Legge regionale 04 novembre 2022, n. 25 (BUR n. 133/2022)
Legge regionale 04 novembre 2022, n. 25 (BUR n. 133/2022) [sommario] [RTF]
LA
GRANDE GUERRA INFINITA: COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE COL MEVE,
ATTIVAZIONE DELLA RETE DELLE OGD E DEL CLUB DI PRODOTTO DEI LUOGHI DEL
PRIMO E DEL SECONDO CONFLITTO MONDIALE
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto riconosce l’importanza di mantenere vive
la storia e la memoria della Grande Guerra, intesa nella sua accezione
contemporanea di madre della seconda guerra mondiale e della lunga
sequenza di conflitti locali che giunge fino all’oggi, al fine di
affermare nella coscienza civica collettiva l’etica della
responsabilità nella gestione degli attriti internazionali ed
educare le nuove generazioni ai valori della pace intesa come giustizia
nel rapporto fra i popoli.
Art. 2 - MEVE (Memoriale
Veneto della Grande Guerra), rete di OGD e del club di prodotto “Le
città al fronte”.
1. Ai fini di cui all’articolo 1, la Giunta regionale individua nel
MEVE (Memoriale Veneto) l’istituto per la collaborazione in rete
fra tutti i soggetti pubblici e privati, in particolare le
università, gli istituti storici e i musei, che si occupano
dell’elaborazione della ricerca storica e della salvaguardia della
memoria della Grande Guerra nelle diverse dimensioni che la
caratterizzano.
2. In relazione al tema della Grande Guerra, così come definita
all’articolo 1, il MEVE, in collaborazione con i soggetti di cui al
comma 1, approfondisce le seguenti dimensioni d’indagine:
a) il suo non essere mai veramente finita;
b) l’impulso conferito alla globalizzazione nella forma della
mobilitazione totale e del dominio della tecnica;
c) i contraccolpi sulle dinamiche politiche delle società di massa
fra democrazia e totalitarismi;
d) la sofferta formazione della coscienza nazionale italiana;
e) l’urgenza di pervenire alla formazione di una federazione
europea che superi i limiti attuali dell’Unione europea;
f) la custodia dei luoghi della memoria bellica europea, resi sacri dal
sacrificio di troppe vite, sia della prima che della seconda guerra
mondiale;
g) lo sviluppo del turismo culturale;
h) l’attitudine alla produzione artistico-culturale volta a
divulgare la memoria della Grande Guerra e stimolare la coscienza critica
circa l’evento bellico e le sue conseguenze sulla
contemporaneità.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, ai sensi
dell’
articolo 8, commi 3 e 5, della legge statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto” e degli
articoli 2 e
3 della
legge regionale 16 maggio
2019, n. 17 “Legge per la cultura”, sostiene i programmi
di studio e divulgazione elaborati dal MEVE in collaborazione con le
istituzioni scolastiche e i soggetti di cui al comma 1, aventi come
oggetto il patrimonio materiale e immateriale della Grande Guerra, nel
quadro di una visione nazionale ed europea. I programmi di studio e
divulgazione devono essere orientati a formare la coscienza critica, in
particolare delle nuove generazioni, anche attraverso il sostegno alle
produzioni artistico-culturali, e a promuovere il turismo culturale
d’esperienza.
4. La Giunta regionale, secondo le
definizioni di cui all’
articolo 2, comma 1, lettera e), e all’
articolo 4, commi 1,
2, 3 e 4 della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, inserisce
negli strumenti di programmazione turistica di cui alla stessa
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 il tema “Grande Guerra infinita”, ponendo in
rete le OGD (Organizzazioni di Gestione della Destinazione turistica)
cointeressate alla costruzione di un sistema integrato di promozione e
accoglienza turistica, armonizzato con la rete culturale facente capo al
MEVE di cui al comma 3 dell’articolo 2; tale rete di OGD favorisce
l’attivazione di un apposito club di prodotto, nella formula della
rete d’imprese, intitolato “Le città al fronte”.
Art. 3 -
Strumenti e modalità di programmazione ed attuazione.
1. La Giunta regionale è autorizzata a
sottoscrivere con il MEVE un accordo di collaborazione avente a oggetto
la predisposizione di una proposta di programma triennale di
attività, prodotto con l’università, gli istituti storici
e le associazioni culturali, nonché con la rete delle OGD, per i
rispettivi ambiti di competenza, e a darvi attuazione con piani annuali.
