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Contenuti:
Legge regionale 19 luglio 2022, n. 17 (BUR n. 86/2022)
Legge regionale 19 luglio 2022, n. 17 (BUR n. 86/2022) [sommario] [RTF]
NORME PER LA DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
CON MODULI UBICATI A TERRA
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nel perseguire la transizione energetica del
sistema socio-economico regionale ponendosi l’obiettivo della
decarbonizzazione al 2050 e della riduzione della dipendenza energetica,
in conformità al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
nel mercato interno dell’elettricità” e al decreto
ministeriale 10 settembre 2010 “Linee guida per
l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili”, al fine di preservare il suolo agricolo quale risorsa
limitata e non rinnovabile, individua aree con indicatori di presuntiva
non idoneità nonché, in applicazione del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018,
sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili”, aree con indicatori di idoneità alla
realizzazione di impianti fotovoltaici.
2. All’individuazione si procede attraverso un contemperamento
degli interessi coinvolti dalla realizzazione degli impianti di cui
all’articolo 2, in funzione del conseguimento degli obbiettivi di
produzione di energia da fonti rinnovabili, come definiti nel Piano
nazionale integrato per l’energia ed il clima (PNIEC) e nella
normativa pianificatoria vincolante dell’Unione europea e statale
in materia di energia, con i valori di tutela dell’ambiente, del
paesaggio, del patrimonio storico-artistico, delle tradizioni
agroalimentari locali e della biodiversità, e in coerenza con
l’obiettivo del consumo di suolo zero entro il 2050 e della lotta
ai cambiamenti climatici e con gli obiettivi della pianificazione
territoriale ed energetica regionale.
Art. 2 - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge si intende
per:
a) impianto fotovoltaico: impianto di produzione di energia elettrica
mediante conversione diretta della radiazione solare costituito da moduli
fotovoltaici piani, dai dispositivi atti a trasformare l’energia
solare in energia elettrica e dalle infrastrutture di connessione alla
rete e da tutte le altre componenti tecnologiche che fanno parte del
medesimo impianto; gli impianti fotovoltaici, ai fini della presente
legge, si suddividono in:
- 1) impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra: impianto
nel quale la superficie assorbente e/o vetrata coperta
dell’insieme dei moduli fotovoltaici risulta posata o infissa
attraverso supporti sul terreno;
- 2) impianto agro-voltaico: impianto per la produzione di energia
elettrica che, secondo le diverse soluzioni tecnologiche rese
disponibili, adotta soluzioni con moduli elevati da terra su terreni
mantenuti in coltivazione, qualificati come Superficie Agricola
Utilizzata (SAU) secondo la definizione ISTAT, in modo da non
compromettere la continuità delle attività di coltivazione
agricola e pastorale; l’attività agricola deve essere
oggetto di un piano colturale formalizzato, nel rispetto di quanto
previsto dalla relazione agronomica approvata nell’ambito del
rilascio della autorizzazione;
- 3) impianto fotovoltaico flottante o galleggiante: impianto per la
produzione di energia elettrica costituito da moduli fotovoltaici che
utilizzano specifiche tecnologie per il galleggiamento
sull’acqua;
b) aree agricole di pregio: aree caratterizzate dalla presenza di
attività agricole consolidate, dalla continuità e
dall’estensione delle medesime, contraddistinte dalla presenza di
paesaggi agrari identitari, di ecosistemi rurali e naturali complessi,
anche con funzione di connessione ecologica;
c) relazione agronomica: relazione specialistica, asseverata da tecnico
abilitato, che persegue l’obiettivo di descrivere, sia prima che
dopo la realizzazione dell’impianto, l’uso agricolo del
suolo, la sua produttività, le rotazioni colturali, le dotazioni
irrigue, la capacità di fornire reddito agrario nell’arco
temporale interessato dall’impianto;
d) asservimento: il vincolo pertinenziale, in regime di esclusività,
fra zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali e
l’area su cui insiste l’impianto fotovoltaico; il relativo
vincolo, di durata pari alla durata dell’autorizzazione
all’esercizio dell’impianto, è reso pubblico mediante
trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.
Art. 3 - Individuazione degli
indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai
fini della realizzazione di impianti.
