Legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 (BUR n. 27/2018)
Legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 (BUR n. 27/2018) [sommario] [RTF]
NORME PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI CAVA (1)
TITOLO I - Principi e
finalità
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto disciplina l’attività di cava in
armonia con i principi del corretto uso delle risorse e della
salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio nelle rispettive
componenti, perseguendo le seguenti finalità:
a) la riduzione del consumo di suolo in coerenza con l’obiettivo
europeo di azzerarlo entro il 2050, mediante il contenimento della
coltivazione di nuove superfici estrattive, favorendo il massimo
sfruttamento del giacimento di cava e l’utilizzo di materiali di
scavo provenienti dalla realizzazione di opere pubbliche e private;
b) la tutela e salvaguardia dei giacimenti, da considerare, unitamente
all’attività estrattiva, risorse primarie per lo sviluppo
socio-economico del territorio;
c) la limitazione degli impatti dell’attività estrattiva
sull’ambiente, salvaguardando l’integrità delle falde e
riducendo le emissioni delle sostanze climalteranti, di gas e polveri
nell’aria.
2. La Regione, allo scopo di contenere il consumo dei materiali di cava,
in quanto risorse non rinnovabili, promuove, favorisce e incentiva il
riutilizzo dei materiali provenienti dallo smaltimento e dal recupero dei
rifiuti inerti prodotti dal settore delle costruzioni e di altri
materiali alternativi, in sostituzione dei materiali di cava.
3. La Regione persegue la riduzione dell’impatto della
movimentazione dei materiali derivante dai trasporti a lungo raggio,
promuovendo l’autosufficienza degli ambiti provinciali dotati di
giacimenti al fine di soddisfare i rispettivi fabbisogni di materiali
destinati alle costruzioni, tenendo conto dei volumi necessari alle altre
province prive di giacimenti coltivabili.
4. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge riconosce e sostiene il
ruolo degli enti locali rispetto al territorio di propria competenza, in
armonia con gli strumenti di pianificazione regionale.
5. La Giunta regionale assicura l’uniformità
nell’esercizio delle funzioni trasferite, emanando indirizzi e
linee guida applicative.
Art. 2 - Attività di
cava. (2)
1. Ai fini della presente legge, costituiscono attività di cava i
lavori di coltivazione dei giacimenti formati da materiali,
industrialmente utilizzabili, classificati di seconda categoria dal terzo
comma dell’articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443
“Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la
coltivazione delle miniere nel Regno” e successive modificazioni.
2. La coltivazione comprende l’estrazione del materiale del
giacimento, l’eventuale prima lavorazione dei materiali estratti,
la gestione dei materiali equiparabili a quelli di cava derivanti da
scavi per la realizzazione di opere pubbliche e private, non costituenti
rifiuto (
3) e la ricomposizione
ambientale della cava.
3. La coltivazione dei giacimenti di materiale di cava è subordinata
al rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava,
fermo restando il rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
“Norme in materia ambientale” ove la coltivazione comprenda
anche la gestione dei materiali equiparabili a quelli di cava e derivanti
da scavi per la realizzazione di opere pubbliche e private. (
4)
4. Qualora, nell’ambito di lavori di scavo connessi alla
costruzione di opere pubbliche e private, la commercializzazione e/o
l’utilizzo esterno del materiale scavato costituiscano elemento
prevalente rispetto al valore dell’opera stessa e ciò avvenga
per volumi superiori a 100.000 metri cubi si applica la disciplina
prevista per l’attività di cava.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
definisce i criteri per l’applicazione del comma 4.
6. È esclusa dall’ambito di applicazione della presente legge,
l’escavazione di materiali litoidi dagli alvei e dalle zone
golenali dei corsi d’acqua, dalle rive e dai fondali lacuali, dai
litorali e dai fondali marini, la cui regolazione spetta esclusivamente
all’autorità idraulica competente in materia.
7. Qualora le opere pubbliche o private prevedano un volume di materiale
estratto e utilizzato industrialmente superiore a 50.000 metri cubi,
l’autorità competente al rilascio del titolo abilitativo
all’esecuzione delle opere medesime ne dà comunicazione alla
Regione ai fini della pianificazione nel settore estrattivo.
8. Costituiscono aree di potenziale attività di cava le zone
agricole comunque denominate nel vigente strumento di pianificazione
urbanistica comunale.
Art. 3 - Miglioramenti
fondiari. (5)
1. Ai miglioramenti fondiari con volume di materiale di risulta,
industrialmente utilizzabile e non costituente rifiuto, (
6) superiore a 5.000 metri cubi per ettaro di
superficie di scavo, si applica la disciplina prevista per
l’attività di cava.
2. La Giunta regionale, entro 365 giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, fissa procedure e criteri per
l’autorizzazione dei miglioramenti fondiari con volume di materiale
di risulta, industrialmente utilizzabile e non costituente rifiuto,
(
7) inferiore a 5.000 metri cubi
per ettaro, escludendo in ogni caso interventi che interessino la falda
freatica. A tale fattispecie si applica il comma 2 dell’
articolo 19.
3. Nella pianificazione dell’attività di cava si tiene conto
anche dei volumi di materiale estratto e utilizzato industrialmente,
proveniente dai miglioramenti fondiari.
Art. 4 - Classificazione dei
materiali di cava.
1. I materiali di cava sono così classificati:
a) materiali di Gruppo A, destinati alle costruzioni, costituiti da:
- 1) sabbie e ghiaie;
- 2) materiale detritico;
- 3) calcari per costruzioni.
b) materiali di Gruppo B, destinati ad altri utilizzi, costituiti da:
- 1) calcari per usi industriali, quali produzione di cemento, calce,
granulati e similari;
- 2) argille;
- 3) basalti e materiali vulcanici;
- 4) pietre ornamentali (calcari e trachite da taglio e lucidabili,
marmi);
- 5) quarzo, quarzite;
- 6) gesso;
- 7) sabbie silicee;
- 8) pietre molari;
- 9) torba;
- 10) ogni altro materiale rinvenibile sotto qualsiasi forma di
deposito naturale appartenente alla seconda categoria di cui
all’articolo 2 del regio decreto n. 1443 del 1927 e successive
modificazioni.
2. Il primo capoverso del punto 2 dell’articolo 17 delle norme di
attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, di seguito
denominato PTRC, approvato con provvedimento del Consiglio regionale n.
382 del 28 maggio 1992 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto n. 93 del 24 settembre 1992, trova applicazione
limitatamente alle cave di sabbia e ghiaia.
3. Il settimo e ottavo capoverso del punto 2 dell’articolo 17 delle
norme di attuazione del PTRC, approvato con provvedimento del Consiglio
regionale n. 382 del 28 maggio 1992 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto n. 93 del 24 settembre 1992, non trovano
applicazione alle attività di cava disciplinate dalla presente
legge.
TITOLO II - Pianificazione e
progettazione dell’attività di cava
CAPO I - Pianificazione
Art. 5 - Strumenti di
pianificazione.
1. Il Piano Regionale dell’attività di cava, di seguito
denominato PRAC, costituisce lo strumento di pianificazione
dell’attività di cava per i materiali di Gruppo A.
2. Il PRAC, in quanto piano di settore e coordinato con il PTRC, può
integrarlo e può modificarlo qualora non ne alteri i contenuti
essenziali di pianificazione territoriale, in conformità a quanto
previsto dal comma 2 dell’articolo 24 della
legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio” e successive modificazioni.
3. Il PRAC può essere redatto ed approvato anche per stralci,
relativi a uno o più materiali.
4. La Giunta regionale esercita funzioni di coordinamento e di verifica
sull’applicazione e attuazione del PRAC.
Art. 6 - Finalità e
contenuti del PRAC.
1. Il PRAC, in conformità alle finalità di cui
all’articolo 1, persegue la tutela dell’ambiente, la
salvaguardia del territorio e l’ottimizzazione dell’utilizzo
dei materiali di cava, in una prospettiva di sviluppo durevole e
sostenibile, favorendo il riuso dei materiali equiparabili a quelli di
cava, l’autosufficienza degli ambiti provinciali per il
soddisfacimento dei fabbisogni e il contenimento delle emissioni dovute
al trasporto dei materiali.
2. Il PRAC definisce:
a) le aree favorevolmente indiziate della presenza di giacimenti
suscettibili di coltivazione;
b) le previsioni, articolate a livello regionale e provinciale, per il
periodo di efficacia del PRAC, dei fabbisogni dei materiali;
c) i volumi massimi complessivi di materiale autorizzabili nonché il
volume massimo di materiale autorizzabile per singolo provvedimento, per
il soddisfacimento del fabbisogno di materiale mediante
l’attività di cava;
d) gli ulteriori requisiti e condizioni che consentono il rilascio
dell’autorizzazione alla coltivazione;
e) gli ambiti estrattivi nei quali può essere svolta
l’attività di cava;
f) la ripartizione tra ambiti territoriali provinciali dei volumi massimi
complessivi di materiale autorizzabili;
g) le norme tecniche per la coltivazione delle cave;
h) le distanze minime degli scavi dalle zone residenziali, commerciali e
industriali ed il franco minimo tra profondità di scavo e quota
della falda freatica.
3. Il PRAC, al fine di perseguire in termini omogenei sul territorio
regionale obiettivi di tutela dell’ambiente e di valorizzazione
delle risorse geologiche, contiene disposizioni generali di natura
tecnica e amministrativa per la disciplina della coltivazione delle cave,
riferite tanto ai materiali di Gruppo A quanto a quelli di Gruppo B.
