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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 (BUR n. 46/2016) (Novellazione)
Legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 (BUR n. 46/2016) (Novellazione)
[sommario] [RTF]
Art. 1 - Modifiche
all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
1. Alla lettera l) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre
2012, n. 54 le parole: “, ai Direttori di Area, ai
Direttori di Dipartimento e ai Direttori di sezione di Dipartimento ove
nominati” sono soppresse.
Art. 2 - Inserimento
dell’articolo 2 bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
Art. 3 - Modifiche
all’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
Art. 4 - Modifiche
all’articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
Art. 5 - Modifiche
all’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
Art. 6 - Modifiche
all’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
Art. 7 - Modifiche
all’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
1. La lettera b), del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre
2012, n. 54 è sostituita dalla seguente:
omissis ( 6)
2. La lettera c), del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre
2012, n. 54 è sostituita dalla seguente:
omissis ( 7)
3. La lettera d), del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre
2012, n. 54 è sostituita dalla seguente:
omissis ( 8)
4. La lettera e), del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre
2012, n. 54 è sostituita dalla seguente:
omissis ( 9)
5. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
è sostituito dal seguente:
omissis ( 10)
6. Al comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
le parole: “dei Dirigenti” sono sostituite dalle
parole: “dei Responsabili come individuati al comma 2”
e dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
omissis ( 11)
7. Dopo il comma 5 dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 ,
è aggiunto il seguente:
omissis ( 12)
Art. 8 - Modifiche
all’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
Art. 9 - Modifiche
all’articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
Art. 10 - Modifiche
all’articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
Art. 11 - Modifiche
all’articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
Art. 12 - Modifiche
all’articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
Art. 13 - Modifiche
all’articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
Art. 14 - Modifiche
all’articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
1. La rubrica dell’articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
è sostituita dalla seguente: “Compiti dei Direttori di
Unità Organizzativa”.
2. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
le parole: “Dirigenti a cui è attribuita la funzione di
responsabile di Settore” sono sostituite dalle parole:
“Direttori di Unità Organizzativa”.
3. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 31 dicembre
2012, n. 54 dopo le parole: “provvedimenti
amministrativi” sono inserite le parole: “di propria
competenza preventivamente individuati dal Direttore della struttura cui
afferiscono”.
4. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 31 dicembre
2012, n. 54 le parole: “iniziative nei confronti del
personale, comprese quelle, in caso di inidoneo rendimento o di esubero,
per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in
mobilità” sono sostituite dalle parole: “tutte le
iniziative necessarie alla funzionalità della struttura”.
5. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 31 dicembre
2012, n. 54 le parole: “di Dipartimento, o al Direttore di
Sezione” sono sostituite dalle parole: “della
struttura cui afferiscono”.
6. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 31 dicembre
2012, n. 54 le parole: “su incarico del Direttore di
Dipartimento, o del Direttore di Sezione” sono sostituite dalle
parole: “nelle materie di competenza”.
7. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 31 dicembre
2012, n. 54 è aggiunta la seguente:
omissis ( 21)
Art. 15 - Modifiche
all’articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
Art. 16 - Inserimento
dell’articolo 19 bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
Art. 17 - Modifiche
all’articolo 20 alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
Art. 18 - Inserimento
dell’articolo 20 bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
Art. 19 - Modifiche
all’articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
1. Al comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
le parole: “di Dipartimento e di Direttore di Sezione”
sono sostituite dalle parole: “di Direzione, di Direttore di
Unità Organizzativa e di Responsabile di Struttura temporanea o di
Struttura di progetto” e le parole: “singolo
Dirigente” sono sostituite dalle parole: “soggetto
interessato”.
2. Il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
è sostituito dal seguente:
omissis ( 27)
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 sono inseriti i seguenti:
omissis ( 28)
Art. 20 - Modifiche
all’articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
1. Al comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
le parole: “dei posti di funzione” sono sostituite
dalle parole: “degli incarichi dirigenziali” e le
parole: “dei Dirigenti” sono sostituite dalle parole:
“dei soggetti”.
Art. 21 - Inserimento
dell’articolo 23 bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
Art. 22 - Modifiche
all’articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
Art. 23 - Modifiche
all’articolo 25 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
1. Al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
le parole: “di Sezione, ove istituiti, ovvero i Direttori di
Dipartimento” sono sostituite dalle parole: “di
Direzione e di Unità Organizzativa” e le parole:
“Ove non sia previsto il coordinamento di Area, la relazione
è trasmessa per il tramite del Segretario generale della
programmazione.” sono soppresse.
2. Al comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
le parole: “da parte dell'organismo indipendente di valutazione,
di cui all'articolo 28,” sono sostituite dalle parole:
“ai sensi della vigente normativa”.
3. Al comma 4 dell’articolo 25 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
dopo le parole: “è contestata” sono inserite le
parole: “, per conto della Giunta regionale,”.
