Regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 (BUR 18/2020)
Regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 (BUR 18/2020) [sommario] [RTF]
PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE ADOTTATE AI SENSI
DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1978, n. 52
“LEGGE FORESTALE REGIONALE”
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’
articolo 5 della
legge regionale 13
settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”, di
seguito legge forestale regionale, disciplina le prescrizioni di massima
e di polizia forestale previste dall’articolo 10 del regio decreto
30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della
legislazione in materia di boschi e di terreni montani” con le
seguenti finalità:
a) gestire il patrimonio forestale nell’ottica dello sviluppo
sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale;
b) promuovere una moderna gestione delle risorse forestali, valorizzando
la produzione legnosa;
c) garantire la stabilità dei versanti ed impedire l’erosione
del suolo;
d) conservare la biodiversità e la funzionalità degli
ecosistemi.
Art. 2
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina:
a) la pianificazione e la gestione forestale;
b) le norme di tutela forestale;
c) l’esbosco e la viabilità forestale;
d) il vincolo idrogeologico.
2. Salvo che non sia diversamente disposto, le autorizzazioni e le
prescrizioni in ordine a quanto disciplinato dal presente regolamento,
sono rilasciate ai soli fini forestali.
Art. 3
Definizione di taglio
colturale
1. Si intendono tagli colturali, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”:
a) i tagli di coltivazione dei boschi, che ne garantiscono la
perpetuazione, compresi:
1) le conversioni;
2) i tagli a raso, nei limiti di cui all’articolo 7, comma 5,
lettere a) e b), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34
“Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;
3) i tagli fitosanitari;
4) i tagli marginali localizzati in corrispondenza del bordo del bosco;
5) i tagli connessi al ripristino dei soprassuoli danneggiati dal fuoco o
da altri eventi calamitosi, compresi gli schianti, nonché alla
riduzione del rischio di incendio boschivo e di dissesto idrogeologico;
6) gli interventi da effettuarsi allo scopo di rinnovare un bosco per
mutarne la specie;
7) le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti;
b) i tagli atti ad assicurare l’efficienza e la sicurezza delle
infrastrutture e dei manufatti, la funzionalità idraulica e
l’eliminazione di rischi per la pubblica incolumità.
2. Ferme restando le sanzioni amministrative applicabili per i tagli
colturali eseguiti in modo difforme dalle modalità tecniche previste
nel presente regolamento o nel progetto di taglio autorizzato, i tagli
colturali di cui al comma 1 rimangono tali agli effetti
dell’articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 anche se parzialmente difformi, purché non sia
compromessa l’autoperpetuazione del bosco.
Art. 4
Ulteriori definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) “bosco”: (
1) le
superfici di cui agli articoli 3, comma 3 e 4 del decreto legislativo 3
aprile 2018, n. 34 e successive modificazioni;
b) “utilizzazioni”: i tagli di coltivazione individuati
dall’articolo 3, comma 1, lettera a), ai sensi dell’articolo
23 della legge forestale regionale;
c) “bosco ceduo” di seguito “ceduo”: il
soprassuolo in cui oltre l’80 per cento dei soggetti è di
origine agamica (polloni nati da ceppaia) e l’età media dei
polloni, ovvero il numero di anni intercorsi rispetto all’ultima
utilizzazione ordinaria, non supera il doppio del numero di anni minimo
prescritto per ciascuna formazione;
d) “bosco di alberi d’alto fusto” di seguito
“fustaia”: il soprassuolo in cui oltre l’80 per cento
della copertura è costituita da soggetti chiaramente nati da seme o
la cui rinnovazione è possibile, in virtù delle condizioni del
popolamento, solo da seme;
e) “progetto di taglio”: il documento approvato
dall’autorità forestale necessario per procedere alle
utilizzazioni superiori ai 100 mc nella fustaia e ai 2,5 ettari nel
ceduo;
f) “dichiarazione di taglio”: il documento presentato
all’autorità forestale per procedere alle utilizzazioni
inferiori ai 100 mc nella fustaia e ai 2,5 ettari nel ceduo;
g) “piccoli tagli boschivi”: le utilizzazioni con prelievo
inferiore o uguale a 20 mc di legname nella fustaia o a 2.000 mq di
superficie nel ceduo;
h) “taglio a raso”: il taglio totale della fustaia su una
superficie superiore ai 5.000 mq;
i) “martellata”: l’operazione di selezione delle piante
da tagliare, mediante specchiatura con martello forestale o segnatura con
colore. L’elenco di tali piante viene riportato in un apposito
piedilista che, qualora allegato al progetto di taglio, ne rappresenta
parte integrante e sostanziale;
j) “movimenti terra”: gli interventi che comportano modifiche
all’assetto dei terreni, compreso il mutamento permanente di
destinazione dei terreni vincolati e la trasformazione dei terreni saldi
in terreni soggetti a periodica lavorazione;
k) “riduzione di superficie boscata”: ogni intervento
finalizzato ad un’utilizzazione del suolo diversa da quella
forestale, mediante eliminazione della vegetazione arborea, associata o
meno a quella arbustiva, compresa la trasformazione dei boschi in altra
qualità di coltura, a prescindere dal fatto che il territorio sia
sottoposto o meno a vincolo idrogeologico;
l) “sostituzione di specie”: gli interventi colturali nei
boschi finalizzati alla modifica della composizione specifica del bosco;
m) “miglioramento boschivo”: ogni intervento volto a
migliorare le condizioni strutturali e la funzionalità delle cenosi
forestali;
n) “viabilità forestale”: l’insieme delle vie di
penetrazione, anche con fondo stabilizzato, all’interno delle aree
forestali, a servizio e tutela dei patrimoni silvo-pastorali;
o) piste temporanee: tracciati d’uso temporanei a fondo naturale,
approntati per il passaggio di mezzi forestali specializzati, aperti
senza l’ausilio di macchine per movimenti terra di tipo pesante, se
non in casi eccezionali e per brevi tratti. Il loro impiego è
limitato alla durata delle operazioni selvicolturali: a fine
attività il tracciato viene dismesso, eseguendo le necessarie azioni
atte al ripristino dei luoghi;
p) piazzole temporanee: piazzali a fondo naturale e non migliorato,
funzionali alle operazioni di esbosco, consentono l’incrocio o
l’inversione di marcia dei mezzi forestali e il deposito temporaneo
del legname. Come per le piste temporanee, è necessario il
ripristino dei luoghi a conclusione delle operazioni di gestione
forestale;
q) “manutenzione ordinaria”: l’insieme degli interventi
conservativi che hanno come unico scopo il mantenimento dell’opera
in condizioni di normale buon funzionamento, senza modificarne o
migliorarne la funzionalità, né aumentarne il valore, né
modificarne le caratteristiche;
r) “impianti a fune mobili”: le attrezzature temporanee di
uso interno al cantiere forestale, ordinariamente utilizzati nelle
operazioni di esbosco, che vanno rimossi alla conclusione dei lavori
boschivi;
s) linee di esbosco aeree: varchi o corridoi atti a consentire
l’installazione e l’utilizzo degli impianti a fune mobili,
con larghezza compresa tra 4 e 8 metri, salvo allargamenti per alcuni
tratti in situazioni che presentano eccezionali difficoltà per
l’esbosco, per consentire la tutela della sicurezza degli operatori
e il libero passaggio dei carichi fluttuanti, affinché non rechino
danno alle piante limitrofe se il tracciato non segue la linea di massima
pendenza;
t) “provvigione della fustaia”: la massa cormometrica
considerando una soglia di misurazione a partire dal diametro di 17,5 cm
a petto d’uomo;
u) “massa del ceduo”: la massa cormometrica considerando una
soglia di misurazione a partire dal diametro di 3 cm a petto
d’uomo;
v) “ultimo taglio”: il taglio che abbia interessato, in
termini di superficie, almeno il 20 per cento dell’area di
riferimento, o per la medesima area una massa superiore a 30 mc per
ettaro;
z) “autorità forestale”: la struttura forestale
regionale competente per territorio.
