti di welfare;
e) effettua studi e ricerche relativamente alle materia di competenza.
5. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione
consiliare approva il piano annuale e triennale di attività
formulato dall’Ente ed approva, altresì una relazione
conclusiva sullo stato di avanzamento dei piani come programmati.
Art. 6 - Organi di Veneto
Welfare.
1. Sono organi dell’Ente:
a) il Direttore;
b) il Revisore unico.
2. Il Direttore è nominato, in deroga a quanto stabilito dalla
legge regionale 22
luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a
pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata
degli organi”, dalla Giunta regionale e viene scelto, previo
specifico avviso da pubblicarsi nel BUR, tra i soggetti di età non
superiore ai sessanta anni, in possesso di comprovata
professionalità ed esperienza almeno quinquennale nella direzione di
organizzazioni complesse pubbliche o private.
3. L’incarico di Direttore è regolato con contratto di diritto
privato a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni,
rinnovabile. Gli elementi del contratto sono stabiliti dalla Giunta
regionale ed il trattamento economico è equiparato a quello previsto
per i dirigenti regionali responsabili delle strutture regionali.
4. L’incarico di Direttore non è compatibile con cariche
elettive, né con lo svolgimento di attività lavorativa
dipendente o professionale. Per i dirigenti regionali il conferimento
dell’incarico di Direttore è subordinato al collocamento in
aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico.
5. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell’Ente; è
responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione
in conformità agli obiettivi programmati e agli indirizzi della
Giunta regionale. In particolare provvede a:
a) proporre il regolamento di organizzazione e la dotazione organica di
cui all’articolo 5, comma 2 entro sessanta giorni dalla nomina;
b) proporre il regolamento di cui all’articolo 5, comma 3;
c) predisporre il bilancio di previsione ed il rendiconto generale
annuale;
d) predisporre il programma annuale e triennale di attività;
e) presentare alla Giunta regionale la relazione annuale sulle
attività dell’Ente, entro il 31 gennaio dell’anno
successivo a quello di competenza;
f) assumere, in ottemperanza agli indirizzi della Giunta regionale, ogni
altro provvedimento necessario per assicurare la funzionalità
dell’Ente e l’integrazione degli altri soggetti che, ai sensi
della presente legge, esercitano funzioni inerenti le politiche di
welfare.
6. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un Revisore unico
nominato dal Consiglio regionale secondo le procedure della
legge regionale 22 luglio
1997, n. 27 tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 “Attuazione della
direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e
dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE
e che abroga la direttiva 84/253/CEE”, che rimane in carica per la
durata della legislatura e può essere riconfermato una sola volta.
7. L’incarico di Revisore non è compatibile con cariche
elettive né con lo svolgimento di attività lavorativa
dipendente o professionale, anche nei cinque anni precedenti, presso i
soggetti di cui all’articolo 2.
8. Il Revisore unico esercita funzioni di controllo e vigilanza sulla
regolarità contabile dell’Ente, effettua inoltre verifiche
trimestrali di cassa, redige la relazione esplicativa al bilancio e la
relazione al rendiconto generale, verificando la regolarità
gestionale.
9. Al Revisore unico spetta un’indennità annua lorda
omnicomprensiva stabilita dalla Giunta regionale in misura non superiore
al dieci per cento di quella spettante al Direttore; non si applicano le
indennità e i rimborsi previsti dall’
articolo 57 della
legge regionale 12
settembre 1997, n. 37 “Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza
dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno
finanziario 1997”.
10. Con le stesse modalità di cui al comma 6 è nominato il
revisore supplente.
Art. 7 - Vigilanza.
1. L’Ente è sottoposto al riscontro di congruità della
Giunta regionale che si esercita sui seguenti atti:
a) il bilancio di previsione ed il programma annuale di attività;
b) il rendiconto generale annuale.
2. La Giunta regionale, contestualmente all’esame del rendiconto
annuale, riscontra la congruità delle azioni dell’Ente
rispetto agli indirizzi espressi.
Art. 8 - Personale.
1. Nel limite della dotazione organica proposta dal Direttore e approvata
dalla Giunta regionale, l’Ente si avvale di personale proprio
acquisito mediante procedure di mobilità dalla Regione o altre
pubbliche amministrazioni ovvero assunto direttamente mediante procedura
concorsuale, qualora la professionalità richiesta non sia reperibile
presso gli enti suindicati, previa autorizzazione della Giunta regionale
sentita la competente Commissione consiliare.
2. Per l’espletamento di particolari attività progettuali, di
ricerca e di studio, l’Ente può stipulare specifici contratti
di diritto privato a tempo determinato, rinnovabili, con esperti ovvero
procedere a convenzioni con società, enti qualificati e con
Università.
Art. 9 - Risorse finanziarie e
patrimoniali.