1. Ai sensi dell’articolo 1,
costituiscono indicatore di presuntiva non idoneità alla
realizzazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 2 le
aree particolarmente vulnerabili alle trasformazioni territoriali e del
paesaggio, già individuate o individuabili in base alle seguenti
materie di tutela:
A. Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio:
- 1) aree core zone e buffer zone o definizioni equivalenti secondo
altre classificazioni rientranti negli elenchi di beni da tutelare
individuati dall’UNESCO, relativi a:
- a) siti inseriti nella lista mondiale dell’UNESCO;
- b) aree ricomprese nei programmi “L’uomo e la
biosfera” (Man and the Biosphere - MaB);
- 2) zone all’interno di coni visuali in cui
l’iconografia e l’immagine storicizzata associano il luogo
alla presenza delle emergenze paesaggistiche da salvaguardare,
nonché luoghi di notorietà internazionale e di
attrattività turistica, anche individuati e disciplinati dal Piano
regolatore comunale di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”;
- 3) Paesaggi Agrari Storici e Terrazzati come individuati dal Piano
territoriale regionale di coordinamento (PTRC) di cui alla legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 ;
- 4) aree individuate quali contesti figurativi dal Piano
territoriale di coordinamento provinciale ai sensi
dell’articolo 22, comma 1, lettera j) della legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 ;
- 5) aree e beni di notevole interesse culturale individuati ai sensi
dell’articolo 10, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- 6) aree e beni oggetto di tutela indiretta ai sensi
dell’articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- 7) aree individuate dal Piano paesaggistico regionale, di cui
all’articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- 8) aree e immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai
sensi dell’articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42;
- 9) aree tutelate per legge individuate dall’articolo 142 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
B. Ambiente:
- 1) zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della
Convenzione di Ramsar, qualora individuate come elementi areali;
- 2) aree incluse nella Rete Natura 2000, designate in base alla
Direttiva 92/43/CEE (SIC) e alla Direttiva 79/409/CEE (ZPS), di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche”, e alla legge
11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e atti della
Giunta regionale d’individuazione;
- 3) aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre
1991, n. 349 “Legge quadro sulle aree protette” e inserite
nell’elenco delle aree naturali protette; aree naturali protette
e riserve naturali istituite ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n.
40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve
naturali regionali”;
- 4) aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione
della biodiversità e aree su cui insistono le oasi di protezione e
le zone di ripopolamento e cattura individuate dal vigente Piano
faunistico venatorio regionale;
- 5) aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio
idrogeologico oggetto di specifiche disposizioni contenute nei piani di
settore in materia di difesa e gestione del rischio idrogeologico;
- 6) geositi, di cui al catalogo regionale istituito con atto della
Giunta regionale;
C. Agricoltura:
- 1) aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di
qualità (produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO.,
produzioni tradizionali), limitatamente alle superfici agricole
effettivamente destinate alla coltura che la denominazione e
l’indicazione intendono salvaguardare, nonché i terreni
interessati da coltivazioni biologiche. L’indicatore di
presuntiva non idoneità permane per i cinque anni successivi
all’eventuale variazione colturale, previa annotazione nel
fascicolo aziendale;
- 2) paesaggi iscritti al Registro nazionale dei paesaggi rurali di
interesse storico e delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali,
istituito presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 19
novembre 2012, n. 17070 “Istituzione dell’Osservatorio
nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze
tradizionali”;
- 3) sistemi agricoli tradizionali iscritti alla Lista del Patrimonio
dell’Umanità dell’Agricoltura secondo il programma
GIAHS della FAO;
- 4) aree agricole di pregio, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera b)
ed individuate ai sensi dell’articolo 5, tenendo in considerazione la presenza
di infrastrutture di connessione già presenti e gli indirizzi e
le direttive per le aree del sistema rurale del PTRC, e avuto
riguardo alla “Metodologia per la valutazione delle
capacità d’uso dei suoli del Veneto” elaborata
dall’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione
ambientale.
Art. 4 - Valutazione delle istanze.
1. Le istanze di insediamento di impianti
fotovoltaici di cui all’ articolo 2, tenuto conto degli indicatori di cui
all’ articolo 3, sono
valutate dagli enti competenti avuto riguardo alla loro tipologia, alle
soluzioni progettuali proposte, ai limiti di potenza, alle scelte di
localizzazione, anche in funzione del conseguimento degli obbiettivi di
produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti nel PNIEC e
nella normativa pianificatoria vincolante dell’Unione europea e
statale in materia di energia.