CAPO II
PIANIFICAZIONE E GESTIONE
FORESTALE
Art. 5
Disposizioni generali di
pianificazione forestale
1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23 della legge
forestale regionale, la pianificazione forestale si articola in:
a) Piani economici di riassetto forestale dei beni silvopastorali, di
seguito denominati piani di riassetto. Tali piani sono predisposti dai
proprietari o gestori delle aree silvopastorali su cui insistono boschi
di estensione superiore ai cento ettari e sono approvati dalla struttura
regionale competente in materia forestale. La durata dei piani di
riassetto non può essere inferiore a dieci anni ed i medesimi
conservano la loro efficacia fino all’esaurimento della ripresa
programmata, previo rilascio dell’autorizzazione al prolungamento
da parte della struttura regionale competente. La competente struttura
regionale può, inoltre, consentire la redazione di piani di
riassetto in forma sommaria ove ricorrano i presupposti di
affidabilità dei pregressi dati dendroauxometrici;
b) Piani di riordino forestale, di seguito denominati piani di riordino.
Tali piani sono predisposti dai comuni e dagli enti parco per le aree di
propria competenza territoriale, non ricomprese nei piani di riassetto e
sono approvati dalla struttura regionale competente in materia forestale.
La durata dei piani di riordino non può essere inferiore a quindici
anni ed i medesimi conservano la loro efficacia fino al successivo
rinnovo, che può avvenire anche per parte di essi.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, la pianificazione forestale
può contemplare anche la redazione di Piani Forestali di Indirizzo
Territoriale, denominati PFIT, con lo scopo di acquisire le basi
conoscitive di natura ecologica per indirizzare correttamente e rendere
più snella sotto il profilo operativo, la pianificazione di cui al
comma 1. La loro elaborazione è curata dalla struttura regionale
competente in materia forestale per ambiti territoriali omogenei e la
loro efficacia permane fino al successivo rinnovo.
Art. 6
Procedimenti autorizzativi
1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23, commi 4 e 5, della
legge forestale regionale, la gestione forestale si articola in:
a) piccoli tagli boschivi per l’autoconsumo: tagli inferiori ai 20
mc nella fustaia e ai 2.000 mq nel ceduo, da eseguirsi su base annua, e
esclusivamente per la fustaia non ripetibili sulla stessa particella
catastale per i successivi 10 anni. Tali interventi sono autorizzati dal
presente regolamento, senza necessità di alcuna preventiva,
specifica comunicazione;
b) interventi selvicolturali di entità inferiore a 100 mc lordi di
legname nella fustaia e di superficie inferiore ai 2,5 ettari nel ceduo.
Per tali interventi, fatto salvo quanto disposto per i piccoli tagli
boschivi, il proprietario o conduttore del fondo presenta
all’autorità forestale una dichiarazione di taglio, con
validità di due anni. Entro il termine di quarantacinque giorni
dalla presentazione della dichiarazione di taglio, l’autorità
forestale può, qualora lo ritenga necessario ai fini della buona
conservazione del bosco, modificare o limitare il taglio, prescrivendone
le modalità di intervento. Trascorso tale termine senza che siano
state dettate specifiche modalità di intervento, il taglio può
essere eseguito con le modalità dichiarate. È ammesso uno
scostamento in termini di massa prelevata o di superficie tagliata non
superiore al 20 per cento di quanto previsto nella dichiarazione di
taglio purché non superiore alle soglie previste dall’articolo
23, comma 5 della legge regionale forestale. In tale scostamento viene
fatta rientrare la massa legnosa derivante dall’apertura delle
linee di esbosco aeree;
c) interventi selvicolturali di entità pari o superiore a 100 mc
lordi di legname nella fustaia e di superfici pari o superiori ai 2,5
ettari nel ceduo. Tali interventi sono soggetti a formale approvazione. A
tal fine il proprietario o conduttore del fondo presenta
all’autorità forestale un progetto di taglio redatto da un
tecnico qualificato con validità di quattro anni.
L’autorità forestale approva il progetto di taglio entro
novanta giorni dalla sua presentazione. Il taglio può essere
eseguito solo a seguito della approvazione del progetto di taglio da
parte dell’autorità forestale. Ove richiesto
dall’autorità medesima, il progetto di taglio dovrà
essere integrato dal piedilista di martellata. È ammesso uno
scostamento in termini di massa prelevata o di superficie tagliata non
superiore al 20 per cento di quanto previsto nel progetto di taglio
approvato. In tale scostamento viene fatta rientrare la massa legnosa
derivante dall’apertura delle linee di esbosco aeree;
d) tagli colturali di contenimento della vegetazione arborea atti ad
assicurare l’efficienza e la sicurezza di infrastrutture e
manufatti o la funzionalità idraulica e l’eliminazione di
rischi per la pubblica incolumità. Tali interventi,
indipendentemente dalla loro dimensione planimetrica o volumetrica, sono
soggetti a dichiarazione di taglio da presentare all’autorità
forestale secondo le modalità previste dal comma 1, lettera b) del
presente articolo, salvo che per il termine, il quale, in considerazione
della loro particolare finalità, è ridotto a quindici giorni;
trascorsi i quindici giorni, senza che siano state dettate specifiche
modalità d’intervento, il taglio può essere eseguito
secondo le modalità dichiarate.
2. Le ripuliture, gli sfolli, l’asportazione di piante secche,
schiantate, sradicate, divelte o con fusto spezzato non necessitano di
alcun titolo autorizzativo, comunque denominato.
3. Ai fini della tracciabilità del legname sul mercato, in caso di
esbosco del materiale schiantato o comunque danneggiato a seguito di
eventi calamitosi, il proprietario o conduttore del fondo comunica
all’autorità forestale la quantità di massa legnosa
oggetto dell’esbosco. L’autorità forestale procede alla
presa d’atto della comunicazione, dandone riscontro
all’interessato.
4. L’autorità forestale può richiedere la redazione di un
progetto di taglio anche per utilizzazioni per le quali non si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 4, della legge
forestale regionale, qualora gli interventi riguardino aree
particolarmente sensibili o si tratti di interventi particolarmente
complessi, nonché nel caso di interventi selvicolturali confinanti o
contigui, che possano comportare nel loro complesso volumi di taglio o
superfici di intervento superiori alle soglie di cui all’articolo
23, comma 5, della legge forestale regionale, generando
nell’insieme significativi effetti cumulativi.