4. Il PRAC si compone di:
a) relazione indicante le finalità e i contenuti del piano, la
determinazione dei fabbisogni, i volumi massimi di materiale estraibile
autorizzabili e la loro ripartizione tra ambiti provinciali, gli ambiti
estrattivi, nonché le norme tecniche per la coltivazione delle cave;
b) elaborati grafici evidenzianti, in particolare, le aree sede di
giacimenti potenzialmente suscettibili di coltivazione e gli ambiti
estrattivi all’interno dei quali può esercitarsi
l’attività di cava;
c) rapporto ambientale sui possibili impatti ambientali significativi,
derivanti dall’attuazione del piano, ivi compresa l’incidenza
sulla rete di viabilità dei lavori di coltivazione;
d) sintesi non tecnica.
Art. 7 - Approvazione del
PRAC. (8)
1. Il PRAC è approvato, secondo la procedura prescritta dalla
normativa vigente in materia di valutazione ambientale strategica
nonché in materia di valutazione di incidenza ambientale, con
deliberazione del Consiglio regionale ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Il PRAC, formulato sulla base di una previsione decennale, ha
efficacia a tempo indeterminato ed è soggetto a revisione almeno
ogni cinque anni e comunque ogni qualvolta se ne determini la
necessità.
3. Le modifiche al PRAC che incidono sui criteri informatori e sulle
caratteristiche essenziali sono approvate con deliberazione del Consiglio
regionale secondo le procedure previste dal comma 1.
4. Le modifiche al PRAC che non incidono sui criteri informatori e sulle
caratteristiche essenziali, sono approvate con provvedimento della Giunta
regionale, sentita la commissione consiliare competente che si esprime
entro sessanta giorni dalla richiesta di parere, trascorsi i quali si
prescinde dal parere.
5. Costituiscono criteri informatori e caratteristiche essenziali del
PRAC il dimensionamento dei fabbisogni e gli ambiti estrattivi, oggetto
della valutazione ambientale strategica.
CAPO II - Progettazione
Art. 8 - Finalità e
contenuti del progetto di coltivazione. (9)
1. Chiunque intenda procedere a lavori di coltivazione di materiali di
cava su terreni di cui abbia la disponibilità ai sensi del comma 2
dell’
articolo 10,
presenta alla Regione un progetto di coltivazione, comprensivo della fase
di estrazione e della fase di ricomposizione ambientale.
2. Il progetto di coltivazione, redatto in conformità alla
disciplina vigente e tenendo conto delle finalità di salvaguardia
ambientale, deve essere sottoscritto da un tecnico professionista
abilitato e deve contenere:
a) relazioni ed elaborati grafici;
b) progetto di estrazione;
c) progetto di ricomposizione ambientale;
d) piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
e) programma economico - finanziario;
f) piano industriale di sfruttamento della cava, per i materiali di
gruppo A;
g) omissis (
10) .
3. La Giunta regionale può stabilire disposizioni integrative di
dettaglio concernenti la documentazione progettuale, anche in relazione a
particolari situazioni territoriali, ove si renda necessaria una
progettazione organica complessiva relativa a più siti estrattivi e
in relazione a particolari situazioni ambientali.
Art. 9 - Ricomposizione
ambientale.
1. Ai fini della presente legge, per
ricomposizione ambientale s’intende l’insieme delle azioni da
compiersi durante l’esecuzione dei lavori di coltivazione e alla
loro conclusione, destinate a ripristinare o ricostruire, sull’area
ove si è svolta l’attività estrattiva, un assetto finale
dei luoghi ordinato e funzionale alla salvaguardia dell’ambiente
naturale, alla sicurezza del sito e alla conservazione della
possibilità di riuso del suolo.
2. La ricomposizione ambientale deve prevedere:
a) la sistemazione idrogeologica dei suoli, consistente nella
modellazione dei terreni atta a evitare frane o dilavamenti e misure di
protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;
b) la ricostituzione dei caratteri ambientali, paesaggistici e
naturalistici dell’area, in relazione alla situazione preesistente,
mediante un opportuno raccordo tra le superfici di nuova formazione e i
terreni adiacenti, e in funzione degli usi ai quali l’area è
destinata;
c) la restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli, analoghi a
quelli precedentemente praticati anche se con colture diverse, ovvero usi
diversi, purché compatibili con la zona agricola e derivanti da
esigenze di carattere socio-economico;
d) per le cave di sabbia e ghiaia con profondità di scavo a distanze
inferiori a metri 10 dalla falda rispetto al livello di massima
escursione valutata come media delle massime riscontrate negli ultimi
dieci anni, l’utilizzo agricolo dovrà essere condotto
esclusivamente secondo i protocolli dell’agricoltura biologica.
3. La ricomposizione ambientale può altresì prevedere la
realizzazione di bacini di laminazione, di bacini di accumulo della
risorsa idrica o bacini di ricarica della falda. In tal caso
l’utilità delle opere deve essere attestata
dall’autorità idraulica competente e il progetto deve
comprendere anche le strutture necessarie per il funzionamento del
bacino. In ogni caso, per le aree interessate deve essere prevista, a
titolo gratuito, la servitù di allagamento ovvero la cessione al
patrimonio indisponibile della Regione.
4. Non sono consentite proposte di ricomposizione ambientale finalizzate
alla realizzazione di discariche di rifiuti.
5. Gli interventi di ricomposizione ambientale sono ordinariamente
suddivisi in lotti funzionali che sono eseguiti nel corso della
coltivazione della cava in relazione all’avanzamento
dell’estrazione.
6. I materiali derivanti dallo strato di copertura, quelli rinvenuti con
l’estrazione ma diversi dal materiale che qualifica il giacimento e
i materiali residuali a fine estrazione, sono prioritariamente utilizzati
per la realizzazione delle opere di ricomposizione ambientale.
TITOLO III - Autorizzazione
CAPO I - Regole, procedure e
adempimenti
Art. 10 - Disciplina
generale dell’autorizzazione.
1. La coltivazione del giacimento della
cava è soggetta ad autorizzazione rilasciata da parte della Regione
a favore di soggetti pubblici e privati che abbiano la disponibilità
dei suoli costituenti il giacimento e siano dotati di adeguate
capacità tecniche e finanziarie, secondo i criteri definiti dalla
Giunta regionale.
2 Ai fini e per gli effetti del comma 1, il richiedente deve possedere
preventivamente un idoneo titolo di disponibilità del giacimento
oggetto della richiesta di autorizzazione. A tal fine il richiedente deve
essere titolare di uno dei seguenti diritti, per tutta la durata
dell’autorizzazione:
a) proprietà;
b) sfruttamento economico del giacimento sulla base di contratto
registrato o altro titolo valido, concluso con il proprietario del
terreno e trascritto nei registri immobiliari.
3. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alle
verifiche previste in materia di documentazione antimafia dal decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia
di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136” e successive modificazioni, dalla normativa
regionale in materia di prevenzione contro la criminalità
organizzata e da eventuali protocolli di legalità.
4. Il provvedimento di autorizzazione:
a) contiene l’oggetto dell’attività estrattiva e
l’individuazione degli elementi essenziali del progetto di
coltivazione;
b) contiene le generalità del richiedente, compreso codice fiscale
e/o partita IVA;
c) stabilisce i termini entro i quali concludere i lavori di
coltivazione;
d) fissa le modalità e i termini per la ricomposizione ambientale
delle aree interessate;
e) stabilisce l’importo delle garanzie finanziarie di cui
all’
articolo 14;
f) impone eventuali prescrizioni a tutela del pubblico interesse;
g) non è cedibile senza nulla osta della struttura regionale
competente;(
11)
h) è trasmesso al soggetto richiedente con raccomandata con avviso
di ricevimento ovvero consegnato a mani allo stesso, conformemente alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259
“Codice delle comunicazioni elettroniche”.
5. Entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione
dell’adozione del provvedimento, il titolare
dell’autorizzazione presenta, a pena di ritiro amministrativo
dell’atto:
a) la documentazione attestante l’avvenuto deposito cauzionale;
b) la documentazione attestante la disponibilità dei suoli
costituenti il giacimento per una durata non inferiore alla durata
dell’autorizzazione;
c) l’atto di conferimento di incarico di direttore dei lavori,
controfirmato dal medesimo per accettazione;
d) ogni ulteriore documento richiesto dal provvedimento autorizzativo.
6. Il termine di cui al comma 5 può essere motivatamente prorogato
una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni.
7. La Giunta regionale individua la misura degli oneri che il richiedente
deve versare per le attività istruttorie di propria competenza e
fissa eventuali indirizzi e disposizioni operative.
8. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano
le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.
9. L’autorizzazione all’attività di cava si estingue a
seguito di:
a) dichiarazione di estinzione della cava ai sensi dell’
articolo 21;
b) provvedimento di decadenza dell’autorizzazione di cui
all’
articolo 24;
c) provvedimento di revoca dell’autorizzazione di cui
all’
articolo 27.
Art. 11 - Procedimento di
rilascio dell’autorizzazione. (12)
1. La domanda di rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione di
cava è presentata alla Regione unitamente al progetto di
coltivazione.
2. Qualora il progetto di coltivazione non sia sottoposto a valutazione
di impatto ambientale, la struttura regionale competente (
13) provvede sulla domanda mediante
convocazione di apposita conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14
e seguenti della legge n. 241 del 1990, sentita la Commissione tecnica
regionale per le attività estrattive (CTRAE) di cui
all’
articolo 13.
