|
leggi regionali a testo vigente
|
Contenuti:
Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 (BUR n. 15/2016)
Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 (BUR n. 15/2016) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E DI
COMPETENZE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (1) (2)
Art. 1 - Ambito di
applicazione.
1. La presente legge disciplina le procedure di valutazione di impatto
ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità relative alle
tipologie progettuali di cui all’Allegato A in conformità a
quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive
modificazioni, nonché il riordino delle competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale (AIA) per le attività di cui
all’Allegato B, in attuazione di quanto previsto
dall’articolo 10, comma 2 del medesimo decreto legislativo. Per
quanto non espressamente previsto si applica la normativa statale e
dell’Unione europea in materia ambientale.
Art. 2 - Finalità.
1. La presente legge ha come obiettivo la semplificazione del
procedimento volto al rilascio del provvedimento di VIA, ai sensi
dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006
e successive modificazioni, e il suo coordinamento con gli altri
procedimenti di approvazione e autorizzazione del progetto, nonché
la migliore tutela preventiva dell’ambiente, la protezione della
salute umana e la partecipazione dei cittadini alle decisioni
amministrative in materia ambientale.
Art. 3 - Definizioni.
1. Secondo quanto previsto dal decreto
legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni (di seguito
denominato Decreto legislativo), ai fini della presente legge si intende
per:
a) valutazione ambientale dei progetti o valutazione di impatto
ambientale (VIA): il procedimento mediante il quale vengono
preventivamente individuati gli effetti sull’ambiente di un
progetto, secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Parte II, del
Decreto legislativo, ai fini dell’individuazione delle soluzioni
più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui
all’articolo 4, commi 3 e 4, lettera b) del medesimo decreto;
b) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza
l’esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui
all’articolo 4, comma 4, lettera c) del Decreto legislativo, o di
parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che
l’installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis
ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al
perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, comma 4,
lettera c) del medesimo decreto. Un’autorizzazione integrata
ambientale può valere per una o più installazioni o parti di
esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo
gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite
da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali
sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;
c) impatto ambientale: l’alterazione qualitativa e/o quantitativa,
diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea,
singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso
come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici,
chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali,
agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul
territorio di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione,
gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;
d) studio di impatto ambientale: elaborato che integra il progetto
definitivo, redatto in conformità alle previsioni di cui
all’articolo 22 del Decreto legislativo;
e) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di
valutare, ove previsto, se i progetti possono avere un impatto
significativo e negativo sull’ambiente e devono essere sottoposti
alla fase di valutazione secondo le disposizioni del Decreto legislativo;
f) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante
dell’autorità competente che conclude la verifica di
assoggettabilità;
g) provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale: il
provvedimento dell’autorità competente che conclude la fase di
valutazione del processo di VIA. È un provvedimento obbligatorio e
vincolante che sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, le intese,
le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque
denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale secondo le
previsioni di cui all’articolo 26 del Decreto legislativo;
h) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete
l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e
l’adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, ovvero
il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o del
provvedimento comunque denominato che autorizza l’esercizio;
i) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il progetto
soggetto alle disposizioni del Decreto legislativo;
l) consultazione: l’insieme delle forme di informazione e
partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del
pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei
progetti;
m) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai
sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i
gruppi di tali persone;
n) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli
effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un
interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le
organizzazioni non governative che promuovono la protezione
dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa
statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono considerate come aventi interesse.
2. Ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del Decreto legislativo si
intendono per:
a) enti locali territoriali direttamente interessati: i Comuni, le
Province, la Città Metropolitana di Venezia, nel cui territorio
è prevista la realizzazione del progetto per il quale si chiede
l’espletamento della procedura di VIA e di verifica di
assoggettabilità a VIA;
b) enti locali territoriali non direttamente interessati: i Comuni, le
Province e la Città Metropolitana di Venezia eventualmente
interessati dagli impatti ambientali del progetto, come individuati nello
studio di impatto ambientale di cui all’articolo 22 del Decreto
legislativo;
c) soggetti competenti in materia ambientale: le amministrazioni
competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze,
pareri, nullaosta, assensi, comunque denominati, in materia ambientale
preordinati alla realizzazione del progetto.
Art. 4 - Competenze della
Regione. (3)
1. La Regione è autorità competente:
a) per le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità con
riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di
cui all’ Allegato A;
b) per le procedure di rilascio dell’AIA con riferimento alle
tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui
all’ Allegato B.
2. La Regione è inoltre autorità competente:
a) per le procedure di VIA, di assoggettabilità e di AIA relative
alle tipologie progettuali di competenza provinciale o della Città
Metropolitana di Venezia localizzate nel territorio di due o più
Province o della Città Metropolitana di Venezia o che presentino
impatti interprovinciali, interregionali e/o transfrontalieri;
a bis) per le procedure di VIA, di assoggettabilità a VIA, di AIA,
nonché per le procedure finalizzate al rilascio del provvedimento
autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’articolo 27-bis del
Decreto legislativo relative agli impianti di piano, individuati dal
piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;( 4)
b) per le procedure di VIA, di assoggettabilità e di AIA relative ai
progetti di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti
produttivi di preminente interesse regionale previsti all’ articolo 16;
b bis) per le procedure finalizzate al rilascio del provvedimento
autorizzatorio unico regionale di cui all’articolo 27-bis del
Decreto legislativo relative alle tipologie progettuali di competenza
regionale di cui alla lettera a). ( 5)
3. La Giunta regionale provvede a:
a) individuare la struttura organizzativa per l’espletamento delle
procedure di VIA;
b) definire la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli
8, 9, 10 e 11, anche con riferimento al coordinamento con lo sportello
unico per le attività produttive di cui al D.P.R. 7 settembre 2010,
n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai
sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133”;
c) dettare la disciplina attuativa delle procedure di cui
all’ articolo 12;
d) fissare i criteri ed i parametri per la determinazione delle tariffe
relative ai costi delle istruttorie di cui alla presente legge;
e) definire le forme e le modalità di presentazione delle istanze;
f) definire le modalità per la realizzazione di un archivio
informatico dei dati e dei progetti sottoposti a VIA da parte di Regione,
Province e Città Metropolitana di Venezia di cui all’articolo
14, comma 2.
g) dettare gli indirizzi e le modalità di funzionamento delle
conferenze dei servizi di cui agli articoli 10 e 11, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni;
h) definire le procedure per l’espletamento delle attività di
monitoraggio e di controllo nonché per l’esercizio del potere
sanzionatorio di cui all’ articolo 20;
i) definire gli aggiornamenti alle tipologie progettuali degli allegati
alla presente legge conseguenti a modifiche legislative;
l) fissare i criteri per l’individuazione dell’autorità
competente nei casi in cui nel medesimo sito siano presenti una
pluralità di tipologie progettuali sottoposte alla VIA ed alla
verifica di assoggettabilità, o all’AIA, avuto riguardo
all’attività principale svolta nel sito, intendendosi per
attività principale quella rispetto alla quale le altre
attività presenti nel sito sono funzionali o accessorie;
m) definire le modalità per l’espletamento delle procedura di
VIA nei casi di cui all’ articolo 13.
4. In ordine al Comitato tecnico regionale per la VIA di cui
all’articolo 7, la Giunta regionale:
a) omissis ( 6)
b) individua la struttura organizzativa per lo svolgimento delle funzioni
di segreteria;
c) approva il regolamento di funzionamento;
d) omissis ( 7)
e) conferisce gli incarichi ai professionisti, ai sensi
dell’articolo 7, comma 8, stabilendo le relative modalità di
espletamento.
5. La Giunta regionale provvede inoltre:
a) alla formulazione delle proposte regionali da sottoporre al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo
2015, “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a
valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle
regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto
legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 116”, nonché all’attuazione di quanto
previsto al punto 6 dell’Allegato al medesimo decreto;
b) alla definizione delle procedure per l’esame delle istanze di
proroga del provvedimento di VIA di cui all’articolo 26, comma 6,
del Decreto legislativo.
6. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui al comma 3, lettere
b), c), g) e h) e comma 4, lettera d), sentita la commissione consiliare
competente in materia di ambiente, la quale si esprime entro sessanta
giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere.