5. Per la mancata presentazione della dichiarazione di taglio, del
progetto di taglio o della comunicazione di esbosco trovano applicazione
le sanzioni amministrative previste dall’articolo 3 della legge 9
ottobre 1967 n. 950 “Sanzioni per i trasgressori delle norme di
polizia forestale”.
Art. 7
Efficacia degli strumenti di
pianificazione e gestione forestale
1. Ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della legge forestale
regionale, le specifiche modalità di gestione selvicolturale
contenute nei piani di riassetto e di riordino forestale, sostituiscono
le forme di governo e trattamento dei boschi individuate, in via
generale, dall’articolo 9 del presente regolamento.
2. I progetti di taglio approvati dall’autorità forestale
possono derogare alle modalità di gestione selvicolturale previste
dall’articolo 9 del presente regolamento o a quelle contenute nei
piani di riassetto e di riordino forestale.
3. Eventuali scostamenti volumetrici o temporali del progetto di taglio,
rispetto alla ripresa programmata prevista dal piano di gestione
forestale, sono ammissibili se giustificati da oggettive condizioni del
soprassuolo, nel rispetto degli obiettivi selvicolturali perseguiti dal
piano.
CAPO III
NORME DI TUTELA FORESTALE
Art. 8
Gestione forestale
sostenibile
1. La gestione forestale sostenibile si prefigge la coltivazione e
l’uso del bosco al fine di conseguire il mantenimento del sistema
forestale in equilibrio con l’ambiente, la produzione legnosa, la
conservazione e l’aumento della biodiversità nonché la
congruenza dell’attività colturale con gli altri sistemi con i
quali il bosco interagisce.
Art. 9
Forme di governo e
trattamento dei boschi
1. La gestione forestale sostenibile si attua mediante
l’applicazione delle forme di governo e trattamento afferenti ai
tagli di cui all’articolo 3, nonché alle seguenti prescrizioni
selvicolturali:
a) formazioni arbustive del piano alpino:
1) alnete e mughete: tagli localizzati con apertura di buche. Gli
interventi sulle mughete devono essere sempre autorizzati con progetto di
taglio, indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali dei
medesimi;
b) peccete, pinete e larici-cembrete (piano sub-alpino, altimontano):
1) pinete di pino silvestre o di pino nero d’origine naturale:
taglio di soggetti singoli o a piccoli gruppi, eventualmente associato
all’apertura di buche;
2) boschi misti di conifere con o senza latifoglie: taglio di soggetti
singoli o a piccoli aggregati, eventualmente associato all’apertura
di buche; nel caso di strutture tendenzialmente coetaneiformi sono
preferibilmente effettuati tagli successivi partendo da diradamenti misti
e tagli di sementazione e di sgombero, assecondando la risposta della
rinnovazione naturale;
3) impianti di abete rosso: fino allo stato di bosco adulto deve essere
eseguito un diradamento basso o misto di intensità massima del 30
per cento del numero dei soggetti; nel caso di boschi oltre lo stato
adulto, taglio a buche, tagli marginali o tagli a strisce;
4) impianti di conifere diverse dall’abete rosso: devono essere
eseguiti tagli simili agli impianti di abete rosso ma anticipando di
circa venti anni gli interventi di diradamento, favorendo aperture del
soprassuolo;
5) formazioni di conifere poste a una quota oltre i 1800 metri: deve
essere eseguito il taglio saltuario di soggetti singoli o a piccoli
gruppi con tempi di ritorno superiori ai quindici anni. I lariceti
primitivi devono essere lasciati a libera evoluzione, ad eccezione di
eventuali interventi di carattere fitosanitario;
c) faggete, abieti-faggeti e piceo-abieti-faggeti (piano altimontano e
montano):
1) faggete pure governate a ceduo: il turno intercorrente tra due
utilizzazioni deve essere compreso tra quindici e venti anni, con
rilascio di almeno cento soggetti ben conformati per ettaro e almeno un
pollone, anche se di piccole dimensioni, per ogni ceppaia. Nel caso di
trattamento a sterzo il tempo intercorrente tra un taglio e l’altro
potrà essere compreso tra i dieci e i venti anni;
2) faggete governate a ceduo con conifere: il turno intercorrente tra due
utilizzazioni deve essere compreso tra quindici e venti anni; deve essere
prevista l’eliminazione o il contenimento graduale delle conifere e
il rilascio di almeno sessanta soggetti di faggio ben conformati per
ettaro. Nel caso di trattamento a sterzo il turno potrà essere tra i
dieci e i quindici anni;
3) faggete pure, o con conifere, non governate a ceduo (fustaie, fustaie
transitorie): se l’età del popolamento è compresa tra i
sessanta e i settanta anni sono ammessi diradamenti bassi la cui
intensità può arrivare fino al 30 per cento del numero dei
soggetti; ove l’età del popolamento è superiore ai
settanta anni è necessario eseguire un taglio di sementazione per
favorire i processi di rinnovazione naturale; nei seguenti venti anni si
possono eseguire fino a tre tagli successivi seguiti dal taglio di
sgombero;
4) boschi misti di conifere con o senza latifoglie: taglio di soggetti
singoli o a piccoli gruppi, eventualmente associato all’apertura di
buche, o tagli di liberazione dei nuclei di rinnovazione già
presente. L’intervallo tra i vari tagli deve essere di dodici anni;
d) formazioni del piano collinare:
1) orno-ostrieti, ostrio-querceti e querceti dei substrati vulcanici
governati a ceduo: il turno tra due successive utilizzazioni deve essere
compreso tra i quindici e i venticinque anni rilasciando tra gli ottanta
e i centocinquanta soggetti ben conformati per ettaro;
2) castagneti governati a ceduo: il turno deve essere compreso tra i
dodici e i quindici anni, con rilascio di almeno trenta soggetti ad
ettaro;
3) rovereti governati a ceduo: il turno deve essere compreso tra i
quindici e i venti anni rilasciando almeno centotrenta soggetti ben
conformati per ettaro;
4) altre formazioni di latifoglie governate a ceduo: il turno deve essere
compreso tra i quindici e i venti anni rilasciando almeno ottanta
soggetti ben conformati per ettaro;
5) castagneti non governati a ceduo: il taglio deve essere a buche o a
strisce;
6) formazioni varie di latifoglie non governate a ceduo (fustaie, fustaie
transitorie): ove l’età del popolamento è inferiore a
sessanta anni è necessario eseguire un diradamento basso la cui
intensità può arrivare fino al 50 per cento dei soggetti; se
l’età del popolamento supera i sessanta anni si può
procedere con i tagli finali a buche, marginali o a strisce;
e) formazioni planiziali, ripariali e litoranee:
1) querco-carpineto planiziale: il taglio deve essere saltuario atto a
favorire le piante in miglior stato fitosanitario, eliminando i soggetti
malati o deperienti;
2) saliceti, alnete e altre formazioni riparie: fatte salve le esigenze
legate alla riduzione del rischio idraulico, il taglio deve essere
saltuario con eliminazione preferibilmente di soggetti malati o
deperienti, che favorisca una diversificazione locale in base alla
rinnovazione presente e miri al contenimento delle specie esotiche
invasive;
3) formazioni litoranee: deve essere assicurato il mantenimento degli
ambienti boscati prioritari, intervenendo con diradamenti moderati e
tagli saltuari che favoriscano la rinnovazione naturale e la
stabilità meccanica ai disturbi abiotici, quali gli schianti da
vento;
f) altre formazioni:
1) corileti: il trattamento da attuare è quello per i cedui
semplici, senza rilascio di matricine;
2) formazioni di specie esotiche: deve essere effettuato il taglio a raso
senza rilascio di alcun soggetto;
3) robinieti governati a ceduo: deve essere effettuato il taglio a raso
senza rilascio di alcun soggetto con turno minimo di sei anni;
4) robinieti non governati a ceduo: deve essere effettuato il rilascio di
almeno duecento piante per ettaro scelte tra le specie autoctone come il
castagno, le querce e altre latifoglie nobili o anche di robinia da
sottoporre a naturale invecchiamento;
5) betuleti governati a fustaia: se sono trascorsi meno di cinquanta anni
dall’ultimo taglio, vi è l’obbligo di rilascio per
metà dei soggetti; se sono trascorsi più di cinquanta anni
dall’ultimo taglio, è necessario intervenire con tagli a
buche;
6) betuleti governati a ceduo: se sono trascorsi più di venti anni
dall’ultimo taglio, è necessario il rilascio di cento
matricine per ettaro.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), numeri da 1 a 4, i
tempi di ritorno delle utilizzazioni non devono essere inferiori ai
dodici anni. L’intervallo tra due utilizzazioni va inteso nel senso
che l’ultimo intervento deve considerarsi regolarmente compiuto.
