|
leggi regionali a testo vigente
|
Contenuti:
Legge regionale 19 settembre 2023, n. 25 (BUR n. 125/2023)
Legge regionale 19 settembre 2023, n. 25 (BUR n. 125/2023) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN MATERIA DI CULTURA,
TURISMO ED EDILIZIA SCOLASTICA
CAPO I - Disposizioni in materia di cultura
1. Il numero 5 della lettera c) del comma 1 dell' articolo 4 della
legge regionale 30
giugno 2021, n. 20 “Città veneta della cultura”
è sostituito dal seguente:
“5) adeguatezza del piano economico finanziario, in relazione ai
progetti ed alle iniziative oggetto del programma;”.
Art. 2 - Modifiche
all’articolo 3 della legge regionale 04 novembre 2022, n. 25
“La Grande Guerra infinita: Collaborazione istituzionale col MEVE,
attivazione della rete delle OGD e del club di prodotto dei luoghi del
primo e del secondo conflitto mondiale”.
1. Al comma 4 dell’ articolo 3 della legge regionale 04 novembre 2022, n. 25
“La Grande Guerra infinita: Collaborazione istituzionale col MEVE,
attivazione della rete delle OGD e del club di prodotto dei luoghi del
primo e del secondo conflitto mondiale”, le parole: “MIUR,
MIBACT” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero
competente in materia di Istruzione, Ministero competente in materia di
Cultura”.
CAPO II - Disposizioni in materia di turismo
Art. 3 - Modifica
all’articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
1. Dopo il comma 5 dell’ articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” è
inserito il seguente:
“5 bis. Decorso un periodo di dodici mesi consecutivi senza che
i soggetti di cui al comma 5 abbiano comunicato alla Giunta regionale i
dati delle presenze turistiche, la Giunta regionale procede
d’ufficio alla chiusura della posizione anagrafica delle strutture
ricettive nel SIRT, secondo le modalità previste dal provvedimento
di cui al comma 3.”.
Art. 4 - Abrogazione del comma
8 dell’articolo 35 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
CAPO III - Disposizioni in materia di edilizia scolastica
Art. 5 - Modifiche alla
legge regionale 24
dicembre 1999, n. 59 “Nuove disposizioni in materia di
intervento regionale per l’ampliamento, completamento e
sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e
medie”.
1. Dopo l’ articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59
“Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per
l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici
per le scuole materne elementari e medie” è inserito il
seguente:
“Art.3 bis – Interventi straordinari.
1. Al fine di assicurare la fruibilità degli edifici scolastici
di cui all’articolo 1, in casi di particolare urgenza e
indifferibilità dettati da esigenze di tutela della salute pubblica
e/o della pubblica incolumità, anche qualora riguardino
l’eliminazione di barriere architettoniche, la Giunta regionale
può prevedere di intervenire a favore dei soggetti di cui
all’articolo 2 e, a valere sulle disponibilità della presente
legge, per la realizzazione di interventi finalizzati a garantire la
continuità scolastica.
2. La Giunta, garantendo in ogni caso il rispetto dei principi di
trasparenza e di parità di trattamento, individua i criteri per la
qualificazione del ricorrere dei presupposti di cui agli interventi del
presente articolo, su cui entro trenta giorni, termine decorso il quale
si prescinde dal parere, si esprime la competente
commissione.”.
CAPO IV - Disposizioni finali
Art. 6 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 7 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
|
|
|