Art. 24 - Inserimento
dell’articolo 27 bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
Art. 25 - Modifiche
all’articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
Art. 26 - Modifiche
all’articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
Art. 27 - Disposizioni
transitorie.
1. In attesa dell’attivazione delle strutture organizzative
previste dal comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 , come modificato dalla presente legge, sono confermate le
strutture organizzative esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Ogni riferimento ai Dirigenti regionali e ai Direttori di Dipartimento
o di Sezione, contenuto nelle leggi regionali vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, si intende sostituito con quello
di Direttore di Area o di Direttore di Direzione secondo le specifiche
competenze richiamate dalle singole leggi regionali.
3. Ogni riferimento ai Dirigenti di Servizio o di Settore, contenuto
nelle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, si intende sostituito con quello di Direttore di
Unità Organizzativa.
4. In conseguenza di processi di riorganizzazione finalizzati
all’incremento dell’efficacia e dell’efficienza dei
servizi che comportino la riduzione stabile delle risorse, comunque
denominate, finalizzate al finanziamento delle posizioni dirigenziali di
cui alla presente legge, la Giunta regionale può, nei limiti e nel
rispetto dei presupposti previsti dalla normativa vigente, valorizzarne i
relativi risparmi nell’ambito delle politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività del personale regionale.
( 37)
Art. 28 - Revisione degli
assetti organizzativi della dirigenza della Giunta regionale.
1. Al fine di procedere al riordino ed alla revisione degli assetti
organizzativi della dirigenza regionale, le strutture dirigenziali di cui
agli articoli 11, 12, 17 e 19 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 ,
come modificati dalla presente legge, costituiscono strutture
organizzative complesse ai sensi del vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro (CCNL) per l’area separata della dirigenza. In
conseguenza degli esiti del processo di riordino e revisione, anche in
considerazione dell’attuazione della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19
“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative
provinciali”, la dotazione organica della dirigenza viene
rideterminata con provvedimento della Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 29 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e
le strutture precedentemente assegnate a dirigenti di ruolo della Regione
collocati in aspettativa in applicazione della medesima legge regionale
sono affidate, fatti salvi i limiti percentuali per l’assunzione di
personale esterno a tempo determinato, a personale regionale a tempo
indeterminato appartenente al ruolo dirigenziale della Giunta regionale.
2. A seguito dell’attuazione del processo di riordino di cui al
comma 1 si procede agli adempimenti previsti dall’articolo 26,
comma 3, del CCNL per l’area separata della dirigenza del 23
dicembre 1999, fermo restando che la spesa complessiva per i dirigenti
non potrà essere superiore a quella rilevabile al 31 dicembre 2015.
3. Sino alla conclusione del processo di riordino delle strutture
dirigenziali di cui al comma 1, fatta salva la scadenza naturale dei
singoli contratti individuali, gli incarichi dirigenziali in essere alla
data di entrata in vigore della presente legge sono confermati in capo ai
direttori delle strutture dirigenziali di cui al comma 1 in quanto i
servizi, le funzioni, le attività, le competenze e le
responsabilità corrispondenti rimangono affidate a soggetti
collocati in aspettativa, mediante contratto individuale a tempo
determinato e con le modalità previste dalla legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e dal previgente articolo 27, comma 5, del CCNL per l’area
separata della dirigenza del 23 dicembre 1999.
Art. 29 - Abrogazioni.
1. Il comma 1, dell’articolo 28 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
“Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione”,
è abrogato.
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 :
a) il comma 5 dell’articolo 3;
b) la lettera f) del comma 2, dell’articolo 9;
c) la lettera g) del comma 3, dell’articolo 10;
d) gli articoli 14 e 15;
e) la lettera d) del comma 1, dell’articolo 18;
f) la lettera c) del comma 1, dell’articolo 22;
g) i commi 6 e 7 dell’articolo 23;
h) il comma 8 dell’articolo 31.
Art. 30 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
della Regione.
