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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 (BUR n. 84/2021) (Novellazione)
Legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 (BUR n. 84/2021) (Novellazione)
[sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN
MATERIA DI BONIFICA E TUTELA DEL TERRITORIO, ARTIGIANATO, INDUSTRIA E
COMMERCIO, AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA, ENERGIA, RICERCA ED
INNOVAZIONE
CAPO I - Disposizioni in materia di
bonifica e tutela del territorio
Art. 1 - Modifica
all’articolo 6 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12
“Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 ,
è aggiunto il seguente:
“2 bis. Il Presidente della Consulta dei sindaci, di cui
all’articolo 10 bis, partecipa, senza diritto di espressione di
voto, a tutte le sedute dell’Assemblea.”
Art. 2 - Modifiche
all’articolo 10 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12
“Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12
, inserito dal comma 1 dell’articolo 18 legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 ,
sono inseriti i seguenti:
“1 bis. È sempre consentita la delega da parte di un
Sindaco all’esercizio del voto, in sede di adunanza della Consulta,
al sindaco di un altro comune ricadente all’interno dello stesso
comprensorio, con eventuale specificazione del contenuto del voto
relativo ai singoli punti dell’ordine del giorno, fatto salvo il
potere del Sindaco di revoca della delega o di partecipazione diretta
all’adunanza.
1 ter. La delega di cui al comma 1 bis non può essere esercitata
in forma permanente e deve essere eventualmente rinnovata di volta in
volta. Non sono in ogni caso ammesse più di tre deleghe alla stessa
persona.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 10 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 ,
dopo le parole: “partecipa con voto consultivo”,
sostituire le parole “alle sedute” con le parole “a
tutte le sedute”.
Art. 3 - Modifiche
all’articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12
“Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
1. All’articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. L’elenco è approvato dalla Giunta regionale e
comporta la consegna delle relative opere al consorzio di bonifica agli
effetti della manutenzione.”;
b) al comma 3 le parole: “costituisce dichiarazione di
compimento o ultimazione della bonifica e” sono soppresse.
Art. 4 - Modifica
all’articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12
“Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
1. Al comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 ,
dopo le parole: “la gestione amministrativa del personale
dipendente,” sono inserite le seguenti: “la gestione
finanziaria, della ragioneria e del bilancio consortile,”.
Art. 5 - Inserimento di nuovo
articolo nella legge regionale 8 maggio 2009, n. 12
“Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
1. Dopo l’articolo 17 legge regionale 8 maggio 2009, n. 12
è inserito il seguente:
“Art. 17 bis - Disposizioni in materia di riconoscimenti e
concessioni preferenziali di derivazione d’acqua ai consorzi di
Bonifica.
1. Ai fini di una maggior semplificazione ed efficacia delle procedure
finalizzate al rilascio del titolo concessorio relativo alle domande di
derivazione in forma collettiva presentate dai Consorzi di Bonifica, si
applicano le seguenti disposizioni:
a) la presentazione della domanda di rinnovo o di proroga di
concessione prima della sua scadenza comporta l’autorizzazione
della Regione ad usufruire in via provvisoria del relativo prelievo, nei
limiti della portata e dell’uso consentiti dal precedente titolo
autorizzativo, fatta salva la facoltà della Regione, ove detta
continuazione contrasti con il buon regime delle acque e le altre
finalità di cui all’articolo 1, di denegare o imporre le
necessarie cautele per la continuazione provvisoria del prelievo, entro
il trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda;
b) la presentazione della domanda di concessione relativa al
riconoscimento di derivazioni non oggetto di precedente concessione, ma
esercitate di fatto dai Consorzi di Bonifica da oltre 20 anni, legittima
il Consorzio di bonifica richiedente a continuare il relativo prelievo
fino alla data di rilascio della medesima, purché il quantitativo
d’acqua non superi quello precedentemente prelevato e rimanga
invariata la tipologia di utilizzo rispetto a quanto dichiarato nella
domanda di derivazione;
c) le concessioni di cui alle lettere a) e b) sono rilasciate nel
rispetto delle modalità e condizioni individuate dalla Giunta
regionale, tra cui la tutela della biodiversità e della fauna
ittica, sulla base dell’esame del Comitato tecnico VIA, per gruppi
di derivazioni che gravitano su un determinato corso d’acqua, sulla
base del parere dell’Autorità di Bacino di cui
all’articolo 96 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
“Norme in materia ambientale”.”.
