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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 24 luglio 2020, n. 28 (BUR n. 110/2020) (Novellazione)

Legge regionale 24 luglio 2020, n. 28 (BUR n. 110/2020) (Novellazione) [sommario] [RTF]

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 2001, n. 31 “ISTITUZIONE DELL’AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA”

Art. 1 - Modifica al titolo della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.
1. Il titolo della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 : “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura” è sostituito dal seguente: “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti”.
Art. 2 - Modifica all’articolo 1 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.
1. Al comma 1, dell’articolo 1 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 dopo le parole: “Agenzia veneta per i pagamenti” sono soppresse le parole: “in agricoltura”.
Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”. (1)
1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 è inserito il seguente:
omissis (2)
2. Entro il 31 marzo 2021, la Giunta regionale adotta disposizioni attuative dell’articolo 3 bis della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 , introdotto con il comma 1 del presente articolo ed entro il 31 dicembre 2023 (3) determina la consistenza finanziaria iniziale degli strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 4 del medesimo articolo 3 bis.
3. L’Agenzia è autorizzata ad intraprendere tutte le iniziative necessarie ai fini dell’esecuzione delle disposizioni attuative di cui al comma 2 e dell’operatività, a far data dal 1° gennaio 2024 (4), della delega di funzioni di cui all’articolo 3 bis della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 , introdotto con il comma 1 del presente articolo.
Art. 4 - Modifica alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.
1. Dopo l’articolo 3 bis della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 , come inserito dall’articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:
omissis (5)
Art. 5 - Modifica alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.
1. Dopo l’articolo 3 ter della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 , come inserito dall’articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:
omissis (6)
Art. 6 - Modifica alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.
1. Al comma 4 bis dell’articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 , è aggiunto in fine, il seguente periodo: “Per l’esecuzione delle citate rilevazioni statistiche e tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1 bis, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 “Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154” e successive modifiche ed integrazioni, l’Agenzia stessa può avvalersi dei CAA per provvedere all’attività di raccolta dei dati di base, previa stipula di apposite convenzioni.”.
Art. 7 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 700.000,00 per l’esercizio 2021 e in euro 1.400.000,00 per l’esercizio 2022, si fa fronte mediante il contributo ordinario destinato al funzionamento dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b) della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 allocato nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui disponibilità viene incrementata mediante contestuale riduzione, negli esercizi 2021 e 2022, delle risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.




Note

(1) Articolo abrogato da lett. c) comma 1 art. 15 legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di affidamento della gestione degli strumenti finanziari regionali ai sensi della medesima legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 .
(2) Testo riportato dopo l'articolo 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 .
(3) Il comma 4 dell’art. 7 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 31 proroga il termine del 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 ed il termine previsto all’articolo 3, comma 3 della medesima legge regionale è prorogato al 1° gennaio 2024. In precedenza termini prorogati da comma 4 dell’art. 10 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 .
(4) Il comma 4 dell’art. 7 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 31 proroga il termine del 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 ed il termine previsto all’articolo 3, comma 3 della medesima legge regionale è prorogato al 1° gennaio 2024. In precedenza termini prorogati da comma 4 dell’art. 10 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 .
(5) Testo riportato dopo l'articolo 3 bis della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 .
(6) Testo riportato dopo l'articolo 3 ter della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 .


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