3. Qualora il progetto di coltivazione sia soggetto a valutazione di
impatto ambientale, la struttura regionale competente (
14) provvede sulla domanda conformandosi alla
disciplina vigente in materia di valutazione di impatto ambientale,
sentito il Comitato Tecnico di cui all’articolo 7 della
legge regionale 18 febbraio
2016, n. 4 che si esprime in luogo della CTRAE di cui
all’articolo 13.
4. La struttura regionale competente, entro cinque giorni dal ricevimento
della domanda, la trasmette ai comuni territorialmente interessati e ai
comuni confinanti la cui viabilità è interessata dai lavori di
coltivazione, che entro cinque giorni provvedono a darne notizia al
pubblico mediante pubblicazione sui propri siti informatici ai sensi
dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69
“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile” per
quindici giorni, decorsi i quali possono essere presentate alla Regione
osservazioni e opposizioni entro i successivi trenta giorni. (
15)
5. Ove non trovi applicazione l’articolo 27 bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,(
16) l’autorizzazione costituisce titolo unico per la
coltivazione del giacimento e tiene luogo di ogni altro atto di
autorizzazione, nulla osta o assenso comunque denominato per
l’esercizio della attività di cava previsto dalla normativa
vigente.
6. Copia del provvedimento di autorizzazione o di diniego della stessa
è trasmessa alla provincia, alla città metropolitana e ai
comuni territorialmente interessati dall’attività estrattiva.
Art. 12 - Termini per la
coltivazione. (17)
1. I termini per la conclusione dei lavori di coltivazione vengono
stabiliti nel provvedimento di autorizzazione all’attività di
cava, in relazione alla dimensione del sito estrattivo, alla qualità
del giacimento, alle condizioni geologiche ed ambientali, ai lavori di
ricomposizione e agli investimenti previsti. In ogni caso i termini per
la conclusione dei lavori di coltivazione non possono essere superiori a
venti anni.
2. In casi particolari, il provvedimento di autorizzazione può
prescrivere termini differenziati per la conclusione dei lavori di
coltivazione nei vari lotti della cava.
3. Il termine per la conclusione dei lavori di estrazione può essere
prorogato, su motivata richiesta del titolare, per una sola volta e per
un periodo comunque non superiore alla metà del periodo stabilito
dall’autorizzazione originaria, in conformità a criteri e
parametri stabiliti dalla Giunta regionale.
4. La proroga dei termini stabiliti dall’autorizzazione, motivata
dall’utilizzo nel ciclo produttivo della cava di materiali
equiparabili ai materiali di cava e provenienti da opere infrastrutturali
d’interesse regionale con movimentazione di materiale per volumi
superiori a 500.000 mc, non è soggetta alle limitazioni di cui al
comma 3.
4 bis. La proroga di cui al comma 3 e al comma 4 è concessa solo
previa verifica della permanenza delle condizioni di ammissibilità
ambientale dei lavori. (
18)
5. Per le cave di sabbia e ghiaia la proroga comunque non può essere
superiore al rapporto tra le riserve residue e la produzione media annua
degli ultimi tre anni di effettiva produzione.
Art. 13 - Commissione
tecnica regionale per le attività estrattive.
1. La Commissione tecnica regionale per
le attività estrattive (CTRAE) è l’organo consultivo
della Regione nella materia regolata dalla presente legge. Il parere
della CTRAE è obbligatorio sul rilascio di
autorizzazioni
, nonché su eventuali modifiche
sostanziali o declaratorie di decadenza o revoca.
2. La CTRAE ha facoltà di presentare agli organi regionali proposte
di proprie iniziative per l’adeguamento della legislazione vigente
nella materia regolata dalla presente legge e della programmazione
dell’attività di cava.
3. La CTRAE è costituita:
a) dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in
materia che la presiede o, in caso di assenza, da suo delegato;
b) da quattro esperti, designati dal Consiglio regionale, nelle materie
dell’urbanistica, della geologia e dei giacimenti,
dell’ambiente, della chimica con particolare riferimento
all’inquinamento dei suoli, del diritto minerario, di cui almeno un
esperto nella materia della geologia e dei giacimenti; (
19)
c) da un rappresentante dell’ANCI;
d) da un rappresentante della Provincia territorialmente competente;
e) da un rappresentante designato d’intesa dalle associazioni di
tutela dell’ambiente maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
f) da un rappresentante degli imprenditori designato d’intesa dalle
associazioni di categoria;
g) dal dirigente responsabile della struttura competente in materia di
urbanistica;
h) dal dirigente responsabile della struttura competente in materia di
agricoltura e foreste;
i) dal direttore generale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) o da un suo delegato.
4. Esercita le funzioni di segretario un funzionario appartenente alla
struttura regionale competente, nominato dal dirigente responsabile della
struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
5. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di
almeno la metà dei componenti la CTRAE.
6. La CTRAE delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di
parità, prevale il voto del presidente.
7. Per i componenti della CTRAE, ad esclusione degli esperti di cui alla
lettera b) del comma 3, sono individuati supplenti per i casi di assenza
o impedimento del componente titolare.
8. La CTRAE è costituita all’inizio di ogni legislatura con
decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la
durata della stessa.
9. La CTRAE quando tratta argomenti riguardanti la ricerca, la
coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali di cui alla
legge regionale 10
ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e
utilizzo delle acque minerali e termali” e successive
modificazioni, è integrata dal dirigente responsabile della
struttura regionale competente in materia di sanità e da un
rappresentante dell’ANCI a tal fine individuato.
10. Per quanto concerne i compensi spettanti ai membri della CTRAE si
applica la
legge
regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa
e ordinamento del personale della Regione” e successive modifiche
ed integrazioni.
11. A tutti i componenti della CTRAE si applicano le cause di
incompatibilità e di conflitto di interessi stabiliti dalla
normativa statale e regionale; i componenti della CTRAE non possono
esercitare attività professionale, neppure in forma associata,
relativamente ai progetti ed agli elaborati da sottoporre al parere della
medesima Commissione.
12. Fino alla costituzione della CTRAE di cui al presente articolo,
continua ad operare la CTRAE di cui all’articolo 39 della
legge regionale 7 settembre
1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività
di cava” e successive modifiche ed integrazioni, nella composizione
ivi prevista.
13. In prima applicazione della presente legge, la CTRAE di cui al
presente articolo viene costituita entro centocinquanta giorni dalla
entrata in vigore della presente legge; a tal fine i termini per la
emissione dell’avviso pubblico di cui alla
legge regionale 22 luglio 1997, n.
27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi
di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e
successive modificazioni, per la designazione di tre esperti da parte del
Consiglio regionale sono definiti in trenta giorni dalla entrata in
vigore della presente legge ed in ulteriori trenta giorni i termini per
la presentazione delle candidature: sono fatti salvi i termini di cui al
comma 5 bis dell’
articolo 6 della
legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 .
Art. 14 - Garanzie
finanziarie.
1. Prima della consegna del provvedimento
di autorizzazione e dell’avvio dei lavori di coltivazione e
comunque entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione di
adozione del provvedimento di autorizzazione, il titolare
dell’autorizzazione deve prestare una garanzia finanziaria in
ordine alla corretta esecuzione del progetto di ricomposizione e a
garanzia di ogni altro impegno assunto con l’autorizzazione.
2. A seguito di motivata istanza, il termine di cui al comma 1 può
essere prorogato una sola volta e per un periodo massimo di novanta
giorni, trascorsi i quali si procede al ritiro dell’atto e
all’archiviazione dell’istanza.
3. Le garanzie finanziarie devono coprire l’intero periodo di
validità dell’autorizzazione incluso il tempo previsto per la
ricomposizione e sono costituite con una delle modalità di seguito
indicate:
a) cauzione, ai sensi dell’articolo 54 del regolamento approvato
con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale
dello Stato”;
b) fideiussione bancaria, rilasciata da aziende di credito di cui
all’articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375
“Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della
funzione creditizia”;
c) polizza assicurativa rilasciata da un’impresa di assicurazione
debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni.
4. L’importo della garanzia finanziaria è determinato dal
provvedimento di autorizzazione sulla base della stima dei costi del
progetto di ricomposizione, che è allegato alla domanda di
autorizzazione, anche tenendo conto dell’eventuale suddivisione in
lotti.
5. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce:
a) i titoli ed i requisiti dei soggetti che prestano garanzia nelle forme
della polizza assicurativa di cui alla lettera c) del comma 3);
b) la durata del contratto di garanzia finanziaria, il suo rinnovo e
l’aggiornamento dell’importo previsto, secondo la variazione
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo;
c) i criteri per la riduzione della garanzia finanziaria in funzione del
possesso da parte della ditta di certificazioni ambientali e di
qualità.
Art. 15 - Modifiche al
progetto di coltivazione.
1. Le modifiche al progetto di
coltivazione sono soggette all’autorizzazione di cui
all’
articolo 10.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
può stabilire i criteri per individuare le modifiche non sostanziali
ai progetti di coltivazione e le relative procedure semplificate per la
relativa autorizzazione.
Art. 16 - Rinnovo
dell’autorizzazione.
1. Qualora, scaduti i termini per la conclusione dei lavori di
coltivazione di cui all’
articolo 12, la coltivazione non sia stata ancora conclusa, e
non ricorrano le condizioni di cui all’
articolo 24 comma 1, il titolare
dell’autorizzazione può, entro i novanta giorni successivi al
termine scaduto, presentare domanda di rinnovo dell’autorizzazione.
2. La presentazione della domanda di rinnovo dell’autorizzazione
interrompe il procedimento di estinzione di cui all’
articolo 21.
3. Alla domanda di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui
all’
articolo 10 e
seguenti.
Art. 17 - Manufatti e
impianti di prima lavorazione connessi con l’attività
estrattiva.
