Legge regionale 06 agosto 2019, n. 31 (BUR n. 88/2019) (Bilancio)
Legge regionale 06 agosto 2019, n. 31 (BUR n. 88/2019) (Bilancio)
[sommario] [RTF]
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
Art. 1 - Residui attivi e
passivi.
1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla
chiusura finanziaria dell’esercizio 2018, riportati rispettivamente
nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per
l’esercizio finanziario 2019, sono rideterminati in conformità
ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale
dell’esercizio finanziario 2018.
2. Le differenze fra l’ammontare dei residui definitivi
dell’esercizio finanziario 2018 e l’ammontare dei residui
presunti riportati negli stati di previsione del bilancio per
l’esercizio finanziario 2019, sono rappresentate
nell’Allegato 1 alla presente legge.
Art. 2 - Fondo di cassa.
1. Il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario
2019 è determinato in euro 1.178.373.672,40 in conformità con
quanto disposto dall’articolo 8 della
legge regionale 31 luglio 2019, n. 30
“Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario
2018”.
Art. 3 - Disavanzo determinato
dal debito autorizzato e non contratto.
1. Come risulta dalla
legge regionale 31 luglio 2019, n. 30
“Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario
2018” il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non
contratto è quantificato in euro 756.972.489,77.
Art. 4 - Mutui e prestiti.
1. Il rinnovo dell’autorizzazione a
contrarre mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento
consentite dalla legislazione vigente, di cui all’articolo 3, comma
1, della
legge
regionale 21 dicembre 2018, n. 45 “Bilancio di previsione
2019-2021” è rideterminato in euro 756.972.489,77.
2. L’onere annuale relativo all’ammortamento di cui al comma
1, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali e alle medesime
condizioni di cui all’articolo 3 della
legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45
“Bilancio di previsione 2019-2021”, è previsto in euro
38.543.150,28 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2020 e 2021
nella parte spesa del bilancio di previsione 2019-2021 (Missione 50,
Programmi 01 e 02).
3. L’autorizzazione a contrarre mutui, prestiti obbligazionari o
altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente per
l’attuazione di spese d’investimento specifiche nel triennio
2019-2021, di cui all’articolo 4, comma 1 della
legge regionale 21 dicembre
2018, n. 45 “Bilancio di previsione 2019-2021” è
ridotta di euro 7.000.000,00 per ciascun esercizio 2019, 2020 e 2021.
4. L’onere annuale relativo all’ammortamento di cui al comma
3, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali e alle medesime
condizioni di cui all’articolo 4 della
legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45
“Bilancio di previsione 2019-2021”, è previsto in euro
1.680.277,65 per il 2020 e in euro 2.087.091,25 per il 2021 (
1) e trova riscontro di copertura per
gli esercizi 2020 e 2021 nella parte spesa del bilancio di previsione
2019-2021 (Missione 50, Programmi 01 e 02).
Art. 5 - Stato di previsione
delle entrate e delle spese.
1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese per
l’esercizio finanziario 2019, 2020 e 2021 sono introdotte le
variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui
all’Allegato 2 per le entrate e di cui all’Allegato 3 per le
spese.
Art. 6 - Allegati
all’assestamento.
1. Sono approvati i seguenti Allegati:
a) nota integrativa all’assestamento (Allegato 4);
b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);
c) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per
missioni e per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio
triennale (Allegato 6);
d) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli)
e alle spese (per titoli) (Allegato 7);
e) prospetto dimostrativo aggiornato dell’equilibrio di bilancio
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 8),
che dà atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi del
comma 2 dell’articolo 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”;
f) prospetto aggiornato concernente la composizione
dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
(Allegato 9);
g) prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei limiti di
indebitamento (Allegato 10);
h) variazione all’Allegato 1 “Rifinanziamento delle leggi di
spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese
continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato
n. 4/1 al D.lgs. 118/2011)” della
legge regionale 14 dicembre 2018, n. 44
“Legge di stabilità regionale 2019” (Allegato 11);
i) variazione all’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese
pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del
paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.lgs. 118/2011)”
della
legge
regionale 14 dicembre 2018, n. 44 “Legge di stabilità
regionale 2019” (Allegato12);
j) variazione all’Allegato 14 “Elenco delle spese non
obbligatorie a carattere continuativo o ricorrente autorizzate per
l’esercizio finanziario 2019 e quantificate annualmente con legge
di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 bis dell’articolo
4 della
legge
regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e
della contabilità della regione””, della
legge regionale 21 dicembre
2018, n. 45 “Bilancio di previsione 2019-2021” (Allegato
13).
1. Gli elenchi, di cui al punto d) dell’Allegato 1, previsto
dall’articolo 2, comma 1, lettera a), della
legge regionale 21 dicembre 2018, n.
45 “Bilancio di previsione 2019-2021”, per gli esercizi
2019, 2020 e 2021 sono aggiornati e sostituiti come da Allegato 14 della
presente legge.
Art. 8 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATI OMESSI
Note
(
1) Comma modificato da comma 1
art. 6 della
legge
regionale 18 ottobre 2019, n. 42 che ha sostituito le parole:
“euro 1.092.537,76” con le seguenti: “euro 1.680.277,65
per il 2020 e in euro 2.087.091,25 per il 2021”.
SOMMARIO