È comunque possibile intervenire precocemente sulla medesima
superficie qualora il taglio precedente si sia dimostrato troppo debole o
inefficace.
3. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano
applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 2
della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri
nei casi contemplati dall’articolo 26 del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3267.
Art. 10
Divieto di conversione e di
taglio a raso
1. È vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia
in boschi governati a ceduo.
2. L’autorità forestale può autorizzare le conversioni di
cui al comma 1 in presenza di adeguata capacità di rigenerazione
vegetativa, oppure nei i seguenti casi:
a) attività di ricerca e sperimentazione;
b) difesa fitosanitaria;
c) tutela idrogeologica dei versanti;
d) prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
e) mantenimento o recupero degli usi collettivi.
3. È vietato il taglio a raso dei boschi, fatti salvi gli interventi
disposti o autorizzati dall’autorità forestale o previsti nei
piani forestali, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 5,
lettere a) e b), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e
successive modificazioni.
4. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano
applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 2
della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri
nei casi contemplati dall’articolo 26 del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3267.
Art. 11
Epoca di esecuzione dei tagli
boschivi
1. Sono consentiti in qualsiasi stagione dell’anno
l’allestimento e l’esbosco dei prodotti legnosi, il taglio
delle fustaie e la conversione delle forme di governo.
2. Nei cedui, i tagli devono essere eseguiti:
a) dal 1 ottobre al 15 aprile fino alla quota di 1.000 metri;
b) dal 15 settembre al 30 aprile sopra la quota dei 1000 metri.
3. Qualora ricorrano circostanze eccezionali, l’autorità
forestale può variare i periodi di cui al comma 2.
4. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano
applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 2
della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri
nei casi contemplati dall’articolo 26 del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3267.
Art. 12
Sradicamento di piante e
ceppaie
1. Lo sradicamento delle piante d’alto fusto e delle ceppaie è
vietato. Eventuali deroghe devono essere autorizzate
dall’autorità forestale.
2. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano
applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 1
della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri
nei casi contemplati dagli articoli 24 e 26 del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3267.
Art. 13
Rinnovazione dei boschi per
mutarne la specie
1. Previa autorizzazione dell’autorità forestale sono
consentiti il taglio, l’estirpazione delle ceppaie e la lavorazione
del suolo allo scopo di rinnovare il bosco per mutarne la specie legnosa.
L’autorizzazione determina le modalità e i termini di
esecuzione degli interventi.
2. L’autorità forestale, a garanzia della regolare esecuzione
degli interventi di cui al comma 1 può prevedere che siano fornite
adeguate garanzie fideiussorie o cauzionali.
3. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano
applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 2
della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri
nei casi contemplati dagli articoli 24 e 26 del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3267.
Art. 14
Potatura di alberi in
bosco
1. La potatura può praticarsi non oltre il terzo inferiore
dell’altezza delle piante e in modo da non danneggiare la
corteccia.
2. La potatura dei rami secchi può essere sempre eseguita; la
potatura dei rami verdi può essere eseguita dal 1 ottobre al 31
marzo.
3. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano
applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 1
della legge 9 ottobre 1967 n. 950 e, se la violazione è commessa in
boschi vincolati, nel caso possa derivare il deperimento delle piante,
anche le sanzioni amministrative previste dall’articolo 26 del
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
Art. 15
Norme per i tagli nei boschi
soggetti a vincolo
1. Nei boschi vincolati ai sensi dell’articolo 16 della legge
forestale regionale i tagli devono essere eseguiti in modo che il
soprassuolo sia sempre in grado di assolvere alle funzioni tutelari per
le quali il bosco è stato vincolato.
2. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano
applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 26
del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
Art. 16
Difesa dei boschi dagli
incendi
1. È sempre vietato accendere fuochi all’aperto a distanza
inferiore ai 100 metri dai boschi.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica a coloro che per motivi di
lavoro operano nei boschi. In tali casi è consentita
l’accensione di fuochi in spazi vuoti, adeguatamente ripuliti, per
il riscaldamento o la cottura delle vivande. È fatto obbligo di non
disperdere le braci e di spegnere accuratamente ogni residuo della
combustione prima di abbandonare il sito.
3. È consentita, previo rilascio di autorizzazione da parte
dall’autorità forestale, l’accensione di fuochi in aree
adeguatamente individuate e circoscritte. L’autorizzazione deve
contenere le prescrizioni da adottare per evitare il pericolo di
incendio.