1. Per i manufatti e gli impianti di prima lavorazione connessi con
l’attività di coltivazione
, il comune, a seguito della
formalizzazione dell’autorizzazione di cui all’articolo 10,
rilascia idoneo titolo abilitativo ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e
successive modificazioni, anche in deroga alla disciplina di cui al
Titolo V della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
2. I manufatti e gli impianti di prima lavorazione eventualmente
realizzati, sono temporanei e devono essere asportati o demoliti dopo la
cessazione dell’attività autorizzata, fatta salva la
facoltà di una loro diverso utilizzo purché compatibile con gli
strumenti urbanistici vigenti e conforme alla normativa edilizia.
3. I manufatti e gli impianti di prima lavorazione connessi con
l’attività di coltivazione della cava, ivi comprese le aree
funzionali a servizio degli stessi, possono essere riconosciuti quali
pertinenze tecniche di altre cave del medesimo materiale e, in quanto
tali, restano in esercizio per tutta la durata delle attività
estrattive ad essi afferenti.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
stabilisce criteri e modalità per l’applicazione del comma 3.
Art. 18 - Direttore dei
lavori.
1. Il titolare dell’autorizzazione
alla coltivazione è tenuto a conferire, a un tecnico professionista
e abilitato in conformità alle disposizioni vigenti in materia,
l’incarico di direttore dei lavori di coltivazione e a comunicarlo
alla Regione e al comune.
2. Il direttore dei lavori e il rappresentante legale del soggetto
titolare autorizzato sono responsabili della regolare esecuzione dei
lavori in conformità al progetto di coltivazione autorizzato.
3. Il direttore dei lavori, in fase di estinzione della cava, redige
l’attestazione di regolare esecuzione dei lavori. Il direttore dei
lavori, inoltre, sottoscrive la documentazione tecnica allegata alla
domanda di proroga dei termini e quella allegata alla domanda di modifica
del progetto di coltivazione, la documentazione di cui all’
articolo 20 e ogni altra
eventuale documentazione tecnica da presentare alla Regione.
4. L’eventuale sostituzione del direttore dei lavori deve essere
comunicata, entro quindici giorni, alla Regione e al comune.
Art. 19 - Partecipazione ai
costi sostenuti dalla comunità locale.
1. Il soggetto titolare
dell’autorizzazione di cava partecipa alla spesa per gli interventi
di carattere generale finalizzati al miglioramento della fruibilità
dell’area o dei lotti, nonché alla conservazione e
valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il titolare
dell’autorizzazione di cava, per tutta la durata della estrazione,
versa al comune, in unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno,
una somma parametrata al tipo e alla quantità di materiale estratto
e industrialmente utilizzato nell’anno precedente. Nel caso in cui
vi siano più comuni interessati, la somma è suddivisa in
ragione dei volumi estratti nel territorio di ciascun comune.
3. Della somma di cui al comma 2, una quota, non superiore al trenta per
cento, viene versata ai comuni confinanti con i comuni sul cui territorio
insiste la attività di coltivazione di cava.
4. La Giunta regionale stabilisce il criterio per il riparto fra i comuni
confinanti della quota di cui al comma 3 sulla base di parametri che
considerano gli effetti indotti sui rispettivi territorio dalla
attività di coltivazione di cava.
5. Le somme versate ai comuni ai sensi del presente articolo devono
essere prioritariamente utilizzate per la realizzazione di interventi
connessi al ripristino e miglioramento ambientale, per la manutenzione
delle infrastrutture o alla riutilizzazione delle aree interessate
dall’attività di cava nonché per l’esercizio delle
funzioni di vigilanza di cui all’
articolo 22.
6. La Giunta regionale definisce i valori unitari del contributo da
versare ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di materiale
estratto, aggiornandoli almeno ogni cinque anni.
7. Per tutta la durata dell’estrazione, il titolare
dell’autorizzazione, entro il 28 febbraio di ogni anno, versa alla
Regione una ulteriore somma pari al 15 per cento di quanto versato ai
sensi del comma 2, a prescindere dall’eventuale scomputo di cui al
comma 8.
8. Il soggetto richiedente e il comune possono concordare, a scomputo,
totale o parziale, della somma di cui al comma 2, la realizzazione di
interventi infrastrutturali, opere di tutela ambientale o di
riqualificazione urbanistica, comunque afferenti il contesto territoriale
interessato dalle attività estrattive, previa stipula di apposita
convenzione nella quale sono stabilite le modalità di realizzazione
e le relative garanzie, con conseguente acquisizione delle opere
realizzate al patrimonio del comune. Il testo di tale convenzione viene
pubblicato nella sezione trasparenza del sito internet del comune.
9. La Giunta regionale determina i criteri e i parametri per
l’applicazione del comma 8.
10. Nel caso di cui al comma 8, la Regione prima del provvedimento di
autorizzazione, acquisisce la convenzione intervenuta tra le parti.
11. In caso di omesso versamento delle somme di cui al presente articolo,
la Regione procede in sostituzione mediante un prelievo di pari importo
dalla garanzia finanziaria di cui all’
articolo 14.
Art. 20 - Comunicazioni
statistiche e dati sull’attività di cava.
1. I soggetti titolari di autorizzazione
di cava comunicano annualmente, entro il 28 febbraio, alla Regione, in
conformità alle istruzioni emanate dalla Giunta regionale, i dati
statistici relativi alle attività svolte, fornendo le opportune
notizie e gli eventuali chiarimenti nonché ponendo a disposizione
della Regione i mezzi per l’acquisizione diretta dei dati medesimi.
2. I dati, le notizie e i chiarimenti di cui al comma 1 sono protetti e
tutelati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul sistema statistico
nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di
statistica, ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 agosto 1988,
n. 400” e successive modificazioni, nonché ai sensi e per gli
effetti della Parte II, Titolo VII, Capo III, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e successive modificazioni e integrazioni.
3. I soggetti titolari di autorizzazione di cava sono tenuti a fornire i
dati loro richiesti dalla struttura regionale competente. (
20)
4. I soggetti titolari di autorizzazione di cava per la coltivazione di
materiale di gruppo A trasmettono alla Regione annualmente, entro il 28
febbraio la seguente documentazione:
a) rilievo dello stato di fatto della cava;
b) volumi di materiale estratto, di materiale lavorato, commercializzato
e destinazione di utilizzo dello stesso;
c) volumi di materiale equiparabile a quello di cava proveniente
dall’esterno, accumulato e lavorato in cava.
5. La Giunta regionale trasmette annualmente alla competente commissione
consiliare una sintesi dei dati di cui al comma 1.
Art. 21 - Adempimenti
connessi con l’ultimazione dei lavori di coltivazione.
1. Il soggetto titolare di autorizzazione
di cava, entro trenta giorni dall’ultimazione dei lavori di
coltivazione, ne dà comunicazione alla Regione allegando
l’attestazione di regolare esecuzione dei lavori di cui al comma 3
dell’
articolo 18.
2. La struttura regionale competente (
21) accerta la rispondenza dei lavori di coltivazione
eseguiti a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione, con
particolare riferimento ai volumi scavati e ai lavori di ricomposizione
ambientale. A tal fine, procede a sopralluogo di accertamento al quale
partecipano il soggetto titolare di autorizzazione di cava o un suo
rappresentante, il direttore dei lavori e un funzionario della Giunta
regionale e un incaricato del comune territorialmente competente.
3. Sulla base delle risultanze del sopralluogo, verbalizzate e
sottoscritte da ciascuno dei partecipanti, la struttura regionale
competente (
22) svincola la
garanzia finanziaria prestata ai sensi dell’
articolo 14 dichiarando estinta
la cava ovvero intima al soggetto titolare di autorizzazione di cava
l’esecuzione delle opere necessarie entro un congruo termine,
decorso inutilmente il quale la Giunta regionale provvede
d’ufficio, con rivalsa delle spese a carico dell’inadempiente
anche mediante incameramento della garanzia finanziaria.
4. L’estinzione della cava può essere dichiarata anche prima
dell’avvenuta ricomposizione ambientale autorizzata, ove ricorrano
tutte le seguenti condizioni:
a) siano previsti nell’area della cava interventi o attività
conformi al vigente strumento urbanistico comunale;
b) non devono essere previste attività a rischio di incidente
rilevante;
c) le principali opere da realizzare devono aver ottenuto le necessarie
autorizzazioni;
d) nel caso di realizzazione di opera pubblica, vi sia stata
l’aggiudicazione dei lavori principali, mentre, nel caso di
realizzazione di opera privata, vi sia formale impegno ad iniziare i
lavori entro 365 giorni con contestuale presentazione di cauzione a
garanzia dell’adempimento, commisurata al costo della mancata
ricomposizione ambientale della cava e finalizzata all’eventuale
esecuzione d’ufficio delle opere ricompositive.
5. Tutte le spese connesse con le operazioni di accertamento sono a
carico del soggetto titolare di autorizzazione di cava.
6. In caso di inerzia o di inadempimento da parte del soggetto titolare
di autorizzazione di cava, il procedimento di cui ai commi 2 e 3 è
attivato d’ufficio dalla Regione.
TITOLO IV - Vigilanza e sanzioni
CAPO I - Funzioni e
provvedimenti
Art. 22 - Funzioni di
vigilanza.
1. L’esercizio delle funzioni di
vigilanza sull’attività di cava, relativamente a violazioni
delle disposizioni di cui alla presente legge e a lavori non autorizzati
o difformi dall’autorizzazione, compresa l’adozione dei
relativi provvedimenti sanzionatori, spetta al comune territorialmente
competente, che a tal fine può avvalersi di ARPAV, e in caso di
inerzia alla Regione.