Art. 5 - Competenze delle
Province e della Città Metropolitana di Venezia.
1. Le Province e la Città
Metropolitana di Venezia sono autorità competenti:
a) per le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità con
riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di
cui all’ Allegato A;
b) per le procedure di rilascio dell’AIA con riferimento alle
tipologie progettuali individuate all’ Allegato B;
b bis) per le procedure finalizzate al rilascio del provvedimento
autorizzatorio unico regionale di cui all’articolo 27-bis del
Decreto legislativo relative alle tipologie progettuali di cui alla
lettera a). ( 8)
2. Con riferimento al Comitato tecnico VIA, le Province e la Città
Metropolitana di Venezia, in conformità ai rispettivi ordinamenti,
provvedono:
a) alla nomina dei componenti;
b) all’individuazione della struttura organizzativa per
l’espletamento delle procedure di VIA;
c) ad approvare il regolamento di funzionamento;
d) a determinare le indennità ed i rimborsi spettanti ai componenti
esperti, nonché le modalità per l’espletamento degli
incarichi, la revoca e la decadenza degli stessi.
Art. 6 - Autorità
competente coincidente con il committente.
1. Qualora l’autorità competente sia il soggetto committente,
la stessa, al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse,
individua nell’ambito della propria organizzazione la struttura
competente all’assolvimento delle funzioni conferite dalla presente
legge provvedendo a separare le funzioni confliggenti.
Art. 7 - Comitato tecnico per
la valutazione di impatto ambientale. (9)
1. Nei procedimenti di VIA le autorità competenti si esprimono
previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA, istituito dalle
stesse in conformità ai rispettivi ordinamenti.
2. Il Comitato tecnico VIA è l’organo tecnico-istruttorio che
formula il parere in ordine alla compatibilità ambientale dei
progetti sottoposti alla sua valutazione.
3. Su richiesta dell’autorità competente, il Comitato tecnico
VIA assicura il supporto tecnico-scientifico anche in ordine al
monitoraggio e al controllo di cui all’ articolo 20.
4. A tutti i componenti del Comitato tecnico VIA si applicano le cause di
incompatibilità e di conflitto di interessi stabilite dalla
normativa statale e regionale. ( 10)
5. Il Comitato tecnico regionale VIA è istituito con decreto del
Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) dal Direttore di Dipartimento, ovvero dal Direttore di Area ove
nominato, di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto””, titolari delle
strutture competenti in materia di tutela dell’ambiente, con
funzioni di Presidente;
b) dal Direttore della Sezione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 ,
competente in materia di VIA, o suo delegato, con funzioni di
vicepresidente;
c) da un rappresentante dell’Agenzia regionale per la prevenzione e
protezione ambientale del Veneto (ARPAV) di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n.
32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento
dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale
del Veneto (ARPAV)” e successive modificazioni;
d) dal responsabile della struttura provinciale o della Città
Metropolitana di Venezia in materia ambientale, territorialmente
competente, senza diritto di voto;
e) da cinque componenti ( 11)
individuati tra il personale dell’amministrazione regionale, degli
enti strumentali regionali o enti del servizio sanitario regionale,
esperti di analisi e valutazione ambientale in una delle seguenti
materie:
- 1) pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio e tutela dei
beni culturali ed ambientali;
- 2) tutela delle specie biologiche e della biodiversità, tutela
dell’assetto agronomico e forestale;
- 3) difesa del suolo, geologia e idrogeologia;
- 4) salute ed igiene pubblica;
- 5) inquinamento acustico e agenti fisici;
- 6) diritto od economia ambientale;
f) dal legale rappresentante dell’Agenzia o delle Società
controllate o partecipate dalla Regione, di seguito indicate, ovvero da
un sostituto, in forza di delega espressa, in possesso di comprovate
cognizioni tecniche ed amministrative, anche di natura ambientale,
proprie delle seguenti società o agenzia di appartenenza: Veneto
Sviluppo SpA, Veneto Acque SpA, Veneto Innovazione SpA, Sistemi
Territoriali SpA, Veneto Strade SpA, Agenzia veneta per
l’innovazione nel settore primario. ( 12)
6. omissis ( 13)
7. omissis ( 14)
8. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-scientifico per
l’istruttoria di specifici progetti di particolare
complessità, il Presidente del Comitato tecnico VIA può
incaricare consulenti esterni, scelti all’interno di un elenco
formato dalla Giunta regionale a seguito di procedura comparativa di
selezione pubblica. Sono fatte salve ulteriori modalità di scelta
dei consulenti conformi alla normativa in materia di affidamento di
incarichi professionali a consulenti esterni.
9. Il Comitato tecnico provinciale VIA è istituito dalle Province e
dalla Città Metropolitana di Venezia in conformità ai
rispettivi ordinamenti. Nel Comitato è assicurata la presenza del
dipartimento provinciale ARPAV nonché quella di esperti in analisi e
valutazione ambientale almeno nelle seguenti materie:
1) pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio;
2) tutela dei beni culturali ed ambientali;
3) tutela delle specie biologiche e della biodiversità;
4) tutela dell’assetto agronomico e forestale;
5) difesa del suolo, geologia e idrogeologia;
6) salute ed igiene pubblica;
7) contenimento degli inquinanti;
8) impianti industriali ed analisi dei rischi di incidenti industriali;
9) inquinamento acustico e agenti fisici;
10) interventi idraulici e modellistica idraulica;
11) diritto od economia ambientale.
Art. 8 - Verifica di
assoggettabilità.
1. Il proponente presenta
all’autorità competente apposita istanza, in conformità
all’articolo 20 del Decreto legislativo, nelle forme e con le
modalità previste dalla Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 4, comma 3, lettera e).
2. Ai fini della verifica di assoggettabilità, l’autorità
competente per la VIA, entro i termini previsti dall’articolo 20
del Decreto legislativo, si pronuncia disponendo:
a) l’assoggettamento della tipologia progettuale alla procedura di
VIA;
b) l’esclusione della tipologia progettuale dalla procedura di VIA;
c) l’esclusione della tipologia progettuale dalla procedura di VIA,
condizionata alla osservanza di prescrizioni per la mitigazione degli
impatti ed il monitoraggio dell’impianto, opera o intervento.
3. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità è adottato,
entro i termini previsti dall’articolo 20 del Decreto legislativo,
dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per la
VIA o dall’organo o dal responsabile dell’ufficio individuato
dalla Provincia, o dalla Città Metropolitana di Venezia, in
conformità ai rispettivi ordinamenti.
Art. 9 - Definizione dei
contenuti dello studio di impatto ambientale.
1. Il proponente, che si avvale della
facoltà prevista dall’articolo 21 del Decreto legislativo,
presenta all’autorità competente apposita istanza nelle forme
e con le modalità previste dalla Giunta regionale ai sensi
dell’ articolo 4,
comma 3, lettera e).
2. Il provvedimento che definisce i contenuti dello studio di impatto
ambientale è adottato dal responsabile della struttura regionale
competente in materia di VIA, o dall’organo o dal responsabile
dell’ufficio individuato dalla Provincia, o dalla Città
Metropolitana di Venezia, in conformità ai rispettivi ordinamenti,
entro i termini di cui all’articolo 21 del Decreto legislativo.
Art. 10 - Procedimento per
il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
1. Il proponente presenta
all’autorità competente istanza ai sensi dell’articolo
23 del Decreto legislativo nelle forme e con le modalità previste
dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera
e).
2. Ai fini di effettuare l’esame contestuale dei vari interessi
pubblici coinvolti ed individuare le concessioni, autorizzazioni, intese,
licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, in materia
ambientale che saranno sostituite o coordinate nel provvedimento di VIA,
il responsabile della struttura competente per la VIA può indire una
conferenza di servizi istruttoria, alla quale sono invitati a partecipare
almeno i soggetti di cui all’ articolo 3, comma 2.
3. Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA, il responsabile della
struttura competente, a seguito del parere del Comitato tecnico VIA di
cui all’ articolo 7,
convoca una conferenza di servizi decisoria ai sensi della legge n. 241
del 1990 e successive modificazioni, alla quale partecipano, con voto
deliberativo, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a)
e c).