CAPO II - Disposizioni in materia
di artigianato, industria e commercio
Art. 6 - Modifica
all’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50
“Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione
del Veneto”.
Art. 7 - Modifica
all’articolo 19 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34
“Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione
dell’artigianato veneto”.
1. Al comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 ,
dopo le parole: “dalla struttura regionale competente in materia
di artigianato” sono inserite le seguenti: “e previo
parere della Commissione”.
Art. 8 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1
“Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione
dell’imprenditoria femminile”.
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 ,
è sostituito dal seguente:
“1. Sono destinatarie dei contributi previsti dalla presente
legge le piccole e medie imprese, anche nel settore agricolo, che
rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria sugli
aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, attive o che
intendono attivarsi nel territorio veneto, che rientrano in una delle
seguenti tipologie:
a) imprese individuali il cui titolare è una donna residente nel
Veneto da almeno due anni;
b) società di persone o società cooperative in cui la
maggioranza dei soci è costituita da donne residenti nel Veneto da
almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta
da donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
c) società di capitali in cui la maggioranza dei componenti
dell’organo di amministrazione è costituita da donne residenti
nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale
è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
d) consorzi costituiti per almeno il 51 per cento da imprese femminili
come definite alle lettere a), b) e c);
e) professioniste iscritte agli ordini professionali e quelle aderenti
alle associazioni professionali contenute nell’elenco di cui al
comma 7 dell’articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4
“Disposizioni in materia di professioni non organizzate” e in
possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima
legge, residenti da almeno due anni in Veneto.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 ,
sostituire le parole: “di cui alle lettere a) e b)”
con le parole: “di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma
1”.
3. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 ,
aggiungere la seguente lettera:
“b bis) praticare la parità retributiva tra donne e
uomini”.
4. Al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 ,
sostituire le parole: “di cui alle lettere a) e b) del comma
1” con le parole: “di cui alle lettere a), b), c), d)
ed e) del comma 1”.
Art. 9 - Modifiche
all’articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17
“Norme relative all’unificazione dei fondi di rotazione
regionali”.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17
sono aggiunti i seguenti:
“3 bis. Accertato che l’operatività delle
strumentazioni agevolative di cui al comma 3, lettere c) e d) è
cessata, i compensi spettanti al soggetto gestore per le attività
residuali riferite a tali strumentazioni agevolative per gli esercizi
2018, 2019, 2020 sono posti a carico delle disponibilità dei fondi
di rotazione di cui al comma 3, lettere b), e) e f).
3 ter. Con decorrenza dall’annualità 2021 il fondo unico di
cui alla presente legge, con esclusione dei fondi di cui
all’articolo 1, comma 3, lettere c) e d), confluisce nel fondo
istituito in attuazione dell’articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 maggio
2020, n. 21 “Misure urgenti per il supporto alla liquidità
delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19.
Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della
Regione del Veneto.”.
Art. 10 - Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle
imprese colpite dall’epidemia Covid-19. Proroga di termini previsi
dalla legislazione regionale. (1)
1. Considerato il perdurare di esigenze di liquidità da parte delle
imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da
“Covid-19”, i termini previsti all’articolo 1, commi 6
e 7, della legge
regionale 28 maggio 2020, n. 21 “Misure urgenti per il supporto
alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata
all’epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di
previsione 2020-2022 della Regione del Veneto”, sono prorogati
rispettivamente al 31 dicembre 2022 ed al 1° gennaio 2023.
2. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 le
parole: “A decorrere dall’anno 2022” sono
sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall’anno
2023”.
3. Il termine previsto all’articolo 3 bis, comma 4, della legge regionale 9 novembre
2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i
pagamenti”, introdotto dall’articolo 3 della legge regionale 24 luglio
2020, n. 28 “Modifiche della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31
“Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in
agricoltura””, è rideterminato al 1° gennaio 2023.
4. Il termine del 31 dicembre 2021 previsto all’articolo 3, comma
2, della legge
regionale 24 luglio 2020, n. 28 è prorogato al 31 dicembre 2022
ed il termine previsto all’articolo 3, comma 3, della medesima
legge regionale è prorogato al 1° gennaio 2023.
Art. 11 - Modifica
all’articolo 7 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10
“Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”, e
successive modificazioni.
Art. 12 - Modifiche
all’articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23
“Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete
distributiva di carburanti”.
