Legge regionale 26 aprile 2023, n. 7 (BUR n. 58/2023) (1)
Legge regionale 26 aprile 2023, n. 7 (BUR n. 58/2023) (1) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE
DELLA DIFFUSIONE E DELL'IMPIEGO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E
AUTOMATICI ESTERNI
Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge promuove la diffusione e l’impiego di
defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e di personale
formato secondo le disposizioni nazionali vigenti in materia, presso le
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”, che abbiano meno di quindici dipendenti, con servizi
aperti al pubblico.
Art. 2 - Modalità
attuative.
1. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua le
amministrazioni destinatarie delle disposizioni contenute nella presente
legge secondo un ordine di priorità che tiene conto
dell’ubicazione, del bacino di utenza di riferimento nonché
dei tempi di arrivo dei mezzi di soccorso.
2. La Giunta regionale stabilisce altresì i criteri e le
modalità per l’installazione di DAE, opportunamente indicati
con apposita segnaletica, favorendo, ove possibile, la collocazione in
luoghi accessibili 24 ore su 24 anche al pubblico.
2 bis. La Giunta regionale stabilisce altresì i criteri e le
modalità per la registrazione e mappatura permanente della rete dei
dispositivi di defibrillazione presenti sul territorio regionale, allo
scopo di monitorarne e ampliarne lo sviluppo, assicurare la manutenzione
costante dei dispositivi e l’aggiornamento permanente del personale
responsabile del loro utilizzo; (
2)
3. Non appena sarà adottato il decreto ministeriale previsto
dall’articolo 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021 n. 116
“Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici e automatici” la Giunta regionale provvederà ad
adeguare il provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Entro sessanta giorni da quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente
articolo, la Giunta regionale predispone un avviso a cui possono
partecipare tutti i soggetti individuati dalla presente legge, in base al
quale richiedere un contributo per l’acquisto dei DAE.
5. Per le procedure di acquisto dei DAE i soggetti beneficiari, secondo i
requisiti richiesti, si avvalgono degli strumenti di acquisto e di
negoziazione messi a disposizione dalla società Consip Spa ovvero
dalla centrale di committenza regionale, in conformità a quanto
previsto in materia dalle vigenti disposizioni.
6. Il contributo regionale per l’acquisto del DAE sarà
comunque quantificato nel limite massimo di euro 1.000,00 per ogni
soggetto richiedente.
Art. 3 - Obblighi dei soggetti
beneficiari.
1. La Giunta regionale individua, entro novanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge ed in conformità alle disposizioni
statali e regionali, un regolamento tipo al quale si devono attenere gli
enti territoriali nel redigere, entro i successivi novanta giorni, i
regolamenti per l’installazione nel proprio territorio, di
postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente
segnalate. Le postazioni sono dotate di sistemi automatici di chiamata e
di segnalazione ai servizi di emergenza.
2. Il regolamento tipo, previsto dal comma 1 del presente articolo,
disciplina anche la registrazione dei DAE presso le centrali operative
del sistema regionale di emergenza urgenza “118” e
l’individuazione di un soggetto responsabile del corretto
funzionamento dell’apparecchio e dell’adeguata informazione
all’utenza presso le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1 della presente legge.
3. I DAE installati in luoghi pubblici devono essere collocati, ove
possibile, in apposite teche accessibili al pubblico 24 ore su 24 e
un’apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo
in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione
internazionale corrente.
Art. 4 - Formazione e campagna
di sensibilizzazione.
1. La Giunta regionale disciplina, ai sensi
della normativa vigente, i corsi di formazione (
3) per il rilascio dell’autorizzazione
all’impiego extraospedaliero dei dispositivi DAE.
2. Per sensibilizzare e promuovere la formazione, la Regione del Veneto
(
4), anche con la collaborazione
delle aziende ULSS, organizza giornate informative e dimostrative
sull’utilizzo dei DAE.
Art. 5 - Clausola
valutativa.
1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge e, per
gli anni successivi entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta
regionale invia alla competente Commissione consiliare una relazione
sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 6 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2023, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della
salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale -
investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto
capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo
contestualmente di pari importo il fondo di cui all’
articolo 7, comma 2,
della
legge
regionale 23 dicembre 2022, n. 32 , allocato nella Missione 20
“Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri
fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio
di previsione 2023-2025.
Note
SOMMARIO