4. Salvo che non trovi applicazione la normativa statale in materia di
previsione di incendi boschivi, per la violazione delle disposizioni del
presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative
previste dall’articolo 3 della legge 9 ottobre 1967 n. 950 e, se la
violazione è commessa in boschi vincolati, arrecando danno al
soprassuolo, anche le sanzioni amministrative previste
dall’articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
Art. 17
Resinazione
1. La resinazione è vietata salvo espressa autorizzazione da parte
dell’autorità forestale e secondo le modalità dalla
stessa stabilite e comunque nel rispetto delle seguenti modalità:
a) per la resinazione con l’asciotto o con strumenti similari,
l’incisione deve, al massimo, essere larga 9 centimetri nel primo e
secondo anno e 70 centimetri negli anni successivi; dette incisioni non
devono superare i 3,50 metri di altezza della pianta;
b) per la resinazione col raschietto, le incisioni a forma di V devono
essere costituite da solchetti larghi non più di 1 centimetro e il
canale di sgrondo, a decorso verticale, deve essere largo non più di
2 centimetri e profondo 1 centimetro; le incisioni non devono superare la
terza parte della circonferenza della pianta e l’altezza di 2,50
metri dal suolo;
c) la resinazione a vita può essere praticata sulle piante che
abbiano, a 1,30 metri da terra e sopra corteccia, il diametro minimo di
seguito indicato:
1) 30 centimetri per il pino silvestre e il pino domestico;
2) 25 centimetri per il pino nero, il pino marittimo, il pino
d’Aleppo e il larice;
d) la resinazione a morte è consentita, qualunque sia il diametro,
solo nelle piante che dovranno cadere al taglio, per raggiunta
maturità o per ragioni colturali, entro cinque anni;
e) la resinazione delle piante di larice è permessa, mediante
perforazione al piede con un unico foro, nei dieci anni antecedenti il
taglio delle piante.
2. Per resinazione a vita si intende quella che si ottiene con una serie
verticale di incisioni per anno e, per resinazione a morte, quella
effettuata con più serie contemporaneamente.
3. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano
applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 2
della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri
nei casi contemplati dall’articolo 26 del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3267.
Art. 18
Raccolta dello strame nei
boschi
1. Previa autorizzazione dell’autorità forestale è
consentita la raccolta dello strame ovvero della copertura morta o
lettiera.
2. La raccolta dello strame è vietata nei boschi di nuova formazione
e in quelli in corso di rinnovazione e nei terreni a pendenza superiore
al 50 per cento.
3. La raccolta dello strame può ripetersi nello stesso luogo non
prima che sia trascorso almeno un decennio.
4. È sempre vietata l’asportazione di terriccio.
5. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano
applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 3
della legge 9 ottobre 1967 n. 950 e, se la violazione è commessa in
boschi vincolati, arrecando danno al suolo o al soprassuolo, anche le
sanzioni amministrative previste dagli articoli 24 e 26 del regio decreto
30 dicembre 1923, n. 3267.
Art. 19
Raccolta dell’erba e
taglio o estirpazione dei cespugli nei boschi
1. La raccolta dell’erba nei boschi deve farsi in modo da evitare
lo strappo, la recisione del novellame o qualsiasi altro danno alla
rinnovazione.
2. È vietato il taglio o l’estirpazione di qualsiasi specie di
arbusto senza l’autorizzazione dell’autorità forestale.
3. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano
applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 3
della legge 9 ottobre 1967 n. 950 e, se la violazione è commessa in
boschi vincolati, arrecando danno al suolo o al soprassuolo, anche le
sanzioni amministrative previste dagli articoli 24 e 26 del regio decreto
30 dicembre 1923, n. 3267.
Art. 20
Raccolta del frutto e dei
semi forestali nei boschi
1. La raccolta del frutto e dei semi delle piante forestali nei boschi
è vietata senza l’autorizzazione dell’autorità
forestale, fatta eccezione per i boschi da frutto.
2. Le pinete di pino domestico non sono considerate boschi da frutto.
3. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano
applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 3
della legge 9 ottobre 1967 n. 950 e, se la violazione è commessa in
boschi vincolati, arrecando danno al soprassuolo, anche le sanzioni
amministrative previste dall’articolo 26 del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3267.
Art. 21
Raccolta dei prodotti
secondari nei boschi
1. Salva la disciplina regionale in materia di raccolta e
commercializzazione di funghi e tartufi, la raccolta dei prodotti
secondari del bosco è eseguita in maniera da non arrecare danno al
bosco stesso.
2. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano
applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 3
della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri
nei casi contemplati dall’articolo 26 del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3267.
Art. 22
Alberi di Natale
1. Le piante, i rami o i cimali destinati al commercio degli alberi di
Natale provenienti da boschi devono essere accompagnati da regolare
permesso o contrassegno rilasciato dall’autorità forestale,
allo scopo di accertarne la provenienza da legittime utilizzazioni.
2. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano
applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 1
della legge 9 ottobre 1967 n. 950.
Art. 23
Chiusura e apertura del
pascolo nei boschi
1. L’esercizio del pascolo nei boschi è regolamentato come
segue:
a) nei boschi cedui il pascolo degli ovini e dei suini è vietato
prima che il novellame abbia raggiunto l’altezza di 2 metri; quello
dei bovini e degli equini prima che il novellame abbia raggiunto
l’altezza di 4 metri;
b) nelle fustaie coetanee, il pascolo degli ovini e dei suini è
vietato prima che il novellame abbia raggiunto l’altezza di 3
metri; quello dei bovini e degli equini prima che il novellame abbia
raggiunto l’altezza di 4 metri;
c) nei boschi di nuova formazione, in quelli distrutti o gravemente
danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi e
deperienti, il pascolo è comunque vietato sino alla loro definitiva
affermazione e ricostituzione al raggiungimento di uno sviluppo tale da
non subire danno dal morso del bestiame. La ripresa del pascolo deve
essere autorizzata dall’autorità forestale.
2. Per particolari esigenze di carattere selvicolturale, il pascolo nei
boschi può essere vietato o limitato dall’autorità
forestale.
3. Salvo che non trovi applicazione la normativa statale in materia di
previsione di incendi boschivi, per la violazione delle disposizioni del
presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative
previste dall’articolo 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950 e, se la
violazione è commessa in boschi vincolati, arrecando danno al
soprassuolo, anche le sanzioni amministrative previste
dall’articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
Art. 24
Divieto di transito nei
boschi chiusi al pascolo e nei vivai
1. Nei boschi preclusi al pascolo, a prescindere dal regime di
proprietà, e nei vivai forestali è vietato far transitare e
comunque immettere animali al pascolo.
2. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano
applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 1
della legge 9 ottobre 1967 n. 950 e, se la violazione è commessa in
boschi vincolati, arrecando danno al soprassuolo, anche le sanzioni
amministrative previste dall’articolo 26 del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3267.
Art. 25
Pascolo delle capre
1. Il pascolo delle capre è vietato in tutti i boschi e nei terreni
non boscati vincolati per scopi idrogeologici senza
l’autorizzazione dell’autorità forestale.
2. In ogni caso, l’autorizzazione di cui al comma 1, non può
essere rilasciata per il pascolo nei boschi di cui all’articolo 15
e in quelli in fase di rinnovazione.
3. Nei terreni non boscati di proprietà comunale, vincolati ai fini
idrogeologici, l’autorizzazione di cui al comma 1, è
rilasciata dal comune e deve riportare il numero dei capi immessi al
pascolo e l’indicazione dei terreni interessati.
4. Nei casi autorizzati le capre devono essere avviate al pascolo senza
sosta lungo il percorso stabilito.