1. L’articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 ,
è sostituito dal seguente:
“Art. 9 - Collaudo impianti ed esercizio provvisorio.
1. Ad ultimazione dei lavori, i nuovi impianti, quelli trasferiti,
quelli ristrutturati e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL,
sono collaudati secondo quanto previsto dal comma 2.
2. Il titolare dell’autorizzazione trasmette allo Sportello
Unico per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi
dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il
riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività
produttive”, il certificato di collaudo effettuato da un
professionista abilitato. La trasmissione al SUAP del certificato di
collaudo consente l’immediato esercizio dell’attività,
fatti salvi i controlli degli enti competenti che possono essere
effettuati in qualsiasi momento.
3. Ogni quindici anni dall’ultimo collaudo il titolare presenta
una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato,
attestante l’idoneità tecnica dell’impianto ai fini
della sicurezza sanitaria e ambientale.”.
Art. 13 - Modifiche
all’articolo 4 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23
“Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete
distributiva di carburanti”.
Art. 14 - Modifica
all’articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23
“Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete
distributiva di carburanti”.
1. Il comma 8 dell’articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 ,
è sostituito dal seguente:
“8. L’autorizzazione è revocata per motivi di
pubblico interesse e nel caso in cui il titolare dell’impianto non
presenti, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, una perizia giurata al
SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attestante
l’idoneità tecnica dell’impianto ai fini della
sicurezza.”.
Art. 15 - Modifica
all’articolo 34 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”
e successive modificazioni.
1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 , è aggiunta la seguente:
“o bis) al sostegno delle politiche attive per lo sviluppo del
sistema commerciale di cui al Capo II della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50
“Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione
del Veneto”, con particolare riferimento ai distretti del
commercio.”.
Art. 16 - Modifica
all’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”
e successive modificazioni.
1. Il comma 1 dell’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
è sostituito dal seguente:
“1. Il presente capo disciplina l’incentivazione alle
imprese, e in particolare, gli interventi di cui agli articoli 21, 25,
28, 29, 34, 42, 46, nonché gli interventi finalizzati allo sviluppo
del sistema commerciale, con particolare riferimento agli interventi di
rigenerazione urbana.”.
Art. 17 - Modifiche
all’articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13
“Legge regionale finanziaria per l’esercizio 2012”.
1. La rubrica dell’articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13
è sostituita dalla seguente:
“Interventi a favore delle imprese nei comparti dei settori
dell’artigianato, industria, commercio e servizi”.
2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 6 aprile
2012, n. 13 , dopo la parola: “integrazioni” sono
inserite le seguenti: “e a contributi in conto capitale per il
sostegno delle imprese dei settori industria, artigianato commercio e
servizi, ivi compresi gli interventi per lo sviluppo del sistema
commerciale e la rigenerazione urbana”.
3. Al comma 4 dell’articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 dopo
le parole: “lettera a),” sono inserite le seguenti:
“riferito agli interventi di ingegneria finanziaria di cui alla
medesima lettera,”.
CAPO III - Disposizioni in
materia di agricoltura, foreste e pesca
1. L’articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
è sostituito dal seguente:
“Art. 2
1. La Giunta regionale, ai sensi del Titolo I del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione
in materia di boschi e di terreni montani”, nonché ai sensi
dell’articolo 56 e 61 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
“Norme in materia ambientale” e successive modificazioni,
stabilisce le procedure amministrative relative alla determinazione dei
terreni da vincolare per scopi idrogeologici, al fine di garantirne
protezione e stabilità e di tutelare la qualità delle
acque.”.
2. Resta confermato l’assoggettamento al vincolo idrogeologico per
i terreni già vincolati ai sensi dell’articolo 2 della
legge regionale 13
settembre 1978, n. 52 prima dell’entrata in vigore della
presente legge.
1. L’articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
è sostituito dal seguente:
“Art. 4
1. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, per
l’esecuzione di lavori finalizzati alla trasformazione di boschi in
altra qualità di coltura, alla trasformazione di terreni saldi in
terreni soggetti a periodica lavorazione, nonché per
l’esecuzione di lavori che comportano movimento di terra, gli
interessati presentano all’autorità forestale competente per
territorio, richiesta di autorizzazione, corredata dei relativi elaborati
tecnici. Sono fatte salve le competenze delegate al Comune ai sensi
dell’articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali in corrispondenza dell’assestamento di bilancio di
previsione per l’anno finanziario 1994”.