4. In caso di parere negativo del Comitato tecnico VIA il progetto non
può essere realizzato.
5. Il provvedimento di VIA è adottato, entro i termini previsti
dall’articolo 26 del Decreto legislativo, dal dirigente
responsabile della struttura regionale competente in materia di VIA o
dall’organo o dal responsabile dell’ufficio individuato dalla
Provincia o dalla Città Metropolitana di Venezia, in conformità
ai rispettivi ordinamenti.
Art. 11 - Coordinamento e
semplificazione della VIA con altri procedimenti.
1. Nel caso in cui l’autorità
competente per la VIA coincida con l’amministrazione competente
all’approvazione o all’autorizzazione del progetto ovvero con
quella competente al rilascio dell’AIA, il proponente può
chiedere, contestualmente alla presentazione dell’istanza di VIA,
l’autorizzazione o l’approvazione del progetto o il rilascio
dell’AIA ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del Decreto
legislativo.
2. Nel caso in cui si avvalga della facoltà di cui al comma 1, il
proponente deposita il progetto anche presso le amministrazioni e i
soggetti eventualmente competenti a rendere i pareri, le concessioni, le
autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque
denominati, ulteriori rispetto a quelli ambientali già inclusi nella
VIA ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del Decreto legislativo.
3. Il progetto deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla
normativa vigente per la sua approvazione definitiva e le pubblicazioni
di cui all’articolo 24 del Decreto legislativo sono integrate con
un esplicito riferimento all’attivazione del procedimento di
autorizzazione o approvazione del progetto.
4. Ai fini dell’autorizzazione o approvazione del progetto o del
rilascio dell’AIA, le conferenze di servizi di cui
all’articolo 10, sono integrate dalle amministrazioni e dai
soggetti competenti di cui al comma 2.
4 bis. Il provvedimento di VIA, l’approvazione o
l’autorizzazione del progetto, o il rilascio dell’AIA, sono
adottati dal dirigente responsabile della struttura regionale competente
per materia o da un dirigente dal medesimo delegato. ( 15)
5. Nei casi espressamente previsti dalle disposizioni nazionali o
regionali di settore il provvedimento conclusivo comporta variante dello
strumento urbanistico e la dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza ed indifferibilità dei lavori.
Art. 12 - Parere preliminare
di compatibilità ambientale.
1. Per le tipologie progettuali,
assoggettate a VIA ai sensi della presente legge, il proponente può
presentare all’autorità competente, nelle forme e con le
modalità previste dalla Giunta regionale, ai sensi
dell’ articolo 4,
comma 3, lettera e), istanza volta all’ottenimento di un parere
preliminare di compatibilità ambientale.
2. All’istanza per l’ottenimento del parere preliminare di
compatibilità ambientale il proponente deve allegare:
a) lo studio di impatto ambientale;
b) il progetto preliminare relativo alla tipologia progettuale,
comprensivo di tutti gli elementi rilevanti ai fini della valutazione
ambientale.
3. Il parere preliminare di compatibilità ambientale è
rilasciato dal responsabile della struttura regionale competente per la
VIA, o dall’organo o dal responsabile dell’ufficio
individuato dalla Provincia o dalla Città Metropolitana di Venezia
in conformità ai rispettivi ordinamenti, previo parere del Comitato
tecnico VIA e, fermo restando quanto previsto al comma 2, lettera b), si
applicano le disposizioni del Titolo III, Parte II, del Decreto
legislativo.
4. Il parere preliminare di compatibilità ambientale non sostituisce
i pareri, nullaosta, autorizzazioni ed assensi comunque denominati
previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale e necessari per
l’autorizzazione o approvazione definitiva della specifica
tipologia progettuale, bensì costituisce presupposto per il rilascio
dei medesimi.
5. In caso di parere preliminare di compatibilità ambientale
negativo il progetto non può essere realizzato
6. Il provvedimento di VIA oppure quello di VIA e di approvazione o
autorizzazione del progetto o di AIA è adottato dal responsabile
della struttura regionale competente per la VIA, o dall’organo o
dal responsabile dell’ufficio individuato dalla Provincia o dalla
Città Metropolitana di Venezia in conformità ai rispettivi
ordinamenti, secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11.
7. Prima dell’autorizzazione o approvazione del progetto, il
proponente presenta all’autorità competente il progetto
definitivo per la verifica della conformità dello stesso ai
contenuti del progetto oggetto del parere di cui al presente articolo.
L’autorità competente si esprime, entro novanta giorni,
sentito il Comitato tecnico VIA, e qualora rilevi difformità, il
proponente è tenuto a presentare nuova istanza di VIA.
8. Il parere preliminare di compatibilità ambientale decade:
a) trascorsi dodici mesi dal suo ottenimento senza che il proponente
abbia presentato l’istanza di cui al comma 7;
b) nel caso di sopravvenute modifiche alla normativa.
Art. 13 - Rinnovo di
autorizzazioni o concessioni.
1. Le domande di rinnovo di
autorizzazione o concessione relative all’esercizio di
attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata
effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di
applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla
procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le
parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura
è finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad
ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto
anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in
relazione all’attività esistente. Tali disposizioni non si
applicano alle attività soggette ad AIA.
Art. 14 - Informazione al
pubblico e partecipazione.
1. L’autorità competente promuove e garantisce
un’adeguata informazione ai cittadini in merito alle procedure in
corso, rendendo pubblici nel proprio sito web i dati procedurali,
progettuali e ambientali, sin dalla fase di avvio del procedimento.
2. La Giunta regionale predispone, secondo le modalità di cui
all’ articolo 4,
comma 3, lettera f), un archivio informatico dei dati e dei progetti
sottoposti a VIA da parte di Regione, Province e Città Metropolitana
di Venezia e lo rende pubblico nel proprio sito web.
3. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione di cui
all’articolo 24 del Decreto legislativo il soggetto proponente
provvede, a propria cura e spese, alla presentazione al pubblico dei
contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, secondo le
modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla
localizzazione dell’impianto, opera o intervento. Al fine di
garantire la maggior partecipazione del pubblico, la presentazione non ha
luogo nel periodo di sospensione dei termini processuali di cui
all’articolo 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742
“Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale” e
successive modificazioni.
4. Della presentazione al pubblico di cui al comma 3 è data notizia
nell’avviso a mezzo stampa di cui all’articolo 23, comma 1,
del Decreto legislativo e sul sito web dell’autorità
competente. Una volta effettuata la presentazione al pubblico il
proponente ne dà comunicazione all’autorità competente.
5. Qualora l’impianto, opera o intervento interessi il territorio
di più Comuni nell’ambito della medesima Provincia o
Città Metropolitana di Venezia, la presentazione al pubblico deve
avvenire secondo modalità concordate dalla Provincia o Città
Metropolitana di Venezia con i Comuni interessati; qualora siano
interessati i territori di più Province o Città Metropolitana
di Venezia, la presentazione al pubblico è effettuata in ognuna
delle Province, o Città Metropolitana di Venezia, interessate.
6. In caso di mancato accordo di cui al comma 5, il soggetto proponente
provvede alle presentazioni di cui ai commi 3 e 5 secondo le
modalità stabilite dal responsabile della struttura competente per
la VIA.
Art. 15 - Inchiesta
pubblica.
1. L’autorità competente assicura la partecipazione di
amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, nonché lo
scambio di informazioni e la consultazione con il proponente,
eventualmente ricorrendo allo svolgimento dell’inchiesta pubblica
di cui all’articolo 24 del Decreto legislativo.
2. L’inchiesta pubblica è disposta dal Presidente della
Comitato tecnico VIA competente, che la presiede, individuando la sede in
cui si svolge e consiste nell’audizione da parte del Comitato
medesimo di coloro che hanno presentato osservazioni, in contraddittorio
con il soggetto proponente.
3. Il Presidente del Comitato tecnico VIA è tenuto a disporre
l’inchiesta pubblica qualora sia richiesta dal Sindaco di uno dei
Comuni interessati di cui all’ articolo 3, comma 2, lettere a) e b), o da una delle
organizzazioni non governative di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera n).
4. L’indizione dell’inchiesta pubblica è resa nota a
coloro che hanno presentato osservazioni tramite pubblicazione sul sito
web dell’autorità competente e tramite posta elettronica.
