Legge regionale 04 agosto 2023, n. 19 (BUR n. 104/2023) (Novellazione)
[sommario] [RTF]
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente
legge, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2023, si fa
fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma
02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione
viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui
all’
articolo
7, comma 1, della
legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32
allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”,
Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti
annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di
quanto disposto dall’
articolo 4 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione” e successive modificazioni.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto