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leggi regionali a testo vigente

Contenuti:
Legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 (BUR n. 46/2016) (Novellazione)

Legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 (BUR n. 46/2016) (Novellazione) [sommario] [RTF]

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, n. 54 “LEGGE REGIONALE PER L’ORDINAMENTO E LE ATTRIBUZIONI DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE STATUTARIA 17 APRILE 2012, n. 1 “STATUTO DEL VENETO” ”

Art. 1 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
1. Alla lettera l) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “, ai Direttori di Area, ai Direttori di Dipartimento e ai Direttori di sezione di Dipartimento ove nominati” sono soppresse.
Art. 2 - Inserimento dell’articolo 2 bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , è inserito il seguente:
omissis (1)
Art. 3 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
1. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:
omissis (2)
Art. 4 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 sono aggiunti i seguenti:
omissis (3)
Art. 5 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
1. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:
omissis (4)
Art. 6 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
1. Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “Direzioni e delle altre” sono soppresse.
2. Il comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:
omissis (5)
Art. 7 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
1. La lettera b), del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituita dalla seguente:
omissis (6)
2. La lettera c), del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituita dalla seguente:
omissis (7)
3. La lettera d), del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituita dalla seguente:
omissis (8)
4. La lettera e), del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituita dalla seguente:
omissis (9)
5. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:
omissis (10)
6. Al comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “dei Dirigenti” sono sostituite dalle parole: “dei Responsabili come individuati al comma 2” e dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
omissis (11)
7. Dopo il comma 5 dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , è aggiunto il seguente:
omissis (12)
Art. 8 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “Direttore generale” sono sostituite dalla parole: “coordinamento e verifica in ordine alla corretta attuazione degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale di cui all’articolo 2”.
2. Al comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “dei Direttori di Dipartimento, dei Dirigenti dell'Area della Programmazione,” sono soppresse.
3. La lettera h) del comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituita dalla seguente:
omissis (13)
4. Il comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , è sostituito dal seguente:
omissis (14)
Art. 9 - Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
1. L’articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:
omissis (15)
Art. 10 - Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
1. L’articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:
omissis (16)
Art. 11 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
1. L’articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:
omissis (17)
Art. 12 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “e dei Direttori di Dipartimento non compresi in un’Area,” sono soppresse.
2. Il comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:
omissis (18)
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è aggiunto il seguente:
omissis (19)
Art. 13 - Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
1. L’articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:
omissis (20)
Art. 14 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
1. La rubrica dell’articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituita dalla seguente: “Compiti dei Direttori di Unità Organizzativa”.
2. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “Dirigenti a cui è attribuita la funzione di responsabile di Settore” sono sostituite dalle parole: “Direttori di Unità Organizzativa”.
3. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 dopo le parole: “provvedimenti amministrativi” sono inserite le parole: “di propria competenza preventivamente individuati dal Direttore della struttura cui afferiscono”.
4. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “iniziative nei confronti del personale, comprese quelle, in caso di inidoneo rendimento o di esubero, per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità” sono sostituite dalle parole: “tutte le iniziative necessarie alla funzionalità della struttura”.
5. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “di Dipartimento, o al Direttore di Sezione” sono sostituite dalle parole: “della struttura cui afferiscono”.
6. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “su incarico del Direttore di Dipartimento, o del Direttore di Sezione” sono sostituite dalle parole: “nelle materie di competenza”.
7. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è aggiunta la seguente:
omissis (21)
Art. 15 - Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
1. Il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:
omissis (22)
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è aggiunto il seguente:
omissis (23)
Art. 16 - Inserimento dell’articolo 19 bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
1. Dopo l’articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è inserito il seguente:
omissis (24)
Art. 17 - Modifiche all’articolo 20 alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 sono aggiunti i seguenti:
omissis (25)
Art. 18 - Inserimento dell’articolo 20 bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
1. Dopo l’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è inserito il seguente:
omissis (26)
Art. 19 - Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
1. Al comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “di Dipartimento e di Direttore di Sezione” sono sostituite dalle parole: “di Direzione, di Direttore di Unità Organizzativa e di Responsabile di Struttura temporanea o di Struttura di progetto” e le parole: “singolo Dirigente” sono sostituite dalle parole: “soggetto interessato”.
2. Il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:
omissis (27)
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 sono inseriti i seguenti:
omissis (28)
Art. 20 - Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
1. Al comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “dei posti di funzione” sono sostituite dalle parole: “degli incarichi dirigenziali” e le parole: “dei Dirigenti” sono sostituite dalle parole: “dei soggetti”.
Art. 21 - Inserimento dell’articolo 23 bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
1. Dopo l’articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è inserito il seguente:
omissis (29)
Art. 22 - Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
1. Al comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “indicato dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle parole: “nominato dalla Giunta regionale su proposta del Segretario generale della programmazione.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:
omissis (30)
3. Il comma 3 dell’articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è
sostituito dal seguente:
omissis (31)
4. Il comma 4 dell’articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:
omissis (32)
5. Alla fine del comma 5 dell’articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 sono aggiunte le parole: “, su proposta del medesimo”.
6. Al comma 6 dell’articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “di Dipartimento e dei Direttori di Sezione” sono sostituite dalle parole: “di Direzione e dei Direttori di Unità Organizzativa e dei Responsabili di Struttura temporanea o di Struttura di progetto”.
Art. 23 - Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
1. Al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “di Sezione, ove istituiti, ovvero i Direttori di Dipartimento” sono sostituite dalle parole: “di Direzione e di Unità Organizzativa” e le parole: “Ove non sia previsto il coordinamento di Area, la relazione è trasmessa per il tramite del Segretario generale della programmazione.” sono soppresse.
2. Al comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “da parte dell'organismo indipendente di valutazione, di cui all'articolo 28,” sono sostituite dalle parole: “ai sensi della vigente normativa”.
3. Al comma 4 dell’articolo 25 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 dopo le parole: “è contestata” sono inserite le parole: “, per conto della Giunta regionale,”.
Art. 24 - Inserimento dell’articolo 27 bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
1. Dopo l’articolo 27 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è inserito il seguente:
omissis (33)
Art. 25 - Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
1. Il comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , è sostituito dal seguente:
omissis (34)
2. Al comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , dopo le parole: “del Presidente della Giunta regionale” sono inserite le parole: “d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, qualora il Consiglio regionale e la Giunta regionale intendano avvalersi del medesimo organismo per la valutazione del proprio personale”.
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è aggiunto il seguente:
omissis (35)
Art. 26 - Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
1. L’articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:
omissis (36)
Art. 27 - Disposizioni transitorie.
1. In attesa dell’attivazione delle strutture organizzative previste dal comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , come modificato dalla presente legge, sono confermate le strutture organizzative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ogni riferimento ai Dirigenti regionali e ai Direttori di Dipartimento o di Sezione, contenuto nelle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende sostituito con quello di Direttore di Area o di Direttore di Direzione secondo le specifiche competenze richiamate dalle singole leggi regionali.
3. Ogni riferimento ai Dirigenti di Servizio o di Settore, contenuto nelle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende sostituito con quello di Direttore di Unità Organizzativa.
4. In conseguenza di processi di riorganizzazione finalizzati all’incremento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi che comportino la riduzione stabile delle risorse, comunque denominate, finalizzate al finanziamento delle posizioni dirigenziali di cui alla presente legge, la Giunta regionale può, nei limiti e nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa vigente, valorizzarne i relativi risparmi nell’ambito delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale regionale. (37)
Art. 28 - Revisione degli assetti organizzativi della dirigenza della Giunta regionale.
1. Al fine di procedere al riordino ed alla revisione degli assetti organizzativi della dirigenza regionale, le strutture dirigenziali di cui agli articoli 11, 12, 17 e 19 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , come modificati dalla presente legge, costituiscono strutture organizzative complesse ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per l’area separata della dirigenza. In conseguenza degli esiti del processo di riordino e revisione, anche in considerazione dell’attuazione della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”, la dotazione organica della dirigenza viene rideterminata con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e le strutture precedentemente assegnate a dirigenti di ruolo della Regione collocati in aspettativa in applicazione della medesima legge regionale sono affidate, fatti salvi i limiti percentuali per l’assunzione di personale esterno a tempo determinato, a personale regionale a tempo indeterminato appartenente al ruolo dirigenziale della Giunta regionale.
2. A seguito dell’attuazione del processo di riordino di cui al comma 1 si procede agli adempimenti previsti dall’articolo 26, comma 3, del CCNL per l’area separata della dirigenza del 23 dicembre 1999, fermo restando che la spesa complessiva per i dirigenti non potrà essere superiore a quella rilevabile al 31 dicembre 2015.
3. Sino alla conclusione del processo di riordino delle strutture dirigenziali di cui al comma 1, fatta salva la scadenza naturale dei singoli contratti individuali, gli incarichi dirigenziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati in capo ai direttori delle strutture dirigenziali di cui al comma 1 in quanto i servizi, le funzioni, le attività, le competenze e le responsabilità corrispondenti rimangono affidate a soggetti collocati in aspettativa, mediante contratto individuale a tempo determinato e con le modalità previste dalla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e dal previgente articolo 27, comma 5, del CCNL per l’area separata della dirigenza del 23 dicembre 1999.
Art. 29 - Abrogazioni.
1. Il comma 1, dell’articolo 28 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione”, è abrogato.
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 :
a) il comma 5 dell’articolo 3;
b) la lettera f) del comma 2, dell’articolo 9;
c) la lettera g) del comma 3, dell’articolo 10;
d) gli articoli 14 e 15;
e) la lettera d) del comma 1, dell’articolo 18;
f) la lettera c) del comma 1, dell’articolo 22;
g) i commi 6 e 7 dell’articolo 23;
h) il comma 8 dell’articolo 31.
Art. 30 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 31 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



Note

(1) Testo riportato dopo l’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(2) Testo riportato al comma 4 dell’art. 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(3) Testo riportato dopo il comma 3 dell’art. 5 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(4) Testo riportato al comma 3 dell’art. 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(5) Testo riportato al comma 5 dell’art. 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(6) Testo riportato alla lett. b) del comma 2 dell’art. 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(7) Testo riportato alla lett. c) del comma 2 dell’art. 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(8) Testo riportato alla lett. d) del comma 2 dell’art. 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(9) Testo riportato alla lett. e) del comma 2 dell’art. 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(10) Testo riportato al comma 3 dell’art. 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(11) Testo riportato dopo la lett. c) del comma 4 dell’art. 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(12) Testo riportato dopo il comma 5 dell’art. 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(13) Testo riportato alla lett. h) del comma 3 dell’art. 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(14) Testo riportato al comma 4 dell’art. 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(15) Testo riportato all’art. 11 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(16) Testo riportato all’art. 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(17) Testo riportato all’art. 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(18) Testo riportato al comma 2 dell’art. 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(19) Testo riportato dopo il comma 2 dell’art. 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .

(20) Testo riportato all’art. 17 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(21) Testo riportato dopo la lett. g) del comma 1 dell’art. 18 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(22) Testo riportato al comma 1 dell’art. 19 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(23) Testo riportato dopo il comma 2 dell’art. 19 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(24) Testo riportato dopo l’art. 19 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(25) Testo riportato dopo il comma 2 dell’art. 20 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(26) Testo riportato dopo l’art. 20 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(27) Testo riportato al comma 2 dell’art. 21 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(28) Testo riportato dopo il comma 2 dell’art. 21 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(29) Testo riportato dopo l’art. 23 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(30) Testo riportato al comma 2 dell’art. 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(31) Testo riportato al comma 3 dell’art. 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .

(32) Testo riportato al comma 4 dell’art. 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .

(33) Testo riportato dopo l’art. 27 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(34) Testo riportato al comma 1 dell’art. 28 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(35) Testo riportato dopo il comma 5 dell’art. 28 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(36) Testo riportato all’art. 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(37) In merito al tema della armonizzazione del trattamento economico del personale della Città Metropolitana di Venezia e delle altre province transitato nei ruoli della Regione, vedi quanto disposto dalla legge regionale 4 ottobre 2018, n. 31 .


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