1. L’Ente dispone dei seguenti mezzi finanziari:
a) finanziamento annuale della Regione nella misura determinata dal
provvedimento di approvazione del bilancio di previsione;
b) finanziamenti regionali per la realizzazione di specifiche
attività affidate dalla Regione.
2. La Regione, con delibera della Giunta, trasferisce all’Ente i
beni e le attrezzature destinate all’esercizio delle funzioni
individuati in apposito inventario.
3. La Regione può trasferire altri beni mobili ed immobili in uso o
in comodato in relazione alle esigenze funzionali dell’Ente.
Art. 10 - Attività di
informazione e assistenza qualificata.
1. Per lo svolgimento delle attività previste dall’articolo 5,
l’Ente stipula apposita convenzione per condividere con
l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e con gli
enti gestori dei fondi previdenziali, le informazioni ed i dati personali
riguardanti i lavoratori e le aziende operanti nel territorio regionale.
2. Le modalità di condivisione delle informazioni sono disciplinate
da apposite convenzioni.
3. L’Ente rende disponibili alla Regione le informazioni e i dati
sopra indicati anche in forma aggregata e per scopi statistici correlati
all’espletamento dei relativi compiti di sostegno e promozione
della previdenza complementare.
Art. 11 - Previdenza
complementare a favore dei dipendenti regionali.
1. La Giunta regionale, al fine di incentivare l’adesione alla
previdenza complementare dei dipendenti dell’amministrazione
regionale, individua forme di adeguamento del trattamento di previdenza
disciplinato dall’
articolo 111 della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
“Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della
Regione” alle previsioni di cui alla presente legge, adottando le
conseguenti iniziative.
Art. 12 - Abrogazioni.
Art. 13 - Clausola
valutativa.
1. Entro trenta mesi dall’entrata in vigore della presente legge, e
successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale invia alla
competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione
della presente legge, indicando in particolare:
a) le attività di informazione, formazione e assistenza qualificata
dirette a favorire la diffusione della cultura previdenziale messe in
atto;
b) i progetti realizzati volti alla costituzione di forme di tutela
sociale da realizzare anche per il tramite del risparmio previdenziale
ivi compresa l’attuazione di progetti di welfare integrato;
c) i dati sugli incentivi alle adesioni dei soggetti interessati alle
forme pensionistiche e sanitarie complementari;
d) le forme di welfare collettive riconosciute e accreditate dalla
Regione ai sensi dell’articolo 2;
e) le attività svolte da Veneto Welfare.
Art. 14 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione della
presente legge, quantificati in euro 40.000,00 per l’esercizio 2017
e in euro 110.000,00 per gli esercizi 2018 e 2019, si fa fronte con le
risorse allocate nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la
formazione professionale “ - Programma 01 “Servizi per lo
sviluppo del mercato del lavoro” - Titolo 1 “Spese
correnti”, le cui dotazioni vengono incrementate di pari importo
mediante riduzione delle risorse allocate nella Missione 15
“Politiche per il lavoro e la formazione professionale” -
Programma 02 “Formazione professionale” - Titolo 1
“Spese correnti” afferenti alla
legge regionale 31 marzo 2017, n. 8
“Il sistema educativo della Regione Veneto” del bilancio di
previsione 2017-2019.
Note
(
1) Vedi quanto disposto
dall’art. 55 della
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che così prevede “1. Nelle more della attivazione
dell’ente regionale Veneto Welfare, istituito con
legge regionale 18 luglio
2017, n. 15 “Interventi per lo sviluppo della previdenza
complementare e del welfare integrato regionale del Veneto”, è
creata presso l’Ente Veneto Lavoro, istituito ai sensi della
legge regionale 13
marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e
mercato del lavoro” e successive modificazioni, apposita unità
operativa che in relazione a quanto previsto agli articoli 1, 2, 3 e 4
della
legge
regionale 18 luglio 2017, n. 15 :
a) svolge attività di promozione, informazione e assistenza
qualificata in ordine alla previdenza complementare della popolazione
regionale;
b) cura i rapporti con gli enti accreditati e con i soggetti aderenti
alle forme di welfare e per il coordinamento dell’attività dei
fondi stessi, ivi compresi i rapporti con gli enti gestori;
c) offre servizi e assistenza qualificata connessi alla materia della
previdenza in genere ed ai fondi sanitari integrativi;
d) realizza progetti volti alla costituzione di forme di tutela sociale
da realizzare anche per il tramite del risparmio previdenziale, ivi
compresa l’attuazione di progetti di welfare;
e) effettua studi e ricerche relativamente alle materie di competenza.
2. Le attività previste al comma 1 sono oggetto di valutazione ai
sensi del comma 1 dell’articolo 13 recante “Clausola
valutativa” della
legge regionale 18 luglio 2017, n. 15 ,
da presentarsi alla competente commissione consiliare entro trenta mesi
dalla entrata in vigore della presente legge.”.
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