5. Per la violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 trovano
applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 1
della legge 9 ottobre 1967 n. 950, e qualora sia arrecato danno al
soprassuolo, anche le sanzioni amministrative previste
dall’articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
6. Per la violazione delle disposizioni del comma 4 trovano applicazione
le sanzioni amministrative previste dall’articolo 3 della legge 9
ottobre 1967 n. 950.
Art. 26
Norme per i boschi
danneggiati dal fuoco, dal vento o da altre avversità meteoriche
1. Nei boschi danneggiati dal fuoco, dal vento o da altre avversità
meteoriche, per favorire la rigenerazione del bosco l’autorità
forestale può disporre nei confronti del proprietario o conduttore
del fondo il taglio delle piante, le succisioni delle ceppaie, i
rinfoltimenti e quanto necessario per la rigenerazione.
2. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano
applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 2
della legge 9 ottobre 1967 n. 950.
Art. 27
Lotta antiparassitaria
1. In caso di pullulazione di insetti, di epidemica diffusione di funghi
parassiti o di crittogame nei boschi, il proprietario o conduttore del
fondo è tenuto a darne tempestiva comunicazione
all’autorità forestale o al comune per quanto di rispettiva
competenza.
2. Ai sensi dell’articolo 18 della legge forestale regionale, il
proprietario o conduttore del bosco è altresì tenuto ad attuare
gli interventi ritenuti necessari dall’autorità forestale e a
permettere l’esecuzione delle prescrizioni da questa emanate.
3. L’autorità forestale, nei castagneti invasi dal cancro
della corteccia e dal mal dell’inchiostro, può ordinare il
taglio e la riceppatura delle piante ammalate in qualsiasi numero e in
qualsiasi stagione.
4. Per la violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 trovano
applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 3
della legge 9 ottobre 1967, n. 950.
5. Per la violazione delle disposizioni del comma 3 trovano applicazione
le sanzioni amministrative previste dall’articolo 1 della legge 9
ottobre 1967, n. 950.
Art. 28
Ripristino dei boschi
distrutti o degradati
1. Qualora si verifichi la distruzione totale o parziale di un bosco a
seguito di incendi, di pullulazione di insetti, di epidemica diffusione
di funghi parassiti o di altri eventi dannosi o in assenza di naturale
rinnovazione successivamente ad una utilizzazione boschiva, il
proprietario o conduttore del fondo è tenuto ad osservare le
modalità prescritte dall’autorità forestale al fine di
ottenere la ricostituzione del bosco, anche ricorrendo alla rinnovazione
artificiale.
2. L’autorità forestale, a garanzia della regolare esecuzione
degli interventi di cui al comma 1 può prevedere che siano fornite
adeguate garanzie fideiussorie o cauzionali.
Art. 29
Piani di coltura e di
conservazione dei boschi
1. Ai sensi dell’articolo 22, primo comma, della legge forestale
regionale, i proprietari o conduttori di terreni imboschiti o di boschi
ricostituiti devono compiere le operazioni selvicolturali di governo e di
trattamento in conformità ad un piano di coltura e di conservazione,
approvato dall’autorità forestale.
CAPO IV
ESBOSCO E VIABILITA’
FORESTALE
Art. 30
Albo regionale delle imprese
forestali
1. Per le finalità perseguite dall’articolo 23 bis della legge
forestale regionale e nei casi previsti dalla relativa disciplina
attuativa emanata dalla Giunta regionale, le imprese boschive devono
essere iscritte all’albo per l’esecuzione di lavori, opere e
servizi in ambito forestale.
2. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano
applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 3
della legge 9 ottobre 1967 n. 950.
Art. 31
Taglio, allestimento e
sgombero delle tagliate
1. Il taglio e l’allestimento dei prodotti legnosi, devono essere
compiuti in modo da non danneggiare le piante circostanti e la
rinnovazione presente e devono avvenire il più prontamente
possibile, entro i termini previsti per la realizzazione
dell’intervento selvicolturale.
2. Il taglio dei cedui deve essere eseguito in modo che la superficie del
taglio sia inclinata o convessa e risulti per quanto possibile in
prossimità del colletto.
3. I residui della lavorazione, sia delle fustaie che dei cedui, se
opportunamente allestiti, possono essere rilasciati in loco. Nel caso in
cui vengano allontanati dalla tagliata e concentrati in spazi liberi
è necessario procedere al loro smaltimento. L’autorità
forestale può dettare disposizioni specifiche per motivi legati alla
prevenzione di incendi boschivi o di fitopatie, a tutela della
rinnovazione o per un diverso utilizzo del materiale.
4. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano
applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 2
della legge 9 ottobre 1967 n. 950 e, se la violazione è commessa in
boschi vincolati, arrecando danno al soprassuolo, anche le sanzioni
amministrative previste dall’articolo 26 del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3267.
Art. 32
Concentramento ed esbosco dei
prodotti legnosi
1. Ferma l’osservanza delle disposizioni relative al trasporto del
legname per via funicolare aerea e per fluitazione, l’esbosco dei
prodotti deve farsi attraverso l’uso di strade, sentieri e piste
forestali, attraverso condotti e canali di avvallamento già
esistenti, evitando il transito ed il ruzzolamento nelle parti di bosco
recentemente utilizzate o in rinnovazione.
2. Il rotolamento e lo strascico sono permessi soltanto dal luogo dove la
pianta viene atterrata fino alla strada, condotto o canale di
avvallamento, osservando le ulteriori prescrizioni eventualmente imposte
dall’autorità forestale.
3. L’autorità forestale può disporre nei confronti del
proprietario o conduttore del fondo il ripristino del bosco, mediante
rinnovazione artificiale, nei luoghi adibiti alla movimentazione del
legname, qualora non ritenga di conservare per future utilizzazioni le
vie di esbosco aperte.
4. L’autorità forestale, a garanzia della regolare esecuzione
degli interventi di ripristino cui al comma 3 può prevedere che
siano fornite adeguate garanzie fideiussorie o cauzionali.
5. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano
applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 2
della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri
nei casi contemplati dagli articoli 24 e 26 del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3267.
Art. 33
Piccoli movimenti di terra
correlati ai progetti di taglio
1. Qualora i tagli boschivi comportino l’esecuzione di movimenti di
terreno in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, finalizzati
all’apertura o all’adeguamento di piste e piazzole
temporanee, al progetto di taglio vanno allegati anche gli elaborati
descrittivi della natura e dell’entità dei movimenti terra
necessari.
2. Nei casi previsti al comma 1, l’approvazione del progetto di
taglio tiene luogo anche dell’autorizzazione (
2) concernente l’esecuzione dei movimenti
terra di cui all’articolo 36 (
3) .
3. Nel caso di proprietà pubblica del bosco l’impresa boschiva
aggiudicataria del lotto è tenuta a fornire adeguate garanzie
fideiussorie o cauzionali a garanzia della regolare esecuzione dei
lavori.