5. Gli adempimenti di cui all’articolo 24, comma 7, del Decreto
legislativo si intendono assolti con la redazione di apposito verbale e
con l’acquisizione e la valutazione degli esiti
dell’inchiesta da parte della Comitato tecnico VIA in sede di
espressione del parere di competenza.
Art. 16 - Interventi di
preminente interesse regionale.
1. Con riferimento alle tipologie
progettuali di cui agli Allegati III e IV, Parte II, del Decreto
legislativo, la Giunta regionale individua le infrastrutture pubbliche e
private e gli insediamenti produttivi da considerare di preminente
interesse regionale, che restano di competenza regionale ai sensi
dell’articolo 4, comma 2, lettera b).
Art. 17 - Impatti ambientali
interregionali.
1. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che risultino
localizzati anche sul territorio di Regioni confinanti, la Giunta
regionale adotta i provvedimenti di competenza d’intesa con le
Regioni interessate.
2. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che possano avere
impatti rilevanti sul territorio di Regioni confinanti, la struttura
competente per la VIA è tenuta a darne immediata comunicazione alla
Regione confinante, nonché agli enti locali interessati dagli
impatti, al fine di acquisirne i pareri, secondo le modalità di cui
all’articolo 30 del Decreto legislativo.
Art. 18 - Procedure per i
progetti con impatti ambientali transfrontalieri.
1. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che possono avere
impatti rilevanti sul territorio di un altro Stato, la Giunta regionale
informa il Ministero competente in materia di ambiente per
l’adempimento degli obblighi di cui alla Convenzione sulla
valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero
ratificata con legge 3 novembre 1994, n. 640 “Ratifica ed
esecuzione della convenzione sulla valutazione dell’impatto
ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il
25 febbraio 1991”.
Art. 19 - Partecipazione
della Regione alla procedura di VIA di competenza statale.
1. Per le tipologie progettuali di cui
all’Allegato II, Parte II, del Decreto legislativo, il parere
richiesto è espresso dal direttore di area competente in materia di
tutela dell’ambiente, previa acquisizione del parere del Comitato
tecnico VIA. ( 16)
Art. 20 - Monitoraggio,
controlli e sanzioni.
1. L’autorità competente
assicura l’espletamento delle attività di monitoraggio e
controllo secondo quanto previsto dal presente articolo e
dall’ articolo 4,
comma 3, lettera h).
2. Ai sensi dell’articolo 28, comma 1, del Decreto legislativo,
è predisposta all’interno dello studio di impatto ambientale
una proposta di piano di monitoraggio, che consideri l’insieme
degli indicatori, per controllare gli impatti significativi derivanti
dall’attuazione e gestione del progetto con lo scopo di individuare
tempestivamente gli impatti negativi ed adottare le misure correttive
opportune. La proposta di piano di monitoraggio individua le
responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e
gestione del monitoraggio.
3. Il proponente trasmette all’autorità competente i risultati
del monitoraggio di cui al comma 2, nonché informa
l’autorità competente delle eventuali modificazioni
intervenute nel corso della realizzazione e della gestione
dell’impianto, opera o intervento. Degli esiti del monitoraggio
viene data adeguata informazione nel sito web dell’autorità
competente.
4. In caso di accertamento delle violazioni di cui all’articolo 29,
comma 4, del Decreto legislativo, l’autorità competente,
previa eventuale sospensione dei lavori, irroga una sanzione
amministrativa pecuniaria compresa, in ragione della gravità delle
violazioni, tra un minimo del 5 per cento e un massimo del 20 per cento
del valore dell’opera o della parte di essa realizzata in assenza
delle succitate procedure o difformemente dalle determinazioni del
provvedimento di verifica o di VIA favorevole e può disporre, a cura
e spese del responsabile, la demolizione delle opere realizzate e il
ripristino dello stato dei luoghi ovvero l’esecuzione di interventi
di mitigazione volti ad eliminare o ridurre gli eventuali effetti
negativi prodotti dall’opera stessa sull’ambiente.
5. La Giunta regionale approva i criteri e le procedure per
l’applicazione del presente articolo, nel rispetto di quanto
previsto agli articoli 28 e 29 del Decreto legislativo.
6. Per l’applicazione del presente articolo l’autorità
competente può avvalersi del supporto del Comitato tecnico per la
VIA di cui all’ articolo
7 e delle strutture dell’ARPAV.
Art. 21 - Disposizioni
finali.
1. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede
all’emanazione degli atti di cui all’ articolo 4, comma 3, lettere b) e
g) e comma 4, lettere a), b), c) e d), e le Province e la Città
Metropolitana di Venezia all’emanazione degli atti di cui
all’ articolo 5,
comma 2, lettere a), c) e d).
Art. 22 - Norme
transitorie.
1. Al fine di garantire la continuità dell’azione
amministrativa e il rispetto dei termini stabiliti dalla disciplina di
settore vigente, le commissioni regionali e provinciali in materia di VIA
di cui alla legge
regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e
delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e
successive modificazioni, continuano ad espletare le proprie funzioni
fino all’emanazione delle disposizione attuative di cui
all’articolo 21 e comunque non oltre centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. Alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more
degli adempimenti di cui all’articolo 21, si applicano le
disposizioni di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 e
successive modificazioni, ivi compresa la disciplina in materia di
Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 nel
testo previgente la modifica introdotta dall’articolo 44 della
legge regionale 27
aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per
l’esercizio 2015”.
3. Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora
conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui
all’ articolo 21, si
applicano le procedure della presente legge.
Art. 23 - Norma
finanziaria.
1. Alle minori entrate relative ai minori
introiti da attività istruttoria conseguenti all’abrogazione
della legge
regionale 26 marzo 1999, n. 10 , quantificate in euro 450.000,00 per
ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018 a valere sul Titolo 3
“Entrate extratributarie” - Tipologia 500 “Rimborsi e
altre entrate correnti” del bilancio di previsione 2016-2018,
corrispondono nei medesimi esercizi equivalenti maggiori entrate
derivanti dai proventi degli oneri istruttori, fissati dalla Giunta
regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera d), introitate
sullo stesso Titolo e la stessa Tipologia.
2. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione
dell’ articolo 4,
comma 4, lettere d) ed e), dell’ articolo 7 e dell’ articolo 20, quantificati in euro 600.000,00 per
ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, si fa fronte con le risorse
allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente” - Programma 02 “Tutela,
valorizzazione e recupero ambientale” - Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, la cui dotazione
viene aumentata riducendo di pari importo, in ciascuno dei medesimi
esercizi, la dotazione della Missione 20 “Fondi e
accantonamenti” - Programma 03 “Altri fondi” - Titolo 1
“Spese correnti”.
2 bis. Per lo studio e l’approfondimento delle implicazioni e degli
effetti negativi sull’ambiente di determinate tipologie progettuali
ed attività assoggettate alle procedure di cui alla presente legge,
nell’ambito dell’attività del Comitato tecnico VIA di
cui all’articolo 7, è stanziata la somma di euro 200.000,00
per l’esercizio finanziario 2017 a valere sulla Missione 09
“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente” - Programma 02 “Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale” - Titoli 1 “Spese correnti”, del
bilancio di previsione 2017-2019. ( 17)
2 ter. Le attività di cui al comma 2 bis sono affidate ad esperti
esterni in possesso di idonea professionalità, da individuarsi nel
rispetto della normativa vigente in materia di servizi e consulenze
pubblici. ( 18)
Art. 24 - Modifiche alla
legge regionale 16
aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela
dell’ambiente” e successive modificazioni e norma
transitoria.
1. Alla legge
regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela
dell’ambiente” e successive modificazioni sono apportate le
seguenti modifiche:
a) ogni riferimento, contenuto nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ,
all’Allegato A “articolo 5 bis, comma 5, lettera a).
Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale
regionale” e all’Allegato B “articolo 5 bis, comma 5,
lettera b). Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale provinciale” si intende riferito all’ Allegato B “Ripartizione
delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione
Integrata Ambientale” della presente legge;
b) gli Allegati A e B alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ,
sono abrogati.