2. Entro il termine di novanta giorni, l’autorità forestale
autorizza l’esecuzione degli interventi formulando eventuali
prescrizioni o ne vieta la realizzazione al fine di evitare danni di
natura idrogeologica al territorio.
3. A garanzia della buona esecuzione dei lavori l’autorità
forestale può richiedere agli interessati adeguate garanzie
fideiussorie o cauzionali.
4. I lavori realizzati in assenza dell’atto autorizzativo o in
difformità alle modalità esecutive dichiarate o alle
prescrizioni impartite, possono essere oggetto di regolarizzazione
mediante l’emanazione di un apposito provvedimento autorizzativo in
sanatoria dell’autorità forestale, sempre che gli interventi
eseguiti non pregiudichino l’assetto idrogeologico dell’area
interessata. L’autorità forestale competente per territorio,
al momento del rilascio dell’autorizzazione, può prescrivere
l’esecuzione di ulteriori lavori di consolidamento o
adeguamento.
5. Nel caso in cui gli interventi non autorizzati risultino
pregiudizievoli all’assetto idrogeologico o la difformità,
rispetto alle modalità esecutive dichiarate o impartite, sia
rilevante, l’autorità forestale impone al trasgressore la
sospensione immediata dei lavori e ii ripristino dello stato dei luoghi a
sue spese, oltre al pagamento delle previste sanzioni, fissando un
adeguato termine temporale.
6. Nei casi previsti dal comma 4 l’emanazione del provvedimento
in sanatoria, fermo restando quanto previsto da altre specifiche
normative di settore, è condizionata al pagamento delle sanzioni
amministrative da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido
previste dal Regolamento regionale 7 febbraio 2020, n.
2 “Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai
sensi dell’articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
“Legge forestale regionale.”.”.
2. La Giunta regionale adegua il regolamento regionale 7 febbraio 2020, n.
2 “Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai
sensi dell’articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
“Legge forestale regionale””, alle modifiche introdotte
dal presente articolo, anche integrandolo con l’individuazione dei
lavori di modesta rilevanza che non necessitano di specifica
autorizzazione, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge; fino a tale data non trovano applicazione gli
articoli 36 e 37 del medesimo regolamento.
1. L’articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
è sostituito dal seguente:
“Art. 14
1. Ai fini della presente legge, trovano applicazione le seguenti
definizioni:
a) “bosco”: le superfici che presentano le caratteristiche
indicate al comma 3 dell’articolo 3 e al comma 1
dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34
“Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” e
successive modificazioni;
b) “aree escluse dalla definizione di bosco”: le aree che
presentano le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5
del decreto legislativo n. 34 del 2018.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare
che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta,
trascorsi i quali si prescinde dal parere, definisce con proprio
provvedimento le modalità per l’individuazione delle superfici
ed aree di cui alle lettere a) e b) del comma 1.”.
2. Fino all’approvazione da parte della Giunta regionale del
provvedimento di cui al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 13 settembre
1978, n. 52 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
restano ferme le aree a bosco individuate ai sensi della previgente
normativa.
Art. 22 - Abrogazione
dell’articolo 31 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”.
Art. 23 - Modifica
dell’articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 1994”.
Art. 24 - Modifica
all’articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13
“Norme per la realizzazione di boschi nella pianura
veneta”.
1. Al comma 2, dell’articolo 3, della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 ,
dopo le parole “soggetti di cui all’articolo 2”,
è aggiunta la seguente frase “o su terreni comunque nella
disponibilità di tali soggetti,”.
Art. 25 - Modifiche
all’articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13
“Norme per la realizzazione di boschi nella pianura
veneta”.
1. Alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 4 della legge regionale 2 maggio
2003, n. 13 , le parole: “almeno cinque ettari
accorpati” sono sostituite dalle seguenti: “almeno due
ettari accorpati”.
2. Alla lettera b), del comma 1, dell’articolo 4 della legge regionale 2 maggio
2003, n. 13 , le parole: “almeno 2,5 ettari
accorpati” sono sostituite dalle seguenti: “almeno un
ettaro accorpato”.