Art. 34
Regime autorizzativo degli
impianti a fune mobili
1. Gli impianti a fune mobili, installati ai fini dell’esecuzione
delle utilizzazioni boschive, sono da considerarsi attrezzature
temporanee di uso interno al cantiere forestale e sono autorizzabili
anche nell’ambito dell’approvazione del progetto di taglio,
alle seguenti condizioni:
a) l’impianto deve essere utilizzato esclusivamente per le
attività del cantiere forestale;
b) l’impianto non deve comportare l’installazione di
manufatti ed opere fisse soggette al rilascio di titolo edilizio e viene
rimosso a chiusura del cantiere;
c) la fune dell’impianto non deve superare l’altezza degli
alberi immediatamente prospicenti la linea aerea e non deve arrecare
ostacolo al volo operativo o da diporto;
d) l’impianto non deve interferire con strade aperte al pubblico
transito, linee elettriche e teleferiche, case o altre costruzioni che
possano condizionarne l’esercizio;
e) l’impianto non deve comportare l’installazione di funi, su
suolo nudo, ad una altezza dal piano campagna superiore a 15 metri;
f) nei casi di attraversamento di valli o torrenti, l’impianto deve
conservare un idoneo franco idraulico e non deve interferire, in alcun
modo, con il regolare regime delle acque e con la stabilità delle
sponde.
2. Al progetto di taglio o all’istanza successiva deve essere
allegata la documentazione cartografica riportante il tracciato
dell’impianto, nonché una quantificazione delle piante da
asportare ed una stima della larghezza dei varchi. Nei casi di
attraversamento di corsi d’acqua o valli afferenti al demanio
idrico, tale documentazione deve evidenziare l’andamento
planimetrico e altimetrico della fune portante; in questi casi il
provvedimento autorizzativo riguardante l’installazione
dell’impianto a fune vale anche come autorizzazione idraulica.
3. Nel caso in cui l’impianto da installare, a giudizio
dell’autorità forestale, possa costituire intralcio al volo
aereo è necessario seguire le procedure per il rilascio del relativo
nulla osta ai sensi dell’articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771 “Decentramento dei servizi
del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione”. In tali casi la domanda per
l’installazione dell’impianto sarà rivolta al comune
territorialmente interessato per i provvedimenti di competenza.
4. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano
applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 3
della legge 9 ottobre 1967 n. 950.
CAPO V
VINCOLO IDROGEOLOGICO
Art. 35
Norme generali
1. Ai fini e per gli scopi della legge forestale regionale, costituiscono
mutamento permanente di destinazione dei terreni vincolati, gli
interventi a seguito dei quali i suddetti terreni vengono permanentemente
sottratti alla loro attuale destinazione, fatta eccezione per le opere a
servizio delle attività agro-silvo-pastorali.
Art. 36 - Autorizzazione per
l'esecuzione di lavori in area sottoposta a vincolo idrogeologico.
(4)
1. La riduzione della superficie boscata, la trasformazione dei terreni
saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, ed ogni altro
intervento che comporti movimento di terra in area sottoposta a vincolo
idrogeologico sono subordinati ad una autorizzazione da parte
dell'autorità forestale.
2. La domanda, volta ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1,
può essere presentata anche da un soggetto non proprietario del
fondo ed in tali casi il richiedente è tenuto a produrre una
dichiarazione contenente il consenso espresso del proprietario.
3. Ai sensi dell'articolo 15 della legge forestale regionale, le
disposizioni del presente articolo si applicano anche ai boschi non
sottoposti a vincolo idrogeologico. In tutti i casi di riduzione di
superficie boscata, qualora per gli interventi di compensazione non si
opti per il versamento di una somma nell'apposito fondo regionale, gli
interessati sono tenuti ad indicare nella domanda, sulla base dei
relativi estratti catastali, i terreni, preferibilmente nell'ambito del
medesimo bacino idrografico, nei quali si impegnano ad eseguirli.
4. Nei casi concernenti la trasformazione di bosco in altra qualità
di coltura, l'autorità forestale provvede all'istruttoria, sentita
la competente commissione tecnica regionale decentrata, e
l'autorizzazione vale anche ai fini dell'articolo 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'esito dell'istruttoria è
notificato all'interessato e pubblicato in forma telematica per quindici
giorni consecutivi all'albo pretorio del comune.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli interventi
di manutenzione ordinaria.
6. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano
applicazione le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1 e 3
della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri
nei casi contemplati dagli articoli 24 e 26 del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3267.".
Art. 37
Movimenti di terra a scopo
edilizio (5)
1. Omissis (
6)
2. Per gli interventi che comportano movimenti di terra finalizzati ad
iniziative edilizie ed alle infrastrutture ad esse strettamente connesse,
l'autorizzazione di cui all'articolo 36 è rilasciata dal comune
territorialmente competente ai sensi dell'articolo 20 "Subdelega di
funzioni amministrative ai comuni" della
legge regionale 14 settembre 1994, n. 58
"Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione
per l'anno finanziario 1994". (
7)
3. Gli interventi di cui al comma 2 (
8) devono essere condotti in modo da ridurre al minimo il
taglio di piante e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente
impartite. Tutte le superfici di scavo e di riporto devono essere
opportunamente sistemate, consolidate e rinverdite.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli interventi
di manutenzione ordinaria.
5. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano
applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 3
della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri
nei casi contemplati dagli articoli 24 e 26 del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3267.
Art. 37 bis - Interventi
esenti da autorizzazione. (9)
1. Sono esenti dall'autorizzazione di cui all'articolo 36, i seguenti
interventi di modesta rilevanza, che non alterano l'assetto idrogeologico
del territorio:
a) la trasformazione di prati e pascoli in aree orticole, mediante
lavorazione superficiale del terreno, profondità massima 30
centimetri, con pendenze medie inferiori al 30 per cento e su superfici
di estensione non superiore a 2.000 metri quadrati;
b) il miglioramento dei prati e dei pascoli mediante lavorazione
superficiale del terreno, profondità massima 30 centimetri, e
tempestiva ricostituzione del cotico erboso, su pendenze medie inferiori
al 40 per cento e su superfici di estensione non superiore a 5.000 metri
quadrati;
c) il ripristino delle aree a prato e a pascolo mediante estirpazione di
piante arboree e arbustive di crescita spontanea, purché non
assimilabili alla definizione di bosco, con pendenze medie inferiori al
40 per cento e su superfici di estensione non superiore a 3 ettari;
d) l'espianto e il reimpianto di frutteti, senza lavorazione andante e
alterazione del profilo del terreno;
e) la manutenzione straordinaria di sentieri di larghezza inferiore ai 2
metri, qualora i lavori siano eseguiti a mano o con mini macchine
operatrici, che non comportano alterazione dello stato dei luoghi e del
sedime;
f) la realizzazione, manutenzione, sostituzione e adeguamento di
recinzioni in legno o in altro materiale, cancellate, cartellonistica e
altra segnaletica, elementi di arredo;
g) la realizzazione e la ricostruzione di piccoli manufatti di
consolidamento del terreno di altezza inferiore a 1,5 metri,
prevalentemente mediante tecniche di ingegneria naturalistica;
costruzione di muretti in pietrame a secco; realizzazione di piccole
opere per lo smaltimento delle acque meteoriche eseguite con materiali
naturali;
h) la manutenzione straordinaria di pozze di abbeveraggio del bestiame,
senza variazioni dimensionali;
i) gli interventi di manutenzione straordinaria a reti e servizi
interrati di pubblica utilità;
j) i movimenti terra per la realizzazione e manutenzione di reti
tecnologiche su strade esistenti, asfaltate o stabilizzate.