2. Le procedure di AIA di cui all’ articolo 5 bis
della legge
regionale 16 aprile 1985, n. 33 , avviate in epoca antecedente alla
data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le
disposizioni vigenti al momento dell’inizio del procedimento.
Art. 25 - Abrogazioni.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale
26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle
procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
b) articolo 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
“Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”;
c) legge regionale
27 dicembre 2000, n. 24 “Modifiche alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10
in materia di valutazione di impatto ambientale in attuazione del DPCM 3
settembre 1999”;
d) articolo 74 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”;
e) articolo 32 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato
alla legge finanziaria 2001”;
f) articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 27
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato
alla legge finanziaria 2002 in materia di ambiente e difesa del
suolo”;
g) articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato
alla legge finanziaria 2004 in materia di navigazione a motore sui laghi,
lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica, difesa del suolo e
ambiente”;
h) articolo 15 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato
alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e
termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo”;
i) articolo 44, comma 2, della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6
“Legge di stabilità regionale per l’esercizio
2015” come modificato dalla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 23
“Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6
“Legge di stabilità regionale per l’esercizio
2015””;
l) articolo 44, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6
“Legge di stabilità regionale per l’esercizio
2015”.
Art. 26 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge è pubblicata a seguito della approvazione del
bilancio di previsione 2016-2018.
2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATO A (articoli 4 e 5)
Ripartizione delle competenze tra
Regione e Province in materia di VIA e di Verifica di
assoggettabilità
A1: PROGETTI SOTTOPOSTI A VIA
|
|
AUTORITÀ COMPETENTE
V.I.A.
|
a) Recupero di suoli dal mare per una superficie
che superi i 200 ettari.
|
|
Regione
|
b) Utilizzo non energetico di acque superficiali
nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e
di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei
casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.
|
|
Regione
|
c) Impianti termici per la produzione di energia
elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva
superiore a 150 MW;
|
|
Regione
|
c bis) Impianti eolici per la produzione di
energia elettrica, sulla terraferma, con procedimento nel quale
è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante
del Ministero per i beni e le attività culturali;
|
|
Regione
|
d) Impianti industriali destinati:
- alla fabbricazione di pasta per carta a partire
dal legno o da altre materie fibrose;
- alla fabbricazione di carta e cartoni con
capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al
giorno.
|
|
Provincia
|
e) Impianti chimici integrati, ossia
impianti per la produzione su scala industriale, mediante
processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si
trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente
connesse tra di loro:
- per la fabbricazione di prodotti chimici
organici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);
- per la fabbricazione di prodotti chimici
inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato
II);
- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di
fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti)
(progetti non inclusi nell'Allegato II);
- per la fabbricazione di prodotti di base
fitosanitari e di biocidi;
- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di
base mediante procedimento chimico o biologico;
- per la fabbricazione di esplosivi.
|
|
Provincia
|
f) Trattamento di prodotti intermedi e
fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore
alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
|
|
Provincia
|
g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici,
pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti
produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di
materie prime lavorate.
|
|
Provincia
|
h) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi,
petrolchimici e chimici pericolosi a sensi della legge 29 maggio
1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità
complessiva superiore a 40.000 m3.
|
|
Provincia
|
i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame
qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto
finito al giorno.
|
|
Provincia
|
l) Porti turistici e da diporto quando lo specchio
d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne
interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza
superiore ai 500 metri.
|
|
Regione
|
m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere
D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
|
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere
D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1,
della
parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
ad eccezione delle discariche per rifiuti urbani
pericolosi (operazioni D1 e D5) e degli impianti di trattamento
di rifiuti urbani pericolosi (operazione D9);
|
Regione
|
Discariche per rifiuti urbani pericolosi
(operazioni D1 e D5) e impianti di trattamento di rifiuti urbani
pericolosi (operazione D9);
|
Provincia:
|
n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno,
mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui
all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1,
della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
|
Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non
pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante
operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato
B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad eccezione
degli impianti di trattamento di rifiuti urbani non pericolosi
(operazione D9);
|
Regione
|
Impianto di smaltimento di rifiuti urbani non
pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante
operazioni di trattamento di cui all'allegato B, lettera D9,
della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;
|
Provincia
|
o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non
pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o
ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con
capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui
all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
|
Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non
pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o
ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con
capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui
all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
|
Regione
|
Impianti di smaltimento dei rifiuti urbani non
pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o
ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con
capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui
all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
|
Provincia
|
p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con
capacità complessiva superiore a 100.000 m3
(operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche
di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui
all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto
legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti
con capacità complessiva sino a 100.000
m3.
|
discariche di rifiuti urbani non pericolosi con
capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di
cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
|
Provincia
|
discariche di rifiuti speciali non pericolosi
(operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte
quarta del decreto legislativo n. 152/2006);
|
Regione
|
discariche per inerti con capacità
complessiva superiore a 100.000 m3;
|
Provincia
|
q) Impianti di smaltimento di rifiuti non
pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con
capacità superiore a 150.000 m3 oppure con
capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui
all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152).
|
Impianti di smaltimento di rifiuti
speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito
preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con
capacità superiore a 200 t/giorno (operazione di cui
all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152) ad esclusione degli impianti
di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi realizzati nel
luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti
prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché
appartenenti alla medesima impresa;
|
Regione
|
Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non
pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con
capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità
superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B,
lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152) e impianti di smaltimento di rifiuti speciali non
pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con
capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità
superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B,
lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152) realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti
ivi prodotti o per rifiuti prodotti anche in altri impianti o
stabilimenti purché appartenenti alla medesima
impresa;
|
Provincia
|
r) Impianti di depurazione delle acque con
potenzialità superiore a 100.000 abitanti
equivalenti.
|
Se gestiti da imprese private, per conto proprio,
annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei
reflui liquidi ivi prodotti;
|
Provincia
|
In tutti gli altri casi
|
Regione
|
s) Cave e torbiere con più di 500.000
m3/a di materiale estratto o di un'area interessata
superiore a 20 ettari.
|
|
Regione
|
t) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere,
regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non
energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità
superiore a 100.000 m3, con esclusione delle opere di
confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti
inquinati.
|
|
Regione
|
u) Attività di coltivazione sulla terraferma
delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del
R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
|
|
Regione
|
|
|
Regione
|
z) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia
elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione
nazionale, con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato
di lunghezza superiore a 10 km
|
|
Provincia
|
aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante
operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico
di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento
nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui
all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
|
Impianti di smaltimento di rifiuti speciali
mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio,
scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il
seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente
(operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12,
della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152);
|
Regione
|
Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante
operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico
di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento
nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui
all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
|
Provincia
|
ab) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi
sotterranei artificiali con una capacità complessiva
superiore a 80.000 m3.
|
|
Regione
|
ac) Impianti per l'allevamento intensivo di
pollame o di suini con più di:
- 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti
per galline;
- 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30
kg) o
- 900 posti per scrofe.
|
|
Provincia
|
ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi
non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime
secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o
elettrolitici.
|
|
Provincia
|
ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque
freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia
superiore a 10 milioni di metri cubi.
|
|
Regione
|
af) Opere per il trasferimento di risorse idriche
tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di
acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni
di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il
trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con
un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore
a 2000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque
trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i
casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata
in tubazioni.
|
|
Regione
|
af-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO2
provenienti da impianti che rientrano nel presente
allegato
|
|
Regione
|
af-ter) grandi strutture di vendita di cui
all’articolo 22, comma 1, lettera a) della legge regionale
n. 50 del 2012
|
|
Provincia
|
ag) Ogni modifica o estensione dei progetti
elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di
per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel
presente allegato.