Art. 26 - Modifiche
all’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13
“Norme per la realizzazione di boschi nella pianura
veneta”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 ,
è inserito il seguente:
“1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta
regionale si avvale dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel
settore primario “Veneto Agricoltura” di cui alla legge regionale 28 novembre
2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per
l’innovazione nel settore primario”, che provvede alla
raccolta delle domande e dei progetti, alle attività istruttorie,
alla concessione dei contributi, al controllo e al collaudo.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 , le
parole: “L’Azienda regionale Veneto Agricoltura”
sono sostituite dalle seguenti: “L’Agenzia veneta per
l’innovazione nel settore primario”.
3. I commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13
, sono abrogati.
Art. 27 - Modifica
all’articolo 6 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13
“Norme per la realizzazione di boschi nella pianura
veneta”.
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 ,
è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, con proprio
provvedimento definisce:
a) i termini, le modalità e i criteri per la concessione dei
contributi di cui all’articolo 5;
b) il contributo da assegnare all’Agenzia veneta per
l’innovazione nel settore primario in relazione alle attività
affidate dalla presente legge.”.
Art. 28 - Modifica
all’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto”.
1. All’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. La Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, è autorizzata
ad introdurre, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge
regionale statuaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del
Veneto”, modifiche ed integrazioni al regolamento di cui al comma 2
nel rispetto dei principi e criteri informatori.”.
CAPO IV - Disposizioni in
materia di energia
Art. 30 - Modifica
all’articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”.
1. Il comma 2 bis, dell’articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 è sostituito dal seguente:
“2 bis. Fino alla revisione o all’aggiornamento del Piano
energetico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale
n. 6 del 9 febbraio 2017 (BUR n. 20/2017) ovvero fino al nuovo Piano
energetico regionale, le funzioni di cui all’articolo 44, comma 2,
lettera b), sono esercitate dal direttore di area competente per
materia.”.
Art. 31 - Modifica
dell’articolo 43 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”.
1. Al comma 1 dell’articolo 43 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
dopo le parole: “Sono delegati ai comuni” eliminare le
parole: “le funzioni e i compiti in materia di certificazione
energetica degli edifici di cui all’articolo 30 della legge 9
gennaio 1991, n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano
energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia” e per i comuni” e dopo la parola:
“abitanti” sostituire le parole: “anche il
controllo” con le parole: “i controlli”.
Art. 32 - Modifiche
all’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24
“Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici
sino a 150.000 volt”.
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24
sono aggiunti i seguenti:
“6 bis. Non sono, altresì, soggette all’obbligo
dell’autorizzazione le opere relative alle seguenti linee ed
impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione
di energia elettrica:
a) con tensione nominale fino a 5.000 volt, a condizione che non
ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) con tensione nominale massima fino a 30.000 volt e con lunghezza
non superiore a 500 metri a condizione che non ricadano in zone soggette
a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del decreto
legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.
6 ter. Per le linee e le opere di cui alle lettere a) e b) del comma 6
bis l’esercente presenta al comune interessato la denuncia di
inizio lavori (DIL), ai sensi della vigente normativa di settore.
6 quater. Per le linee ed impianti di cui alle lettere a) e b) del
comma 6 bis l’esercente trasmette annualmente alle province
interessate l’elenco delle nuove linee realizzate ovvero i dati
eventualmente conferiti al Sistema informativo nazionale federato delle
infrastrutture (SINFI), di cui al decreto ministeriale 11 maggio 2016
“Istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato
delle infrastrutture”.”.
CAPO V - Disposizioni in materia
di ricerca e innovazione
Art. 33 - Inserimento di
articolo nella legge regionale 19 maggio 2007, n. 9
“Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca
scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel
sistema produttivo regionale”.
1. Dopo l’articolo 18 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9
è inserito il seguente:
“Art. 18 bis - Elenco regionale dei Temporary Manager, dei
Temporary Export Manager e dei Manager dell’Innovazione.
1. È istituito presso la Giunta regionale l’elenco
denominato “Elenco regionale dei Temporary Manager, dei Temporary
Export Manager e dei Manager dell’Innovazione”, nel quale
sono identificati e registrati in specifiche sezioni, con un numero
progressivo di iscrizione, i “Temporary Manager”, i
“Temporary Export Manager” e i “Manager
dell’Innovazione”.