2. I verbali di accertamento dell’infrazione e il provvedimento
sanzionatorio di cui al comma 1 sono immediatamente comunicati alla
Regione.
3. Nell’ambito territoriale del Parco regionale dei Colli Euganei
le funzioni di cui al comma 1 sono di competenza dell’Ente parco
dei Colli Euganei, che le esercita ai sensi degli
articoli 34 e
seguenti della
legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38
“Norme per l’istituzione del parco regionale dei Colli
Euganei” e successive modificazioni e i relativi provvedimenti sono
immediatamente inoltrati alla Regione e al comune territorialmente
competente.
Art. 23 - Sospensione.
1. I lavori di coltivazione possono
essere sospesi cautelativamente dalla Regione per :
a) l’inosservanza delle prescrizioni del provvedimento
autorizzativo e fino all’adempimento delle stesse;
b) l’esecuzione degli accertamenti finalizzati all’adozione
di un provvedimento di modifica, totale o parziale, del progetto di
coltivazione, di decadenza o di revoca dell’autorizzazione e fino
all’emanazione del provvedimento;
c) il mancato conferimento di incarico di direttore dei lavori di cava e
fino al conferimento dell’incarico;
d) il mancato rinnovo o reintegro delle garanzie finanziarie di cui
all’
articolo 14;
e) la mancata ottemperanza agli ordini impartiti dagli enti competenti in
materia di vigilanza, sicurezza o polizia mineraria.
2. I lavori di coltivazione possono inoltre essere sospesi in presenza di
condizioni di pericolo per persone o cose, deposito di materiali non
funzionali al progetto di coltivazione, alterazione della situazione
geologica e idrogeologica ovvero inquinamento dei suoli o delle acque.
3. I lavori di coltivazione sono sempre sospesi in caso di scavi non
autorizzati.
4. Il provvedimento di sospensione è immediatamente comunicato, con
una delle modalità di comunicazione fra imprese e amministrazioni
pubbliche prevista dall’articolo 5 bis del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione
digitale” e successive modificazioni, al titolare
dell’autorizzazione, al proprietario dei terreni, al comune
interessato.
Art. 24 - Decadenza.
1. L’autorizzazione è
dichiarata decaduta qualora il soggetto titolare:
a) non abbia iniziato i lavori di coltivazione del giacimento entro
centottanta giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione;
b) non abbia ottemperato alle prescrizioni disposte
nell’autorizzazione a pena di decadenza;
c) non abbia ottemperato a un provvedimento di sospensione dei lavori;
d) non possieda più la capacità tecnica o economica;
e) non dia adeguato sviluppo ai lavori di coltivazione del giacimento
secondo il progetto di coltivazione;
f) trasferisca l’autorizzazione senza il preventivo nulla osta
della Regione;
g) non abbia provveduto al rinnovo della garanzia finanziaria ovvero al
suo reintegro entro i termini di cui all’
articolo 14;
h) non risulti più in possesso dei requisiti di legalità di cui
al comma 3 dell’
articolo 10;
i) abbia eseguito un’attività che ha prodotto
un’alterazione della situazione geologica o idrogeologica tale da
determinare condizioni di pericolo per persone o cose ovvero un
inquinamento dei suoli o delle acque, che non consentono la prosecuzione
in sicurezza dell’attività;
l) abbia posto in essere un comportamento doloso o colposo che non
consente la prosecuzione dell’attività.
2. La dichiarazione di decadenza è adottata dalla struttura
regionale competente (
23)
previa diffida, con indicazione dei necessari adempimenti da porre in
essere, nei casi di cui alle lettere a), b), c), d), e), i) ed l) del
comma 1 ed è immediatamente comunicata, con una delle modalità
di comunicazione fra imprese e amministrazioni pubbliche prevista
dall’articolo 5 bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, al
titolare dell’autorizzazione, al proprietario, al comune
interessato.
3. La Giunta regionale detta indirizzi applicativi per le fattispecie di
cui alle lettere f), g) ed h) del comma 1.
Art. 25 - Perdita della
disponibilità del giacimento.
1. Qualora venga meno la disponibilità, anche parziale, del
giacimento, il titolare dell’autorizzazione interrompe
immediatamente i lavori di coltivazione e, entro cinque giorni, ne
dà comunicazione alla Regione che dispone la sospensione dei lavori
di coltivazione.
2. Qualora venga meno la disponibilità parziale del giacimento, la
Regione intima al titolare dell’autorizzazione la presentazione,
entro un congruo termine, di un nuovo progetto di coltivazione, in
modifica e sostituzione del progetto autorizzato, che tenga conto della
mutata disponibilità del giacimento.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, ovvero nel caso di
diniego dell’autorizzazione al nuovo progetto di coltivazione
ovvero sia venuta meno la disponibilità dell’intero
giacimento, la Regione dichiara la decadenza dell’autorizzazione.
Art. 26 - Procedure
conseguenti alla dichiarazione di decadenza.
1. Il proprietario dei terreni oggetto di autorizzazione dichiarata
decaduta può cedere la disponibilità del giacimento a terzi
che, entro sei mesi dalla dichiarazione di decadenza, devono presentare
domanda, ovvero può presentare entro lo stesso termine domanda di
autorizzazione a proprio nome.
2. In ogni caso, il soggetto che presenta la nuova domanda di
autorizzazione non può essere il titolare dell’autorizzazione
dichiarata decaduta ovvero altro socio della società titolare
dell’autorizzazione dichiarata decaduta.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la Regione provvede
all’esecuzione dei necessari lavori di ricomposizione ambientale
con rivalsa delle spese a carico del soggetto titolare
dell’autorizzazione dichiarata decaduta, anche mediante
incameramento della garanzia finanziaria di cui all’
articolo 14.
4. Non si dà luogo al rilascio di nuove autorizzazioni in caso di
decadenza dichiarata in relazione a lavori di coltivazione autorizzati
che hanno determinato un’alterazione della situazione geologica o
idrogeologica tale da determinare condizioni di pericolo per persone o
cose ovvero un inquinamento dei suoli o delle acque.
Art. 27 - Revoca.
1. La revoca dell’autorizzazione
è disposta dalla struttura regionale competente. (
24)
2. Il provvedimento di revoca è immediatamente inviato, con una
delle modalità di comunicazione fra imprese e amministrazioni
pubbliche prevista dall’articolo 5 bis del decreto legislativo n.
82 del 2005, al titolare dell’autorizzazione, al proprietario dei
terreni, al comune interessato.
3. Trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 21
quinquies della legge n. 241 del 1990.
4. Il provvedimento di revoca dispone tempi e modi delle opere di
ricomposizione ambientale, da eseguirsi a cura e spese del titolare
dell’autorizzazione revocata. In caso di inottemperanza, la
struttura regionale competente (
25) provvede d’ufficio all’esecuzione dei lavori
con rivalsa delle spese sul titolare, anche mediante incameramento delle
garanzie finanziarie.
CAPO II - Sanzioni
Art. 28 - Sanzioni.
1. Chiunque svolga attività di cava
in assenza della prescritta autorizzazione è soggetto a una sanzione
amministrativa pari al sestuplo del valore commerciale del materiale
scavato abusivamente, rilevato dai listini prezzi della camera di
commercio territorialmente competente, e comunque in misura non inferiore
a euro 10.000,00. Il trasgressore è obbligato altresì a
provvedere al ripristino o alla ricomposizione ambientale secondo le
prescrizioni dettate dalla struttura regionale competente (
26) la quale, in caso
d’inerzia, provvede d’ufficio con oneri a carico
dell’inadempiente.
2. Chiunque svolga lavori di coltivazione con estrazione di materiale, in
difformità dal progetto autorizzato, è soggetto a una sanzione
amministrativa commisurata al valore commerciale del materiale scavato in
difformità, rilevato dai listini prezzi della camera di commercio
territorialmente competente, secondo il seguente criterio, e comunque in
misura non inferiore a euro 3.000,00:
a) per volumi estratti in difformità fino a 5.000 mc, la sanzione
è pari al valore commerciale del materiale scavato;
b) per i volumi estratti in difformità oltre 5.000 mc e fino a
25.000 mc, la sanzione è pari al triplo del valore commerciale del
materiale scavato;
c) per i volumi estratti in difformità oltre 25.000 mc, la sanzione
è pari al sestuplo del valore commerciale del materiale scavato.
3. Il trasgressore è obbligato altresì a provvedere al
ripristino o alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni
dettate dalla struttura regionale competente (
27) la quale, in caso d’inerzia, provvede
d’ufficio con oneri a carico dell’inadempiente.
4. Nel caso di una pluralità di estrazioni in difformità
rilevate nel corso di un triennio, la sanzione da applicarsi alla singola
violazione è computata in ragione dei volumi estratti in
difformità cumulativamente considerati.
5. Chiunque, nello svolgimento dei lavori di coltivazione, asporti dalla
cava materiale associato in difformità dall’autorizzazione e
destinato alle opere di ricomposizione ambientale, è soggetto a una
sanzione amministrativa pari al sestuplo del valore commerciale del
materiale scavato in difformità, rilevato dai listini prezzi della
camera di commercio territorialmente competente.
6. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni contenute nel provvedimento
di autorizzazione, senza che ciò comporti escavazioni difformi dal
progetto autorizzato, è soggetto ad una sanzione amministrativa in
misura non inferiore a euro 1.000,00 e non superiore a euro 4.000,00.