2. Costituiscono altresì parametri per l’insediamento degli
impianti fotovoltaici nelle zone classificate agricole dagli strumenti
urbanistici comunali:
a) per gli impianti di potenza uguale o superiore ad 1 MW:
- 1) la realizzabilità solo in forma di impianto agro-voltaico
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2;
- 2) in deroga a quanto previsto dal numero 1, la realizzabilità
in forma di impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra di cui
all’articolo 2,
comma 1, lettera a), numero 1, applicando il regime di asservimento
come definito all’articolo 2, con l’obbligo che le zone
classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali asservite
all’impianto siano almeno pari a 15 volte l’area occupata
dall’impianto, entrambe insistenti sullo stesso territorio
provinciale o di province contermini;
b) per gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW, la realizzabilità
sia in forma di impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra che
agro-voltaico senza la applicazione del regime di asservimento;
c) per gli impianti fotovoltaici flottanti o galleggianti, da realizzare
su siti di cava già oggetto di rilascio di concessioni per
l’esercizio della pesca dilettantistica o sportiva di cui
all’ articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto”, la
individuazione di soluzioni progettuali volte a consentire il
mantenimento di forme di esercizio delle attività oggetto di
concessione.
3. Ai fini della realizzazione nelle zone classificate agricole dagli
strumenti urbanistici comunali di impianti fotovoltaici da parte di
imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti o
amministrazioni pubbliche, ai fini dell’autoconsumo o realizzati in
regime di comunità energetiche composte da soggetti pubblici o
privati o da entrambi, non rilevano:
a) gli indicatori di presuntiva non idoneità di cui
all’ articolo 3,
comma 1, lettera C, numero 1, per i soli impianti di tipo agro-voltaico,
a condizione del mantenimento delle relative produzioni agroalimentari di
qualità o coltivazioni biologiche;
b) gli indicatori di presuntiva non idoneità di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera C, numero 4;
c) gli indicatori di presuntiva non idoneità di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera C, numero 1 e numero 4, se
entrambi presenti, per i soli impianti di tipo agro-voltaico, a
condizione del mantenimento delle relative produzioni agroalimentari di
qualità o coltivazioni biologiche.
4. Per gli impianti agro-voltaici di cui ai commi 2 e 3, i richiedenti
corredano il progetto dell’impianto con una relazione agronomica,
con i contenuti minimi specificati alla lettera c) del comma 1
dell’ articolo 2,
asseverata da tecnico abilitato, e con la previsione di un sistema di
monitoraggio ai fini della verifica e della attestazione della
continuità dell’attività agricola o pastorale
sull’area interessata.
Art. 5 - Competenze delle
province e della Città Metropolitana di Venezia.
1. Le province e la Città
Metropolitana di Venezia, sentiti i comuni ed avvalendosi del Tavolo
tecnico di cui all’ articolo 6, comma 7, entro centoventi giorni dalla entrata in
vigore della presente legge, individuano le aree agricole di pregio
così come definite all’articolo 2, comma 1, lettera b).
2. Decorso il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentito il
Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 25 settembre 2017, n. 31
“Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”, diffida
le province e la Città Metropolitana di Venezia a provvedere entro i
successivi trenta giorni.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede,
entro i successivi novanta giorni, anche nominando un commissario ad
acta.
Art. 6 - Competenze della
Giunta regionale.
1. La Giunta regionale, con proprio
provvedimento e sentita la competente commissione consiliare, definisce
le linee guida operative che presiedono alla realizzazione degli impianti
fotovoltaici di cui alla presente legge e alla realizzazione delle opere
ed infrastrutture funzionalmente connesse.
2. Nelle aree e siti individuati dalle lettere A, B e C del comma 1
dell’ articolo 3, la
Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 1 del presente
articolo può individuare, ove non già previste dalle rispettive
discipline, delle aree di rispetto da qualificarsi come aree con
indicatori di presuntiva non idoneità all’installazione di
impianti fotovoltaici a seconda della tipologia di bene tutelato, nel
limite massimo di mille metri dalla perimetrazione dell’area
classificata non idonea.
3. Ferma restando la disciplina in materia di semplificazione per
impianti da fonti rinnovabili in aree idonee, la Giunta regionale, fatta
salva l’applicazione dei criteri pertinenti elencati
nell’allegato V alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, stabilisce con
proprio provvedimento i criteri per l’espletamento delle procedure
di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale
(VIA) e delle procedure di VIA di competenza regionale, nonché ai
fini dell’espressione del parere di competenza regionale
nell’ambito dei procedimenti di VIA statale, ai sensi
dell’ articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4
“Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di
competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”, in
applicazione dei seguenti principi:
a) considerare nell’ambito della valutazione della
sostenibilità dell’intervento, oltre che l’aspetto
ambientale, anche gli impatti sociali ed economici dell’intervento;
b) considerare la potenza complessiva dell’impianto fotovoltaico,
l’estensione della superficie interessata nel suo complesso
dall’impianto, nonché la presenza, in ambito comunale, con
particolare riferimento nelle aree classificate agricole dagli strumenti
urbanistici comunali, di ulteriori impianti della stessa tipologia;
c) considerare la localizzazione in aree con indicatori di idoneità,
come individuate ai sensi dell’ articolo 7;
d) considerare la localizzazione in aree con indicatori di presuntiva non
idoneità, come individuate ai sensi dell’ articolo 3.