2. Il programma triennale di attività di cui al comma 1 definisce:
a) iniziative di studio e divulgazione sui temi di cui al comma 2
dell’articolo 2;
b) l’organizzazione di attività didattiche e di visite
guidate;
c) l’aggiornamento dei propri allestimenti;
d) la produzione di mostre itineranti e di pubblicazioni;
e) la cura della comunicazione scientifica sul sito regionale;
f) le linee di indirizzo per le attività di promozione e accoglienza
turistica, in relazione al tema turistico dedicato alla Grande Guerra
come da documento programmatico organizzativo e Master Plan approvato dal
Comitato regionale per il Centenario, da aggiornare con i luoghi del
secondo conflitto mondiale e della guerra fredda, nonché per
favorire e sostenere la formazione e le attività del club di
prodotto “Le città al fronte”, al fine di riposizionare
l’offerta delle imprese turistiche, coniugando l’escursione
nei luoghi delle battaglie con la visita alle città interessate
dagli eventi bellici del primo e del secondo conflitto mondiale.
3. La Giunta regionale, istituisce una Cabina di regia formata da:
a) gli assessori alla cultura e al turismo della Regione del Veneto o
loro delegati, che assicurano la funzione di presidenza;
b) due rappresentanti designati dalla commissione consiliare competente
in materia di cultura e turismo, individuati fra i propri componenti, di
cui uno espressione della minoranza consiliare;
c) uno storico del novecento indicato d’intesa fra le
Università degli Studi del Veneto;
d) un rappresentante per il CISET.
4. La Cabina di regia è altresì integrata, previa intesa con i
competenti Ministeri, da un rappresentante rispettivamente del Ministero
competente in materia di Istruzione, Ministero competente in materia di
Cultura (
1) e del Ministero
della Difesa.
5. La Cabina di regia ha il compito di esprimere indirizzi in ordine alla
predisposizione del programma triennale di attività e dei piani
annuali di cui al comma 1 ed al coordinamento delle attività di cui
alla presente legge, sia del MEVE sia della rete delle OGD e del club di
prodotto “Le città al fronte”.
6. Ai componenti del Tavolo spetta per ogni giornata di partecipazione
alle sedute il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e
documentate, nella misura prevista dall’ordinamento regionale per i
dirigenti.
7. Il MEVE, la rete delle OGD e il club di prodotto “Le città
al fronte”, in accordo con la Cabina di regia, promuovono almeno
una volta all’anno un meeting di lavoro fra gli operatori che
gestiscono musei, collezioni, istituti storici, centri di documentazione
e informazione, gli operatori turistici e gli altri portatori di
interesse, al fine di favorire lo sviluppo di un linguaggio comune,
condividere le finalità culturali e morali del progetto, promuovere
l’aggiornamento delle competenze scientifiche e gestionali,
innescare processi di specializzazione tematica dei diversi nodi della
rete al fine della diversificazione dell’offerta.
8. Il programma triennale di attività di cui al comma 1 è
adottato con provvedimento della Giunta regionale ed approvato con
deliberazione del Consiglio regionale e viene attuato con piani annuali
di cui al medesimo comma 1, approvati dalla Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare.
Art. 4 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2,
commi 3 e 4, e dell’articolo 3, commi 1 e 2, quantificati in euro
350.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione
dei beni e delle attività culturali”, Programma 01
“Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 1
“Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo
di pari importo per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024 il fondo di
cui all’
articolo 7, comma 1, della
legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 ,
allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”,
Programma 03 “Altri fondi”, del bilancio di previsione
2022-2024.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3,
commi da 3 a 6, quantificati in euro 1.000,00 per l’esercizio 2022
ed in euro 2.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali,
generali e di gestione”, Programma 01 “Organi
istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui
dotazione viene aumentata riducendo di pari importo per ciascuno degli
esercizi 2022, 2023 e 2024 il fondo di cui all’
articolo 7, comma 1,
della
legge
regionale 20 dicembre 2021, n. 36 allocato nella Missione 20
“Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri
fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di
previsione 2022-2024.
Note
(
1) Comma modificato da comma 1
art. 2 della
legge
regionale 19 settembre 2023, n. 25 che ha sostituito le parole
“MIUR, MIBACT” con le seguenti “Ministero competente in
materia di Istruzione, Ministero competente in materia di Cultura”.
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