7. Il titolare di autorizzazione che non ottemperi all’obbligo di
consentire l’accesso alla cava per ispezioni o controlli, che non
comunichi nel termine prescritto la sostituzione del direttore dei lavori
o che non fornisca i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti Regione,
è soggetto alla sanzione amministrativa non inferiore a euro
1.000,00 e non superiore a euro 6.000,00.
8. Chiunque violi il provvedimento di sospensione dei lavori di
coltivazione, il provvedimento di decadenza o di revoca
dell’autorizzazione è soggetto a interdizione dai luoghi dei
lavori.
9. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative e per la
riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori è
competente il comune.
10. Trovano applicazione le norme contenute nella parte VI del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materi
ambientale”.
11. Con provvedimento della Giunta regionale sono determinati i criteri e
modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma
10.
TITOLO V - Aree di cava
degradate
CAPO I - Contributi per
interventi di ricomposizione
Art. 29 - Contributi per la
ricomposizione ambientale delle aree di cava degradate.
1. La Regione promuove la ricomposizione
ambientale delle aree di cava degradate mediante la concessione di
contributi per opere ed interventi di interesse pubblico, fermi restando
gli adempimenti già imposti a carico del responsabile
dell’attività estrattiva.
2. Sono aree di cava degradate i siti sui quali si sia svolta
attività estrattiva senza che sia stata successivamente eseguita una
adeguata ricomposizione ambientale ovvero i siti che, comunque, non sono
più correttamente inseriti nel contesto ambientale locale.
3. La Giunta regionale determina, sentita la competente commissione
consiliare che si esprime entro sessanta giorni, modi e criteri per il
riconoscimento dei contributi e procede all’assegnazione di questi
ultimi. In ogni caso il beneficiario del contributo non può essere
il titolare dell’autorizzazione della cava.
4. Il contributo è assegnato al comune interessato che provvede
all’erogazione a favore dei beneficiari.
5. Il comune vigila ai sensi dell’
articolo 22 sull’attività di ricomposizione
e fornisce alla Giunta regionale le informazioni sull’andamento dei
lavori.
6. In caso di mancata o difforme attuazione dell’intervento, il
contributo può essere revocato.
TITOLO VI - Norme finali,
transitorie, finanziarie e di abrogazione
CAPO I - Norme transitorie e
clausola valutativa
Art. 30 - Disciplina dei
procedimenti amministrativi in corso.
1. Ai procedimenti amministrativi in
materia di coltivazione di cava, in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
alla data in cui i procedimenti hanno avuto inizio.
1 bis. Nei procedimenti amministrativi di cui al comma 1, il
provvedimento finale è adottato dal dirigente della struttura
regionale competente, sentita, nei casi previsti, la CTRAE di cui
all’articolo 13, qualora costituita. (
28)
Art. 31 - Norme transitorie
in materia di disciplina dell’esercizio della attività di cava
nelle more della entrata in vigore del PRAC.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data
di entrata in vigore del PRAC, (
29) ai fini del rilascio di autorizzazione ad attività
di cava per estrazione di sabbia e ghiaia e della istruttoria delle
relative domande, sono recepite ed applicate le disposizioni di cui
all’
articolo 95 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
“Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”,
quali prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle
attività di cava di sabbia e ghiaia ai sensi della presente legge.
2. Fino all’entrata in vigore del PRAC, (
30) possono essere rilasciate autorizzazioni per
l’attività di cava per estrazione di materiali diversi dalla
sabbia e ghiaia in base ai seguenti criteri:
a) in pianura deve essere osservata una distanza di rispetto di almeno
200 metri fra il ciglio di scavo e le zone individuate a destinazione non
agricola dal vigente piano regolatore comunale; la distanza di rispetto
può essere ridotta a 100 metri per le cave la cui profondità di
ripristino non sia superiore a 4 metri rispetto al piano di campagna
circostante;
b) nelle zone di cui alla lettera a) la profondità massima di cava
non può essere superiore ad un quarto della dimensione
caratteristica dello scavo, come risultante dal rapporto tra la
superficie dello scavo e il suo perimetro. Con i lavori di cava, non
è consentito portare a giorno, neppure temporaneamente, le falde
freatiche o avvicinarsi ad una distanza inferiore a 2 metri dal livello
di massima escursione, intesa come media dei massimi livelli riscontrati
negli ultimi dieci anni;
c) in deroga a quanto stabilito nella lettera b), limitatamente ai
divieti concernenti le falde freatiche, possono essere rilasciate
autorizzazioni di cave di argilla per laterizi a sud della linea delle
risorgive individuata nella cartografia di cui all’Allegato 1 della
presente legge, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
- 1) sia salvaguardato l’uso, anche potenziale, delle acque di
falda a scopo idropotabile evitando, tra l’altro, che corpi
idrici già contaminati vengano a contatto con acque di miglior
qualità;
- 2) il progetto di escavazione e ricomposizione sia corredato da una
relazione geotecnica ed idrogeologica che fornisca un quadro
conoscitivo e progettuale tale da garantire la massima sicurezza
dell’escavazione e tale escavazione sia ridotta al minimo
indispensabile e, in ogni caso, non superi la profondità di sei
metri dal piano di campagna circostante.
3. Per tutti i casi di cui al presente articolo devono essere fissate le
prescrizioni per la ricomposizione ambientale di cui all’
articolo 9 e, in pianura, alla
fine dei lavori di ricomposizione ambientale, l’inclinazione delle
scarpate di cava rispetto ad un piano orizzontale non può essere
superiore a 25 gradi.
Art. 32 - Disposizioni in
materia di coltivazioni di trachite nel Parco dei Colli Euganei.
(31)
1 All’interno del Parco regionale dei Colli Euganei, come
individuato ai sensi della
legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 e
successive modificazioni e per le attività di cava consentite dalla
legge 29 novembre 1971, n. 1097 “Norme per la tutela delle bellezze
naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio
dei Colli Euganei”, al fine di incentivare l’impiego di
metodi di coltivazione innovativi rispetto a quelli tradizionali,
funzionali alla diminuzione del consumo di territorio, delle alterazioni
del paesaggio e degli impatti ambientali negativi, tenuto conto del
fabbisogno di materiale pregiato ai fini della conservazione e
valorizzazione del patrimonio storico e artistico, possono essere
autorizzate, anche a titolo di sperimentazione operativa, attività
di cava per l’estrazione di trachite, in deroga alle limitazioni
contenute nel Piano Ambientale e nel Progetto Tematico Cave, nel rispetto
delle seguenti condizioni:
a) il progetto di coltivazione proposto sia ad alto contenuto innovativo,
da dimostrare con uno studio di fattibilità sperimentale, dal quale
emerga un’effettiva drastica riduzione degli impatti paesaggistici
ed ambientali rispetto a quelli derivanti dalle coltivazioni condotte con
le usuali tecniche normalmente adottate per l’estrazione della
trachite;
b) il progetto sia sottoposto a procedura di valutazione di impatto
ambientale e ottenga esito favorevole, anche con prescrizioni;
c) l’intervento proposto si configuri come modifica e/o ampliamento
di cave in attività alla data di emanazione del D.M. 17 ottobre 2007
“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di
protezione speciale (ZPS)” e sul progetto si esprimano
favorevolmente il Comune territorialmente interessato e l’Ente
Parco Colli Euganei.
Art. 33 - Funzioni delle
Province e della Città Metropolitana di Venezia.
1. Nelle more della messa a regime del riordino complessivo delle
funzioni non fondamentali delle province e della Città
metropolitana, la Giunta regionale individua le funzioni amministrative
di cui alla presente legge esercitabili, su richiesta, dalle province e
dalla Città metropolitana.
2. La Regione e la Provincia o la Città metropolitana richiedente
definiscono, secondo principi di adeguatezza, le risorse strumentali e
finanziarie per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale, d’intesa con la Provincia o la Città
metropolitana, procede alla valutazione dei risultati in termini di
efficacia, efficienza ed economicità nonché di semplificazione
amministrativa nella gestione delle funzioni attribuite e sulla base
delle risultanze della valutazione, alle eventuali, conseguenti
iniziative di nuovo riordino.
Art. 34 - Clausola
valutativa.
1. La Giunta regionale riferisce periodicamente al Consiglio regionale in
ordine alle modalità di attuazione della presente legge e ai
risultati ottenuti in termini di pianificazione e controllo
dell’attività di cava.
2. Per le finalità di cui al comma 1, decorsi ventiquattro mesi
dall’entrata in vigore della presente legge e successivamente con
periodicità triennale, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei
dati e delle informazioni di cui all’
articolo 20, presenta alla commissione consiliare
competente una relazione che fornisce in particolare le seguenti
informazioni:
a) lo stato di attuazione e aggiornamento, anche attraverso varianti
sostanziali, del PRAC;
b) la descrizione e le motivazioni delle eventuali varianti non
sostanziali al PRAC, approvate dalla Giunta regionale ai sensi del comma
4 dell’
articolo 7;
c) la situazione delle autorizzazioni di cava in essere e di quelle in
istruttoria;
d) una descrizione delle attività svolte, finalizzate al recupero e
riqualificazione ambientale delle aree di cava degradate di cui
all’
articolo 29;
e) una sintesi dell’attività di vigilanza sulle cave.
3. La relazione è resa pubblica, unitamente alle eventuali
determinazioni assunte dal Consiglio regionale in sede di esame.
CAPO II - Norme finali,
finanziaria e di abrogazione
Art. 35 - Norma
finanziaria.
1. Le entrate derivanti dall’applicazione dell’
articolo 19, comma 7,
quantificate in euro 350.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e
2020 sono allocate al Titolo 03 “Entrate
extratributarie”
, Tipologia 500 “Rimborsi e altre
entrate correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.