2. La Giunta regionale si avvale di Veneto Innovazione Spa per la
gestione e la tenuta dell’elenco regionale di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell’articolo 19, comma
2, della legge
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del
Veneto” ed in conformità alla normativa nazionale in materia,
sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta
giorni decorsi i quali si prescinde dal parere, un regolamento attuativo
dell’elenco regionale di cui al comma 1 con il quale sono
disciplinati, in particolare:
a) i soggetti ammissibili e i requisiti specifici di ammissione a
ciascuna sezione;
b) i termini e le modalità di iscrizione e cancellazione e le
eventuali limitazioni;
c) le modalità di consultazione dell’elenco;
d) le modalità di controllo periodico sui soggetti
iscritti.”.
Art. 34 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 35 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO
-
Legge regionale 25 giugno 2021, n. 17
(BUR n. 84/2021) (Novellazione)
-
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO
ORDINAMENTALE 2021 IN MATERIA DI BONIFICA E TUTELA DEL TERRITORIO,
ARTIGIANATO, INDUSTRIA E COMMERCIO, AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA,
ENERGIA, RICERCA ED INNOVAZIONE
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CAPO I - Disposizioni in materia
di bonifica e tutela del territorio
-
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CAPO II - Disposizioni in materia
di artigianato, industria e commercio
-
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Art. 6 - Modifica
all’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema
commerciale nella Regione del Veneto”.
-
Art. 7 - Modifica
all’articolo 19 della legge regionale 8 ottobre 2018, n.
34 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione
dell’artigianato veneto”.
-
Art. 8 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n.
1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di
innovazione dell’imprenditoria femminile”.
-
Art. 9 - Modifiche
all’articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n.
17 “Norme relative all’unificazione dei fondi
di rotazione regionali”.
-
Art. 10 - Misure urgenti per
il supporto alla liquidità delle imprese colpite
dall’epidemia Covid-19. Proroga di termini previsi dalla
legislazione regionale. (1)
-
Art. 11 - Modifica
all’articolo 7 della legge regionale 6 aprile 2001, n.
10 “Nuove norme in materia di commercio su aree
pubbliche”, e successive modificazioni.
-
Art. 12 - Modifiche
all’articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n.
23 “Norme per la razionalizzazione e
l’ammodernamento della rete distributiva di
carburanti”.
-
Art. 13 - Modifiche
all’articolo 4 della legge regionale 23 ottobre 2003, n.
23 “Norme per la razionalizzazione e
l’ammodernamento della rete distributiva di
carburanti”.
-
Art. 14 - Modifica
all’articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2003, n.
23 “Norme per la razionalizzazione e
l’ammodernamento della rete distributiva di
carburanti”.
-
Art. 15 - Modifica
all’articolo 34 della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.
-
Art. 16 - Modifica
all’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.
-
Art. 17 - Modifiche
all’articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n.
13 “Legge regionale finanziaria per l’esercizio
2012”.
-
CAPO III - Disposizioni in
materia di agricoltura, foreste e pesca
-
-
Art. 18 - Modifiche
all’articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1978,
n. 52 “Legge forestale regionale.”.
-
Art. 19 - Abrogazione
dell’articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1978,
n. 52 “Legge forestale regionale.”.
-
Art. 20 - Modifiche
all’articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1978,
n. 52 “Legge forestale regionale.”.
-
Art. 21 - Modifiche
all’articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978,
n. 52 “Legge forestale regionale.”.
-
Art. 22 - Abrogazione
dell’articolo 31 della legge regionale 5 aprile 2013, n.
3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2013”.
-
Art. 23 - Modifica
dell’articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994,
n. 58 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di
modifica di leggi regionali in corrispondenza
dell’assestamento del bilancio di previsione per
l’anno finanziario 1994”.
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Art. 24 - Modifica
all’articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n.
13 “Norme per la realizzazione di boschi nella
pianura veneta”.
-
Art. 25 - Modifiche
all’articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2003, n.
13 “Norme per la realizzazione di boschi nella
pianura veneta”.
-
Art. 26 - Modifiche
all’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n.
13 “Norme per la realizzazione di boschi nella
pianura veneta”.
-
Art. 27 - Modifica
all’articolo 6 della legge regionale 2 maggio 2003, n.
13 “Norme per la realizzazione di boschi nella
pianura veneta”.
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Art. 28 - Modifica
all’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche
e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio
della pesca nelle acque interne e marittime interne della
Regione Veneto”.
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Art. 29 - Modifica
all’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1994, n.
31 “Norme in materia di usi civici”.
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CAPO IV - Disposizioni in
materia di energia
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CAPO V - Disposizioni in materia
di ricerca e innovazione
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