|
|
Competenza regionale o provinciale in virtù
di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di
progetto oggetto di modifica o estensione
|
A2: PROGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITà
|
|
ENTE COMPETENTE
alla verifica di
assoggettabilità
|
1. Agricoltura
|
|
|
a) cambiamento di uso di aree non coltivate,
semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria
intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;
|
|
Provincia
|
b) iniziale forestazione di una superficie
superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione
di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5
ettari;
|
|
Provincia
|
c) Impianti per l'allevamento intensivo di animali
il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello
derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di
animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito
all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla
localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o
uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da
produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300
ovicaprini, 50 posti bovini;
|
|
Provincia
|
d) i progetti di gestione delle risorse idriche
per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di
drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300
ettari;
|
|
Provincia
|
e) piscicoltura per superficie complessiva di
oltre i 5 ettari;
|
|
Provincia
|
f) progetti di ricomposizione fondiaria che
interessano una superficie superiore a 200 ettari.
|
|
Provincia
|
2. Industria energetica ed
estrattiva
|
|
|
a) impianti termici per la produzione di energia
elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva
superiore a 50 MW;
|
|
Regione
|
|
|
Regione
|
c) impianti industriali non termici per la
produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza
complessiva superiore a 1 MW;
|
|
Regione
|
d) impianti industriali per il trasporto del gas,
vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una
lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
|
|
Provincia
|
e) impianti industriali per la produzione di
energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza
complessiva superiore a 1 MW;
|
|
Regione
|
f) installazioni di oleodotti e gasdotti e
condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini
dello stoccaggio geologico superiori a 20 km
|
|
Provincia
|
g) estrazione di sostanze minerali di miniera di
cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443, mediante dragaggio marino e fluviale;
|
|
Regione
|
h) agglomerazione industriale di carbon fossile e
lignite;
|
|
Regione
|
i) impianti di superficie dell'industria di
estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonché
di scisti bituminose;
|
|
Regione
|
|
|
Regione
|
n) impianti di gassificazione e liquefazione del
carbone.
|
|
Regione
|
n-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO2
provenienti da impianti che non rientrano negli
allegati II e
III al presente decreto ai fini dello
stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di
recepimento della
direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio
geologico di biossido di carbonio.
|
|
Regione
|
3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti
minerali
|
|
|
a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di
minerali metalliferi che superino i 5.000 m2 di
superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
|
|
Provincia
|
b) impianti di produzione di ghisa o acciaio
(fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata
continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate
all'ora;
|
|
Provincia
|
c) impianti destinati alla trasformazione dei
metalli ferrosi mediante:
- laminazione a caldo con capacità superiore
a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora,
- forgiatura con magli la cui energia di impatto
supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifera
è superiore a 20 MW;
- applicazione di strati protettivi di metallo
fuso con una capacità di trattamento superiore a 2
tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
|
|
Provincia
|
d) fonderie di metalli ferrosi con una
capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al
giorno;
|
|
Provincia
|
e) impianti di fusione e lega di metalli non
ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura
in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10
tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti
gli altri metalli al giorno;
|
|
Provincia
|
f) impianti per il trattamento di superficie di
metalli e materia plastiche mediante processi elettrolitici o
chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un
volume superiore a 30 m3;
|
|
Provincia
|
g) impianti di costruzione e montaggio di auto e
motoveicoli e costruzioni dei relativi motori; impianti per la
costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale
ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di
superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
|
|
Provincia
|
h) cantieri navali di superficie complessiva
superiore a 2 ettari;
|
|
Provincia
|
i) imbutitura di fondo con esplosivi che superino
5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000
m3 di volume;
|
|
Provincia
|
l) cokerie (distillazione a secco di
carbone);
|
|
Regione
|
m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante
cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari,
piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di
oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno
superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno
superiore a 300 kg al metro cubo;
|
|
Provincia
|
n) impianti per la fusione di sostanze minerali,
compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con
capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
|
|
Provincia
|
o) impianti per la produzione di vetro compresi
quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con
capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
|
|
Provincia
|
p) impianti destinati alla produzione di clinker
(cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione
supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni
rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate
al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di
produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
|
|
Provincia
|
4. Industria dei prodotti alimentari
|
|
|
a) impianti per il trattamento e la trasformazione
di materie prime animali (diverse dal latte) con una
capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75
tonnellate al giorno;
|
|
Provincia
|
b) impianti per il trattamento e la trasformazione
di materie prime vegetali con una capacità di produzione di
prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base
trimestrale;
|
|
Provincia
|
c) impianti per la fabbricazione di prodotti
lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200
tonnellate al giorno su base annua;
|
|
Provincia
|
d) impianti per la produzione di birra o malto con
capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;
|
|
Provincia
|
e) impianti per la produzione di dolciumi e
sciroppi che superino 50.000 m3 di volume;
|
|
Provincia
|
f) macelli aventi una capacità di produzione
di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per
l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali
con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al
giorno;
|
|
Provincia
|
g) impianti per la produzione di farina di pesce o
di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a
50.000 q/anno di prodotto lavorato;
|
|
Provincia
|
h) molitura dei cereali, industria dei prodotti
amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che
superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000
m3 di volume;
|
|
Provincia
|
i) zuccherifici, impianti per la produzione di
lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore
a 10.000 t/giorno di barbabietole
|
|
Provincia
|
5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno,
della carta
|
|
|
a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre,
pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore
alle 50.000 t/anno di materie lavorate;
|
|
Provincia
|
b) impianti per la produzione e la lavorazione di
cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità
superiore a 50 tonnellate al giorno;
|
|
Provincia
|
c) impianti per il pretrattamento (operazioni
quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la
tintura di fibre tessili, di lana la cui capacità di
trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
|
|
Provincia
|
d) impianti per la concia del cuoio e del pellame
qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto
finito al giorno.
|
|
Provincia
|
6. Industria della gomma e delle materie
plastiche
|
|
|
a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base
di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime
lavorate.
|
|
Provincia
|
7. Progetti di infrastrutture
|
|
|
a) progetti di sviluppo di zone industriali o
produttive con una superficie interessata superiore ai 40
ettari;
|
|
Provincia
|
b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in
estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari;
|
|
Provincia
|
b1) progetti di riassetto o sviluppo di aree
urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano
superfici superiori a 10 ettari;
|
|
Provincia
|
b2) costruzione di centri commerciali di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59” ed in particolare medie strutture di vendita in forma
di medio centro commerciale, come definite dall’articolo 3,
comma 1, lettera f) della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
50 e grandi strutture di vendita di cui all’articolo
22, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 50 del
2012;
|
|
Provincia
|
b3) parcheggi di uso pubblico con capacità
superiori a 500 posti auto;
|
|
Provincia
|
c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o
che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché
impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni
a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non
superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a
1800 persone;
|
|
Provincia
|
d) derivazione di acque superficiali ed opere
connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al
secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni
superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni
finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee
superiori a 50 litri al secondo;
|
|
Regione
|
e) interporti, piattaforme intermodali e terminali
intermodali;
|
|
Regione
|
f) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e
lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili;
|
|
Regione
|
g) strade extraurbane secondarie;
|
|
Provincia
|
h) costruzioni di strade di scorrimento in area
urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie
con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500
metri;
|
|
Provincia
|
i) linee ferroviarie a carattere regionale o
locale;
|
|
Regione
|
l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie
e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare,
esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di
passeggeri
|
|
Provincia
|
m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20
km
|
|
Provincia
|
n) opere costiere destinate a combattere
l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa,
mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa
del mare;
|
|
Regione
|
o) opere di canalizzazione e di regolazione dei
corsi d'acqua;
|
|
Regione
|
p) aeroporti;
|
|
Regione
|
q) porti turistici e da diporto, quando lo
specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree
esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di
lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonché progetti di
intervento su porti già esistenti;
|
|
Regione
|
r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non
pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di
trattamento, con capacità complessiva superiore a 10
t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a
D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante
operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari,
con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno
(operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto
legislativo 152/2006);
|
Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non
pericolosi, mediante operazioni di incenerimento, con
capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di
cui all'allegato B, lettere D10 e D11, della parte quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di
smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, mediante
operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari,
con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno
(operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto
legislativo 152/2006);
|
Regione
|
Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non
pericolosi, mediante operazioni di trattamento, con capacità
complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui
all'allegato B, lettere D2, D8 e D9, della parte quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di
smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni
di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con
capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno
(operazioni di cui all’allegato B, lettere D13 e D14 del
decreto legislativo 152/2006);
|
Provincia
|
s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non
pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10
t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento
(operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11,
della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152);
|
|
Regione
|
t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non
pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con
capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con
capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui
all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
|
Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non
pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con
capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con
capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui
all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152) ad esclusione degli impianti
realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o
per rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti
purché appartenenti alla medesima impresa;
|
Regione
|
Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non
pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con
capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con
capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui
all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152), realizzati nel luogo di
produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti
anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti
alla medesima impresa;
|
Provincia
|
u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con
capacità complessiva inferiore ai 100.000 m3
(operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
|
|
Provincia
|
v) impianti di depurazione delle acque con
potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;
|
Se gestiti da imprese private, per conto proprio,
annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei
reflui liquidi ivi prodotti;
|
Provincia
|
In tutti gli altri casi
|
Regione
|
z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di
energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV
e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km
|
|
Provincia
|
z.a) Impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi
mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da
D13 a D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
|
Impianti di smaltimento di rifiuti speciali
pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere
D2, D8 e da D13 a D15, della parte quarta del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 ad esclusione degli impianti di smaltimento
di rifiuti speciali pericolosi (operazione D15), realizzati nel
luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti
prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché della
medesima impresa;
|
Regione
|
Impianti di smaltimento di rifiuti urbani
pericolosi mediante operazioni di cui all’allegato B,
lettere D2, D8 e da D13 a D15, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di rifiuti speciali
pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettera
D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi
prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o
stabilimenti purché della medesima impresa;
|
Provincia
|
z.a1) Impianti di recupero di rifiuti pericolosi,
mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R2 a R9,
della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
|
|
Provincia
|
z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10
t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da
R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
|
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
speciali e urbani non pericolosi, con capacità complessiva
superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato
C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
|
Regione
|
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
speciali e urbani non pericolosi, con capacità complessiva
superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato
C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.
