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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 24 luglio 2020, n. 28 (BUR n. 110/2020) (Novellazione)
Legge regionale 24 luglio 2020, n. 28 (BUR n. 110/2020) (Novellazione)
[sommario] [RTF]
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 2001, n. 31
“ISTITUZIONE DELL’AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN
AGRICOLTURA”
Art. 1 - Modifica al titolo
della legge
regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione
dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.
1. Il titolo della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 :
“ Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in
agricoltura” è sostituito dal seguente:
“Istituzione dell’Agenzia veneta per i
pagamenti”.
Art. 2 - Modifica
all’articolo 1 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31
“Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in
agricoltura”.
Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31
“Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in
agricoltura”. (1)
1. Dopo l' articolo
3 della legge
regionale 9 novembre 2001, n. 31 è inserito il seguente:
omissis ( 2)
2. Entro il 31 marzo 2021, la Giunta regionale adotta disposizioni
attuative dell’ articolo 3 bis della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 ,
introdotto con il comma 1 del presente articolo ed entro il 31 dicembre
2023 ( 3) determina la consistenza finanziaria iniziale degli
strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 4 del medesimo articolo 3 bis.
3. L’Agenzia è autorizzata ad intraprendere tutte le
iniziative necessarie ai fini dell’esecuzione delle disposizioni
attuative di cui al comma 2 e dell’operatività, a far data dal
1° gennaio 2024 ( 4), della
delega di funzioni di cui all’articolo 3 bis della legge regionale 9 novembre
2001, n. 31 , introdotto con il comma 1 del presente articolo.
Art. 4 - Modifica alla
legge regionale 9
novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per
i pagamenti in agricoltura”.
Art. 5 - Modifica alla
legge regionale 9
novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per
i pagamenti in agricoltura”.
Art. 6 - Modifica alla
legge regionale 9
novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per
i pagamenti in agricoltura”.
1. Al comma 4 bis dell’ articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 ,
è aggiunto in fine, il seguente periodo: “Per
l’esecuzione delle citate rilevazioni statistiche e tenuto conto di
quanto previsto dall’articolo 6, comma 1 bis, del decreto
legislativo 21 maggio 2018, n. 74 “Riorganizzazione dell'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei
controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo
15, della legge 28 luglio 2016, n. 154” e successive modifiche ed
integrazioni, l’Agenzia stessa può avvalersi dei CAA per
provvedere all’attività di raccolta dei dati di base, previa
stipula di apposite convenzioni.”.
Art. 7 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
quantificati in euro 700.000,00 per l’esercizio 2021 e in euro
1.400.000,00 per l’esercizio 2022, si fa fronte mediante il
contributo ordinario destinato al funzionamento dell’Agenzia ai
sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b) della legge regionale 9 novembre
2001, n. 31 allocato nella Missione 16 “Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese
correnti”, la cui disponibilità viene incrementata mediante
contestuale riduzione, negli esercizi 2021 e 2022, delle risorse allocate
nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01
“Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti” del
bilancio di previsione 2020-2022.
Note
( 1) Articolo abrogato da lett. c)
comma 1 art. 15 legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 a
decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di
affidamento della gestione degli strumenti finanziari regionali ai sensi
della medesima legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 .
( 2) Testo riportato dopo
l'articolo 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 .
( 3) Il comma 4 dell’art. 7
della legge
regionale 23 dicembre 2022, n. 31 proroga il termine del 31 dicembre
2022 al 31 dicembre 2023 ed il termine previsto all’articolo 3,
comma 3 della medesima legge regionale è prorogato al 1°
gennaio 2024. In precedenza termini prorogati da comma 4 dell’art.
10 legge regionale
25 giugno 2021, n. 17 .
( 4) Il comma 4 dell’art. 7
della legge
regionale 23 dicembre 2022, n. 31 proroga il termine del 31 dicembre
2022 al 31 dicembre 2023 ed il termine previsto all’articolo 3,
comma 3 della medesima legge regionale è prorogato al 1°
gennaio 2024. In precedenza termini prorogati da comma 4 dell’art.
10 legge regionale
25 giugno 2021, n. 17 .
( 5) Testo riportato dopo
l'articolo 3 bis della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 .
( 6) Testo riportato dopo
l'articolo 3 ter della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 .
SOMMARIO
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