4. La Giunta regionale provvede:
a) ad istituire e a tenere uno specifico registro delle superfici
interessate alla realizzazione degli impianti fotovoltaici e dei terreni
in zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali ed
oggetto di asservimento; i Comuni, con le modalità definite dalla
Giunta regionale, sono tenuti a trasmettere le autorizzazioni e le
comunicazioni di competenza, relative alla installazione degli impianti
di cui alla presente legge sul proprio territorio;
b) a definire, al fine di rendere omogenea la predisposizione delle
domande e della documentazione necessaria per il rilascio delle
autorizzazioni e delle comunicazioni di competenza dei Comuni, i relativi
schemi di modulistica.
5. La Giunta regionale, avvalendosi dei propri enti strumentali del
settore primario, verifica, effettuando anche controlli a campione in
loco, il rispetto delle prescrizioni agronomiche di cui
all’ articolo 4,
comma 4.
6. La Giunta regionale definisce, in conformità alla normativa
vigente, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori per la
costruzione e l’esercizio dell’impianto e disciplina le
procedure di variazione della titolarità della autorizzazione,
disponendo, in particolare, i requisiti di idoneità tecnica e
capacità finanziaria, nonché in materia di subentro nei diritti
e negli obblighi in ordine, rispettivamente, alle garanzie di esercizio
ed adempimento degli stessi.
7. La Giunta regionale, ai fini dell’adempimento degli obblighi di
cui al presente articolo, provvede ad istituire un Tavolo tecnico
composto dalle strutture regionali competenti in materia di energia, di
agroambiente, di VIA e di pianificazione territoriale e coordinato dalla
struttura regionale competente in materia di energia; il Tavolo tecnico
può avvalersi, previa intesa, di rappresentanti delle
amministrazioni statali competenti in materia.
8. Al fine di agevolare la adozione del provvedimento previsto
dall’ articolo 5,
comma 1, la Giunta regionale concede un contributo alle province e alla
Città Metropolitana di Venezia, suddiviso in misura direttamente
proporzionale alla incidenza della superfice agricola utilizzata (SAU),
secondo la definizione ISTAT, nel rispettivo territorio, sul totale della
superficie agricola utilizzata (SAU) regionale.
Art. 7 - Aree con indicatori
di idoneità.
1. La Giunta regionale individua come aree
con indicatori di idoneità all’installazione di impianti
fotovoltaici:
a) le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e
logistica, ivi incluse quelle dismesse;
b) i terreni agricoli abbandonati o incolti, che non siano stati
destinati a uso produttivo da almeno cinque annate agrarie;
c) le superfici di tutte le strutture edificate, ivi compresi capannoni
industriali e parcheggi secondo soluzioni progettuali volte ad
assicurarne la funzionalità;
d) le aree interessate da discariche o lotti di discarica chiusi e
ripristinati, da miniere, cave o lotti di cave non suscettibili di
ulteriore sfruttamento, per i quali la autorità competente abbia
attestato l’avvenuto completamento dell’attività di
recupero e ripristino ambientale, o cessate, non recuperate ai sensi
dell’ articolo 21 comma 4 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13
“Norme per la disciplina dell’attività di cava”, o
abbandonate, o in condizioni di degrado ambientale, così come
definite dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, sulle quali
è sempre consentita l’installazione di impianti fotovoltaici a
condizione che le suddette aree non abbiano acquisito una ulteriore e
preminente valenza ambientale o paesaggistica, riconosciuta dalla
pianificazione territoriale e urbanistica, e qualora la realizzazione
dell’impianto risulti compatibile con la destinazione finale della
medesima zona;
e) le aree già interessate da processi di urbanizzazione o dalla
realizzazione di opere pubbliche o di attrezzature o impianti di
interesse pubblico, nonché le relative aree di pertinenza e di
rispetto;
f) i siti ove sono già installati impianti della stessa tipologia e
in cui vengono realizzati interventi di modifica che non aumentano
l’area perimetrale dell’impianto, o comunque qualificabili
come non sostanziali ai sensi della normativa vigente.
2. Alle aree di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui
all’ articolo 4 commi
2 e 4.
3. Ulteriori aree sono individuate dalla Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, in attuazione del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199 e relativi decreti attuativi.
Art. 8 - Norma di
salvaguardia.
