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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 3 agosto 2021, n. 24 (BUR n. 105/2021)
Legge regionale 3 agosto 2021, n. 24 (BUR n. 105/2021) [sommario] [RTF]
COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE CON LA FONDAZIONE CINI,
NELLA RICORRENZA DEI SETTANT’ANNI DALLA SUA ISTITUZIONE E DEI
MILLESEICENTO ANNI DALLA FONDAZIONE DI VENEZIA
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto riconosce l’eccezionale valore di storia,
patrimonio ed attività culturali rappresentato dalla Fondazione
Giorgio Cini (Fondazione), istituzione d’arte e cultura di livello
internazionale il cui rapporto privilegiato con Venezia e la sua
comunità è radicato nel tempo e produttivo di servizi culturali
d’eccellenza offerti alle istituzioni, alla popolazione residente
ed ai turisti.
2. Al fine di onorare il settantesimo anno dall’istituzione della
Fondazione, ricorrente nel 2021, anno del milleseicentesimo anniversario
dalla fondazione della Città di Venezia, la Regione del Veneto, ai
sensi dell’ articolo 8, comma 3 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.
1 “Statuto del Veneto” e coerentemente con gli articoli 3, comma 1,
lettere b), e), f), g), m), n), o), v) e 6 della legge regionale 16 maggio
2019, n. 17 , “Legge per la cultura”, con le
modalità di cui all’articolo 2 sostiene definite
progettualità annuali della Fondazione aventi ad oggetto iniziative
collegate direttamente o indirettamente a Venezia, per la valorizzazione
della Città e della Laguna, del suo patrimonio culturale materiale,
immateriale, naturalistico ed ambientale, preordinate al rilancio
culturale ed al richiamo di turismo di qualità, sensibilizzazione e
formazione del pubblico, anche nell’interazione con le istituzioni
educative ed universitaria.
Art. 2 - Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e la
Fondazione Giorgio Cini.
1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere con la
Fondazione un accordo di collaborazione avente ad oggetto un programma
annuale di attività riferite ad un progetto annualmente presentato
dalla Fondazione e predisposto anche in collaborazione con altre
istituzioni della cultura pubbliche e private operanti in Venezia.
2. Il programma annuale di cui al comma 1, coerente con le finalità
proprie della Fondazione, è preordinato all’attuazione delle
iniziative di cui all’articolo 1, comma 2, anche includenti azioni
di valorizzazione del patrimonio culturale di dotazione della Fondazione
attraverso interventi conservativi ordinari.
3. Il programma annuale di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta
regionale previo parere della commissione consiliare competente.
4. La Giunta regionale sostiene la realizzazione del programma annuale di
cui al comma 1 con un contributo non cumulabile con ulteriori
contribuzioni regionali già riconosciute alla Fondazione per le
stesse iniziative da altre leggi regionali.
Art. 3 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente
legge, quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2021, si fa
fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma
02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione
viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui
all’ articolo
6, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41
allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”,
Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti
annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di
quanto disposto dall’ articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione” e successive modificazioni.
Art. 4 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
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