|
Provincia
|
8. Altri progetti
|
|
|
a) villaggi turistici di superficie superiore a 5
ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con
oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000
m3 o che occupano una superficie superiore ai 20
ettari, esclusi quelli ricedenti all'interno di centri
abitati;
|
|
Regione
|
b) piste permanenti per corse e prove di
automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;
|
|
Provincia
|
c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione
di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie
superiore a 1 ettaro;
|
|
Provincia
|
d) banchi di prova per motori, turbine, reattori
quando l'area impegnata supera i 500 m2;
|
|
Provincia
|
e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che
superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000
m3 di volume;
|
|
Provincia
|
f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa
in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di
materie prime lavorate;
|
|
Provincia
|
g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi,
petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio
1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità
complessiva superiore a 1.000 m3;
|
|
Provincia
|
h) recupero di suoli dal mare per una superficie
che superi i 10 ettari;
|
|
Regione
|
i) cave e torbiere;
|
|
Regione
|
l) trattamento di prodotti intermedi e
fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore
a 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
|
|
Provincia
|
m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici,
pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti
produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in
materie prime lavorate;
|
|
Provincia
|
n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti
dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con
capacità superiore a 10.000 metri cubi;
|
|
Regione
|
o) impianti per il recupero o la distruzione di
sostanze esplosive;
|
|
Regione
|
p) stabilimenti di squartamento con capacità
di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;
|
|
Provincia
|
q) terreni da campeggio e caravaning a carattere
permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte
caravan o di superficie superiore a 5 ettari;
|
|
Regione
|
r) parchi tematici di superficie superiore a 5
ettari;
|
|
Regione
|
s) progetti di cui all'allegato III, che servono
esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di
nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di
due anni.
|
|
Competenza regionale o provinciale in virtù
di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di
progetto in questione
|
t) modifiche o estensioni di progetti di cui
all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati,
realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli
ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non
inclusa nell'allegato III).
|
|
Competenza regionale o provinciale in virtù
di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di
progetto oggetto di modifica o estensione
|
ALLEGATO B (articoli 4 e 5)
Ripartizione delle competenze tra
Regione e Province in materia di Autorizzazione integrata ambientale
|
AUTORITÀ COMPETENTE
A.I.A.
|
1. Attività energetiche.
|
|
1.1. Combustione di combustibili in installazione
con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50
MW
|
Regione
|
1.2. Raffinazione di petrolio e di gas
|
Regione
|
1.3. Produzione di coke
|
Regione
|
1.4. Gassificazione o liquefazione di:
a) carbone;
b) altri combustibili in installazioni con una
potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW.
|
Regione
|
1.4-bis attività svolte su terminali di
rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su
piattaforme off-shore, esclusi quelli che non effettuino alcuno
scarico (ai sensi del Capo II del Titolo IV alla Parte Terza del
D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.) e le cui emissioni in atmosfera
siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attività
scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell'Allegato IV alla
Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..
|
Regione
|
2. Produzione e trasformazione dei
metalli.
|
|
2.1. Arrostimento o sinterizzazione di minerali
metallici compresi i minerali solforati
|
Provincia
|
2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione
primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di
capacità superiore a 2,5 Mg all'ora
|
Provincia
|
2.3. Trasformazione di metalli ferrosi
mediante:
a) attività di laminazione a caldo con una
capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora;
b) attività di forgiatura con magli la cui
energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la
potenza calorifica è superiore a 20 MW;
c) applicazione di strati protettivi di metallo
fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di
acciaio grezzo all'ora.
|
Provincia
|
2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi
con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al
giorno.
|
Provincia
|
2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi:
a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da
minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie
attraverso procedimenti metallurgici, chimici o
elettrolitici;
b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi
i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non
ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al
giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti
gli altri metalli;
|
Provincia
|
2.6. Trattamento di superficie di metalli o
materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici
qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un
volume superiore a 30 m3.
|
Provincia
|
3. Industria dei prodotti minerali.
|
|
3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di
magnesio
a) Produzione di clinker (cemento) in forni
rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al
giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione
di oltre 50 Mg al giorno;
b) produzione di calce viva in forni aventi una
capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno;
c) produzione di ossido di magnesio in forni
aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al
giorno.
|
Provincia
|
3.2. Produzione di amianto o fabbricazione di
prodotti dell'amianto
|
Provincia
|
3.3. Fabbricazione del vetro compresa la
produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di
oltre 20 Mg al giorno
|
Provincia
|
3.4. Fusione di sostanze minerali compresa la
produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di
oltre 20 Mg al giorno
|
Provincia
|
3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante
cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari,
piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione
di oltre 75 Mg al giorno.
|
Provincia
|
4. Industria chimica.
|
|
4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e
in particolare:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi
o insaturi, alifatici o aromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli,
aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri,
acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche;
c) idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi,
composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati,
isocianati;
e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti organometallici;
h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche,
fibre a base di cellulosa);
i) gomme sintetiche;
l) sostanze coloranti e pigmenti;
m) tensioattivi e agenti di superficie.
|
Provincia
|
4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici,
e in particolare:
a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di
idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio,
composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo,
bicloruro di carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico,
acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido
solforico, oleum e acidi solforati;
c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di
potassio, idrossido di sodio;
d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di
potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato,
nitrato d'argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti
inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di
silicio.
|
Provincia
|
4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a base di
fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o
composti)
|
Provincia
|
4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di
biocidi
|
Provincia
|
4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici
compresi i prodotti intermedi
|
Provincia
|
4.6. Fabbricazione di esplosivi
|
Provincia
|
5. Gestione dei rifiuti.
|
|
5.1.a. Il recupero di rifiuti pericolosi, con
capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso
ad una o più delle seguenti attività:
a) trattamento biologico (R3, R5);
c) dosaggio o miscelatura prima di una delle
attività elencate al presente punto 5.1a e di recupero del
punto 5.2 (R12);
d) ricondizionamento prima di una delle
attività elencate al presente punto 5.1a e di recupero del
punto 5.2 (R12);
e) rigenerazione/recupero dei solventi
(R2);
f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche
diverse dai metalli o dai composti metallici (R5);
g) rigenerazione degli acidi o delle basi
(R6);
h) recupero dei prodotti che servono a captare le
sostanze inquinanti (R7);
i) recupero dei prodotti provenienti dai
catalizzatori (R8);
j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
(R9);
|
Provincia
|
5.1.b. Lo smaltimento di rifiuti pericolosi, con
capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso
ad una o più delle seguenti attività:
a) trattamento biologico (D8, D2);
b) trattamento fisico-chimico (D9);
c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre
attività elencate al presente punto 5.1.b. e di smaltimento
del punto 5.2 (D13);
d) ricondizionamento prima di una delle altre
attività elencate al presente punto 5.1.b. e 5.2
(D14);
k) lagunaggio (D4).