2. Le minori entrate derivanti dalle abrogazioni di cui
all’
articolo 36,
quantificate in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e
2020 (Titolo 03 “Entrate extratributarie”, Tipologia 302
“Proventi derivanti dall’attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti”), sono
compensate con le nuove entrate di cui al comma 1.
3. Agli oneri connessi alle funzioni di supporto tecnico-scientifico
assegnate ad ARPAV ai sensi dell’articolo 36, comma 1, quantificati
in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020, si fa
fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” -
Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” -
Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione
2018-2020, la cui disponibilità viene incrementata a seguito delle
nuove entrate di cui al comma 1.
4. Agli oneri connessi ai contributi per la ricomposizione delle aree di
cava degradate, di cui all’
articolo 29, quantificate in euro 100.000,00 per ciascuno
degli esercizi 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse allocate
nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale”, Titolo 02 “Spese in conto
capitale”, la cui disponibilità viene incrementata per euro
50.000,00 mediante le nuove entrate di cui al comma 1 e per euro
50.000,00 mediante contestuale riduzione delle risorse afferenti al fondo
di cui all’articolo 20 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ,
allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”,
Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.
Art. 36 - Modifiche ed
abrogazioni.
1. Al comma 2 dell’
articolo 3 della
legge regionale 18
ottobre 1996, n. 32 , “Norme per l’istituzione ed il
funzionamento dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)” e successive
modificazioni, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
omissis (
32)
2. Al comma 3 dell’
articolo 1 della
legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato
alla Legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e
termali, lavoro, artigianato, commercio e Veneti del mondo” è
soppressa la seguente espressione:
“sentita la Commissione tecnica regionale attività
estrattive (CTRAE) di cui all’articolo 39 della legge regionale 7 settembre
1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività
di cava” e successive modificazioni”.
3. Al comma 8 dell’
articolo 1 della
legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7
è soppressa la seguente espressione:
“e acquisito preventivamente il parere obbligatorio e vincolante
delle province, espresso tramite la Commissione tecnica provinciale per
l’attività di cava (CTPAC) di cui all’articolo 40 della
legge regionale 7
settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni.”.
4. Sono o restano abrogate le seguenti leggi e disposizioni di legge
regionali:
a) la
legge
regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina
dell’attività di cava”;
b) l’articolo 25 della
legge regionale 2 aprile 1985, n. 30
“Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali in
diversi settori di intervento assunto in coincidenza
dell’approvazione del bilancio di previsione della Regione Veneto
per l’esercizio finanziario 1985”;
c) l’articolo 53 della
legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque
minerali e termali”;
d) il comma 4 dell’articolo 14 della
legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1
“Disposizioni per l’innovazione in agricoltura e programma
regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo
1990/1994”;
e) l’articolo 2 della
legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 1994)”;
f) l’articolo 16 della
legge regionale 14 settembre 1994, n. 58
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 1994”;
g) l’articolo 31 della
legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 1995)”;
h) il comma 3 dell’articolo 42 della
legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 1996)”;
i) l’articolo 34 della
legge regionale 23 agosto 1996, n. 28
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 1996”;
j) l’articolo 64 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 1997)”;
k) l’articolo 29 della
legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 1998)”;
l) gli articoli 29 e 50 della
legge regionale 9 settembre 1999, n. 46
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 1999”;
m) l’articolo 34 della
legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 2000)”;
n) l’articolo 18 della
legge regionale 11 settembre 2000, n. 19
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2000”;
o) l’articolo 60 della
legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 2001)”;
p) gli articoli 1 e 6 della
legge regionale 13 settembre 2001, n. 27
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato
alla legge finanziaria 2001”;
q) gli articoli 1, 2 e 3 della
legge regionale 16 agosto 2002, n. 26
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato
alla legge finanziaria 2002 in materia di cave e torbiere, commercio e
immigrazione”;
r) l’articolo 44 della
legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003”;
s) il comma 1 dell’articolo 24 della
legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”;
t) il comma 9 dell’articolo 1 della
legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato
alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e
termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo”;
u) l’articolo 29 della
legge regionale 6 aprile 2012, n. 13
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”;
v) il comma 11 dell’articolo 95 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
“Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.
Art. 37 - Disposizioni
finali.
1 Per quanto non previsto dalla presente legge continuano a osservarsi le
norme di cui al regio decreto 1443 del 1927.
2 In sede di prima applicazione della presente legge, il PRAC è
approvato entro tre mesi dall’entrata in vigore della medesima.
Art. 38 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATO OMESSO
Note
(
1) Con delibera del Consiglio
dei Ministri in data 8 maggio 2018 il Governo ha impugnato dinanzi alla
Corte Costituzionale l’articolo 2, commi 2 e 3, l’articolo 3,
l’articolo 8, comma 2, lettera g) , l’articolo 11, comma 5,
l’articolo 12 , comma 4 e l’articolo 32, comma 1, lettera c)
della legge Regione Veneto 16 marzo 2018, n. 13 recante “Norme per
la disciplina dell'attività di cava” in quanto tali
disposizioni, per i motivi analiticamente riportati come da rispettive
note agli articoli impugnati, risultavano eccedere dalle competenze
regionali risultando invasive della competenza esclusiva dello Stato in
materia di tutela dell’ambiente, di cui all’articolo 117,
secondo comma lettera s) della Costituzione. In esito alle modifiche
apportate agli articoli impugnati dalla legge regionale 25 luglio 2019
“Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di
governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori
pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi
all'infanzia”, il Consiglio dei Ministri, nella seduta 26 settembre
2019 ha dato atto che le motivazioni dell’impugnativa pendente
limitatamente agli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 8, comma 2, lettera g) ,
11, comma 5 , 12, comma 4, risultano superate ed è venuto meno
l’interesse a coltivare il ricorso pendente di fronte alla Corte
Costituzionale. In particolare, acquisito il parere favorevole del
Ministero competente e visto che le suddette norme impugnate, così
come formalmente comunicato dalla stessa Regione Veneto, non hanno
trovato applicazione "medio tempore", il Consiglio dei Ministri ha dato
atto che sussistono i presupposti per la rinuncia parziale
all’impugnativa pendente. Ne è conseguita la estinzione del
ricorso per effetto della sentenza della Corte n. 31 del 2020. Per quanto
invece concerne la questione relativa all’articolo 32 comma 1,
lettera c), non modificato dalla Regione la Corte costituzionale con la
sentenza n. 31 del 2020 si è pronunciata per la infondatezza del
ricorso.
(
2) Con delibera del Consiglio
dei Ministri in data 8 maggio 2018 il Governo ha impugnato dinanzi alla
Corte Costituzionale l’articolo 2, commi 2 e 3, in quanto
prevedendo l’articolo 2 comma 2 una definizione di
«coltivazione» in modo tale da ricomprendervi anche «la
gestione dei materiali equiparabili a quelli di cava derivanti da scavi
per la realizzazione di opere pubbliche e private e la ricomposizione
ambientale della cava» e subordinando il comma 3
l’attività di coltivazione, così definita, esclusivamente
«al rilascio dell'autorizzazione all'attività di cava», si
configuravano gli estremi di una sottrazione della gestione di tali
materiali dalla disciplina dei rifiuti in violazione del codice
dell’ambiente e quindi della competenza esclusiva statale di cui
all’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione. Peraltro
con l’articolo 35 della
legge regionale 25 luglio 2019, n. 29
è stato modificato l’art. 2, comma 2 determinando
l’esclusione dell’applicazione della previsione per i
materiali qualificati come rifiuti e richiamando la disciplina del
Codice. Ne è conseguita la rinuncia alla impugnativa pendente sul
punto e la estinzione del ricorso per effetto della sentenza della Corte
n. 31 del 2020.
(
3) Comma modificato da comma 1
art. 35
legge
regionale 25 luglio 2019, n. 29 che
dopo le parole: “la gestione dei materiali equiparabili a quelli di
cava derivanti da scavi per la realizzazione di opere pubbliche e
private” ha aggiunto le parole: “, non costituenti
rifiuto”.
(
4) Comma modificato da comma 2
art. 35
legge
regionale 25 luglio 2019, n. 29 che ha aggiunto in fine le seguenti
parole: “, fermo restando il rispetto del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ove la
coltivazione comprenda anche la gestione dei materiali equiparabili a
quelli di cava e derivanti da scavi per la realizzazione di opere
pubbliche e private”.
(
5) Con delibera del Consiglio
dei Ministri in data 8 maggio 2018 il Governo ha impugnato dinanzi alla
Corte Costituzionale l’articolo 3 in quanto estendeva
all’attività dei miglioramenti fondiari con materiale di
risulta la disciplina dell’attività di cava, determinando
così, anche in questo caso, la “sottrazione” della prima
dalla disciplina dei rifiuti. Peraltro con l’articolo 36 della
legge regionale 25
luglio 2019, n. 29 è stato modificato l’articolo 3
determinando l’esclusione dell’applicazione della previsione
per i materiali qualificati come rifiuti. Ne è conseguita la
rinuncia alla impugnativa pendente sul punto e la estinzione del ricorso
per effetto della sentenza della Corte n. 31 del 2020.
(
6) Comma modificato da comma 1
art. 36
legge
regionale 25 luglio 2019, n. 29 che ha aggiunto dopo le parole:
“industrialmente utilizzabile” le parole: “e non
costituente rifiuto,”.