Art. 38
Lavorazione del terreno a
coltura agraria
1. Se la pratica in uso per la lavorazione del suolo, a causa della
scarsa consistenza o dell’eccessiva pendenza del terreno, comporta
conseguenze contrarie alle finalità di cui all’articolo 1
della legge forestale regionale, l’autorità forestale, ai fini
dell’ulteriore prosecuzione delle lavorazioni, può imporre
apposite prescrizioni atte a favorire la regimazione delle acque, a
conservare la stabilità del suolo e a controllare i fenomeni di
trasporto delle terre.
2. L’autorità forestale stabilisce il termine entro il quale
la lavorazione in atto deve cessare, oltre che il termine di esecuzione
dei lavori prescritti.
3. Il proprietario dei terreni deve curare il mantenimento a regola
d’arte dei lavori e delle opere realizzati.
4. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano
applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 24
del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
Art. 39
Sgrondo delle acque
1. Le acque di ruscellamento superficiale derivanti dalla realizzazione
di interventi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico devono essere
regimate in modo da non procurare danni alle pendici sottostanti.
2. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano
applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 3
della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri
nei casi contemplati dagli articoli 24 e 26 del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3267.
Art. 40
Garanzie a tutela del vincolo
idrogeologico
1. A garanzia della regolare esecuzione degli interventi in terreni
soggetti a vincolo idrogeologico di cui agli articoli 37, 38 e 39 e a
prevenzione di possibili danni, l’autorità forestale può
prevedere che siano fornite adeguate garanzie fideiussorie o cauzionali.
Per gli interventi di cui all’articolo 36 le garanzie sono
determinate ai sensi dell’articolo 15 della legge forestale
regionale.
2. Lo svincolo delle garanzie di cui al comma 1 è effettuato
dall’autorità forestale dopo aver constatato la regolare
esecuzione e la funzionalità delle opere e dei lavori prescritti.
CAPO VI
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 41
Disciplina del ripristino
dello stato dei luoghi
1. Nel caso di violazione delle disposizioni in materia di vincolo
idrogeologico, di riduzione di superficie boscata, di interventi di
sostituzione di specie e di ripristino dei boschi degradati o percorsi
dal fuoco, l’autorità forestale o, nel caso di realizzazione
iniziative edilizie e infrastrutture connesse, il comune territorialmente
competente, possono ordinare ai trasgressori e agli obbligati in solido i
lavori di ripristino, consolidamento o di adeguamento.
2. Qualora i trasgressori o gli eventuali obbligati in solido non diano
esecuzione, nei termini prescritti, alle ordinanze di ripristino emesse
dall’autorità competente, la medesima provvede
all’esecuzione dei lavori in danno degli inadempienti, procedendo
all’incameramento dei depositi cauzionali o all’escussione
delle garanzie fideiussorie, ai sensi della normativa vigente.
3. Per la realizzazione dei lavori di cui al comma 2, anche in caso di
mancato consenso dei proprietari o conduttori dei terreni su cui
eseguirli, l’autorità competente procede all’occupazione
temporanea dei terreni, anche con procedura d’urgenza, senza
obbligo di corresponsione di alcuna indennità ai sensi di quanto
disposto dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 3
aprile 2018, n. 34.
Art. 42
Atto di convenzione
forestale
1. Gli interventi forestali previsti dal presente regolamento possono
essere eseguiti dall’autorità forestale, previa sottoscrizione
di apposita convenzione da parte del proprietario o conduttore del fondo,
fatti salvi i casi in cui si proceda all’acquisizione o
all’espropriazione dei terreni interessati. Lo schema di
convenzione è predisposto dalla struttura regionale competente in
materia forestale.
CAPO VII
DISCIPLINA SANZIONATORIA
Art. 43
Disciplina sanzionatoria
1. Essendo il presente regolamento attuazione dell’articolo 5 della
legge regionale 13
settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e
dell’articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267
“Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e
di terreni montani”, la violazione delle previsioni del regolamento
stesso è soggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal predetto R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 e dalla L. 9 ottobre 1967, n.
950. Non costituiscono attuazione della normativa comunitaria di cui
FLEGT i regolamenti FLEGT (CE) 2173/2005 ed EUTR (UE) 995/2010.
2. Al fine della quantificazione delle sanzioni amministrative
applicabili ai sensi dell’articolo 26 del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3267, il valore delle piante tagliate o danneggiate è
determinato sulla base dei valori indicati all’Allegato A del
presente regolamento.
3. Eventuali aggiornamenti all’allegato A del presente regolamento
sono apportati con provvedimento amministrativo dalla Giunta regionale.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI
Art. 44
Disposizioni transitorie e
finali
1. Il presente regolamento sostituisce le Prescrizioni di Massima e di
Polizia Forestale approvate con provvedimento del Consiglio regionale 18
dicembre 1980, n. 83 e successive modificazioni.
2. Ogni riferimento alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale
di cui al comma 1, contenuto nella normativa vigente deve intendersi
riferito alle disposizioni del presente regolamento in quanto
compatibile.
3. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore
del presente regolamento e fino alla loro conclusione continuano ad
applicarsi le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvate
con provvedimento del Consiglio regionale 18 dicembre 1980, n. 83 e
successive modificazioni.
ALLEGATO OMESSO
Note
(
1) Comma modificato da art. 1,
comma 1 del
regolamento regionale 15 marzo 2022, n. 2
che ha soppresso le parole “
"Disposizioni transitorie in materia
forestale" della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3
"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013", in attesa di
un'organica disciplina regionale nel settore forestale,"
(
2) Comma così modificato da
art. 2 comma 1 del
regolamento regionale 15 marzo 2022, n. 2
che ha sostituito le parole
"del nulla osta" con le parole
"dell'autorizzazione"
(
3) Comma così modificato da
art. 2 comma 1 del
regolamento regionale 15 marzo 2022, n. 2
che ha sostituito le parole
"di cui all'articolo 37" con le parole
"di cui all'articolo 36".
(
4) Articolo sostituito da art. 3
comma 1 del
regolamento regionale 15 marzo 2022, n. 2
(
5) Rubrica così sostituita
da art. 4 comma 1 del regolamento regionale 15 marzo 2022
(
6) Comma abrogato da art. 4
comma 2 del regolamento regionale 15 marzo 2022
(
7) Comma così sostituito da
art. 4 comma 3 del regolamento regionale 15 marzo 2022
(
8) Comma così modificato da
art. 4 comma 4 del
regolamento regionale 15 marzo 2022, n. 2
che ha sostituito le parole "di cui ai commi 1 e 2" con le parole "di cui
al comma 2".
(
9) Comma aggiunto da art. 5
comma 1 del
regolamento regionale 15 marzo 2022, n. 2
SOMMARIO