1. L’istruttoria delle istanze presentate, a valere su aree per le
quali è stato attivato il procedimento di riconoscimento quali aree
agricole di pregio, è sospesa per il termine complessivo del
procedimento come definito ai sensi dell’ articolo 5.
2. Nelle more della definizione del procedimento di cui
all’articolo 5, relativo alle aree agricole di pregio, la
disposizione di cui al comma 1 non opera per le aree già individuate
come idonee ai sensi e per gli effetti della disciplina vigente.
Art. 9 - Procedimenti
autorizzatori e adempimenti conseguenti.
1. Gli impianti fotovoltaici sono soggetti alla disciplina statale in
materia di valutazione di impatto ambientale secondo quanto disposto
dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
nonché alle disposizioni statali in materia di semplificazione dei
procedimenti autorizzativi, ivi compresi quelli che comportano interventi
su impianti esistenti e modifiche di progetti autorizzati, senza
incremento di area occupata, di riduzione dei termini per gli interventi
in aree idonee, ivi comprese quelle in materia di estensione delle
fattispecie in cui è ammesso il ricorso alla procedura di verifica
di assoggettabilità a VIA.
2. Le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e le procedure
di VIA ordinaria di competenza regionale, nonché le procedure
attivate ai fini dell’espressione del parere di competenza
regionale nell’ambito dei procedimenti di VIA statale ai sensi
dell’ articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 ,
sono espletate dalla Regione secondo i criteri stabiliti dalla Giunta
regionale ai sensi del comma 3 dell’ articolo 6 della presente legge.
3. Qualora l’impianto risulti assoggettato alla procedura ordinaria
di VIA di competenza regionale l’istanza va presentata dal
proponente ai sensi dell’articolo 27 bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 per l’acquisizione del provvedimento
autorizzatorio unico regionale (PAUR).
4. Nel PAUR, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 27 bis,
comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oltre al
provvedimento di VIA, confluiscono tutti i titoli abilitativi necessari
per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto, compresa
anche l’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
5. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua le
fidejussioni a garanzia della rimozione e smaltimento dell’impianto
e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi, anche in rapporto
alle tipologie e alle dimensioni degli impianti.
Art. 10 - Disposizioni
transitorie.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai
procedimenti autorizzatori per i quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sia stata formalmente presentata istanza o altra
comunicazione, qualora risulti completa la documentazione ai fini
dell’istruttoria o ai fini del decorso dei termini per il silenzio
assenso.
2. Per le istanze presentate ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
la documentazione si intende completa, e trova conseguentemente
applicazione la disposizione di cui al comma 1, solo nel caso in cui si
sia esaurita positivamente la fase di verifica formale di cui al comma 3
dell’articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Per le istanze di autorizzazione relative a progetti per i quali sia
stato acquisito, alla data di entrata in vigore della presente legge, il
provvedimento di VIA favorevole da parte del Ministero della Transizione
Ecologica, non trova applicazione la presente disciplina.
Art. 11 - Clausola
valutativa.
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione
della presente legge e valuta gli effetti conseguiti, le modalità di
attuazione e i risultati ottenuti in termini di progressivo conseguimento
degli obbiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili, come
definiti nel Piano nazionale integrato per la energia ed il clima (PNIEC)
e nella normativa pianificatoria vincolante dell’Unione europea e
statale in materia di energia, di perseguimento degli obiettivi di
consumo di suolo zero entro il 2050, di tutela del suolo agricolo quale
risorsa limitata e non rinnovabile e di lotta ai cambiamenti climatici.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale rende
conto al Consiglio sullo stato di attuazione della legge predisponendo a
cadenza biennale una relazione alla Commissione consiliare competente che
riporti il numero degli impianti autorizzati, con informazioni aggregate
sulle tipologie, le soluzioni progettuali, la potenza e la energia
prodotta nonché, in relazione alle diverse tipologie di impianti,
l’elaborazione di dati resi disponibili dai propri enti strumentali
del settore primario e in collaborazione con enti di ricerca, anche con
riferimento agli effetti sul suolo utilizzato.
3. La commissione consiliare competente, esaminata la relazione sullo
stato di attuazione della legge, può riferire al Consiglio regionale
per l’assunzione delle conseguenti determinazioni.
Art. 12 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge quantificati in euro
350.000,00 per l’esercizio 2022 si fa fronte con le risorse
allocate alla Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia
abitativa”, Programma 01 “Urbanistica ed assetto del
territorio”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di
previsione 2022-2024, la cui dotazione viene aumentata riducendo
contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 7, comma 1,
della legge
regionale 20 dicembre 2021, n. 36 allocato nella Missione 20
“Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri
fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di
previsione 2022-2024.
Art. 13 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
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