(
7) Comma modificato da comma 2
art. 36
legge
regionale 25 luglio 2019, n. 29 che ha aggiunto dopo le parole:
“industrialmente utilizzabile” le parole: “e non
costituente rifiuto,”.
(
8) Il PRAC è stato
approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 32 del 20 marzo
2018 pubblicata nel BUR n. 31 del 27 marzo 2018.
(
9) Con delibera del Consiglio
dei Ministri in data 8 maggio 2018 il Governo ha impugnato dinanzi alla
Corte Costituzionale l’articolo 8, comma 2 lettera g) in quanto
prevedeva che l’autorizzazione costituisse titolo unico per la
coltivazione del giacimento e tenesse luogo di ogni altro atto di
autorizzazione; la disposizione, pertanto, si presentava problematica in
relazione alle attività di cava soggette a VIA che, in base al
Codice dell’Ambiente, richiedono una apposita conferenza di
servizi. Peraltro con l’articolo 37 della
legge regionale 25 luglio 2019, n.
29 l’articolo 8, comma 2, lettera g) è stato abrogato,
così determinando il richiamo alla disciplina codicistica. Ne è
conseguita la rinuncia alla impugnativa pendente sul punto e la
estinzione del ricorso per effetto della sentenza della Corte n. 31 del
2020.
(
10) Lettera soppressa da
comma 1 art. 37
legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 .
La lettera così disponeva “g) documentazione costituente esito
della procedura di cui alla
legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4
“Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e di
competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” e
successive modificazioni.”.
(
11) Lettera modificata da
comma 1 art. 40
legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 che
ha sostituito le parole: “Giunta regionale” con le parole:
“struttura regionale competente”.
(
12) Con delibera del
Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2018 il Governo ha impugnato
dinanzi alla Corte Costituzionale l’articolo 11, comma 5 in quanto
prevedeva che “l’autorizzazione costituisce titolo unico per
la coltivazione del giacimento e tiene luogo di ogni altro atto di
autorizzazione, nulla osta o assenso comunque denominato per
l’esercizio dell’attività di cava”, così
contrastando con le norme legislative statali in materia di VIA. Peraltro
con l’articolo 38 della
legge regionale 25 luglio 2019, n. 19 la
norma è stata modificata nel senso di prevedere che essa
troverà attuazione “ove non trovi applicazione
l’articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152”. Ne è conseguita la rinuncia alla impugnativa pendente
sul punto e la estinzione del ricorso per effetto della sentenza della
Corte n. 31 del 2020.
(
13) Comma modificato da comma
2 art. 40
legge
regionale 25 luglio 2019, n. 29 che ha sostituito le parole:
“Giunta regionale” con le parole: “struttura regionale
competente”.
(
14) Comma modificato da comma
2 art. 40
legge
regionale 25 luglio 2019, n. 29 che ha sostituito le parole:
“Giunta regionale” con le parole: “struttura regionale
competente”.
(
15) Comma sostituito da comma
9 art. 40
legge
regionale 25 luglio 2019, n. 29 .
(
16) Comma modificato da comma
1 art. 38
legge
regionale 25 luglio 2019, n. 29 che in capo al comma ha inserito le
seguenti parole: “Ove non trovi applicazione l’articolo 27
bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,”.
(
17) Con delibera del
Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2018 il Governo ha impugnato
dinanzi alla Corte Costituzionale l’articolo 12, comma 4 in quanto
consentiva, alla conclusione dei lavori di estrazione, un rinnovo
dell’autorizzazione in assenza dell’osservanza delle relative
procedure dettate da disposizioni legislative statali poste a tutela
dell’ambiente. Peraltro con l’articolo 39 della
legge regionale 25 luglio
2019, n. 19 la norma è stata modificata nel senso di consentire
la proroga delle concessioni solo previa verifica della permanenza delle
condizioni di ammissibilità ambientale dei lavori. Ne è
conseguita la rinuncia alla impugnativa pendente sul punto e la
estinzione del ricorso per effetto della sentenza della Corte n. 31 del
2020.
(
18) Comma inserito da comma 1
art. 39
legge
regionale 25 luglio 2019, n. 29 .
(
19) Lettera sostituita da
comma 1 art. 29
legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 .
(
20) Comma modificato da comma
3 art. 40
legge
regionale 25 luglio 2019, n. 29 che ha sostituito le parole:
“Giunta regionale” con le parole: “struttura regionale
competente”.
(
21) Comma modificato da comma
4 art. 40
legge
regionale 25 luglio 2019, n. 29 che ha sostituito le parole:
“Giunta regionale” con le parole: “struttura regionale
competente”.
(
22) Comma modificato da comma
4 art. 40
legge
regionale 25 luglio 2019, n. 29 che ha sostituito le parole:
“Giunta regionale” con le parole: “struttura regionale
competente”.
(
23) Comma modificato da comma
4 art. 40
legge
regionale 25 luglio 2019, n. 29 che ha sostituito la parola:
“Regione” con le parole: “struttura regionale
competente”.
(
24) Comma modificato da comma
6 art. 40
legge
regionale 25 luglio 2019, n. 29 che ha sostituito la parola:
“Regione” con le parole: “struttura regionale
competente”.
(
25) Comma modificato da comma
6 art. 40
legge
regionale 25 luglio 2019, n. 29 che ha sostituito la parola:
“Regione” con le parole: “struttura regionale
competente”.
(
26) Comma modificato da comma
7 art. 40
legge
regionale 25 luglio 2019, n. 29 che ha sostituito le parole:
“Giunta regionale” con le parole: “struttura regionale
competente”.
(
27) Comma modificato da comma
7 art. 40
legge
regionale 25 luglio 2019, n. 29 che ha sostituito le parole:
“Giunta regionale” con le parole: “struttura regionale
competente”.
(
28) Comma aggiunto da comma 8
art. 40
legge
regionale 25 luglio 2019, n. 29 .
(
29) La presente legge è
entrata in vigore il 17 marzo 2018 e il PRAC il 28 marzo 2018.
(
30) Il PRAC è stato
approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 32 del 20 marzo
2018 e pubblicato nel BUR n. 31 del 27 marzo 2018 ed entrato in vigore il
28 marzo 2018.
(
31) Con ricorso in esito alla
delibera del Consiglio dei Ministri del 8 maggio 2018 è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 32, comma 1, lettera c), per violazione
dell’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costotuzione, in
riferimento all’art. 1, comma 1226, della legge n. 296 del 2006,
agli artt. 4 e 6 del d.P.R. n. 357 del 1997 e all’art. 5 del DM 17
ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di
protezione speciale (ZPS). Trattasi di “Disposizioni in materia di
coltivazioni di trachite nel Parco dei Colli Euganei” che al comma
1, prevede che «all'interno del Parco regionale dei Colli Euganei
(...) possono essere autorizzate, anche a titolo di sperimentazione
operativa, attività di cava per l'estrazione di trachite, in deroga
alle limitazioni contenute nel Piano Ambientale e nel Progetto Tematico
Cave, nel rispetto», e, tra le altre, della seguente condizione: che
«l'intervento proposto si configuri come modifica e/o ampliamento di
cave in attività alla data di emanazione del D.M. 17 ottobre 2007
"Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione
speciale (ZPS)" e sul progetto si esprimano favorevolmente il Comune
territorialmente interessato e l'Ente Parco Colli Euganei» (lett.
c). Ad avviso del Governo, in via di mera sintesi, la disposizione
censurata consente la possibilità generica di modifica e/o
ampliamento di cave esistenti, laddove la normativa statale lo preclude
per le aree ricadenti in zone di protezione speciale. La Corte
costituzionale, con la sentenza n. 31 del 2020 si pronuncia per la
infondatezza del ricorso, in quanto il divieto di apertura di nuove cave
e di ampliamento di quelle esistenti opera a decorrere dalla data di
entrata in vigore del d.m. 17 ottobre 2017 ed a tale divieto si
sottraggono quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e
di settore già vigenti alla data di emanazione del citato decreto o
approvati nel periodo di trasmissione. In altri termini, nel perimetro di
dette zone di protezione, a far tempo dalla data di emanazione del d.m.
17 ottobre 2007, alle Regioni non è più consentita
l’apertura di nuove cave; per contro, i siti attivi in tale data,
potevano – e ancora oggi possono – essere oggetto di
ampliamento: ciò, si ribadisce, sempre se previsti in strumenti di
pianificazione, generali o di settore, all’epoca già vigenti o
da approvare entro il periodo di transizione previsto dalla citata
disposizione ministeriale. Ne consegue come, proprio il tenore letterale
dell’articolo 32 della legge regionale - che prevede espressamente
che l’autorizzazione dell’attività di cava per
l’estrazione della trachite possa operare in deroga ai limiti
imposti «nel piano ambientale e nel Progetto Tematico Cave», in
quanto tale volta ad assentire unicamente l’implementazione,
all’interno del Parco dei Colli Euganei, solo dei siti in
attività, dedicati all’estrazione di trachite, considerati dai
piani generali e di settore vigenti o comunque approvati nell’arco
temporale dettato dal decreto ministeriale sopra citato - consente di
ritenere palese l’intenzione del legislatore regionale di
delimitare l’operatività della norma ai soli siti considerati
dai detti piani di settore, ed in quanto tale delineando un quadro
normativo rispettoso del parametro statale interposto, così da
tracciare il confine ultimo dell’attività di estrazione della
trachite all’interno del territorio del Parco dei Colli Euganei,
determinando condizioni di puntuale allineamento della disciplina
regionale alle indicazioni della normativa statale di riferimento
(
32) Testo riportato dopo la
lett. d) del comma 2 dell’art. 3
legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 .
SOMMARIO