|
Regione
|
5.2. Smaltimento (D10, D11) o recupero (R1) dei
rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di
coincenerimento dei rifiuti:
a) per i rifiuti non pericolosi con una
capacità superiore a 3 Mg all'ora;
b) per i rifiuti pericolosi con una capacità
superiore a 10 Mg al giorno.
|
Regione
|
5.3.a.
a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con
capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il
ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse
le attività di trattamento delle acque reflue urbane,
disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza
del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.:
1) trattamento biologico (D2, D8);
2) trattamento fisico-chimico (D9);
3) pretrattamento dei rifiuti destinati
all'incenerimento o al coincenerimento (D13);
4) trattamento di scorie e ceneri (D9);
5) trattamento in frantumatori di rifiuti
metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti
(D13).
|
Regione
|
5.3.b La combinazione di recupero e smaltimento,
di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75
Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle
seguenti attività ed escluse le attività di trattamento
delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1
dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e
ss.mm.ii.:
1) trattamento biologico (D2, D8, R3, R5);
2) pretrattamento dei rifiuti destinati
all'incenerimento o al coincenerimento (D13, R12);
3) trattamento di scorie e ceneri (D9, R3,
R5);
4) trattamento in frantumatori di rifiuti
metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti (R12,
D13).
Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti
consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di
capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg
al giorno.
|
Regione
|
5.3.c. Il recupero, di rifiuti non pericolosi, con
una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il
ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse
le attività di trattamento delle acque reflue urbane,
disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza
del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.:
1) trattamento biologico (R3, R5);
2) pretrattamento dei rifiuti destinati
all'incenerimento o al coincenerimento (R12);
3) trattamento di scorie e ceneri (R3, R5);
4) trattamento in frantumatori di rifiuti
metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti
(R4).
Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti
consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di
capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg
al giorno.
|
Provincia
|
5.4.a. Discariche di rifiuti speciali, che
ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una
capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle
discariche per i rifiuti inerti.
|
Regione
|
5.4.b Discariche di rifiuti urbani, che ricevono
più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità
totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i
rifiuti inerti.
|
Provincia
|
5.5.a Accumulo temporaneo (D15) di rifiuti
pericolosi non contemplati ai punti 5.4a e 5.4b prima di una
delle attività elencate ai punti 5.1b, 5.2, 5.4a e 5.6 con
una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito
temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati
i rifiuti.
|
Regione
|
5.5. b Accumulo temporaneo (R13) di rifiuti
pericolosi non contemplati ai punti 5.4a e 5.4b prima di una
delle attività elencate ai punti 5.1.a e 5.4b con una
capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito
temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati
i rifiuti.
|
Provincia
|
5.6. Deposito sotterraneo (D12) di rifiuti
pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg.
|
Regione
|
6. Altre attività.
|
|
6.1. Fabbricazione in installazioni industriali
di:
a) pasta per carta a partire dal legno o da altre
materie fibrose;
b) carta o cartoni con capacità di produzione
superiore a 20 Mg al giorno;
c) uno o più dei seguenti pannelli a base di
legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli
truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di
produzione superiore a 600 m3 al giorno.
|
Provincia
|
6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio,
imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di
tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al
giorno.
|
Provincia
|
6.3. Concia delle pelli qualora la capacità
di trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto
finito.
|
Provincia
|
6.4.
a) Funzionamento di macelli aventi una
capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al
giorno;
b) Escluso il caso in cui la materia prima sia
esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi
dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia
trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla
fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:
1) solo materie prime animali (diverse dal
semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti
finiti di oltre 75 Mg al giorno;
2) solo materie prime vegetali con una
capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al
giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione
per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi
all'anno;
3) materie prime animali e vegetali, sia in
prodotti combinati che separati, quando, detta “A” la
percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti
finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg
al giorno è superiore a;
- 75 se A è pari o superiore a 10;
oppure
- [300 - (22,5 x A)] in tutti gli altri
casi
L'imballaggio non è compreso nel peso finale
del prodotto.
c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del
latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al
giorno (valore medio su base annua).
|
Provincia
|
6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o
di residui di animali con una capacità di trattamento di
oltre 10 Mg al giorno.
|
|
6.6. Allevamento intensivo di pollame o di
suini:
a) con più di 40000 posti pollame;
b) con più di 2000 posti suini da produzione
(di oltre 30 kg); o
c) con più di 750 posti scrofe.
|
Provincia
|
6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti
o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per
apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare,
incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità
di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a
200 Mg all'anno.
|
Provincia
|
6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o
grafite per uso elettrico mediante combustione o
grafitizzazione.
|
Provincia
|
|
Regione
|
6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in
legno con prodotti chimici con una capacità di produzione
superiore a 75 m3 al giorno eccetto il trattamento
esclusivamente contro l'azzurratura.
|
Provincia
|
6.11. Attività di trattamento a gestione
indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di
recepimento della
direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da
un'installazione in cui è svolta una delle attività di
cui al presente Allegato.
|
Regione
|
Note
( 1) Vedi ora anche quanto
disposto dall’art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 31
in tema di strumenti operativi per l’espletamento della procedura
di VINCA.
( 2) Ai sensi del comma 1
dell’art. 27 legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei
regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22, la
presente legge è abrogata da lett. f) comma 1 art. 25 della
legge regionale 27
maggio 2024, n. 12 .
( 3) Vedi il comma 6
dell’art. 32 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 che
detta la disciplina transitoria in relazione alle modifiche apportate
dalla medesima legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 al
presente articolo (lett. a) e d)).
( 4) Lettera inserita da comma 1
art. 1 della legge
regionale 17 ottobre 2023, n. 27 . Con riferimento alla legge regionale 17 ottobre
2023, n. 27 vedi le disposizioni transitorie di cui al comma 1 art. 3
che di seguito si riporta integralmente:
“Art. 3 - Disposizioni transitorie.
1. Ai procedimenti amministrativi, in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad
applicarsi le disposizioni previgenti.”.
( 5) Lettera aggiunta da comma 1
art. 9 legge
regionale 29 luglio 2022, n. 19 .
( 6) Lettera abrogata da comma 1
art. 32 legge
regionale 25 luglio 2019, n. 29 .
( 7) Lettera abrogata da comma 1
art. 32 legge
regionale 25 luglio 2019, n. 29 .
( 8) Lettera aggiunta da comma 1
art. 10 legge
regionale 29 luglio 2022, n. 19 .
( 9) Vedi il comma 6
dell’art. 32 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 che
detta la disciplina transitoria in relazione alle modifiche apportate
dalla medesima legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 al
presente articolo (comma 4, lett. e) comma 5, lett. g) comma 5, commi 6 e
7).
( 10) Comma così
modificato da comma 2 art. 32 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 che
ha soppresso le parole da “I componenti esperti” a
“procedura di VIA”.
( 11) Lettera così
modificata da comma 3 art. 32 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 che
ha sostituito le parole “da quattro componenti” a “da
cinque componenti”.
( 12) Lettera sostituita da
comma 4 art. 32 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 .
( 13) Comma abrogato da comma 5
art, 32 legge
regionale 25 luglio 2019, n. 29 .
( 14) Comma abrogato da comma 5
art, 32 legge
regionale 25 luglio 2019, n. 29 .
( 15) Comma inserito da comma 1
art. 30 della legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 16) Comma sostituito da comma
1 art. 11 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27
.
( 17) Comma aggiunto da comma 1
art. 110 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
( 18) Comma aggiunto da comma 1
art. 110 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
SOMMARIO
|
|
|