Art. 31 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Testo riportato dopo
l’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
( 2) Testo riportato al comma 4
dell’art. 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
( 3) Testo riportato dopo il comma
3 dell’art. 5 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
( 4) Testo riportato al comma 3
dell’art. 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
( 5) Testo riportato al comma 5
dell’art. 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
( 6) Testo riportato alla lett. b)
del comma 2 dell’art. 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
( 7) Testo riportato alla lett. c)
del comma 2 dell’art. 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
( 8) Testo riportato alla lett. d)
del comma 2 dell’art. 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
( 9) Testo riportato alla lett. e)
del comma 2 dell’art. 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
( 10) Testo riportato al comma
3 dell’art. 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
( 11) Testo riportato dopo la
lett. c) del comma 4 dell’art. 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
( 12) Testo riportato dopo il
comma 5 dell’art. 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
( 13) Testo riportato alla
lett. h) del comma 3 dell’art. 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
( 14) Testo riportato al comma
4 dell’art. 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
( 15) Testo riportato
all’art. 11 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
( 16) Testo riportato
all’art. 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
( 17) Testo riportato
all’art. 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
( 18) Testo riportato al comma
2 dell’art. 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
( 19) Testo riportato dopo il
comma 2 dell’art. 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
( 20) Testo riportato
all’art. 17 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
( 21) Testo riportato dopo la
lett. g) del comma 1 dell’art. 18 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
( 22) Testo riportato al comma
1 dell’art. 19 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
( 23) Testo riportato dopo il
comma 2 dell’art. 19 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
( 24) Testo riportato dopo
l’art. 19 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
( 25) Testo riportato dopo il
comma 2 dell’art. 20 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
( 26) Testo riportato dopo
l’art. 20 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
( 27) Testo riportato al comma
2 dell’art. 21 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
( 28) Testo riportato dopo il
comma 2 dell’art. 21 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
( 29) Testo riportato dopo
l’art. 23 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
( 30) Testo riportato al comma
2 dell’art. 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
( 31) Testo riportato al comma
3 dell’art. 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
( 32) Testo riportato al comma
4 dell’art. 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
( 33) Testo riportato dopo
l’art. 27 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
( 34) Testo riportato al comma
1 dell’art. 28 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
( 35) Testo riportato dopo il
comma 5 dell’art. 28 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
( 36) Testo riportato
all’art. 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
( 37) In merito al tema della
armonizzazione del trattamento economico del personale della Città
Metropolitana di Venezia e delle altre province transitato nei ruoli
della Regione, vedi quanto disposto dalla legge regionale 4 ottobre 2018, n. 31 .
SOMMARIO
-
Legge regionale 17 maggio 2016, n. 14
(BUR n. 46/2016) (Novellazione)
-
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31
DICEMBRE 2012, n. 54 “LEGGE REGIONALE PER L’ORDINAMENTO
E LE ATTRIBUZIONI DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE IN ATTUAZIONE
DELLA LEGGE
REGIONALE STATUTARIA 17 APRILE 2012, n. 1 “STATUTO DEL
VENETO” ”
-
-
Art. 1 - Modifiche
all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 “Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione
della legge
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del
Veneto” ”.
-
Art. 2 - Inserimento
dell’articolo 2 bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 “Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione
della legge
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del
Veneto” ”.
-
Art. 3 - Modifiche
all’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 “Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione
della legge
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del
Veneto” ”.
-
Art. 4 - Modifiche
all’articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 “Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione
della legge
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del
Veneto” ”.
-
Art. 5 - Modifiche
all’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 “Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione
della legge
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del
Veneto” ”.
-
Art. 6 - Modifiche
all’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 “Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione
della legge
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del
Veneto” ”.
-
Art. 7 - Modifiche
all’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 “Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione
della legge
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del
Veneto” ”.
-
Art. 8 - Modifiche
all’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 “Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione
della legge
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del
Veneto” ”.
-
Art. 9 - Modifiche
all’articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 “Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione
della legge
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del
Veneto” ”.
-
Art. 10 - Modifiche
all’articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 “Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione
della legge
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del
Veneto” ”.
-
Art. 11 - Modifiche
all’articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 “Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione
della legge
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del
Veneto” ”.
-
Art. 12 - Modifiche
all’articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 “Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione
della legge
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del
Veneto” ”.
-
Art. 13 - Modifiche
all’articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 “Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione
della legge
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del
Veneto” ”.
-
Art. 14 - Modifiche
all’articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 “Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione
della legge
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del
Veneto” ”.
-
Art. 15 - Modifiche
all’articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 “Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione
della legge
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del
Veneto” ”.
-
Art. 16 - Inserimento
dell’articolo 19 bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 “Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione
della legge
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del
Veneto” ”.
-
Art. 17 - Modifiche
all’articolo 20 alla legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 “Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione
della legge
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del
Veneto” ”.
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Art. 18 - Inserimento
dell’articolo 20 bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 “Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione
della legge
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del
Veneto” ”.
-
Art. 19 - Modifiche
all’articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 “Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione
della legge
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del
Veneto” ”.
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Art. 20 - Modifiche
all’articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 “Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione
della legge
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del
Veneto” ”.
-
Art. 21 - Inserimento
dell’articolo 23 bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 “Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione
della legge
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del
Veneto” ”.
-
Art. 22 - Modifiche
all’articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 “Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione
della legge
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del
Veneto” ”.
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Art. 23 - Modifiche
all’articolo 25 della legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 “Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione
della legge
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del
Veneto” ”.
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Art. 24 - Inserimento
dell’articolo 27 bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 “Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione
della legge
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del
Veneto” ”.
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Art. 25 - Modifiche
all’articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 “Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione
della legge
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del
Veneto” ”.
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Art. 26 - Modifiche
all’articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 “Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione
della legge
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del
Veneto” ”.
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Art. 27 - Disposizioni
transitorie.
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Art. 28 - Revisione degli
assetti organizzativi della dirigenza della Giunta regionale.
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Art. 29 - Abrogazioni.
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Art. 30 - Clausola di
neutralità finanziaria.
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Art. 31 - Dichiarazione
d’urgenza.
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